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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN IA UA, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
1622/24
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Ferdinando Gelo
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7.02.2024, la ricorrente, avendo presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali per supplenze di cui all'ordinanza n. 112 del 6.05.2022 per la provincia di Napoli chiedendo di essere iscritta nelle graduatorie di prima fascia relative a posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) nonché nelle graduatorie relative alla classe di concorso A18 ed in quelle relative al personale Educativo e nelle connesse graduatorie d'istituto di cui all'art. 11 della citata Ordinanza, ha chiesto accertare il
1 diritto all'attribuzione del punteggio di 45,00 p.ti nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, per il biennio 2022/2023
– 2023/2024; condannare la P.A. resistente ad attribuire il suddetto punteggio di 45,00 nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, tra cui quelle dell'Istituto Munari di ER, valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024; accertare il diritto alla valutazione anche a fini giuridici e di carriera, e non solo economici, del servizio da lei effettivamente prestato dal 08.11.2022 al 10.01.2023; dichiarare l'illegittimità o comunque annullare e/o disapplicare il provvedimento prot. 69 del
10.01.2023, con il quale il Dirigente dell'Istituto Munari di
ER ha disposto che il servizio da lei prestato nel periodo dal
07.10.2022 al 10.01.2022 (recte 10.01.2023) deve essere considerato valido a soli fini economici e non anche giuridici;
dichiarare il diritto all'assunzione a tempo determinato dal
08.11.2022 al 14.06.2023, come docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per le mancate retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal 11.01.2023 al 14.06.2023 che si quantificano in €
12.462,69 e a riconoscerle a fini giuridici e di carriera il punteggio che le sarebbe spettato per il servizio che aveva diritto a prestare dal 11.01.2023 al 14.06.2023; in via gradata, fermo restando il diritto alla valutazione ai fini sia giuridici che economici del servizio prestato dal 08.11.2022 al 10.01.2023, accertare il diritto all'assunzione su posto di sostegno presso l'Istituto Munari di ER dal 12.01.2023 al 23.01.2023 e dal
10.03.2023 al 10.06.2023, per l'effetto condannare la P.A. al risarcimento del danno patrimoniale da commisurarsi alle
2 retribuzioni che ella avrebbe dovuto percepire nei suddetti periodi;
nonché a riconoscere in suo favore a fini giuridici e di carriera il punteggio che le sarebbe spettato per il servizio che aveva diritto a prestare dal 12.01.2023 al 23.01.2023 e dal
10.03.2023 al 10.06.2023, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente, con istanza del 18.07.2022, aveva comunicato di aver conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in data 07.07.2022 ed aveva quindi chiesto l'inserimento nelle relative graduatorie (ADSS).
L' con provvedimento Controparte_2 prot. n. 15708 del 08.09.2022, aveva pubblicato le Graduatorie
Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2022-2024, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. La ricorrente era stata inserita nella graduatoria di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) al posto 2408 con p.ti 58,00, di cui p.ti 45 per il titolo di accesso e p.ti 13 per titoli di servizio, nonché nelle connesse graduatorie d'istituto di prima fascia per le scuole di sua preferenza, tra cui l'Istituto Superiore Munari di ER. In data 06.10.2022, la prof.ssa era stata dunque individuata come avente diritto Pt_1 all'assunzione come docente supplente su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Munari di
ER, con decorrenza dal 07.10.2022 e sino al 07.12.2022 in
3 sostituzione della docente assente per Persona_1 maternità, contratto poi prorogato sino al 07.03.2023.
Tuttavia, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Munari di ER, nel procedere ai controlli sui titoli dichiarati dalla ricorrente, con decreto prot. 67 del 10.01.2023, aveva disposto la rettifica del punteggio ad ella attribuito nella graduatoria ADSS, riconoscendole il punteggio complessivo di p.ti 36 in luogo di p.ti 58,00 già riconosciuti. Di conseguenza, con provvedimento prot. 69 del 10.01.2023, aveva disposto la risoluzione del contratto di lavoro intercorso con la prof.ssa Pt_1 prevedendo che il servizio da lei prestato nel periodo dal
07.10.2022 al 10.01.2022 (recte 10.01.2023) fosse valido a soli fini economici e non anche giuridici.
Ciò premesso, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che aveva riconosciuto in suo favore esclusivamente il punteggio a lei spettante per il diploma di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno, valutato correttamente in p.ti 36,00, mentre non aveva riconosciuto alcun punteggio in relazione agli ulteriori titoli culturali (Master, Certificazioni linguistiche e informatiche), posseduti e dichiarati nella domanda di iscrizione in graduatoria, da valutarsi con ulteriori p.ti 9,00, per un totale quindi di p.ti 45,00.
Tra l'altro, secondo la tesi attorea, il punteggio spettante pari a p.ti 45,00 avrebbe consentito l'assunzione presso l'Istituto
Munari nell'a.s. 2022/23.
In proposito, l'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale 112, rubricato
(Valutazione dei titoli) ha previsto che ”Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 (….) g) prima fascia sostegno, allegato A/7”.
Alla lett. B.14 della citata Tabella è previsto che per le
“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua
4 straniera conseguite ai sensi del decreto del
[...]
7 marzo 2012, Controparte_3 prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal ai sensi Controparte_4 del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)” siano attribuiti “p.ti 3 per il livello B2, p.ti 4 per il livello C1, p.ti 6 per il livello
C2”.
Considerato dunque che la ricorrente risulta aver conseguito la certificazione linguistica di livello C/2 rilasciata da
[...]
(compreso tra gli enti certificatori riconosciuti dal CP_5
Ministero dell'Istruzione) e conseguita dalla ricorrente presso il
CENTRO STUDI PROGETTO LABOR, devono a tale titolo essere attribuiti punti 6, come previsto dalla lett. B.14 della Tabella
A/7.
La lett. B.15 ha invece previsto che al “Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo” debba essere attribuito punto 1.
La ricorrente risulta aver conseguito il diploma di perfezionamento in METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO
CURRICOLARE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES presso l'Università Giustino TO il 30.11.2017 ed il diploma di perfezionamento in METODOLOGIE DIDATTICHE PER I DISTURBI SPECIFICI
DI APPREDIMENTO presso l'Università Giustino TO il
19.10.2019. Per ciascun titolo, in applicazione della richiamata tabella, deve essere applicato p.to 1, per un totale quindi di 2
p.ti.
Infine, alla lett. B17 è specificato che “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
p.ti”.
5 Tenuto dunque conto della Certificazione informatica EIPASS conseguita presso PHILOSOFHER CEO CERTIPASS-EUROPEAN INFORMATICS
PASSPORT del 04.10.2014 e della Certificazione informatica ECDL conseguita presso AICA del 09.06.2017, devono essere attribuiti, in favore della ricorrente, p.ti 0,50 per ciascun diploma, per un totale di p.ti 1.
Ne consegue, quindi, che alla ricorrente devono essere attribuiti, relativamente ai titoli posseduti, ulteriori 9 punti, e deve quindi essere riconosciuto un punteggio finale di 45 punti.
Ne discende inoltre che il periodo dal 7.10.2022 al 10.01.2023 debba essere considerato anche ai fini giuridici.
D'altronde sul punto il convenuto, rimasto contumace, CP_4 non ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative al riconoscimento del diritto reclamato dalla ricorrente.
Il riconoscimento di punti 45 in favore della ricorrente non comporta tuttavia il diritto all'assunzione sino al 14.06.2023, non essendo infatti certo che il riconosciuto punteggio le avrebbe consentito la proroga e/o la stipula di un ulteriore contratto sino al termine delle attività didattiche.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accerta il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di 45,00 p.ti nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, per il biennio 2022/2023 – 2023/2024; per l'effetto condanna la
P.A. resistente ad attribuire il suddetto punteggio di 45,00 nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, tra cui quelle
6 dell'Istituto Munari di ER, valevoli per il biennio 2022/2023
– 2023/2024.
