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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6487/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti ZUOLO ANGELA e ROCCA VALENTINA
ATTORI OPPONENTI
contro
P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti PERAZZOLO SIMONE e TONON DANIELE
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI
Gli opponenti hanno concluso come da nota di precisazione delle conclusioni deposi- tata telematicamente:
“In via principale:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa;
2. accertare il grave inadempimento contrattuale della società convenuta
[...] per tutte le ragioni ampiamente espresse in narrativa, nonché in Controparte_1 ragione dei vizi e dei difetti dell'opera, delle lavorazioni/forniture non eseguite a re- gola d'arte, o eseguite in difformità al contratto di appalto, al capitolato ed al compu- to metrico, nonché erroneamente computate nei SAL, ed in ragione del ritardo nella consegna dell'opera stessa;
3. per l'effetto, determinare il prezzo complessivo dell'appalto, in riduzione rispetto a quello richiesto in pagamento dall'impresa appaltatrice, ovvero ridurre proporzio- nalmente il prezzo complessivo dell'appalto, nella misura corrispondente al costo ne- cessario (già sostenuto dagli opponenti o da sostenersi) degli interventi di ripristi- no/integrazione, e di eliminazione definitiva dei problemi e delle loro cause, il tutto per una somma pari quantomeno ad € 33.252,88 oltre Iva (cfr pag. 25 ctu) ovvero € 2.292,40 (22% sugli importi indicati a pag. 25 della ctu come “Residui nel giardino”,
“Aiuola” e “Collegamento Fibra” rispettivamente di € 9.000,00, € 900,00 e € 520,00) ed € 2.283,29 (10% su tutti gli importi ulteriori) per l'importo complessivo di € 37.828,57, così come accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora e rivalu- tazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al saldo;
4. dichiarare non dovuto all' , per le ragioni am- Controparte_2 piamente espresse in narrativa, l'importo pari ad € 14.305,38 oltre Iva (ovvero, all'esito del deposito della ctu, € 18.152,81 oltre Iva richiesti per opere extracontratto detratti € 3.847,43 oltre Iva per gli unici lavori riconosciuti dal ctu) correlato alle somme erroneamente richieste in pagamento nelle fatture nn. 51-54, di cui alle corri- spettive voci dei SAL 8 e 9 contestati;
5. dichiarare inoltre non dovuto all' , per le ra- Controparte_2 gioni ampiamente espresse in narrativa, l'importo corrispondente ad €.495,65, relati- vo alle forniture Etra il cui pagamento era contrattualmente posto a carico CP_ dell'Impresa opposta, e che è stato anticipato ad dagli opponenti, ed erronea- mente non scomputato dall'Impresa nel SAL conclusivo;
6. condannarsi la convenuta opposta al risarcimento, in favore degli attori opponenti, del danno, anche a fronte dei disagi subiti, per il ritardo dell'appaltatrice - previo suo
- 2 - accertamento - nello svolgimento e nel termine dei lavori commissionati, correlato alle penali contrattualmente previste, quantificabili in €.9.600,00, o la diversa som- ma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia;
7. condannarsi la convenuta opposta al risarcimento, in favore degli attori opponenti, del danno dagli stessi subito, da liquidarsi in via necessariamente equitativa, a fronte della perdita di garanzie verso terzi, e del grave pregiudizio dovuto all'incertezza in ordine all'esito dei controlli dell' connesso alla negligenza/inadempienza CP_4 dell'impresa appaltatrice, nonché del dispendio di tempo e risorse subito dagli oppo- nenti durante l'intera esecuzione dell'opera, e tutt'ora persistente, così come ampia- mente descritto in narrativa, eziologicamente correlato alle inadempienze formali al contratto di appalto, poste in essere dalla convenuta opposta (ritardo nella consegna di un DURC di congruità peraltro errato, mancata consegna della polizza a garanzia, costante assenza del responsabile di cantiere, mancata comunicazione alla D.L. delle ditte cui venivano affidate le lavorazioni in subappalto);
In ogni caso:
8. compensare integralmente o fino alla concorrenza le somme che risultassero even- tualmente ancora dovute alla società convenuta opposta, in forza del contratto di ap- palto, con il danno complessivamente arrecato e con le somme dovute agli opponenti, così come analiticamente indicate e che comunque risulteranno all'esito del giudizio, e condannarsi la società opposta al pagamento, in favore degli attori opponenti, dell'eventuale differenza, per le ragioni espresse in narrativa, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al saldo;
9. condannarsi la convenuta al pagamento delle spese (fra cui il costo della perizia giurata dell'Arch. per € 2.500,00 oltre oneri di legge, per un totale di € Per_1
3.172,00 – v. doc. 35, le competenze del Ctp, il medesimo Arch. per € Per_1
1.500,00 oltre onere di legge per un totale di € 1.903,20 – doc. 61, oltre alle spese no- tarili di € 246,00 - doc. 49) e degli onorari di lite, compresi i compensi di ctu antici- pati in via provvisoria da parte attrice opponente per complessivi € 5.474,98 (cfr docc. 62-65)”.
L'opposta ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni deposi- tate in via telematica:
“a) Rigettare l'avversaria opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento della somma di € 70.081,10 oltre interessi come da domanda monitoria e spese di procedura come liquidate, dichiarandolo esecutivo.
- 3 - b) Inoltre, accertata la conformità dell'opera e quindi l'esigibilità del credito di € 23.766,16 conseguente allo svincolo delle ritenute a garanzia portato dalle fatture nn. 66 del 31.08.23 di € 11.883,08 e 67 del 31.08.23 di € 11.883,08, condannare la Dott.ssa ed il Dott. al pagamento, in via fra lo- Parte_1 Controparte_5 ro solidale, della somma di € 23.766,16, con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura ovvero con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
c) In ogni caso, condannare gli opponenti, in via fra loro solidale, al pagamento della somma di € 93.847,26 (apri agli importi derivanti dalla sommatoria delle precedenti domande sub a) e b)) ovvero della diversa maggiore o minore somma di risultanza di lite, con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura ovvero con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
d) In subordine, a fronte dell'eventuale – denegato – riconoscimento di poste risarci- torie in favore degli opponenti, operarsi la compensatio lucri cum damno, con riferi- mento e in misura pari al beneficio fiscale conseguito dai committenti grazie all'opera e all'attività dell'opposta.
e) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, anche delle fasi monitoria e di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, oltre accessori di legge”.
Svolgimento del processo
Su ricorso monitorio della società quale Appalta- Controparte_1 tore, è stato notificato ai Committenti sig.ri e , in data Parte_3 CP_6
11.10.2023, decreto ingiuntivo n. 2265/2023, emesso il 27.09.2023 dal Tribunale di Padova, Dott.ssa Margherita Longhi, per il pagamento dell'importo di € 70.081,10, oltre interessi di mora dalle singole scadenze indicate in fattura al saldo, ed alle spese della procedura.
I sig.ri e hanno promosso tempestiva opposizione a detta ingiunzione, Pt_2 Pt_1 instaurando il presente procedimento, illustrando i motivi di contestazione del credito dell' . CP_2
Svolti gli incombenti di rito, depositato da parte opponente ricorso per atp, nonché da entrambe le parti le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il G.I. disponeva consu- lenza tecnica d'ufficio, redatta dall'Ing. in contraddittorio con i consulenti Per_2 di parte.
- 4 - All'udienza del 18 marzo 2025 veniva altresì svolta l'istruttoria orale e all'esito il G.I. ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. fissava udienza avanti a sé l'udienza di ri- messione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. I procuratori delle parti depositavano nei termini le Note contenenti le conclusioni.
Con contratto d'appalto e relativi allegati, siglato in data 26.04.2022 (doc. 1 e 2), i Committenti incaricavano l' di edificare un fabbricato unifamiliare in CP_2
Montegrotto Terme, Via Mezzavia, n. 44, ove poi trasferire la propria residenza, in conformità al progetto edificatorio redatto dall'Arch. , che, unita- Persona_3 mente al computo metrico ed agli allegati specificati nel contratto di appalto mede- simo, formava parte integrante di quest'ultimo.
