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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6237 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa NA LF Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa NA di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 371/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2416/2022 pubblicata il 20.6.2022 e pendente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
US DA con procura a margine dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale, estesa espressamente all'appello
- appellante –
Contro
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e Controparte_1
difeso dall'Avv. Federico Freda con procura a margine della comparsa di costituzione
-appellato -
Nonché
in persona del legale rappresentante in carica Controparte_2
(P.I - C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela P.IVA_1 P.IVA_2
NI ( ) con procura alle liti in calce alla comparsa CodiceFiscale_2
di costituzione
1 - appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio il dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita del frutteto coltivato sul terreno da lui condotto in affitto nel
Comune di Cellole. Tale evento, secondo l'attore, era dovuto al perdurare di significativi ristagni d'acqua sul fondo, fenomeno che egli imputava alla negligente e inadeguata manutenzione del canale di scolo presente nell'area e gestito dal
. Rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, CP_1
premessa ogni opportuna declaratoria del caso:-riconoscere e dichiarare il
[...]
responsabile dello straripamento di acqua a causa della totale otturazione Controparte_1
del canale attraversante il fondo agricolo dell'attore, per non aver provveduto a realizzare a regola d'arte le opere di cui alla narrativa o per non aver correttamente apportato alle stesse una corretta adeguata manutenzione;
-di conseguenza condannare il Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quale affittuario dell'apprezzamento
[...]
di terreno in questione, nella somma che la S.V.I. riterrà di giustizia anche a seguito delle risultanze delle espletando consulenza tecnica d'ufficio che fin da ora si provvede a chiedere;
con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo così per legge vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo in via preliminare la CP_1 competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nonché il difetto della propria legittimazione passiva. Indicava nella Provincia di Napoli il soggetto passivamente legittimando allegando che i danni lamentati dall'attore erano conseguenza dell'omessa manutenzione da parte della Provincia della strada provinciale da cui provenivano le acque indicate come invasive dall'attore.
Aggiungeva che il terreno condotto dall'attore non era attraversato da alcun canale appartenente al . Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa domanda con CP_1
condanna della controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite, con vittoria delle spese.
2 All'udienza dell'11.5.2018 il chiedeva la declaratoria di contumacia della CP_1
, il procuratore dell'attore “esibiva atto di chiamata in causa della “ e CP_2 CP_2 chiedeva fissarsi l'udienza di conclusioni.
Con la sentenza n. 2416 del 2022, oggi appellata dal il Tribunale di Santa Pt_1
Maria Capua Vetere decideva la controversia pendente tra il ed , Pt_1 CP_1
implicitamente prendendo atto del fatto che la – non inserita nel CP_2 frontespizio della sentenza - non era stata parte del giudizio;
rigettava l'eccezione di incompetenza in favore del e revocava l'autorizzazione alla chiamata in causa Pt_2
della stante la chiara violazione delle regole dettate dall'art. 269 comma 3 CP_2
c.p.c.. Dichiarava inammissibile la chiamata in causa della e rigettava nel CP_2
merito la domanda nei confronti del con condanna dell'attore “ al CP_1
pagamento in favore della parte convenuta delle spese Controparte_3
processuali che liquida in € 3622,5° per compensi, oltre rimb. Forf. Del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all' avv. Federico Fredda dichiaratosi anticipatario”.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo il seguente Parte_1 motivo di gravame: la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 269 c.p.c., avendo il Giudice di primo grado erroneamente ricondotto la richiesta di chiamata in causa del terzo nell'ambito applicativo dell'art. 269 c.p.c., posto che nella fattispecie si verterebbe in tema di chiamata del terzo responsabile e che, in tali ipotesi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, trova applicazione l'art. 107 c.p.c., il quale attribuisce al Giudice un potere discrezionale e insindacabile in ordine all'estensione del contraddittorio, con conseguente automatica estensione della domanda attorea al terzo ritenuto effettivo responsabile del rapporto sostanziale.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Onorevole Corte adita…1) Dichiarare legittima la chiamata in causa del terzo responsabile come da ordinanza del 13/10/2017 emessa dal Giudice Dott.ssa Verolla;
2) di conseguenza dichiarare la responsabilità del danno in capo all' ;3) condannare la controparte, Controparte_4 CP_2
, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. per un totale di €
[...] Parte_1
280.000,00 come determinato dalla CTU in corso di causa, oltre interessi e spese maturati come da documentazione che versa in atti o nella misura maggiore o minore che la SVI riterrà
3 di giustizia;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione”.