Accerta il diritto della ricorrente alla valutazione anche a fini giuridici e di carriera, e non solo economici, del servizio da lei effettivamente prestato dal 08.11.2022 al 10.01.2023.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_4 processuali in misura di metà che si liquidano in complessivi euro
1.700,00, oltre spesse generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 24.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN IA UA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN IA UA, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
1622/24
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Ferdinando Gelo
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7.02.2024, la ricorrente, avendo presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali per supplenze di cui all'ordinanza n. 112 del 6.05.2022 per la provincia di Napoli chiedendo di essere iscritta nelle graduatorie di prima fascia relative a posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) nonché nelle graduatorie relative alla classe di concorso A18 ed in quelle relative al personale Educativo e nelle connesse graduatorie d'istituto di cui all'art. 11 della citata Ordinanza, ha chiesto accertare il
1 diritto all'attribuzione del punteggio di 45,00 p.ti nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, per il biennio 2022/2023
– 2023/2024; condannare la P.A. resistente ad attribuire il suddetto punteggio di 45,00 nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, tra cui quelle dell'Istituto Munari di ER, valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024; accertare il diritto alla valutazione anche a fini giuridici e di carriera, e non solo economici, del servizio da lei effettivamente prestato dal 08.11.2022 al 10.01.2023; dichiarare l'illegittimità o comunque annullare e/o disapplicare il provvedimento prot. 69 del
10.01.2023, con il quale il Dirigente dell'Istituto Munari di
ER ha disposto che il servizio da lei prestato nel periodo dal
07.10.2022 al 10.01.2022 (recte 10.01.2023) deve essere considerato valido a soli fini economici e non anche giuridici;
dichiarare il diritto all'assunzione a tempo determinato dal
08.11.2022 al 14.06.2023, come docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per le mancate retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal 11.01.2023 al 14.06.2023 che si quantificano in €
12.462,69 e a riconoscerle a fini giuridici e di carriera il punteggio che le sarebbe spettato per il servizio che aveva diritto a prestare dal 11.01.2023 al 14.06.2023; in via gradata, fermo restando il diritto alla valutazione ai fini sia giuridici che economici del servizio prestato dal 08.11.2022 al 10.01.2023, accertare il diritto all'assunzione su posto di sostegno presso l'Istituto Munari di ER dal 12.01.2023 al 23.01.2023 e dal
10.03.2023 al 10.06.2023, per l'effetto condannare la P.A. al risarcimento del danno patrimoniale da commisurarsi alle
2 retribuzioni che ella avrebbe dovuto percepire nei suddetti periodi;
nonché a riconoscere in suo favore a fini giuridici e di carriera il punteggio che le sarebbe spettato per il servizio che aveva diritto a prestare dal 12.01.2023 al 23.01.2023 e dal
10.03.2023 al 10.06.2023, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente, con istanza del 18.07.2022, aveva comunicato di aver conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in data 07.07.2022 ed aveva quindi chiesto l'inserimento nelle relative graduatorie (ADSS).
L' con provvedimento Controparte_2 prot. n. 15708 del 08.09.2022, aveva pubblicato le Graduatorie
Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2022-2024, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. La ricorrente era stata inserita nella graduatoria di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) al posto 2408 con p.ti 58,00, di cui p.ti 45 per il titolo di accesso e p.ti 13 per titoli di servizio, nonché nelle connesse graduatorie d'istituto di prima fascia per le scuole di sua preferenza, tra cui l'Istituto Superiore Munari di ER. In data 06.10.2022, la prof.ssa era stata dunque individuata come avente diritto Pt_1 all'assunzione come docente supplente su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Munari di
ER, con decorrenza dal 07.10.2022 e sino al 07.12.2022 in
3 sostituzione della docente assente per Persona_1 maternità, contratto poi prorogato sino al 07.03.2023.
Tuttavia, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Munari di ER, nel procedere ai controlli sui titoli dichiarati dalla ricorrente, con decreto prot. 67 del 10.01.2023, aveva disposto la rettifica del punteggio ad ella attribuito nella graduatoria ADSS, riconoscendole il punteggio complessivo di p.ti 36 in luogo di p.ti 58,00 già riconosciuti. Di conseguenza, con provvedimento prot. 69 del 10.01.2023, aveva disposto la risoluzione del contratto di lavoro intercorso con la prof.ssa Pt_1 prevedendo che il servizio da lei prestato nel periodo dal
07.10.2022 al 10.01.2022 (recte 10.01.2023) fosse valido a soli fini economici e non anche giuridici.