I lavori appaltati consistevano nella demolizione di un vecchio fabbricato abitativo con due annessi e l'attiguo fienile, oltre al garage distaccato dall'edificio principale, e alla ricostruzione di una residenza monofamiliare con recupero dei volumi preceden- temente esistenti, e del garage, il tutto sfruttando le opportunità connesse all'applicazione del cosiddetto “sisma bonus” e “Super ecobonus 110%” come previ- sto dagli artt. 119, 120 e 121 D.L. 34/2020 e s.m.i., quindi con un vincolo previsto ed accettato di completamento del 30% delle lavorazioni entro e non oltre il giorno 30.09.2022 e il loro completamento entro e non oltre il 31.12.2022, a causa della co- genza dei termini temporali da rispettare per rientrare nei parametri di applicazione delle agevolazioni fiscali.
Per analoga ragione di rispetto dei termini legislativamente e contrattualmente previ- sti, veniva inoltre pattuito (all'art. 8 c. 5 del contratto di appalto) che in caso di ritar- do di oltre 10 giorni, l'appaltatore avrebbe dovuto corrispondere ai committenti una penale di €.50,00 al giorno per ciascun giorno di ritardo, da trattenersi sullo stato fi- nale dei lavori: la cd. “fine Lavori”, inoltre, avrebbe dovuto essere certificata da ap- posito verbale redatto in contraddittorio tra le parti (v. art. 8 c. 7). Il prezzo convenu- to per l'appalto era stato stabilito in €.387.405,00 oltre IVA (art. 4 contratto di appal- to); tale importo, in base al disposto dell'art. 5, veniva quindi scontato dall' CP_2
in complessivi €.365.000,00 oltre IVA, corrispondente ad uno sconto del
[...]
5,783% sui prezzi unitari delle voci di capitolato. In caso di variazioni dei prezzi uni- tari, l'Appaltatore, in base all'ultimo comma dell'art. 4, si sarebbe impegnato “a for- nire alla Committente tutta la documentazione necessaria dalla quale si evinca la dif- ferenza…”. L'art. 7 prevedeva quindi che gli importi venissero pagati con un acconto del 10% sul prezzo scontato (ovvero €.36.500,00 oltre IVA) all'inizio dei lavori di demolizione, e, in seguito, a Stato Avanzamento Lavori (SAL) mensili, con detra- zione del 20% dell'acconto versato (ovvero €.7.300,00 oltre IVA) per i primi cinque SAL, quale restituzione dell'anticipo versato
Il raggiungimento del SAL mensile doveva essere comunicato dall'appaltatore alla Direzione Lavori (D.L.), la quale avrebbe poi dovuto rilasciare la relativa certifica- zione di approvazione entro e non oltre 7 giorni, autorizzando così l'Appaltatore ad
- 5 - emettere la corrispondente fattura nei confronti dei Committenti. L'appaltatore si im- pegnava altresì a stipulare con apposita Assicurazione una polizza a garanzia della rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali per un importo pari al 5% dell'importo presunto dell'appalto, da svincolarsi a seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo;
si impegnava altresì a produrre il Documento Unico di Regolari- tà Contributiva (DURC), alla presentazione del quale erano esplicitamente subordi- nati i pagamenti dovuti dai committenti. Si segnala, infine, fuori capitolato origina- rio, che con separati preventivi del 27.01.2023 e del 01.03.2023, l' CP_2 veniva altresì incaricata di consegnare venti camion di terra “da giardino”, al costo complessivo di €.200,00 oltre IVA c.u. (doc. 4), e di fornire il progetto e l'edificazione della recinzione esterna (doc. 5), per €.17.337,00.
Secondo gli attori opponenti, alla luce delle ripetute sospensioni dei lavori posti in essere inopinatamente dall'impresa appaltatrice, e della scarsezza del personale de- stinato in loco, alla fine del mese di dicembre le lavorazioni edili erano ben lontane dall'essere terminate, e, pertanto, complice anche le mutate scadenze dei termini di ultimazione lavori di cui alle modifiche normative sul cd. “superbonus” (che aveva- no posticipato il termine al 31.03.2023), l' – impropriamente indiriz- CP_2 zando la richiesta al Direttore Lavori, e quindi per tramite di quest'ultimo (doc. 7) – chiese infine ai sig.ri e di poter posticipare il termine dei lavori al Pt_1 Pt_2
31.03.2023; e ciò “offrendosi” al contempo, non avendo ancora rilasciato agli stessi la polizza assicurativa alla cui consegna si erano obbligati in base a quanto disposto dall'art. 7 c. 5 del contratto di appalto (e che a più riprese gli era stata inutilmente sollecitata, sia verbalmente che per iscritto), di concedere ai Committenti stessi la fa- coltà di trattenere a titolo di garanzia il 5% dell'importo dei SAL già emessi ed anco- ra da emettere. I Sigg.ri e , per poter accedere alle agevolazioni fiscali Pt_2 Pt_1 di cui al cd. “superbonus” (e non rischiare di perderlo) aderivano alla proposta,
I committenti hanno già pagato in merito l'importo di € 344.611,00 oltre Iva ovvero 379.072,00 . L'ultima parte era in fase di definizione in funzione di una serie di pro- blematiche che erano emerse in relazione ad errori di esecuzione, vizi, sovrafattura- zione e nel corso delle riferite trattive l'opposta tramite il suo patrocinio ha agito in via monitoria (peraltro allegando una fattura mai inviata che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto ha deciso di non considerare nell'ingiunzione), Ul- timata l'opera, la reclamava un credito a saldo di € 93.847,26 (di cui € CP_2
23.766,16 per ritenute di garanzia), che azionava monitoriamente.
Preliminarmente, si rileva che la domanda monitoria presentata al Tribunale - nono- stante l'aspro contenzioso in essere, e nulla comunicando al Giudice circa lo stato dello stesso, né le contestazioni puntualmente ricevute sin dal giorno stesso della tra- smissione delle prime fatture - ineriva agli importi di cui alle fatture nn. 51, 52, 53, 54, 66 e 67, tutte emesse dall'Impresa Padoan a giugno e ad agosto 2023: il Giudice, tuttavia, correttamente, limitava l'accoglimento della domanda della ricorrente, in
- 6 - parziale accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, unicamente alle fatture nn. 51-54, escludendo gli importi di cui alle fatture n. 66 e 67 (doc. 28), in quanto all'evidenza sfornite di qualsivoglia prova scritta, seppur minimale come quella ri- chiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ebbene, è bene precisare che, se- condo leallegazioni delle parti, tali fatture non sono mai state trasmesse, neppure a mezzo mail ordinaria, ai Sigg.ri e , i quali ne hanno appreso l'esistenza Pt_2 Pt_1 unicamente in seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, accedendo al proprio cassetto fiscale ed al fascicolo telematico. Fatture peraltro emesse in pendenza di trattative fra il legale dei Committenti e quello dell'Appaltatore, così come il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato prima dell'abbandono definitivo delle trattative medesime.
Per argomentare l'opposizione , i Sigg.ri hanno addotto le seguenti Parte_4 ragioni : (i) violazioni contrattuali di ordine formale (quali ad esempio l'asserita mancanza dei durc o il mancato rilascio di una polizza di garanzia in ordine alla cor- retta esecuzione dei lavori); (ii) l'erronea contabilizzazione di alcuni voci del compu- to metrico, con conseguente contestazione del credito dell'appaltatore; (iii) la sussi- stenza di vizi e difetti dell'opera; (iv) il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
(v) l'incertezza, a causa delle violazioni asseritamente poste in essere dall'appaltatore, in ordine ai controlli dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'utilizzo, da parte di essi committenti, del c.d. bonus 110%.