Con una comparsa depositata il 23.3.2023, il si è Controparte_1
costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza della specificità dei motivi. Ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in favore del Pt_2
Nel merito ha richiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto instando, in via meramente subordinata, per la declaratoria di esclusiva responsabilità dell' nella causazione dei danni lamentati Controparte_4
dall'attore.
Con comparsa del 29 marzo 2023 si è costituita la , la quale, in Controparte_2
via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello nei propri confronti, assumendo di non essere stata parte del giudizio di primo grado, stante la irritualità della notifica dell'atto di chiamata in causa e la sua conseguente estraneità alla fase dell'impugnazione. Ha evidenziato, infatti, che la notificazione dell'atto di citazione di appello è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri (Reginde e Registro delle Pubbliche Amministrazioni), con conseguente invalidità della notificazione ai sensi della normativa vigente. Ferma ed impregiudicata tale eccezione preliminare, ha eccepito la tardività della chiamata in causa e l'erroneità dell'autorizzazione ad effettuarla, comunque correttamente revocata dal giudice nella decisione finale.
All'udienza del 25.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile, stante la sua sufficiente conformità al modello impugnatorio dettato dall' art. 342 c.p.c.. Tale constatazione non apporta, tuttavia, alcuna utilità alla posizione dell'appellante dal momento che l'appello è inammissibile per altri motivi.
4 In primis deve evidenziarsi che l'appello è inammissibile nei confronti del stante la formazione del giudicato in relazione alla pronunzia di rigetto CP_1 della domanda adottata dal Tribunale nei riguardi di questo. Emerge dagli atti che il ha rivolto l'impugnazione esclusivamente alla , in tal modo Pt_1 CP_2 prestando acquiescenza dalla decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti del e ha governato le spese nel rapporto tra attore CP_1
e . Stando così le cose, appare del tutto inspiegabile la posizione del CP_1
in appello;
questo, citato evidentemente solo per motivi di integrità del CP_1
litisconsorzio processuale, non solo si è costituito dinanzi alla Corte – evidentemente non essendosi avveduto del fatto che nei suoi riguardi non vi era alcuna domanda – ma ha svolto difese del tutto incompatibili con la propria posizione di parte interamente vittoriosa in primo grado nonché di parte non legittimata in alcun modo a svolgere difese, ancorché subordinate, nei confronti della . Di tale condotta CP_2 processuale dovrà tenersi conto in sede di governo delle spese del grado.
L'appello è, altresì, inammissibile nei confronti della , posto che tale CP_2 ente non è stato parte del giudizio di primo grado.
Ed infatti emerge dagli atti prodotti dallo stesso appellante che l'atto di chiamata in causa ( volto a sorreggere una chiamata in causa palesemente inammissibile in quanto tardiva, come correttamente ritenuto dal Tribunale ) è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo rovincia.caserta.it che non era Email_1
e non è l'indirizzo pec della risultante dai registri ufficiali degli Controparte_2 indirizzi pec degli enti pubblici (quello certificato, rovincia.caserta.it.). È del tutto evidente che la notifica in parola era Email_2
affetta di nullità ( sul tema, si veda Cass. 11574/2018 così massimata “In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art.
16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012,
l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti
i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario” ). A quel punto il chiamante avrebbe avuto il
5 diritto di richiedere ed ottenere un rinvio per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. Tale richiesta il non ha formulato ed, anzi, l'ha bypassata Pt_1 allegando che la notifica era andata a buon fine e addirittura deducendo nella comparsa conclusionale di primo grado che la si era regolarmente costituita (!), CP_2 circostanza non vera.
Né il potrebbe dolersi del fatto che il giudice di primo grado ha omesso Pt_1 di rilevare il vizio notificatorio, posto che l'errore del giudice in tal senso – effettivamente compiuto e favorito dalla frettolosa “esibizione” dell'atto notificato - avrebbe richiesto da parte dell'appellante uno specifico motivo di impugnazione, che non si legge nell'atto di appello.
Tale omissione – determinante inammissibilità dell'appello nei confronti della
- renderebbe superfluo l'esame del motivo di appello del che CP_2 Pt_1
investe unicamente la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa della
, a suo parere errata in diritto. CP_2
Per completezza della decisione questa Corte non può non rilevare che:
- il richiamo al contenuto dell'art. 107 c.p.c. è del tutto infondato, stante il fatto che la chiamata in causa della non è stata disposta dal giudice CP_2 ma “autorizzata” su istanza dell'attore. In verbale di udienza si legge “ vista la richiesta della parte attrice e lette le conclusioni cui è pervenuto il ctu, rinvia all'udienza cell'11.5.2018 autorizzando la stessa alla chiamata in causa della
di nei termini di legge”; CP_2 CP_2
- il chiamante ha richiesto in primo grado la chiamata in causa del terzo sulla base delle difese ed eccezioni della parte convenuta, concretizzando in tutto e per tutto l'ipotesi di rito dettata dall'art. 269 comma 3 c.p.c.. Correttamente il Tribunale ha in sede decisoria revocato l'autorizzazione alla chiamata sul rilievo della sua chiara tardività ed inammissibilità;
- per tutta la durata del processo il ha mostrato totale disinteresse Pt_1
verso la chiamata, non reiterando l'istanza di chiamata in causa né a verbale di udienza né con separate istanze scritte, pur essendosi verificata l'omissione di pronunzia da parte del giudice;
6 - in tale quadro di disinteresse protrattosi per oltre quattro anni, che deve essere interpretato come rinunzia all'istanza, l'attore ha ottenuto l'ammissione delle prove orali, l'escussione dei testi e il deposito della ctu, inducendo il Tribunale a formare un coacervo probatorio che mai avrebbe potuto essere utilizzato nei confronti di un soggetto giuridico che non aveva preso parte al processo, circostanza dalla quale risulta con evidenza che il aveva rinunziato implicitamente a chiamare in causa la;
Pt_1 CP_2
- diversamente da quanto argomentato dalla difesa del nel caso in Pt_1
esame non si è verificata l'estensione automatica della domanda di risarcimento alla - sempre a patto che quest'ultima fosse stata CP_2
correttamente convenuta in giudizio, cosa che non è accaduta – come
“chiamata del terzo responsabile”, in quanto l'attore non ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ed ha richiesto CP_1 la condanna del e della in solido;
CP_1 CP_2
- non può ritenersi che, decaduto – per rinunzia e/o per tardività – dalla facoltà di effettuare la chiamata della a norma degli artt. 106 e 269 CP_2
comma 3 c.p.c., il potesse legittimamente ricorrere alla figura della Pt_1 chiamata iussu iudicis, mancandone tutti i presupposti strutturali, cioè
l'iniziativa del giudice e lo scrutinio officioso della comunanza di causa con la . Controparte_2
Riassumendo, la originaria domanda di risarcimento nei confronti del
è stata abbandonata, con conseguente definitività del suo rigetto;
la CP_1
non avrebbe potuto essere destinataria dell'impugnazione in quanto non ha CP_2
mai assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
L'appello è inammissibile.
Quanto alle spese processuali del grado, esse vanno compensate – in quanto superflue - nel rapporto tra e a norma dell'art. 92 comma 1 c.p.c., Pt_1 CP_1
tenuto conto del fatto che la costituzione in giudizio del secondo non aveva ragione d'essere, stante l'assenza di domande nei suoi riguardi e la formazione del giudicato in suo favore anche sulle spese del primo grado.
7 A carico del vanno poste le spese di costituzione e difesa della Pt_1
Provincia, costretta a costituirsi in appello pur non essendo stata parte del giudizio di primo grado. In mancanza di nota specifica, tali spese vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della
Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - nel complessivo importo di € 12.000,00 € per compensi ed € 1800,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2416/2022 pubblicata il 20.6.2022 dal Controparte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna al rimborso delle spese del grado in favore della Parte_1
, liquidate in complessivi € 13.800,00 oltre oneri diversi se Controparte_2 dovuti;
- compensa le spese del grado nel rapporto tra appellante e;
CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2/12/2025
Il Presidente estensore
NA LF
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa NA LF Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa NA di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 371/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2416/2022 pubblicata il 20.6.2022 e pendente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
US DA con procura a margine dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale, estesa espressamente all'appello
- appellante –
Contro
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e Controparte_1
difeso dall'Avv. Federico Freda con procura a margine della comparsa di costituzione
-appellato -
Nonché
in persona del legale rappresentante in carica Controparte_2
(P.I - C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela P.IVA_1 P.IVA_2
NI ( ) con procura alle liti in calce alla comparsa CodiceFiscale_2
di costituzione
1 - appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio il dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita del frutteto coltivato sul terreno da lui condotto in affitto nel
Comune di Cellole. Tale evento, secondo l'attore, era dovuto al perdurare di significativi ristagni d'acqua sul fondo, fenomeno che egli imputava alla negligente e inadeguata manutenzione del canale di scolo presente nell'area e gestito dal
. Rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, CP_1
premessa ogni opportuna declaratoria del caso:-riconoscere e dichiarare il
[...]
responsabile dello straripamento di acqua a causa della totale otturazione Controparte_1
del canale attraversante il fondo agricolo dell'attore, per non aver provveduto a realizzare a regola d'arte le opere di cui alla narrativa o per non aver correttamente apportato alle stesse una corretta adeguata manutenzione;
-di conseguenza condannare il Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quale affittuario dell'apprezzamento
[...]
di terreno in questione, nella somma che la S.V.I. riterrà di giustizia anche a seguito delle risultanze delle espletando consulenza tecnica d'ufficio che fin da ora si provvede a chiedere;
con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo così per legge vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo in via preliminare la CP_1 competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nonché il difetto della propria legittimazione passiva. Indicava nella Provincia di Napoli il soggetto passivamente legittimando allegando che i danni lamentati dall'attore erano conseguenza dell'omessa manutenzione da parte della Provincia della strada provinciale da cui provenivano le acque indicate come invasive dall'attore.
Aggiungeva che il terreno condotto dall'attore non era attraversato da alcun canale appartenente al . Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa domanda con CP_1
condanna della controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite, con vittoria delle spese.
2 All'udienza dell'11.5.2018 il chiedeva la declaratoria di contumacia della CP_1
, il procuratore dell'attore “esibiva atto di chiamata in causa della “ e CP_2 CP_2 chiedeva fissarsi l'udienza di conclusioni.
Con la sentenza n. 2416 del 2022, oggi appellata dal il Tribunale di Santa Pt_1
Maria Capua Vetere decideva la controversia pendente tra il ed , Pt_1 CP_1
implicitamente prendendo atto del fatto che la – non inserita nel CP_2 frontespizio della sentenza - non era stata parte del giudizio;
rigettava l'eccezione di incompetenza in favore del e revocava l'autorizzazione alla chiamata in causa Pt_2
della stante la chiara violazione delle regole dettate dall'art. 269 comma 3 CP_2
c.p.c.. Dichiarava inammissibile la chiamata in causa della e rigettava nel CP_2
merito la domanda nei confronti del con condanna dell'attore “ al CP_1
pagamento in favore della parte convenuta delle spese Controparte_3
processuali che liquida in € 3622,5° per compensi, oltre rimb. Forf. Del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all' avv. Federico Fredda dichiaratosi anticipatario”.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo il seguente Parte_1 motivo di gravame: la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 269 c.p.c., avendo il Giudice di primo grado erroneamente ricondotto la richiesta di chiamata in causa del terzo nell'ambito applicativo dell'art. 269 c.p.c., posto che nella fattispecie si verterebbe in tema di chiamata del terzo responsabile e che, in tali ipotesi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, trova applicazione l'art. 107 c.p.c., il quale attribuisce al Giudice un potere discrezionale e insindacabile in ordine all'estensione del contraddittorio, con conseguente automatica estensione della domanda attorea al terzo ritenuto effettivo responsabile del rapporto sostanziale.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Onorevole Corte adita…1) Dichiarare legittima la chiamata in causa del terzo responsabile come da ordinanza del 13/10/2017 emessa dal Giudice Dott.ssa Verolla;
2) di conseguenza dichiarare la responsabilità del danno in capo all' ;3) condannare la controparte, Controparte_4 CP_2
, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. per un totale di €
[...] Parte_1
280.000,00 come determinato dalla CTU in corso di causa, oltre interessi e spese maturati come da documentazione che versa in atti o nella misura maggiore o minore che la SVI riterrà
3 di giustizia;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione”.
