Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2025, proposto da
TH AR MA UI DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, n. P-NA/L/N/2020/112095 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli in data 26.03.2025, notificato in data 5 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 16 luglio 2020 la sig.ra RI presentava, a beneficio della ricorrente, istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/20.
1.1. La Prefettura convocava le parti in data 29.02.2024; veniva quindi rappresentata la cessazione del rapporto di lavoro, iniziatosi nel luglio 2020 e terminato in data 30.09.2023; in quella sede veniva emanato preavviso di rigetto, stante carenze dei “contributi forfettari e retributivi” e dei requisiti alloggiativi.
1.2. Al fine, veniva emanato il provvedimento di diniego della istanza.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/90; nullità dell’atto per violazione degli art. 1 e 3, della legge 241/90 -difetto di motivazione -eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto -difetto di istruttoria –contradditorietà ed illogicità manifesta del provvedimento –violazione del decreto legge n. 34 del 2020–erronea valutazione della documentazione –mancata notifica al lavoratore del preavviso di revoca –violazione dei principi di buona fede e lealtà –violazione della circolare del Ministero dell’Interno. circolare 11 maggio 2021. decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. emersione di rapporti di lavoro irregolare, stante la mancata estrinsecazione delle ragioni ostativa alla sottoscrizione, nel giorno di convocazione del 29.2.24, del contratto di soggiorno ovvero, quanto meno, del permesso per attesa occupazione; del resto la convocazione, avvenuta quasi quattro anni dopo la istanza, sarebbe intervenuta quando il contratto di lavoro –effettivamente stipulato ed eseguito- era ormai cessato; ciò che avrebbe dovuto indurre la Amministrazione a rilasciare, quanto meno, un permesso per attesa occupazione.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure della ricorrente, in ragione:
- non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dalla resistente Amministrazione, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento della presentazione della istanza- delle condizioni per la concessione del beneficio stante la esistenza del rapporto di lavoro con l’indicato datore, tenuto altresì conto delle evidenze documentali quivi versate in atti dalla ricorrente (cfr., il modello “unilav”, comprovante l’effettivo rapporto di lavoro ab initio intercorrente con l’indicato datore di lavoro a partire dal luglio 2020);
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e la ricorrente –che, peraltro, stipulavano effettivamente un contratto di lavoro- al fine della definizione del procedimento;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra la presentazione della istanza di emersione (luglio 2020) e la convocazione delle parti (febbraio 2024), avvenuta con colpevole ritardo e allorquando il contratto di lavoro, effettivamente iniziato nel luglio 2020, era già cessato (settembre 2023).
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- la ricorrente ha ben espletato, e per lungo tempo, la attività lavorativa indicata nella richiesta;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- la Autorità, invero, solo diversi anni dopo la presentazione della istanza provvedeva a convocare le parti, allorquando, cioè, il rapporto di lavoro che ne occupa era già cessato (in data 30 settembre 2023);
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile alla ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per quasi diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo ad essa ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui la stessa ricorrente allega di avere rappresentato già in data 29 febbraio 2024 l’effettivo espletamento dell’attività lavorativa, dal luglio 2020 e fino al 30 settembre 2023.
2.2.2. La sua successiva cessazione –nel momento in cui veniva disposta la convocazione- è fatto determinato giustappunto dalla ingiustificata inerzia serbata dalla Amministrazione che, indi, avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno (emesse giustappunto in relazione alle procedure di emersione ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020), che pur non sembrano incompatibili con la sottoscrizione del contratto di soggiorno anche in presenza di rapporto di lavoro cessato.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | TI LL |
IL SEGRETARIO