All'esito dell'istruttoria l'opposizione si appalesa in parte fondata e potrà andare ac- colta dovendo il decreto ingiuntivo emesso essere revocato, non potendosi conferma- re per l'intero importo come riconosciuto..
Invero le risultanze della c.t.u. in atti evidenziano vizi che ammonterebbero ad € 33.252,88 e sarebbero tali, quindi, da assorbire per intero l'importo delle ritenute di garanzia pari ad € 23.766.16.
Rimandando per il dettaglio agli elaborati peritali, si riassumono di seguito gli am- montari dei vizi e delle sovrafatturazioni lamentati: - con riferimento ai vizi e a quan- to necessario per la sistemazione, il CTU ha quantificato l'importo di € 33.252,88 (oltre IVA); - con riferimento agli importi fatturati in più dalla Padoan, il CP_2
CTU ritiene congruo riconoscere l'importo di € 3.847,43 (oltre Iva), rispetto agli € 18.152,81 oltre Iva richiesti (con una differenza pertanto di € 14.305,38 oltre Iva).
Con riferimento in particolare al tema delle cavillature interne, gioverà evidenziare come è chiaramente risultato dall'istruttoria che le stesse non sono affatto dovute a condotta dei Committenti. Al proposito innanzitutto si richiama che l'Ing. ha Per_2 chiaramente indicato che le diffuse cavillature sono dovute a “mancanza di stesura di adeguata dipintura elastica o nella mancanza di stesura di opportuna rete plastica ela- stica all'atto della stesura degli intonaci sui blocchi Isotec con i quali il fabbricato è stato edificato” (cfr pag. 15 della CTU).
- 7 - Con riferimento alla contabilità presentata dall'appaltatore e al credito dallo stesso conseguentemente reclamato (punto 2.2 dell'elaborato peritale) sono stati analizzati i SAL 8 e 9 emessi dalla a conclusione dei lavori, con riferimento alle voci CP_2 contestate dai committenti che di seguito si vanno ad analizzare: a) recinzioni (ogget- to delle integrazioni contrattuali del 29.11.22 e del 1.3.23 – cfr. docc.ti 26-27). Il c.t.u. conferma che l'opera è stata realizzata;
in proposito anche il Direttore Lavori Arch. , sentito come teste all'udienza del 18.03.25, ha dichiarato che Persona_3
“la recinzione in ogni caso è stata eseguita per l'intero perimetro secondo le mie in- dicazioni per tipologia …”. Tuttavia, il c.t.u., siccome il preventivo indicava un co- sto di € 17.337,00, riconosceva unicamente una maggiorazione del 15% rispetto al preventivo (per totali € 19.93755), in luogo di quanto effettivamente risultante dalla moltiplicazione tra prezzo unitario ed effettiva metratura della recinzione, pari ad € 25.285,57 come contabilizzato dall'appaltatore.
Anche l'Arch. in sede di deposizione ha confermato in ADR a prova contra- Per_3 ria sul cap. 7 della memoria di parte opposta tra le altre cose: “La recinzione in ogni caso è stata eseguita per l'intero perimetro secondo le mie indicazioni per tipologia ma ad un costo maggiore rispetto al preventivo” – per tipologia di recinzione, non per l'estensione. È stato, pertanto confermato quanto argomentato da parte opponente nelle sue difese. Si tiene inoltre ad evidenziare che il CTU ha confermato che non ri- sulta esservi alcuna documentazione attestante l'approvazione dell'aumento dei costi da parte dei Committenti. Avere poi un consuntivo con un aumento del 40% non è accettabile ed è altresì palesemente contrario a regole di correttezza e buona fede. All'evidenza la proposta del CTU di riconoscere un 15% ha finalità conciliative po- sto che non dovrebbe essere riconosciuto nemmeno quello e, sempre per cercare di definire bonariamente la vertenza i Committenti hanno deciso di non opporsi a tale indicazione. Oneri di discarica Di nuovo l'opposta disattendendo i propri preventivi ritocca i prezzi preventivati e per importi considerevoli. Non si capisce come sarebbe possibile che un operatore del settore faccia un preventivo per gli oneri di discarica e poi aggiunga € 1.200,00 affermando “gli oneri di discarica non sono solo quelli rela- tivi alla demolizione dell'edificio preesistente, ma anche quelli relativi ai materiali che si generano nella fase di realizzazione della nuova costruzione” (cfr pag. 3 penul- timo capoverso della comparsa conclusionale parte opposta). Ci si chiede al proposi- to come mai allora l' , se non aveva ritenuto di considerare un impor- CP_2 to omnicomprensivo per tale voce, non avesse specificato che il suo preventivo era relativo solo ad una parte di tale voce e che si riservava una ulteriore quantificazione per un'altra parte della voce. Vi sarebbe in questa ipotesi una palese malafede. Anche il CTP attoreo Arch. nella perizia prodotta sub doc. 13 evidenzia come Per_1 la quantificazione utilizzata per fare il computo metrico allegato al contratto di appal- to facesse riferimento al valore complessivo della cubatura esistente operando il
“vuoto per pieno” e che conseguentemente i metri cubi portati poi effettivamente in discarica dalla appaltatrice non potevano che essere di quantità assai inferiore alle voci indicate (da cui un preventivo di ben € 20.400,00) – cfr fine pag. 19 ed inizio
- 8 - pag. 20 del doc. 13). Chiusini in ghisa Quello che è risultato dall'istruttoria è esatta- mente quanto è sempre stato sostenuto ovvero che l' ha proposto ai CP_2
Committenti di apporre dei chiusini in ghisa e non quelli preventivati in calcestruzzo ma in nessun momento è stato comunicato che detta tipologia di chiusini avesse un costo diverso da quelli compresi nel capitolato, diversamente da come era previsto nel contratto in relazione alle modificazioni dei prezzi (cfr art. 2 del doc. 1). La mag- giorazione, pertanto (come indicato espressamente del CTU - anche in riscontro alle osservazioni del CTP di parte opposta – cfr pag. 44 della CTU), non è dovuta. Allac- ci condotte gas e scarichi nere Invero , la realizzazione delle condotte del gas, ac- quedotto, energia elettrica e fognature era prevista da computo metrico (cfr doc. 2), con allaccio agli impianti preesistenti (della precedente abitazione); in altre parole non sono stati eseguiti dall'Impresa Padoan nuovi allacciamenti ai sottoservizi in se- de di pubblica via e alla pubblica fognatura, perché fruiva già dei collegamenti della precedente abitazione che erano all'interno della proprietà. Si conferma, come indi- cato dal CTU, che la voce non è dovuta.Invero, appare evidente che il CTU non ha asserito nel proprio elaborato che le lavorazioni non risultano eseguite, ma solo ag- giunge che ad ogni modo una difformità rispetto agli importi di cui al preventivo ac- cettato dai Committenti avrebbe dovuto essere specificamente approvate
Pavimentazione esterna. Anche con riferimento a questa voce (peraltro al proposito non è stato considerato che le betonelle utilizzate dall' hanno uno CP_2 spessore pari a cm 6 e non a cm 8 come da capitolato), appare evidente che, mancan- do una proposta di modifica del preventivo e ovviamente tanto più un'accettazione, la proposta del CTU di riconoscere un 15% ha finalità conciliative posto che non do- vrebbe essere riconosciuto nemmeno quello e, sempre per cercare di definire bona- riamente la vertenza i Committenti hanno deciso di non opporsi a tale indicazione. Inerte stabilizzato La voce non fa affatto riferimento all'accesso carraio ma alla sosti- tuzione dello stabilizzato posato dall' erroneamente rispetto a quanto CP_2 previsto da capitolato (stabilizzato che non avrebbe sostenuto il peso del passaggio delle auto) - cfr pag. 22 secondo capoverso doc. 13). Sifoni di tipo Firenze Si prende atto del riconoscimento di parte convenuta opposta.