Con una comparsa depositata il 23.3.2023, il si è Controparte_1
costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza della specificità dei motivi. Ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in favore del Pt_2
Nel merito ha richiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto instando, in via meramente subordinata, per la declaratoria di esclusiva responsabilità dell' nella causazione dei danni lamentati Controparte_4
dall'attore.
Con comparsa del 29 marzo 2023 si è costituita la , la quale, in Controparte_2
via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello nei propri confronti, assumendo di non essere stata parte del giudizio di primo grado, stante la irritualità della notifica dell'atto di chiamata in causa e la sua conseguente estraneità alla fase dell'impugnazione. Ha evidenziato, infatti, che la notificazione dell'atto di citazione di appello è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri (Reginde e Registro delle Pubbliche Amministrazioni), con conseguente invalidità della notificazione ai sensi della normativa vigente. Ferma ed impregiudicata tale eccezione preliminare, ha eccepito la tardività della chiamata in causa e l'erroneità dell'autorizzazione ad effettuarla, comunque correttamente revocata dal giudice nella decisione finale.
All'udienza del 25.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile, stante la sua sufficiente conformità al modello impugnatorio dettato dall' art. 342 c.p.c.. Tale constatazione non apporta, tuttavia, alcuna utilità alla posizione dell'appellante dal momento che l'appello è inammissibile per altri motivi.
4 In primis deve evidenziarsi che l'appello è inammissibile nei confronti del stante la formazione del giudicato in relazione alla pronunzia di rigetto CP_1 della domanda adottata dal Tribunale nei riguardi di questo. Emerge dagli atti che il ha rivolto l'impugnazione esclusivamente alla , in tal modo Pt_1 CP_2 prestando acquiescenza dalla decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti del e ha governato le spese nel rapporto tra attore CP_1
e . Stando così le cose, appare del tutto inspiegabile la posizione del CP_1
in appello;
questo, citato evidentemente solo per motivi di integrità del CP_1
litisconsorzio processuale, non solo si è costituito dinanzi alla Corte – evidentemente non essendosi avveduto del fatto che nei suoi riguardi non vi era alcuna domanda – ma ha svolto difese del tutto incompatibili con la propria posizione di parte interamente vittoriosa in primo grado nonché di parte non legittimata in alcun modo a svolgere difese, ancorché subordinate, nei confronti della . Di tale condotta CP_2 processuale dovrà tenersi conto in sede di governo delle spese del grado.
L'appello è, altresì, inammissibile nei confronti della , posto che tale CP_2 ente non è stato parte del giudizio di primo grado.
Ed infatti emerge dagli atti prodotti dallo stesso appellante che l'atto di chiamata in causa ( volto a sorreggere una chiamata in causa palesemente inammissibile in quanto tardiva, come correttamente ritenuto dal Tribunale ) è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo rovincia.caserta.it che non era Email_1
e non è l'indirizzo pec della risultante dai registri ufficiali degli Controparte_2 indirizzi pec degli enti pubblici (quello certificato, rovincia.caserta.it.). È del tutto evidente che la notifica in parola era Email_2
affetta di nullità ( sul tema, si veda Cass. 11574/2018 così massimata “In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art.
16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012,
l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti
i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario” ). A quel punto il chiamante avrebbe avuto il
5 diritto di richiedere ed ottenere un rinvio per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. Tale richiesta il non ha formulato ed, anzi, l'ha bypassata Pt_1 allegando che la notifica era andata a buon fine e addirittura deducendo nella comparsa conclusionale di primo grado che la si era regolarmente costituita (!), CP_2 circostanza non vera.
Né il potrebbe dolersi del fatto che il giudice di primo grado ha omesso Pt_1 di rilevare il vizio notificatorio, posto che l'errore del giudice in tal senso – effettivamente compiuto e favorito dalla frettolosa “esibizione” dell'atto notificato - avrebbe richiesto da parte dell'appellante uno specifico motivo di impugnazione, che non si legge nell'atto di appello.
