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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17499 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 32063 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 e vertente tra
in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Tumbarello e Andrea
Pissagroia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
- C.F. - domiciliato in Via Carbonare 43 A Borgoricco – CP_1 C.F._1
35010 – PD;
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 29.06.2025 e notificato a mezzo pec a CP_1 il 11.09.2025, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...] la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la risoluzione del Parte_1 contratto ctr. 257296 rif.300870/17209 stipulato tra le parti, ai sensi e per gli effetti della clausola di cui all'art. 9 delle Condizioni contrattuali, e di condannare al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 28.667,46, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto dalle singole scadenze dei canoni mensili fino all'effettivo soddisfo, ovvero, in subordine, di accertare la risoluzione del contratto ctr. 257296 rif.300870/17209 per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della somma di € 28.667,46, oltre gli interessi convenzionali di mora.
A sostegno delle spiegate domande, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
a) che veniva sottoscritto inter partes il contratto di finanziamento finalizzato ctr. 257296 rif.300870/17209 della durata di 60 mesi, in virtù del quale la Parte_1
acquistava presso la ABRAMO MASON S.r.l., una PRESSA QUADRA KRONE BIG PACK 128 e la consegnava a a fronte di un corrispettivo fissato in € 45.538,20 oltre IVA, suddiviso CP_1 in n. 60 rate mensili di € 758,97 oltre IVA ciascuno, da versarsi mediante Rimessa Interbancaria
Diretta sul conto corrente della ed un interesse moratorio per ritardato Parte_1 pagamento “convenzionalmente fissato nell'Euribor di tempo in tempo vigente + 6 punti”, salva la facoltà della di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali Parte_1 del predetto contratto;
b) che, con mandato al pagamento del fornitore rif. 300870/17209, attestando la regolare consegna del materiale oggetto del contratto di finanziamento finalizzato, il resistente Sig. CP_1 liberava espressamente la da qualsiasi controversia in merito ed autorizzava la Parte_1 concedente ad effettuare per suo conto il pagamento del prezzo;
c) che, una volta erogato integralmente il prezzo pattuito in favore del fornitore, la
[...] poneva in decorrenza il contratto ctr. 257296 rif.300870/17209 in data 07.06.2023 e Parte_1 veniva emessa in data 01.07.2023 la prima fattura relativa al rateo con competenza 01.06.2023 –
01.07.2023;
d) che , nonostante l'avvenuta consegna del bene sopra descritto (s.v. mandato al CP_1 pagamento del fornitore rif.300870/17209, all. n. 2 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti ratei, in particolare, al pagamento di tutte le rate periodiche scadute a far data dal 1.12.2024;
e) che, allora, la con comunicazione inviata via raccomandata a/r in data Parte_1
18.06.2025, inviava formale lettera di risoluzione contrattuale, intimando all'utilizzatore il pagamento di quanto maturato sin lì a titolo di ratei rimasti insoluti e di interessi di mora nonché a titolo di penale ex art. 9 delle condizioni generali di contratto;
f) che, dunque, risulta moroso nei confronti della in relazione CP_1 Parte_1 al pagamento dell'importo complessivo di € 28.667,46 di cui € 4.577,82 a titolo di ratei mensili maturati e scaduti alla data della risoluzione, € 110,89 a titolo di interessi di mora, € 23.280,34 per capitale residuo alla data del 1.07.2025; € 698,41 a titolo di penale da risarcimento danni ex art. 9 delle condizioni generali di contratto (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità).
All'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua degli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei ratei del contratto di finanziamento finalizzato ctr. 257296 rif.300870/17209, sottoscritto tra le parti in causa, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna del bene al resistente (cfr. mandato al pagamento del fornitore rif.300870/17209, all. n. CP_1
2 al ricorso introduttivo).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate, in data 18.06.2025, la Controparte_2 ha inviato a formale lettera di risoluzione contrattuale, avvalendosi della clausola della CP_1 decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 9 delle condizioni generali, con diffida di pagamento.
Il contratto di finanziamento finalizzato prevede infatti che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento delle rate decorse insolute, maggiorate dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'art. 4 delle condizioni generali, dell'intero capitale residuo determinato in conformità del piano di ammortamento, anch'esso maggiorato di interessi moratori dalla data della richiesta sino a quella dell'integrale saldo, nonché al risarcimento dei danni subiti, pari al 3% del capitale residuo (art. 9 delle condizioni generali).
Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui all'estratto conto depositato (allegato n. 5 al ricorso introduttivo), nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, a titolo di capitale residuo e di penale contrattuale, come previsto dall'art. 9 citato.