. Ebbene, l'impresa ha azionato un credito di € 93.847,26 di cui € 70.081,10 CP_2 sulla base dei S.A.L. n. 8 e n. 9 ed € 23.766,16 a titolo di ritenute a garanzia. Detti S.A.L. sono stati contestati da parte attrice con riferimento alle seguenti voci: (a) maggior costo recinzione per € 7.948,57; (b) oneri di discarica per € 1.200; (c) chiu- sini in ghisa per € 2.185,00; (d) allaccio gas per € 565,30; (e) allaccio acque nere per
€ 565,30; (f) maggior costo recinzione esterna per € 3.346,41; (g) fornitura e posa inerte stabilizzato per € 1.160,00; (h) sifone tipo firenze per € 143,43; (i) maggior spessore isocal nel tetto per € 1.038.80. Il totale delle contestazioni ammonta dunque ad € 18.152,81 + 10% iva. Ne consegue che sono invece incontestabilmente dovuti € 70.081,10 – 19.968,09= € 50.113,01.
- 9 - Riassumendo, ecco le somme da detrarre dal costo complessivo dell'appalto e, per l'eventuale differenza in positivo che verrà accertata, riconoscerne il pagamento ai Sigg.ri e : - Contestazioni SAL/errori nelle fatturazioni, importi non Pt_2 Pt_1 dovuti: € 14.305,38 (oltre Iva), ovvero, all'esito del deposito della ctu, € 18.152,81 oltre Iva richiesti da parte opposta per opere extracontratto detratti € 3.847,43 oltre Iva per gli unici lavori riconosciuti dal ctu;
- Vizi riscontrati nell'opera: € 33.252,88 (oltre Iva, ovvero € 2.292,40 -Iva 22% sugli importi indicati a pag. 25 della ctu come
“Residui nel giardino”, “Aiuola” e “Collegamento Fibra” 19 rispettivamente di € 9.000,00, € 900,00 e € 520,00 - ed € 2.283,29 – Iva 10% su tutti gli importi ulteriori) per l'importo complessivo di € 37.828,57, così come accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al saldo. A ciò andranno aggiunti: - Mancato rimborso utenze Etra: €.495,65 (compresa IVA); Invero ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto si- glato, tutte “le opere e le forniture necessarie al completamento dell'immobile” erano CP_ a carico dell'Appaltatore: pertanto, le fatture emesse da per l'utenza relativa alla fornitura del servizio idrico e fognario relativa all'opera in costruzione, intestata ai Committenti in quanto proprietari dell'immobile, ma della quale si è servito l' - tale utenza, non essendovi un'abitazione residenziale ma un can- CP_2 tiere, era stata appunto aperta ad uso “cantiere idrico integrato”, come si nota chia- CP_ ramente indicato nelle fatture allegate sub doc. 34 - e pari complessivamente ad
€.495,56, avrebbero dovuto essere rimborsate ai Committenti sin dalla loro emissio- ne, scontandole dai SAL conclusivi n. 8 e 9. Così, tuttavia, non è stato, e, ad oggi, di tale somma sono ancora creditori i Sigg.ri e . - Gli opponenti preten- Pt_2 Pt_1 dono una Penale per il ritardo nella consegna dell'opera al 21/07/2023 per
€.9.600,00; - Oltre agli importi che dovrebbero essere determinati in via equitativa del Tribunale adito in funzione della domanda di risarcimento danni precisata sub 7;
Tuttavia risultano infondate le ulteriori pretese in senso lato risarcitorie dei commit- tenti. - Quanto all'asserito mancato rilascio dei durc (circostanza che comunque ri- masta indimostrata), si rappresenta come la questione rilevi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 che stabilisce la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Ebbene, la ha , CP_2 secondo le sue allegazioni, regolarmente pagato e versato quanto dovuto alle proprie maestranze e non risulta certo in causa che qualcuno degli operai impiegati nell'appalto si sia risvolto ai committenti per avere quanto di spettanza. Altrettanto va detto in ordine alla contestazione circa il mancato rilascio della polizza a garanzia, concordemente sostituita dall'applicazione della ritenuta di garanzia sui vari stati avanzamento lavori, come pacifico in causa . - Quanto al rapporto con l'Agenzia del- le Entrate, anche in questo caso i committenti, che hanno realizzato il proprio immo- bile beneficiando delle agevolazioni fiscali del c.d. bonus 110, non hanno provato di essere incorsi nella benchè minima irregolarità e quindi, , dopo aver conseguito tale enorme vantaggio, pretendono ora di lucrare anche sul corrispettivo dovuto all'Impresa che, con il proprio lavoro, tale vantaggio ha reso possibile. Invero, il di-
- 10 - ritto al risarcimento del danno, dagli attori reclamato, nasce solo con il verificarsi di un pregiudizio effettivo ed attuale e non certo sulla base della prospettazione di un possibile eventuale futuro pregiudizio (cfr. Cass. civ., n° 12382/2006). - Non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dell'opera tali da giustificare l'applicazione della penale invocata dagli attori .
Invero,a fronte della pattuizione di varianti e/o opere extra contratto, le stesse non sono automaticamente assistite dalla penale eventualmente prevista per le opere con- trattuali, determinandosi in ogni caso un allungamento del termine originariamente previsto in misura corrispondente a quanto necessario all'esecuzione delle nuove opere I termini contrattuali erano legati all'agevolazione fiscale di cui si è detto, le cui scadenze sono state normativamente prorogate nel corso del rapporto contrattua- le. In ogni caso, per costante giurisprudenza, termini e penale contrattuale vengono meno allorquando vengono richieste dal committente, varianti o opere extracontratto come pacificamente avvenuto nel caso di specie (es. recinzioni – cfr. doc. 26), ovve- ro quando una lavorazione è impedita o ritardata per mancanza di indicazioni proget- tuali, anche in tal caso come pacificamente occorso (es. scelta della tipologia della pavimentazione esterna – cfr. docc. 19-25).
Ne consegue che tali domande risarcitorie vanno rigettate.
In considerazione dell'esito della lite le spese di causa vanno integralmente compen- sate tra le parti.
Spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la sussistenza dei lamentati vizi e difetti come rilevati e quanti- ficati dalla CTU in atti, accertato e dichiarato per tale via il grave inadempimento contrattuale della società convenuta Controparte_1
per l'effetto, determina il prezzo complessivo dell'appalto, in riduzione rispetto a quello richiesto in pagamento dall'impresa appaltatrice, nella misura corrispondente al costo necessario (già sostenuto dagli opponenti o da sostenersi) degli interventi di ripristino/integrazione, e di eliminazione definitiva dei problemi e delle loro cause, il tutto per una somma pari quantomeno ad € 33.252,88 oltre Iva (cfr pag. 25 ctu) ovve- ro € 2.292,40 (22% sugli importi indicati a pag. 25 della ctu come “Residui nel giar- dino”, “Aiuola” e “Collegamento Fibra” rispettivamente di € 9.000,00, € 900,00 e € 520,00) ed € 2.283,29 (10% su tutti gli importi ulteriori) per l'importo complessivo di € 37.828,57, così come accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora e ri-
- 11 - valutazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al sal- do;
dichiara inoltre non dovuto all' , per le ragioni Controparte_2 ampiamente espresse in motivazione, l'importo corrispondente ad €.495,65, relativo alle forniture Etra il cui pagamento era contrattualmente posto a carico dell'Impresa CP_ opposta, e che è stato anticipato ad dagli opponenti, ed erroneamente non scom- putato dall'Impresa nel SAL conclusivo;
rigetta le domande risarcitorie attoree di cui ai punti 6 e 7 delle precisate conclusioni attore operata la compensazione tra i rispettivi crediti rigetta la domanda di cui al punto b delle precisate conclusioni di parte opposta;
condanna gli opponenti, in via fra loro solidale, al pagamento della residua somma di
€ € 50.113,01 per i titoli di cui alla domanda monitoria , con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura ovvero con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo
Spese compensate
Spese di CTU a carico solidale di entrambe le parti ciascuna per la metà.
