TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3585 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, (C.F. C.F. 1 ) nata il [...] in [...] ed Parte_1
ivi residente, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Mellone del Foro di Bologna, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura alle liti in atti
- RICORRENTE -
E
, (C.F P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata chiedendo che venga ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1 '
dichiarato lo status di cittadina italiana in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano
Persona_1 nato il [...] ad [...]. n. 2), ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 3-4) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente. Persona_1In particolare, la ricorrente ha rappresentato che
[...] contraeva matrimonio con Persona_2 in data 15.10.1910 (doc. n. 5) e dalla loro unione coniugale nasceva il 21.10.1919 Persona 3 (doc. n. 6).
In prosieguo, Persona_3 contraeva matrimonio con Persona_4 in data
19.12.1946 (doc. n. 7) e dalla loro unione coniugale nasceva, il 09.05.1954, l'odierna ricorrente,
Parte_1 (doc. n. 8). Il Controparte_1 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 29 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di Acri (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che il soggetto interessato debba chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12
anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte_2 .
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte 3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
D'altronde, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
Curitiba (Brasile) -territorialmente competente per la rispettiva residenza-, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 16).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Inoltre, né la ricorrente, né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. (doc. n. 2-3-4), unitamente agli Persona_1
ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all'odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Va, però esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza alla figlia Persona_3 nata il
Parte_121.10.1919 e sposata in data 19.12.1946, la quale la trasmetteva all'odierna ricorrente,
"nata il [...].
[...]
occorre mettere in evidenza che taleCon riferimento alla posizione di Persona_3 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista -salvi casi marginali- unicamente per via paterna, sia perché l'art 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge 555/1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
La mancata opposizione da parte del Controparte_1 e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Pt 4 di cittadina italiana della
ricorrente;
B) Ordina al Controparte_1 e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 29-10-2025
La Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3585 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, (C.F. C.F. 1 ) nata il [...] in [...] ed Parte_1
ivi residente, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Mellone del Foro di Bologna, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura alle liti in atti
- RICORRENTE -
E
, (C.F P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata chiedendo che venga ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1 '
dichiarato lo status di cittadina italiana in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano
Persona_1 nato il [...] ad [...]. n. 2), ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 3-4) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente. Persona_1In particolare, la ricorrente ha rappresentato che
[...] contraeva matrimonio con Persona_2 in data 15.10.1910 (doc. n. 5) e dalla loro unione coniugale nasceva il 21.10.1919 Persona 3 (doc. n. 6).
In prosieguo, Persona_3 contraeva matrimonio con Persona_4 in data
19.12.1946 (doc. n. 7) e dalla loro unione coniugale nasceva, il 09.05.1954, l'odierna ricorrente,
Parte_1 (doc. n. 8). Il Controparte_1 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 29 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di Acri (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che il soggetto interessato debba chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12
anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte_2 .
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte 3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
D'altronde, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
Curitiba (Brasile) -territorialmente competente per la rispettiva residenza-, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 16).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Inoltre, né la ricorrente, né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. (doc. n. 2-3-4), unitamente agli Persona_1
ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all'odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Va, però esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza alla figlia Persona_3 nata il
Parte_121.10.1919 e sposata in data 19.12.1946, la quale la trasmetteva all'odierna ricorrente,
"nata il [...].
[...]
occorre mettere in evidenza che taleCon riferimento alla posizione di Persona_3 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista -salvi casi marginali- unicamente per via paterna, sia perché l'art 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge 555/1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
La mancata opposizione da parte del Controparte_1 e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Pt 4 di cittadina italiana della
ricorrente;
B) Ordina al Controparte_1 e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 29-10-2025
La Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro