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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
899/2025 in data 21/02/2025, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marina Stolfi parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Emanuel Fogale e dall'avv.Riccardo
Zamperin parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso),
rimessa in decisione sulle seguenti congiunte
CONCLUSIONI
“Disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con rilascio della casa famigliare da parte del signor CP_1
entro e non oltre il 30.09.2025;
[...]
2) Assegnare la casa famigliare sita in Loria (TV), in Via
Chiesa n. 56 alla signora;
Parte_1
3) Disporre che il padre dovrà e potrà stare con i figli nei seguenti termini: - 1° settimana: il martedì dalle
19.00 alle 21.00 dopo la cena, il fine settimana venerdì
dal termine dell'orario di lavoro alla domenica sera, dopo cena - 2° settimana: il martedì dalle 19.00 alle 21.00 dopo la cena, venerdì dalle 19.00 al sabato mattina alle 10.00 riportandoli alla madre ovvero a scuola - 3° settimana: il martedì dalle 19.00 alle 21.00 dopo la cena, il fine settimana venerdì dal termine dell'orario di lavoro alla domenica sera, dopo cena _ 4° settimana: martedì dalle
19.00 alle 21.00 dopo la cena -durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordare entro il
30 giugno di ogni anno -durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé i figli almeno per metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno il
Pag. 2 di 8 giorno di Natale e di Pasqua avendo comunque cura che in quei giorni i figli possano passare almeno qualche ora con pranzo o cena con ciascuno dei genitori, quando possibile -
le festività e ricorrenze verranno alternate di anno in anno tra i genitori.
4) Disporre che il signor corrisponda alla CP_1
signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
per i figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente
[...]. Detta somma sarà rivalutabile come per legge secondo gli indici ISTAT, automaticamente e senza alcuna necessità di formale richiesta;
con decorrenza dal 15/6/2025.
5) Disporre che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Per
l'individuazione e per la gestione di dette spese i genitori si riporteranno ai criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso. Nel caso in cui la signora Pt_1
debba assentarsi da casa per la notte a causa di trasferte di lavoro, ciascun genitore contribuirà al 50% della spesa necessaria per il compenso della baby-sitter che si occuperà dei figli anche durante il pernotto, salvo che il padre riesca ad organizzarsi per tenere con sé i figli per il pernotto.
6) Disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dalla signora quale genitore Parte_1
Pag. 3 di 8 collocatario;
7) Il signor potrà prelevare dall'abitazione CP_1
familiare i beni mobili di sua proprietà. Verranno
assegnati in via definitiva alla signora gli arredi Pt_1
del bagno e della stireria, il divano, il congelatore, i mobili della cucina (incluso il tavolo), gli elettrodomestici e la camera dei figli. Il prelievo dei suddetti beni avverrà previo congruo preavviso e comunque quando il signor rilascerà l'immobile. Il signor CP_1
potrà prelevare le stoviglie, le suppellettili e CP_1
gli arredi tessili di sua proprietà.
8) La signora corrisponderà, contestualmente al Pt_1
rilascio della casa famigliare, al signor che CP_1
accetta, la somma omnicomprensiva di € 12.500,00 a saldo per i contributi in denaro e lavoro dallo stesso prestati per le opere di finitura dell'immobile di proprietà della signora e per i mobili sopra indicati al punto 7 che Pt_1
vengono trattenuti definitivamente dalla signora Pt_1
Tale somma verrà corrisposta quanto a € 10.000,00
contestualmente al rilascio della casa famigliare ed €
2.500,00 in dieci rate mensili a decorrere dallo stesso momento.
9) Le parti prestano fin d'ora acquiescenza alla emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la regolamentazione dell'esercizio della
Pag. 4 di 8 responsabilità genitoriale sui figli minori ed Per_1 [...]
nati, rispettivamente il 7/3/2014 e il 31/3/2016, Per_2
dalla relazione more uxorio intrattenuta con il signor con il quale ella conviveva dal 2013. CP_1
La ricorrente chiedeva l'affido condiviso e l'assegnazione della casa familiare;
proponeva turni di responsabilità;
chiedeva che al padre dei minori fosse imposto un assegno mensile di euro 530 quale contributo al mantenimento degli stessi.