Padova, 9-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6487/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti ZUOLO ANGELA e ROCCA VALENTINA
ATTORI OPPONENTI
contro
P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti PERAZZOLO SIMONE e TONON DANIELE
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI
Gli opponenti hanno concluso come da nota di precisazione delle conclusioni deposi- tata telematicamente:
“In via principale:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa;
2. accertare il grave inadempimento contrattuale della società convenuta
[...] per tutte le ragioni ampiamente espresse in narrativa, nonché in Controparte_1 ragione dei vizi e dei difetti dell'opera, delle lavorazioni/forniture non eseguite a re- gola d'arte, o eseguite in difformità al contratto di appalto, al capitolato ed al compu- to metrico, nonché erroneamente computate nei SAL, ed in ragione del ritardo nella consegna dell'opera stessa;
3. per l'effetto, determinare il prezzo complessivo dell'appalto, in riduzione rispetto a quello richiesto in pagamento dall'impresa appaltatrice, ovvero ridurre proporzio- nalmente il prezzo complessivo dell'appalto, nella misura corrispondente al costo ne- cessario (già sostenuto dagli opponenti o da sostenersi) degli interventi di ripristi- no/integrazione, e di eliminazione definitiva dei problemi e delle loro cause, il tutto per una somma pari quantomeno ad € 33.252,88 oltre Iva (cfr pag. 25 ctu) ovvero € 2.292,40 (22% sugli importi indicati a pag. 25 della ctu come “Residui nel giardino”,
“Aiuola” e “Collegamento Fibra” rispettivamente di € 9.000,00, € 900,00 e € 520,00) ed € 2.283,29 (10% su tutti gli importi ulteriori) per l'importo complessivo di € 37.828,57, così come accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora e rivalu- tazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al saldo;
4. dichiarare non dovuto all' , per le ragioni am- Controparte_2 piamente espresse in narrativa, l'importo pari ad € 14.305,38 oltre Iva (ovvero, all'esito del deposito della ctu, € 18.152,81 oltre Iva richiesti per opere extracontratto detratti € 3.847,43 oltre Iva per gli unici lavori riconosciuti dal ctu) correlato alle somme erroneamente richieste in pagamento nelle fatture nn. 51-54, di cui alle corri- spettive voci dei SAL 8 e 9 contestati;
5. dichiarare inoltre non dovuto all' , per le ra- Controparte_2 gioni ampiamente espresse in narrativa, l'importo corrispondente ad €.495,65, relati- vo alle forniture Etra il cui pagamento era contrattualmente posto a carico CP_ dell'Impresa opposta, e che è stato anticipato ad dagli opponenti, ed erronea- mente non scomputato dall'Impresa nel SAL conclusivo;
6. condannarsi la convenuta opposta al risarcimento, in favore degli attori opponenti, del danno, anche a fronte dei disagi subiti, per il ritardo dell'appaltatrice - previo suo
- 2 - accertamento - nello svolgimento e nel termine dei lavori commissionati, correlato alle penali contrattualmente previste, quantificabili in €.9.600,00, o la diversa som- ma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia;
7. condannarsi la convenuta opposta al risarcimento, in favore degli attori opponenti, del danno dagli stessi subito, da liquidarsi in via necessariamente equitativa, a fronte della perdita di garanzie verso terzi, e del grave pregiudizio dovuto all'incertezza in ordine all'esito dei controlli dell' connesso alla negligenza/inadempienza CP_4 dell'impresa appaltatrice, nonché del dispendio di tempo e risorse subito dagli oppo- nenti durante l'intera esecuzione dell'opera, e tutt'ora persistente, così come ampia- mente descritto in narrativa, eziologicamente correlato alle inadempienze formali al contratto di appalto, poste in essere dalla convenuta opposta (ritardo nella consegna di un DURC di congruità peraltro errato, mancata consegna della polizza a garanzia, costante assenza del responsabile di cantiere, mancata comunicazione alla D.L. delle ditte cui venivano affidate le lavorazioni in subappalto);
In ogni caso:
8. compensare integralmente o fino alla concorrenza le somme che risultassero even- tualmente ancora dovute alla società convenuta opposta, in forza del contratto di ap- palto, con il danno complessivamente arrecato e con le somme dovute agli opponenti, così come analiticamente indicate e che comunque risulteranno all'esito del giudizio, e condannarsi la società opposta al pagamento, in favore degli attori opponenti, dell'eventuale differenza, per le ragioni espresse in narrativa, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al saldo;
9. condannarsi la convenuta al pagamento delle spese (fra cui il costo della perizia giurata dell'Arch. per € 2.500,00 oltre oneri di legge, per un totale di € Per_1
3.172,00 – v. doc. 35, le competenze del Ctp, il medesimo Arch. per € Per_1
1.500,00 oltre onere di legge per un totale di € 1.903,20 – doc. 61, oltre alle spese no- tarili di € 246,00 - doc. 49) e degli onorari di lite, compresi i compensi di ctu antici- pati in via provvisoria da parte attrice opponente per complessivi € 5.474,98 (cfr docc. 62-65)”.
L'opposta ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni deposi- tate in via telematica:
“a) Rigettare l'avversaria opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento della somma di € 70.081,10 oltre interessi come da domanda monitoria e spese di procedura come liquidate, dichiarandolo esecutivo.
- 3 - b) Inoltre, accertata la conformità dell'opera e quindi l'esigibilità del credito di € 23.766,16 conseguente allo svincolo delle ritenute a garanzia portato dalle fatture nn. 66 del 31.08.23 di € 11.883,08 e 67 del 31.08.23 di € 11.883,08, condannare la Dott.ssa ed il Dott. al pagamento, in via fra lo- Parte_1 Controparte_5 ro solidale, della somma di € 23.766,16, con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura ovvero con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
c) In ogni caso, condannare gli opponenti, in via fra loro solidale, al pagamento della somma di € 93.847,26 (apri agli importi derivanti dalla sommatoria delle precedenti domande sub a) e b)) ovvero della diversa maggiore o minore somma di risultanza di lite, con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura ovvero con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
d) In subordine, a fronte dell'eventuale – denegato – riconoscimento di poste risarci- torie in favore degli opponenti, operarsi la compensatio lucri cum damno, con riferi- mento e in misura pari al beneficio fiscale conseguito dai committenti grazie all'opera e all'attività dell'opposta.
e) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, anche delle fasi monitoria e di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, oltre accessori di legge”.
Svolgimento del processo
Su ricorso monitorio della società quale Appalta- Controparte_1 tore, è stato notificato ai Committenti sig.ri e , in data Parte_3 CP_6
11.10.2023, decreto ingiuntivo n. 2265/2023, emesso il 27.09.2023 dal Tribunale di Padova, Dott.ssa Margherita Longhi, per il pagamento dell'importo di € 70.081,10, oltre interessi di mora dalle singole scadenze indicate in fattura al saldo, ed alle spese della procedura.
I sig.ri e hanno promosso tempestiva opposizione a detta ingiunzione, Pt_2 Pt_1 instaurando il presente procedimento, illustrando i motivi di contestazione del credito dell' . CP_2
Svolti gli incombenti di rito, depositato da parte opponente ricorso per atp, nonché da entrambe le parti le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il G.I. disponeva consu- lenza tecnica d'ufficio, redatta dall'Ing. in contraddittorio con i consulenti Per_2 di parte.
- 4 - All'udienza del 18 marzo 2025 veniva altresì svolta l'istruttoria orale e all'esito il G.I. ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. fissava udienza avanti a sé l'udienza di ri- messione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. I procuratori delle parti depositavano nei termini le Note contenenti le conclusioni.
Con contratto d'appalto e relativi allegati, siglato in data 26.04.2022 (doc. 1 e 2), i Committenti incaricavano l' di edificare un fabbricato unifamiliare in CP_2
Montegrotto Terme, Via Mezzavia, n. 44, ove poi trasferire la propria residenza, in conformità al progetto edificatorio redatto dall'Arch. , che, unita- Persona_3 mente al computo metrico ed agli allegati specificati nel contratto di appalto mede- simo, formava parte integrante di quest'ultimo.
