Sentenza 4 febbraio 1988
Massime • 2
A norma dell'art. 2121 cod. civ., il compenso per lavoro straordinario è computabile ai fini dell'indennità di anzianità ove esso, sia pure a posteriori ed in base all'effettivo svolgimento del rapporto, risulti aver avuto carattere continuativo, anche se variabile, non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la prevedibilità della relativa prestazione lavorativa. ( V 5729/85, mass n 442917; ( V 4739/83, mass n 429630).*
Con riguardo a compenso per lavoro straordinario computabile, nonostante la sua variabilità, ai fini della Determinazione della indennità di anzianità, l'inapplicabilità, in via diretta, del criterio della media dell'ultimo triennio, stabilito (per provvigioni, premi di produzione o partecipazioni) dal secondo comma dell'art. 2121 cod. civ., non esclude che il giudice del merito possa, con scelta corretta e ragionevole, prendere in considerazione il medesimo arco temporale per la Determinazione della media dell'entità del compenso (per lavoro straordinario) computabile ai fini dell'indennità (di fine rapporto). ( V 5729/85, mass n 442917).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1988, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1988 |
Testo completo
A norma dell'art. 2121 cod. civ., il compenso per lavoro straordinario è computabile ai fini dell'indennità di anzianità ove esso, sia pure a posteriori ed in base all'effettivo svolgimento del rapporto, risulti aver avuto carattere continuativo, anche se variabile, non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la prevedibilità della relativa prestazione lavorativa. ( V 5729/85, mass n 442917; ( V 4739/83, mass n 429630).*