Ciò premesso, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che aveva riconosciuto in suo favore esclusivamente il punteggio a lei spettante per il diploma di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno, valutato correttamente in p.ti 36,00, mentre non aveva riconosciuto alcun punteggio in relazione agli ulteriori titoli culturali (Master, Certificazioni linguistiche e informatiche), posseduti e dichiarati nella domanda di iscrizione in graduatoria, da valutarsi con ulteriori p.ti 9,00, per un totale quindi di p.ti 45,00.
Tra l'altro, secondo la tesi attorea, il punteggio spettante pari a p.ti 45,00 avrebbe consentito l'assunzione presso l'Istituto
Munari nell'a.s. 2022/23.
In proposito, l'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale 112, rubricato
(Valutazione dei titoli) ha previsto che ”Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 (….) g) prima fascia sostegno, allegato A/7”.
Alla lett. B.14 della citata Tabella è previsto che per le
“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua
4 straniera conseguite ai sensi del decreto del
[...]
7 marzo 2012, Controparte_3 prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal ai sensi Controparte_4 del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)” siano attribuiti “p.ti 3 per il livello B2, p.ti 4 per il livello C1, p.ti 6 per il livello
C2”.
Considerato dunque che la ricorrente risulta aver conseguito la certificazione linguistica di livello C/2 rilasciata da
[...]
(compreso tra gli enti certificatori riconosciuti dal CP_5
Ministero dell'Istruzione) e conseguita dalla ricorrente presso il
CENTRO STUDI PROGETTO LABOR, devono a tale titolo essere attribuiti punti 6, come previsto dalla lett. B.14 della Tabella
A/7.
La lett. B.15 ha invece previsto che al “Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo” debba essere attribuito punto 1.
La ricorrente risulta aver conseguito il diploma di perfezionamento in METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO
CURRICOLARE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES presso l'Università Giustino TO il 30.11.2017 ed il diploma di perfezionamento in METODOLOGIE DIDATTICHE PER I DISTURBI SPECIFICI
DI APPREDIMENTO presso l'Università Giustino TO il
19.10.2019. Per ciascun titolo, in applicazione della richiamata tabella, deve essere applicato p.to 1, per un totale quindi di 2
p.ti.
Infine, alla lett. B17 è specificato che “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
p.ti”.
5 Tenuto dunque conto della Certificazione informatica EIPASS conseguita presso PHILOSOFHER CEO CERTIPASS-EUROPEAN INFORMATICS
PASSPORT del 04.10.2014 e della Certificazione informatica ECDL conseguita presso AICA del 09.06.2017, devono essere attribuiti, in favore della ricorrente, p.ti 0,50 per ciascun diploma, per un totale di p.ti 1.
Ne consegue, quindi, che alla ricorrente devono essere attribuiti, relativamente ai titoli posseduti, ulteriori 9 punti, e deve quindi essere riconosciuto un punteggio finale di 45 punti.
Ne discende inoltre che il periodo dal 7.10.2022 al 10.01.2023 debba essere considerato anche ai fini giuridici.
D'altronde sul punto il convenuto, rimasto contumace, CP_4 non ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative al riconoscimento del diritto reclamato dalla ricorrente.
Il riconoscimento di punti 45 in favore della ricorrente non comporta tuttavia il diritto all'assunzione sino al 14.06.2023, non essendo infatti certo che il riconosciuto punteggio le avrebbe consentito la proroga e/o la stipula di un ulteriore contratto sino al termine delle attività didattiche.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accerta il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di 45,00 p.ti nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, per il biennio 2022/2023 – 2023/2024; per l'effetto condanna la
P.A. resistente ad attribuire il suddetto punteggio di 45,00 nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima fascia per posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) della provincia di Napoli e nelle relative graduatorie d'istituto prescelte nel proprio modello di domanda, tra cui quelle
6 dell'Istituto Munari di ER, valevoli per il biennio 2022/2023
– 2023/2024.
Accerta il diritto della ricorrente alla valutazione anche a fini giuridici e di carriera, e non solo economici, del servizio da lei effettivamente prestato dal 08.11.2022 al 10.01.2023.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_4 processuali in misura di metà che si liquidano in complessivi euro
1.700,00, oltre spesse generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 24.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN IA UA
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