I lavori appaltati consistevano nella demolizione di un vecchio fabbricato abitativo con due annessi e l'attiguo fienile, oltre al garage distaccato dall'edificio principale, e alla ricostruzione di una residenza monofamiliare con recupero dei volumi preceden- temente esistenti, e del garage, il tutto sfruttando le opportunità connesse all'applicazione del cosiddetto “sisma bonus” e “Super ecobonus 110%” come previ- sto dagli artt. 119, 120 e 121 D.L. 34/2020 e s.m.i., quindi con un vincolo previsto ed accettato di completamento del 30% delle lavorazioni entro e non oltre il giorno 30.09.2022 e il loro completamento entro e non oltre il 31.12.2022, a causa della co- genza dei termini temporali da rispettare per rientrare nei parametri di applicazione delle agevolazioni fiscali.
Per analoga ragione di rispetto dei termini legislativamente e contrattualmente previ- sti, veniva inoltre pattuito (all'art. 8 c. 5 del contratto di appalto) che in caso di ritar- do di oltre 10 giorni, l'appaltatore avrebbe dovuto corrispondere ai committenti una penale di €.50,00 al giorno per ciascun giorno di ritardo, da trattenersi sullo stato fi- nale dei lavori: la cd. “fine Lavori”, inoltre, avrebbe dovuto essere certificata da ap- posito verbale redatto in contraddittorio tra le parti (v. art. 8 c. 7). Il prezzo convenu- to per l'appalto era stato stabilito in €.387.405,00 oltre IVA (art. 4 contratto di appal- to); tale importo, in base al disposto dell'art. 5, veniva quindi scontato dall' CP_2
in complessivi €.365.000,00 oltre IVA, corrispondente ad uno sconto del
[...]
5,783% sui prezzi unitari delle voci di capitolato. In caso di variazioni dei prezzi uni- tari, l'Appaltatore, in base all'ultimo comma dell'art. 4, si sarebbe impegnato “a for- nire alla Committente tutta la documentazione necessaria dalla quale si evinca la dif- ferenza…”. L'art. 7 prevedeva quindi che gli importi venissero pagati con un acconto del 10% sul prezzo scontato (ovvero €.36.500,00 oltre IVA) all'inizio dei lavori di demolizione, e, in seguito, a Stato Avanzamento Lavori (SAL) mensili, con detra- zione del 20% dell'acconto versato (ovvero €.7.300,00 oltre IVA) per i primi cinque SAL, quale restituzione dell'anticipo versato
Il raggiungimento del SAL mensile doveva essere comunicato dall'appaltatore alla Direzione Lavori (D.L.), la quale avrebbe poi dovuto rilasciare la relativa certifica- zione di approvazione entro e non oltre 7 giorni, autorizzando così l'Appaltatore ad
- 5 - emettere la corrispondente fattura nei confronti dei Committenti. L'appaltatore si im- pegnava altresì a stipulare con apposita Assicurazione una polizza a garanzia della rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali per un importo pari al 5% dell'importo presunto dell'appalto, da svincolarsi a seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo;
si impegnava altresì a produrre il Documento Unico di Regolari- tà Contributiva (DURC), alla presentazione del quale erano esplicitamente subordi- nati i pagamenti dovuti dai committenti. Si segnala, infine, fuori capitolato origina- rio, che con separati preventivi del 27.01.2023 e del 01.03.2023, l' CP_2 veniva altresì incaricata di consegnare venti camion di terra “da giardino”, al costo complessivo di €.200,00 oltre IVA c.u. (doc. 4), e di fornire il progetto e l'edificazione della recinzione esterna (doc. 5), per €.17.337,00.
Secondo gli attori opponenti, alla luce delle ripetute sospensioni dei lavori posti in essere inopinatamente dall'impresa appaltatrice, e della scarsezza del personale de- stinato in loco, alla fine del mese di dicembre le lavorazioni edili erano ben lontane dall'essere terminate, e, pertanto, complice anche le mutate scadenze dei termini di ultimazione lavori di cui alle modifiche normative sul cd. “superbonus” (che aveva- no posticipato il termine al 31.03.2023), l' – impropriamente indiriz- CP_2 zando la richiesta al Direttore Lavori, e quindi per tramite di quest'ultimo (doc. 7) – chiese infine ai sig.ri e di poter posticipare il termine dei lavori al Pt_1 Pt_2
31.03.2023; e ciò “offrendosi” al contempo, non avendo ancora rilasciato agli stessi la polizza assicurativa alla cui consegna si erano obbligati in base a quanto disposto dall'art. 7 c. 5 del contratto di appalto (e che a più riprese gli era stata inutilmente sollecitata, sia verbalmente che per iscritto), di concedere ai Committenti stessi la fa- coltà di trattenere a titolo di garanzia il 5% dell'importo dei SAL già emessi ed anco- ra da emettere. I Sigg.ri e , per poter accedere alle agevolazioni fiscali Pt_2 Pt_1 di cui al cd. “superbonus” (e non rischiare di perderlo) aderivano alla proposta,
I committenti hanno già pagato in merito l'importo di € 344.611,00 oltre Iva ovvero 379.072,00 . L'ultima parte era in fase di definizione in funzione di una serie di pro- blematiche che erano emerse in relazione ad errori di esecuzione, vizi, sovrafattura- zione e nel corso delle riferite trattive l'opposta tramite il suo patrocinio ha agito in via monitoria (peraltro allegando una fattura mai inviata che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto ha deciso di non considerare nell'ingiunzione), Ul- timata l'opera, la reclamava un credito a saldo di € 93.847,26 (di cui € CP_2
23.766,16 per ritenute di garanzia), che azionava monitoriamente.
Preliminarmente, si rileva che la domanda monitoria presentata al Tribunale - nono- stante l'aspro contenzioso in essere, e nulla comunicando al Giudice circa lo stato dello stesso, né le contestazioni puntualmente ricevute sin dal giorno stesso della tra- smissione delle prime fatture - ineriva agli importi di cui alle fatture nn. 51, 52, 53, 54, 66 e 67, tutte emesse dall'Impresa Padoan a giugno e ad agosto 2023: il Giudice, tuttavia, correttamente, limitava l'accoglimento della domanda della ricorrente, in
- 6 - parziale accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, unicamente alle fatture nn. 51-54, escludendo gli importi di cui alle fatture n. 66 e 67 (doc. 28), in quanto all'evidenza sfornite di qualsivoglia prova scritta, seppur minimale come quella ri- chiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ebbene, è bene precisare che, se- condo leallegazioni delle parti, tali fatture non sono mai state trasmesse, neppure a mezzo mail ordinaria, ai Sigg.ri e , i quali ne hanno appreso l'esistenza Pt_2 Pt_1 unicamente in seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, accedendo al proprio cassetto fiscale ed al fascicolo telematico. Fatture peraltro emesse in pendenza di trattative fra il legale dei Committenti e quello dell'Appaltatore, così come il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato prima dell'abbandono definitivo delle trattative medesime.
Per argomentare l'opposizione , i Sigg.ri hanno addotto le seguenti Parte_4 ragioni : (i) violazioni contrattuali di ordine formale (quali ad esempio l'asserita mancanza dei durc o il mancato rilascio di una polizza di garanzia in ordine alla cor- retta esecuzione dei lavori); (ii) l'erronea contabilizzazione di alcuni voci del compu- to metrico, con conseguente contestazione del credito dell'appaltatore; (iii) la sussi- stenza di vizi e difetti dell'opera; (iv) il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
(v) l'incertezza, a causa delle violazioni asseritamente poste in essere dall'appaltatore, in ordine ai controlli dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'utilizzo, da parte di essi committenti, del c.d. bonus 110%.
All'esito dell'istruttoria l'opposizione si appalesa in parte fondata e potrà andare ac- colta dovendo il decreto ingiuntivo emesso essere revocato, non potendosi conferma- re per l'intero importo come riconosciuto..