Il convenuto si costituiva in giudizio e proponeva un diverso piano genitoriale;
proponeva di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento mensile di euro
300.
Alla prima udienza le parti comparivano personalmente e riferivano di avere raggiunto una accordo;
i procuratori precisavano le conclusioni in conformità e il giudice si riservava di riferire al collegio.
***
Il Tribunale, letti gli atti, visti i documenti, ritenuto che le condizioni proposte dalle parti non presentino profili di illegittimità e non contrastino con l'interesse dei minori, dispone come chiesto concordemente dalle parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella
Pag. 5 di 8 causa nr 899/2025 RG, dispone in conformità all'accordo intervenuto tra le parti che di seguito di riporta:
“Disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con rilascio della casa famigliare da parte del signor CP_1
entro e non oltre il 30.09.2025;
[...]
2) Assegnare la casa famigliare sita in Loria (TV), in Via
Chiesa n. 56 alla signora;
Parte_1
3) Disporre che il padre dovrà e potrà stare con i figli nei seguenti termini: - 1° settimana: il martedì dalle
19.00 alle 21.00 dopo la cena, il fine settimana venerdì dal termine dell'orario di lavoro alla domenica sera, dopo cena - 2° settimana: il martedì dalle 19.00 alle 21.00 dopo la cena, venerdì dalle 19.00 al sabato mattina alle 10.00 riportandoli alla madre ovvero a scuola - 3° settimana: il martedì dalle 19.00 alle 21.00 dopo la cena, il fine settimana venerdì dal termine dell'orario di lavoro alla domenica sera, dopo cena _ 4° settimana: martedì dalle
19.00 alle 21.00 dopo la cena -durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordare entro il
30 giugno di ogni anno -durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé i figli almeno per metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Pasqua avendo comunque cura che in quei giorni i figli possano passare almeno qualche ora con pranzo o cena con ciascuno dei genitori, quando possibile -
le festività e ricorrenze verranno alternate di anno in
Pag. 6 di 8 anno tra i genitori.
4) Disporre che il signor corrisponda alla CP_1
signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
per i figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente
[...]. Detta somma sarà rivalutabile come per legge secondo gli indici ISTAT, automaticamente e senza alcuna necessità di formale richiesta;
con decorrenza dal 15/6/2025.
5) Disporre che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Per
l'individuazione e per la gestione di dette spese i genitori si riporteranno ai criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso. Nel caso in cui la signora Pt_1
debba assentarsi da casa per la notte a causa di trasferte di lavoro, ciascun genitore contribuirà al 50% della spesa necessaria per il compenso della baby-sitter che si occuperà dei figli anche durante il pernotto, salvo che il padre riesca ad organizzarsi per tenere con sé i figli per il pernotto.
6) Disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dalla signora quale genitore Parte_1
collocatario;
7) Il signor potrà prelevare dall'abitazione CP_1
familiare i beni mobili di sua proprietà. Verranno
assegnati in via definitiva alla signora gli arredi Pt_1
Pag. 7 di 8 del bagno e della stireria, il divano, il congelatore, i mobili della cucina (incluso il tavolo), gli elettrodomestici e la camera dei figli. Il prelievo dei suddetti beni avverrà previo congruo preavviso e comunque quando il signor rilascerà l'immobile. Il signor CP_1
potrà prelevare le stoviglie, le suppellettili e CP_1
gli arredi tessili di sua proprietà.
8) La signora corrisponderà, contestualmente al Pt_1
rilascio della casa famigliare, al signor che CP_1
accetta, la somma omnicomprensiva di € 12.500,00 a saldo per i contributi in denaro e lavoro dallo stesso prestati per le opere di finitura dell'immobile di proprietà della signora e per i mobili sopra indicati al punto 7 che Pt_1
vengono trattenuti definitivamente dalla signora Pt_1
Tale somma verrà corrisposta quanto a € 10.000,00 contestualmente al rilascio della casa famigliare ed €
2.500,00 in dieci rate mensili a decorrere dallo stesso momento”.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla sentenza.
Così deciso a Treviso il 27/05/2025
Il presidente estensore
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 8 di 8