Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1988, n. 1155
CASS
Sentenza 4 febbraio 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

A norma dell'art. 2121 cod. civ., il compenso per lavoro straordinario è computabile ai fini dell'indennità di anzianità ove esso, sia pure a posteriori ed in base all'effettivo svolgimento del rapporto, risulti aver avuto carattere continuativo, anche se variabile, non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la prevedibilità della relativa prestazione lavorativa. ( V 5729/85, mass n 442917; ( V 4739/83, mass n 429630).*

Con riguardo a compenso per lavoro straordinario computabile, nonostante la sua variabilità, ai fini della Determinazione della indennità di anzianità, l'inapplicabilità, in via diretta, del criterio della media dell'ultimo triennio, stabilito (per provvigioni, premi di produzione o partecipazioni) dal secondo comma dell'art. 2121 cod. civ., non esclude che il giudice del merito possa, con scelta corretta e ragionevole, prendere in considerazione il medesimo arco temporale per la Determinazione della media dell'entità del compenso (per lavoro straordinario) computabile ai fini dell'indennità (di fine rapporto). ( V 5729/85, mass n 442917).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1988, n. 1155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1155
    Data del deposito : 4 febbraio 1988

    Testo completo