Invero le risultanze della c.t.u. in atti evidenziano vizi che ammonterebbero ad € 33.252,88 e sarebbero tali, quindi, da assorbire per intero l'importo delle ritenute di garanzia pari ad € 23.766.16.
Rimandando per il dettaglio agli elaborati peritali, si riassumono di seguito gli am- montari dei vizi e delle sovrafatturazioni lamentati: - con riferimento ai vizi e a quan- to necessario per la sistemazione, il CTU ha quantificato l'importo di € 33.252,88 (oltre IVA); - con riferimento agli importi fatturati in più dalla Padoan, il CP_2
CTU ritiene congruo riconoscere l'importo di € 3.847,43 (oltre Iva), rispetto agli € 18.152,81 oltre Iva richiesti (con una differenza pertanto di € 14.305,38 oltre Iva).
Con riferimento in particolare al tema delle cavillature interne, gioverà evidenziare come è chiaramente risultato dall'istruttoria che le stesse non sono affatto dovute a condotta dei Committenti. Al proposito innanzitutto si richiama che l'Ing. ha Per_2 chiaramente indicato che le diffuse cavillature sono dovute a “mancanza di stesura di adeguata dipintura elastica o nella mancanza di stesura di opportuna rete plastica ela- stica all'atto della stesura degli intonaci sui blocchi Isotec con i quali il fabbricato è stato edificato” (cfr pag. 15 della CTU).
- 7 - Con riferimento alla contabilità presentata dall'appaltatore e al credito dallo stesso conseguentemente reclamato (punto 2.2 dell'elaborato peritale) sono stati analizzati i SAL 8 e 9 emessi dalla a conclusione dei lavori, con riferimento alle voci CP_2 contestate dai committenti che di seguito si vanno ad analizzare: a) recinzioni (ogget- to delle integrazioni contrattuali del 29.11.22 e del 1.3.23 – cfr. docc.ti 26-27). Il c.t.u. conferma che l'opera è stata realizzata;
in proposito anche il Direttore Lavori Arch. , sentito come teste all'udienza del 18.03.25, ha dichiarato che Persona_3
“la recinzione in ogni caso è stata eseguita per l'intero perimetro secondo le mie in- dicazioni per tipologia …”. Tuttavia, il c.t.u., siccome il preventivo indicava un co- sto di € 17.337,00, riconosceva unicamente una maggiorazione del 15% rispetto al preventivo (per totali € 19.93755), in luogo di quanto effettivamente risultante dalla moltiplicazione tra prezzo unitario ed effettiva metratura della recinzione, pari ad € 25.285,57 come contabilizzato dall'appaltatore.
Anche l'Arch. in sede di deposizione ha confermato in ADR a prova contra- Per_3 ria sul cap. 7 della memoria di parte opposta tra le altre cose: “La recinzione in ogni caso è stata eseguita per l'intero perimetro secondo le mie indicazioni per tipologia ma ad un costo maggiore rispetto al preventivo” – per tipologia di recinzione, non per l'estensione. È stato, pertanto confermato quanto argomentato da parte opponente nelle sue difese. Si tiene inoltre ad evidenziare che il CTU ha confermato che non ri- sulta esservi alcuna documentazione attestante l'approvazione dell'aumento dei costi da parte dei Committenti. Avere poi un consuntivo con un aumento del 40% non è accettabile ed è altresì palesemente contrario a regole di correttezza e buona fede. All'evidenza la proposta del CTU di riconoscere un 15% ha finalità conciliative po- sto che non dovrebbe essere riconosciuto nemmeno quello e, sempre per cercare di definire bonariamente la vertenza i Committenti hanno deciso di non opporsi a tale indicazione. Oneri di discarica Di nuovo l'opposta disattendendo i propri preventivi ritocca i prezzi preventivati e per importi considerevoli. Non si capisce come sarebbe possibile che un operatore del settore faccia un preventivo per gli oneri di discarica e poi aggiunga € 1.200,00 affermando “gli oneri di discarica non sono solo quelli rela- tivi alla demolizione dell'edificio preesistente, ma anche quelli relativi ai materiali che si generano nella fase di realizzazione della nuova costruzione” (cfr pag. 3 penul- timo capoverso della comparsa conclusionale parte opposta). Ci si chiede al proposi- to come mai allora l' , se non aveva ritenuto di considerare un impor- CP_2 to omnicomprensivo per tale voce, non avesse specificato che il suo preventivo era relativo solo ad una parte di tale voce e che si riservava una ulteriore quantificazione per un'altra parte della voce. Vi sarebbe in questa ipotesi una palese malafede. Anche il CTP attoreo Arch. nella perizia prodotta sub doc. 13 evidenzia come Per_1 la quantificazione utilizzata per fare il computo metrico allegato al contratto di appal- to facesse riferimento al valore complessivo della cubatura esistente operando il
“vuoto per pieno” e che conseguentemente i metri cubi portati poi effettivamente in discarica dalla appaltatrice non potevano che essere di quantità assai inferiore alle voci indicate (da cui un preventivo di ben € 20.400,00) – cfr fine pag. 19 ed inizio
- 8 - pag. 20 del doc. 13). Chiusini in ghisa Quello che è risultato dall'istruttoria è esatta- mente quanto è sempre stato sostenuto ovvero che l' ha proposto ai CP_2
Committenti di apporre dei chiusini in ghisa e non quelli preventivati in calcestruzzo ma in nessun momento è stato comunicato che detta tipologia di chiusini avesse un costo diverso da quelli compresi nel capitolato, diversamente da come era previsto nel contratto in relazione alle modificazioni dei prezzi (cfr art. 2 del doc. 1). La mag- giorazione, pertanto (come indicato espressamente del CTU - anche in riscontro alle osservazioni del CTP di parte opposta – cfr pag. 44 della CTU), non è dovuta. Allac- ci condotte gas e scarichi nere Invero , la realizzazione delle condotte del gas, ac- quedotto, energia elettrica e fognature era prevista da computo metrico (cfr doc. 2), con allaccio agli impianti preesistenti (della precedente abitazione); in altre parole non sono stati eseguiti dall'Impresa Padoan nuovi allacciamenti ai sottoservizi in se- de di pubblica via e alla pubblica fognatura, perché fruiva già dei collegamenti della precedente abitazione che erano all'interno della proprietà. Si conferma, come indi- cato dal CTU, che la voce non è dovuta.Invero, appare evidente che il CTU non ha asserito nel proprio elaborato che le lavorazioni non risultano eseguite, ma solo ag- giunge che ad ogni modo una difformità rispetto agli importi di cui al preventivo ac- cettato dai Committenti avrebbe dovuto essere specificamente approvate
Pavimentazione esterna. Anche con riferimento a questa voce (peraltro al proposito non è stato considerato che le betonelle utilizzate dall' hanno uno CP_2 spessore pari a cm 6 e non a cm 8 come da capitolato), appare evidente che, mancan- do una proposta di modifica del preventivo e ovviamente tanto più un'accettazione, la proposta del CTU di riconoscere un 15% ha finalità conciliative posto che non do- vrebbe essere riconosciuto nemmeno quello e, sempre per cercare di definire bona- riamente la vertenza i Committenti hanno deciso di non opporsi a tale indicazione. Inerte stabilizzato La voce non fa affatto riferimento all'accesso carraio ma alla sosti- tuzione dello stabilizzato posato dall' erroneamente rispetto a quanto CP_2 previsto da capitolato (stabilizzato che non avrebbe sostenuto il peso del passaggio delle auto) - cfr pag. 22 secondo capoverso doc. 13). Sifoni di tipo Firenze Si prende atto del riconoscimento di parte convenuta opposta.
. Ebbene, l'impresa ha azionato un credito di € 93.847,26 di cui € 70.081,10 CP_2 sulla base dei S.A.L. n. 8 e n. 9 ed € 23.766,16 a titolo di ritenute a garanzia. Detti S.A.L. sono stati contestati da parte attrice con riferimento alle seguenti voci: (a) maggior costo recinzione per € 7.948,57; (b) oneri di discarica per € 1.200; (c) chiu- sini in ghisa per € 2.185,00; (d) allaccio gas per € 565,30; (e) allaccio acque nere per
€ 565,30; (f) maggior costo recinzione esterna per € 3.346,41; (g) fornitura e posa inerte stabilizzato per € 1.160,00; (h) sifone tipo firenze per € 143,43; (i) maggior spessore isocal nel tetto per € 1.038.80. Il totale delle contestazioni ammonta dunque ad € 18.152,81 + 10% iva. Ne consegue che sono invece incontestabilmente dovuti € 70.081,10 – 19.968,09= € 50.113,01.
- 9 - Riassumendo, ecco le somme da detrarre dal costo complessivo dell'appalto e, per l'eventuale differenza in positivo che verrà accertata, riconoscerne il pagamento ai Sigg.ri e : - Contestazioni SAL/errori nelle fatturazioni, importi non Pt_2 Pt_1 dovuti: € 14.305,38 (oltre Iva), ovvero, all'esito del deposito della ctu, € 18.152,81 oltre Iva richiesti da parte opposta per opere extracontratto detratti € 3.847,43 oltre Iva per gli unici lavori riconosciuti dal ctu;
- Vizi riscontrati nell'opera: € 33.252,88 (oltre Iva, ovvero € 2.292,40 -Iva 22% sugli importi indicati a pag. 25 della ctu come
“Residui nel giardino”, “Aiuola” e “Collegamento Fibra” 19 rispettivamente di € 9.000,00, € 900,00 e € 520,00 - ed € 2.283,29 – Iva 10% su tutti gli importi ulteriori) per l'importo complessivo di € 37.828,57, così come accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al saldo. A ciò andranno aggiunti: - Mancato rimborso utenze Etra: €.495,65 (compresa IVA); Invero ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto si- glato, tutte “le opere e le forniture necessarie al completamento dell'immobile” erano CP_ a carico dell'Appaltatore: pertanto, le fatture emesse da per l'utenza relativa alla fornitura del servizio idrico e fognario relativa all'opera in costruzione, intestata ai Committenti in quanto proprietari dell'immobile, ma della quale si è servito l' - tale utenza, non essendovi un'abitazione residenziale ma un can- CP_2 tiere, era stata appunto aperta ad uso “cantiere idrico integrato”, come si nota chia- CP_ ramente indicato nelle fatture allegate sub doc. 34 - e pari complessivamente ad
€.495,56, avrebbero dovuto essere rimborsate ai Committenti sin dalla loro emissio- ne, scontandole dai SAL conclusivi n. 8 e 9. Così, tuttavia, non è stato, e, ad oggi, di tale somma sono ancora creditori i Sigg.ri e . - Gli opponenti preten- Pt_2 Pt_1 dono una Penale per il ritardo nella consegna dell'opera al 21/07/2023 per
€.9.600,00; - Oltre agli importi che dovrebbero essere determinati in via equitativa del Tribunale adito in funzione della domanda di risarcimento danni precisata sub 7;
Tuttavia risultano infondate le ulteriori pretese in senso lato risarcitorie dei commit- tenti. - Quanto all'asserito mancato rilascio dei durc (circostanza che comunque ri- masta indimostrata), si rappresenta come la questione rilevi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 che stabilisce la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Ebbene, la ha , CP_2 secondo le sue allegazioni, regolarmente pagato e versato quanto dovuto alle proprie maestranze e non risulta certo in causa che qualcuno degli operai impiegati nell'appalto si sia risvolto ai committenti per avere quanto di spettanza. Altrettanto va detto in ordine alla contestazione circa il mancato rilascio della polizza a garanzia, concordemente sostituita dall'applicazione della ritenuta di garanzia sui vari stati avanzamento lavori, come pacifico in causa . - Quanto al rapporto con l'Agenzia del- le Entrate, anche in questo caso i committenti, che hanno realizzato il proprio immo- bile beneficiando delle agevolazioni fiscali del c.d. bonus 110, non hanno provato di essere incorsi nella benchè minima irregolarità e quindi, , dopo aver conseguito tale enorme vantaggio, pretendono ora di lucrare anche sul corrispettivo dovuto all'Impresa che, con il proprio lavoro, tale vantaggio ha reso possibile. Invero, il di-
- 10 - ritto al risarcimento del danno, dagli attori reclamato, nasce solo con il verificarsi di un pregiudizio effettivo ed attuale e non certo sulla base della prospettazione di un possibile eventuale futuro pregiudizio (cfr. Cass. civ., n° 12382/2006). - Non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dell'opera tali da giustificare l'applicazione della penale invocata dagli attori .
Invero,a fronte della pattuizione di varianti e/o opere extra contratto, le stesse non sono automaticamente assistite dalla penale eventualmente prevista per le opere con- trattuali, determinandosi in ogni caso un allungamento del termine originariamente previsto in misura corrispondente a quanto necessario all'esecuzione delle nuove opere I termini contrattuali erano legati all'agevolazione fiscale di cui si è detto, le cui scadenze sono state normativamente prorogate nel corso del rapporto contrattua- le. In ogni caso, per costante giurisprudenza, termini e penale contrattuale vengono meno allorquando vengono richieste dal committente, varianti o opere extracontratto come pacificamente avvenuto nel caso di specie (es. recinzioni – cfr. doc. 26), ovve- ro quando una lavorazione è impedita o ritardata per mancanza di indicazioni proget- tuali, anche in tal caso come pacificamente occorso (es. scelta della tipologia della pavimentazione esterna – cfr. docc. 19-25).
Ne consegue che tali domande risarcitorie vanno rigettate.
In considerazione dell'esito della lite le spese di causa vanno integralmente compen- sate tra le parti.
Spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la sussistenza dei lamentati vizi e difetti come rilevati e quanti- ficati dalla CTU in atti, accertato e dichiarato per tale via il grave inadempimento contrattuale della società convenuta Controparte_1
per l'effetto, determina il prezzo complessivo dell'appalto, in riduzione rispetto a quello richiesto in pagamento dall'impresa appaltatrice, nella misura corrispondente al costo necessario (già sostenuto dagli opponenti o da sostenersi) degli interventi di ripristino/integrazione, e di eliminazione definitiva dei problemi e delle loro cause, il tutto per una somma pari quantomeno ad € 33.252,88 oltre Iva (cfr pag. 25 ctu) ovve- ro € 2.292,40 (22% sugli importi indicati a pag. 25 della ctu come “Residui nel giar- dino”, “Aiuola” e “Collegamento Fibra” rispettivamente di € 9.000,00, € 900,00 e € 520,00) ed € 2.283,29 (10% su tutti gli importi ulteriori) per l'importo complessivo di € 37.828,57, così come accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora e ri-
- 11 - valutazione monetaria, dalla diffida inoltrata a mezzo PEC in data 21.06.2023 al sal- do;
dichiara inoltre non dovuto all' , per le ragioni Controparte_2 ampiamente espresse in motivazione, l'importo corrispondente ad €.495,65, relativo alle forniture Etra il cui pagamento era contrattualmente posto a carico dell'Impresa CP_ opposta, e che è stato anticipato ad dagli opponenti, ed erroneamente non scom- putato dall'Impresa nel SAL conclusivo;
rigetta le domande risarcitorie attoree di cui ai punti 6 e 7 delle precisate conclusioni attore operata la compensazione tra i rispettivi crediti rigetta la domanda di cui al punto b delle precisate conclusioni di parte opposta;
condanna gli opponenti, in via fra loro solidale, al pagamento della residua somma di
€ € 50.113,01 per i titoli di cui alla domanda monitoria , con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura ovvero con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo
Spese compensate
Spese di CTU a carico solidale di entrambe le parti ciascuna per la metà.
Padova, 9-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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