CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari I sezione civile iunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. – est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 173/2025 R.G. avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di
Bari del 27.01.2025 di nomina del dott. GN LL quale liquidatore del Centro Equestre
” Parte_1
tra
(avv.to Licciardello Maria Grazia, De Luca Luciano) Parte_2 Parte_3
Contro
(avv.to Jacopo Metta , Aurelio Augusto Metta) Controparte_1
LL GN
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione e hanno presentato reclamo avverso il decreto del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bari del 27.01.2025 di nomina del dott. GN LL quale liquidatore del Centro
Equestre . Parte_1
Emerge dagli atti che:
- con decreto presidenziale del 6.02.2025 è stata fissata la prima udienza del 1°.04.2025
- con note scritte del 15.03.2025, i reclamanti hanno depositato atto di rinuncia al reclamo;
- con ulteriori note del 24.03.2025 hanno documentato che il predetto LL GN aveva rinunciato all'incarico ed hanno instato per la declaratoria di estinzione del presente giudizio senza condanna alle spese attesa la mancata costituzione delle parti reclamate;
- con comparsa del 31.03.2025 si è costituita;
Controparte_1
pagina 1 di 2 - con note scritte sempre del 31.03.2025 la predetta ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti ed ha insistito per l'esame del merito eccependo l'inammissibilità del reclamo per vizi di forma nonché la carenza di legittimazione passiva del dott. GN LL,
l'assenza di cessazione della materia del contendere non avendo il dott. LL mai accettato l'incarico, la litispendenza di cause avendo i reclamanti proposto il medesimo ricorso- reclamo in sede di legittimità;
- all'udienza del 1°.04.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione;
- con atto del 2.04.2025, i reclamanti hanno chiesto la ricusazione di tutti i membri del collegio “qualora sia ritenuta superabile l'istanza di estinzione”.
Rimessa la causa sul ruolo, all'udienza del 27.05.2025 è stata riservata per la decisione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (Corte di Cassazione Sentenza n. 33761 del 19/12/2019).
Orbene, nel caso di specie, i reclamanti, subito dopo aver appreso che il dott. LL, nominato liquidatore con decreto del 27.01.2025, aveva rinunciato all'incarico hanno rinunciato alla domanda instando per la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Trattasi, quindi, di una chiara rinuncia alla domanda - e non agli atti- espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183 cpc e 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della controparte che, dunque, non ha interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi a svolgere una qualsiasi attività processuale.
Spese compensate avendo i reclamanti formalizzato la rinuncia alla domanda il 24.03.2025 laddove si è costituita solo il 31.03.2025 dichiarando espressamente di non Controparte_1
accettare la rinuncia e contestando nel merito il reclamo.
PQM
La Corte di Appello di Bari dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari I sezione civile iunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. – est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 173/2025 R.G. avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di
Bari del 27.01.2025 di nomina del dott. GN LL quale liquidatore del Centro Equestre
” Parte_1
tra
(avv.to Licciardello Maria Grazia, De Luca Luciano) Parte_2 Parte_3
Contro
(avv.to Jacopo Metta , Aurelio Augusto Metta) Controparte_1
LL GN
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione e hanno presentato reclamo avverso il decreto del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bari del 27.01.2025 di nomina del dott. GN LL quale liquidatore del Centro
Equestre . Parte_1
Emerge dagli atti che:
- con decreto presidenziale del 6.02.2025 è stata fissata la prima udienza del 1°.04.2025
- con note scritte del 15.03.2025, i reclamanti hanno depositato atto di rinuncia al reclamo;
- con ulteriori note del 24.03.2025 hanno documentato che il predetto LL GN aveva rinunciato all'incarico ed hanno instato per la declaratoria di estinzione del presente giudizio senza condanna alle spese attesa la mancata costituzione delle parti reclamate;
- con comparsa del 31.03.2025 si è costituita;
Controparte_1
pagina 1 di 2 - con note scritte sempre del 31.03.2025 la predetta ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti ed ha insistito per l'esame del merito eccependo l'inammissibilità del reclamo per vizi di forma nonché la carenza di legittimazione passiva del dott. GN LL,
l'assenza di cessazione della materia del contendere non avendo il dott. LL mai accettato l'incarico, la litispendenza di cause avendo i reclamanti proposto il medesimo ricorso- reclamo in sede di legittimità;
- all'udienza del 1°.04.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione;
- con atto del 2.04.2025, i reclamanti hanno chiesto la ricusazione di tutti i membri del collegio “qualora sia ritenuta superabile l'istanza di estinzione”.
Rimessa la causa sul ruolo, all'udienza del 27.05.2025 è stata riservata per la decisione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (Corte di Cassazione Sentenza n. 33761 del 19/12/2019).
Orbene, nel caso di specie, i reclamanti, subito dopo aver appreso che il dott. LL, nominato liquidatore con decreto del 27.01.2025, aveva rinunciato all'incarico hanno rinunciato alla domanda instando per la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Trattasi, quindi, di una chiara rinuncia alla domanda - e non agli atti- espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183 cpc e 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della controparte che, dunque, non ha interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi a svolgere una qualsiasi attività processuale.
Spese compensate avendo i reclamanti formalizzato la rinuncia alla domanda il 24.03.2025 laddove si è costituita solo il 31.03.2025 dichiarando espressamente di non Controparte_1
accettare la rinuncia e contestando nel merito il reclamo.
PQM
La Corte di Appello di Bari dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 2 di 2