Va infine osservato che, in tema di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da isultano fondate e, pertanto, Parte_2 meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di finanziamento finalizzato ctr. 257296 rif.300870/17209 stipulato tra le parti, a far data dal 18 giugno 2025;
2) condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 complessiva somma pari ad euro € 28.667,46, oltre gli interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo, per le causali indicate in motivazione;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...] che liquida in euro 518,00 per esborsi, ed euro 2.906,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre oneri di legge e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo e della
Dott.ssa Giulia Berdini, funzionarie addette all'Ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 32063 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 e vertente tra
in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Tumbarello e Andrea
Pissagroia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
- C.F. - domiciliato in Via Carbonare 43 A Borgoricco – CP_1 C.F._1
35010 – PD;
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 29.06.2025 e notificato a mezzo pec a CP_1 il 11.09.2025, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...] la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la risoluzione del Parte_1 contratto ctr. 257296 rif.300870/17209 stipulato tra le parti, ai sensi e per gli effetti della clausola di cui all'art. 9 delle Condizioni contrattuali, e di condannare al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 28.667,46, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto dalle singole scadenze dei canoni mensili fino all'effettivo soddisfo, ovvero, in subordine, di accertare la risoluzione del contratto ctr. 257296 rif.300870/17209 per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della somma di € 28.667,46, oltre gli interessi convenzionali di mora.
A sostegno delle spiegate domande, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
a) che veniva sottoscritto inter partes il contratto di finanziamento finalizzato ctr. 257296 rif.300870/17209 della durata di 60 mesi, in virtù del quale la Parte_1
acquistava presso la ABRAMO MASON S.r.l., una PRESSA QUADRA KRONE BIG PACK 128 e la consegnava a a fronte di un corrispettivo fissato in € 45.538,20 oltre IVA, suddiviso CP_1 in n. 60 rate mensili di € 758,97 oltre IVA ciascuno, da versarsi mediante Rimessa Interbancaria
Diretta sul conto corrente della ed un interesse moratorio per ritardato Parte_1 pagamento “convenzionalmente fissato nell'Euribor di tempo in tempo vigente + 6 punti”, salva la facoltà della di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali Parte_1 del predetto contratto;
b) che, con mandato al pagamento del fornitore rif. 300870/17209, attestando la regolare consegna del materiale oggetto del contratto di finanziamento finalizzato, il resistente Sig. CP_1 liberava espressamente la da qualsiasi controversia in merito ed autorizzava la Parte_1 concedente ad effettuare per suo conto il pagamento del prezzo;
c) che, una volta erogato integralmente il prezzo pattuito in favore del fornitore, la
[...] poneva in decorrenza il contratto ctr. 257296 rif.300870/17209 in data 07.06.2023 e Parte_1 veniva emessa in data 01.07.2023 la prima fattura relativa al rateo con competenza 01.06.2023 –
01.07.2023;
d) che , nonostante l'avvenuta consegna del bene sopra descritto (s.v. mandato al CP_1 pagamento del fornitore rif.300870/17209, all. n. 2 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti ratei, in particolare, al pagamento di tutte le rate periodiche scadute a far data dal 1.12.2024;
e) che, allora, la con comunicazione inviata via raccomandata a/r in data Parte_1
18.06.2025, inviava formale lettera di risoluzione contrattuale, intimando all'utilizzatore il pagamento di quanto maturato sin lì a titolo di ratei rimasti insoluti e di interessi di mora nonché a titolo di penale ex art. 9 delle condizioni generali di contratto;
f) che, dunque, risulta moroso nei confronti della in relazione CP_1 Parte_1 al pagamento dell'importo complessivo di € 28.667,46 di cui € 4.577,82 a titolo di ratei mensili maturati e scaduti alla data della risoluzione, € 110,89 a titolo di interessi di mora, € 23.280,34 per capitale residuo alla data del 1.07.2025; € 698,41 a titolo di penale da risarcimento danni ex art. 9 delle condizioni generali di contratto (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità).
All'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua degli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei ratei del contratto di finanziamento finalizzato ctr. 257296 rif.300870/17209, sottoscritto tra le parti in causa, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna del bene al resistente (cfr. mandato al pagamento del fornitore rif.300870/17209, all. n. CP_1
2 al ricorso introduttivo).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate, in data 18.06.2025, la Controparte_2 ha inviato a formale lettera di risoluzione contrattuale, avvalendosi della clausola della CP_1 decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 9 delle condizioni generali, con diffida di pagamento.
Il contratto di finanziamento finalizzato prevede infatti che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento delle rate decorse insolute, maggiorate dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'art. 4 delle condizioni generali, dell'intero capitale residuo determinato in conformità del piano di ammortamento, anch'esso maggiorato di interessi moratori dalla data della richiesta sino a quella dell'integrale saldo, nonché al risarcimento dei danni subiti, pari al 3% del capitale residuo (art. 9 delle condizioni generali).
Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui all'estratto conto depositato (allegato n. 5 al ricorso introduttivo), nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, a titolo di capitale residuo e di penale contrattuale, come previsto dall'art. 9 citato.
Va infine osservato che, in tema di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da isultano fondate e, pertanto, Parte_2 meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di finanziamento finalizzato ctr. 257296 rif.300870/17209 stipulato tra le parti, a far data dal 18 giugno 2025;
2) condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 complessiva somma pari ad euro € 28.667,46, oltre gli interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo, per le causali indicate in motivazione;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...] che liquida in euro 518,00 per esborsi, ed euro 2.906,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre oneri di legge e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo e della
Dott.ssa Giulia Berdini, funzionarie addette all'Ufficio per il processo.