Tale omissione – determinante inammissibilità dell'appello nei confronti della
- renderebbe superfluo l'esame del motivo di appello del che CP_2 Pt_1
investe unicamente la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa della
, a suo parere errata in diritto. CP_2
Per completezza della decisione questa Corte non può non rilevare che:
- il richiamo al contenuto dell'art. 107 c.p.c. è del tutto infondato, stante il fatto che la chiamata in causa della non è stata disposta dal giudice CP_2 ma “autorizzata” su istanza dell'attore. In verbale di udienza si legge “ vista la richiesta della parte attrice e lette le conclusioni cui è pervenuto il ctu, rinvia all'udienza cell'11.5.2018 autorizzando la stessa alla chiamata in causa della
di nei termini di legge”; CP_2 CP_2
- il chiamante ha richiesto in primo grado la chiamata in causa del terzo sulla base delle difese ed eccezioni della parte convenuta, concretizzando in tutto e per tutto l'ipotesi di rito dettata dall'art. 269 comma 3 c.p.c.. Correttamente il Tribunale ha in sede decisoria revocato l'autorizzazione alla chiamata sul rilievo della sua chiara tardività ed inammissibilità;
- per tutta la durata del processo il ha mostrato totale disinteresse Pt_1
verso la chiamata, non reiterando l'istanza di chiamata in causa né a verbale di udienza né con separate istanze scritte, pur essendosi verificata l'omissione di pronunzia da parte del giudice;
6 - in tale quadro di disinteresse protrattosi per oltre quattro anni, che deve essere interpretato come rinunzia all'istanza, l'attore ha ottenuto l'ammissione delle prove orali, l'escussione dei testi e il deposito della ctu, inducendo il Tribunale a formare un coacervo probatorio che mai avrebbe potuto essere utilizzato nei confronti di un soggetto giuridico che non aveva preso parte al processo, circostanza dalla quale risulta con evidenza che il aveva rinunziato implicitamente a chiamare in causa la;
Pt_1 CP_2
- diversamente da quanto argomentato dalla difesa del nel caso in Pt_1
esame non si è verificata l'estensione automatica della domanda di risarcimento alla - sempre a patto che quest'ultima fosse stata CP_2
correttamente convenuta in giudizio, cosa che non è accaduta – come
“chiamata del terzo responsabile”, in quanto l'attore non ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ed ha richiesto CP_1 la condanna del e della in solido;
CP_1 CP_2
- non può ritenersi che, decaduto – per rinunzia e/o per tardività – dalla facoltà di effettuare la chiamata della a norma degli artt. 106 e 269 CP_2
comma 3 c.p.c., il potesse legittimamente ricorrere alla figura della Pt_1 chiamata iussu iudicis, mancandone tutti i presupposti strutturali, cioè
l'iniziativa del giudice e lo scrutinio officioso della comunanza di causa con la . Controparte_2
Riassumendo, la originaria domanda di risarcimento nei confronti del
è stata abbandonata, con conseguente definitività del suo rigetto;
la CP_1
non avrebbe potuto essere destinataria dell'impugnazione in quanto non ha CP_2
mai assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
L'appello è inammissibile.
Quanto alle spese processuali del grado, esse vanno compensate – in quanto superflue - nel rapporto tra e a norma dell'art. 92 comma 1 c.p.c., Pt_1 CP_1
tenuto conto del fatto che la costituzione in giudizio del secondo non aveva ragione d'essere, stante l'assenza di domande nei suoi riguardi e la formazione del giudicato in suo favore anche sulle spese del primo grado.
7 A carico del vanno poste le spese di costituzione e difesa della Pt_1
Provincia, costretta a costituirsi in appello pur non essendo stata parte del giudizio di primo grado. In mancanza di nota specifica, tali spese vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della
Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - nel complessivo importo di € 12.000,00 € per compensi ed € 1800,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2416/2022 pubblicata il 20.6.2022 dal Controparte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna al rimborso delle spese del grado in favore della Parte_1
, liquidate in complessivi € 13.800,00 oltre oneri diversi se Controparte_2 dovuti;
- compensa le spese del grado nel rapporto tra appellante e;
CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2/12/2025
Il Presidente estensore
NA LF
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