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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3305 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3305 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI AN PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI NI EN
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025.
Parte ricorrente ha concluso come da note del 17.09.2025 “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Pisa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- confermare l'affidamento dei figli
pagina 1 di 7 e le modalità di visita del padre, previste nell'accordo omologato, salvo quanto esposto al precedente paragrafo 3, autorizzando il padre a mantenere la propria residenza presso l'immobile condotto attualmente in locazione sito in Pontedera, Loc. La Rotta, senza obbligo di reperire un immobile su Pisa;
- in ordine all'assegno di mantenimento versato in favore dei figli e alle altre statuizioni di carattere economico quali spese straordinarie ecc., confermare quanto previsto nell'accordo omologato, salvo che controparte pretenda il trasferimento del sig. su Pisa, nel qual caso si chiede che l'assegno di Parte_1 mantenimento venga consistentemente ridotto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto delle condizioni economiche del sig. , che percepisce un reddito Parte_1 netto mensile di € 1.700,00. Con vittoria di spese e compensi”.
Parte resistente ha concluso come da note del 18.09.2025 ““voglia l'Ill.mo Tribunale adito emettere sentenza e quindi: a) DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario nel comune di Tricarico (MT) il 7.05.2009, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere alle dovute annotazioni della emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
a) AUTORIZZARE i signori e a continuare a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
b) DICHIARARE, considerate le rispettive condizioni economiche dei coniugi, il mancato riconoscimento in favore di alcuno di essi di un assegno di divorzio;
c) CONFERMARE l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre alle condizioni della separazione, ma con attribuzione alla medesima dell'intero assegno unico familiare, delle detrazioni fiscali e del diritto al rimborso delle spese per baby sitter nella misura del loro effettivo e necessario uso anche ove superiore alle 8 ore settimanali indicate in sede di separazione;
d) Si fa salva ogni diversa richiesta articolata nel procedimento Trib. Pisa RG 2315/2024; Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, posto che il presente procedimento di divorzio è stato strutturato ed introdotto dal sig.
come “difesa in attacco” rispetto all'azione giudiziaria promossa dalla moglie, Parte_1 di cui sopra, e senza previa negoziazione assistita e/o mediazione familiare, obbligando l'esponente ad una articolata difesa in questa sede”.”
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.11.2025, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 la sig.ra , chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 7.05.2009 nel comune di Tricarico (MT), dalla cui unione nascevano tre figli: (12.11.2010), Persona_1 Persona_2
(15.07.2013) e (14.12.2016). Persona_3
pagina 2 di 7 La separazione consensuale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 12.05.2023. Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori seguenti domande, meglio indicate in riscorso: confermare l'affidamento dei figli, le modalità di visita del padre, nonché le statuizioni in ordine al regime di mantenimento previste nell'accordo omologato autorizzandolo a mantenere la propria residenza presso l'immobile condotto attualmente in locazione sito in Pontedera. In caso contrario, chiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto delle proprie condizioni economiche. A fondamento di tali domande asseriva la difficoltà di rinvenire a Pisa un immobile idoneo ad ospitare i tre figli ad una cifra congrua e non dissimile da quella attualmente pagata per la locazione di un immobile sito in Pontedera. Con comparsa depositata il 07.03.2025 la sig.ra si costituiva Controparte_1 in giudizio contestando quanto ex adverso esposto. Parte resistente allegava il grave inadempimento del ricorrente alle obbligazioni assunte con l'accordo di separazione, ivi compresa quella relativa al suo trasferimento a Pisa per agevolare il ménage familiare, rappresentando sul punto la pendenza del giudizio n. 2315 2024 ex art 473 bis 39 c.p.c. Parte resistente, dunque, rilevava che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – quest'ultimo, prediligendo le sue esigenze, non osserva il calendario di visita di cui al decreto di omologa vedendo i figli solitamente un weekend ogni due con conseguente carico della gestione dei figli interamente sulla stessa. Alla prima udienza del 8.04.2025, all'esito dell'ascolto delle parti, venivano assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti “Conferma i provvedimenti della separazione” e veniva fissato per l'ascolto dei minori l'udienza del 6 maggio 2025. All'esito della suddetta udienza veniva fissato per l'interrogatorio formale della resistente l'udienza del 15.05.2025. Esaurita la fase istruttoria, veniva fissata ex art 127 ter cpc l'udienza di remissione della causa in decisione il 18.09.2025 assegnando i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. All'esito dei termini assegnati, lette le note depositate dalle parti in sostituzione della partecipazione all'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda con parere favorevole del 29.09.2025.
*** Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, va innanzitutto accolta la domanda di divorzio in quanto fondata. Invero, ricorrono nel caso di specie gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione pagina 3 di 7 personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. È da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di avere e volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione. Quanto alle ulteriori domande spiegate dal ricorrente, si rileva che le parti concordano in merito alla conferma di quanto già statuito in ordine al regime di affidamento condiviso e calendario di visita nel decreto di omologa della separazione dei coniugi emesso da questo Tribunale il 12.05.2023. Orbene, nulla osta all'accoglimento di tali domande. Si ricorda, invero, che la regola dell'affidamento condiviso dei figli, prevista all'art. 337 ter c.c., può derogarsi mediante l'affido esclusivo solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole e contraria all'interesse del minore ex art. 337 quater c.c. Nel caso di specie, sebbene dall'istruttoria sia emersa la predilizione dei figli per la figura materna e una condotta del padre non sempre improntata all'anteposizione dell'interesse della prole rispetto al proprio, non si ravvisano situazioni patologiche o di inidoneità genitoriale tali da giustificare una deroga al suddetto regime ordinario. Anche con riferimento al regime di visita, si ritiene opportuno confermare le statuizioni già contenute nella sentenza di separazione, sia in quanto idonee a garantire l'effettività del principio di bigenitorialità sia al fine di preservare la stabilità delle consuetudini già in atto. Con riferimento alle istanze di natura economica, si osserva che parte ricorrente in sede di ricorso ha chiesto la conferma dell'importo già determinato in sede di separazione, previa autorizzazione dello stesso a mantenere il proprio domicilio nell'immobile locato a Pontedera, chiedendo in caso contrario la riduzione dello stesso. Orbene, come già rilevato in sede di udienza, questo Tribunale non ha il potere di imporre in modo coattivo alle parti un domicilio specifico né per converso di autorizzarne un altro, trattandosi di scelta rimessa alla libertà individuale delle stesse. Tuttavia, la scelta di porre il proprio domicilio in prossimità di quello dei propri figli rileva quale indice di volontà e disponibilità del genitore a soddisfare i bisogni di quest'ultimi e può essere tenuto in considerazione nella determinazione dei carichi economici. Inoltre non può sottacersi che nel caso di specie il trasferimento presso il comune di residenza dei figli era l'oggetto di uno specifico impegno che si era assunto il ricorrente in sede di accordo di separazione. Tanto chiarito, nel determinare il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si osserva quanto segue. Dalla disamina della documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, la situazione reddituale delle parti non appare significativamente mutata rispetto all'epoca della separazione: il ricorrente, pur essendo passato da docente precario a docente di ruolo, continua a percepire un reddito annuale medio pari a 22.000,00/23.000,00 circa (1.700,00
pagina 4 di 7 euro netti mensili circa); mentre la resistente, pur avendo mutato la propria attività lavorativa da libera professionista a partita IVA a lavoratrice subordinata, mantiene una capacità reddituale pressoché analoga alla precedente (1.400,00 euro mensili circa). Tanto trova riscontro sia nell'interrogatorio formale (ove la resistente dichiarava che “le sembrava di ricordare che” un reddito netto medio mensile di quando svolgeva la professione di commercialista di circa 1.800,00 euro, da cui detrarre le spese di gestione ammontanti a circa 1.200,00 euro mensili con una disponibilità mensile di euro 1.000,00) che nella disamina delle buste paga più recenti (es. gennaio/febbraio 2025) che attestano una retribuzione netta di circa 1.400,00. Ciò posto, si osserva che le esigenze dei minori sono aumentate in ragione della loro crescita. Inoltre, è emerso che l'onere della gestione quotidiana grava in via pressoché esclusiva sulla madre in conseguenza del mancato adempimento del padre agli accordi di separazione. I figli, invero, si mostrano insofferenti nella frequentazione della casa paterna sia in ragione della distanza che per la presenza della compagna del padre. Per tali motivi, si ritiene congruo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione e disporre la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00. In accoglimento alla domanda spiegata dalla resistente, infine, si ritiene opportuna l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico Universale e le detrazioni fiscali al 100% alla resistente, quale ristoro per il prevalente impegno di cura dei figli minori. Quanto alle spese di baby-sitting, quest'ultime devono essere qualificate come spese straordinarie. Esse seguiranno, pertanto, il regime di ripartizione al 50% tra le parti. In merito, si ritiene opportuno disporre l'acquisizione del preventivo consenso dell'altro genitore, nell'ipotesi in cui, il ricorso a tale servizio dovesse determinare il superamento della soglia di euro 150,00 settimanali. L'individuazione di tale soglia si ritiene idonea a soddisfare le esigenze di immediatezza che possono porsi nella gestione dei minori e trova giustificazione nella peculiare situazione di fatto emersa in corso di causa: la scelta del ricorrente di non stabilire il proprio domicilio in Pisa che, unitamente alla riluttanza dei figli a frequentare l'abitazione paterna, determina – lo si ribadisce - una evidente sperequazione nella ripartizione dei carichi di gestione della prole. Parte resistente ha, infine, chiesto di dichiarare il mancato riconoscimento in favore di alcuno di essi di un assegno di divorzio. Orbene, considerate le rispettive condizioni economiche dei coniugi, le parti sono da considerare economicamente autosufficienti. A riprova di ciò si rileva che nessuna domanda in tal senso è stata spiegata. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano coma da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
(C.F. nei confronti di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ):
[...] C.F._2
pagina 5 di 7 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato in Tricarico (MT) il 07.05.2009 e trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Tricarico (MT) al n° 3, Parte II, Serie A, anno 2009; DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in quella che era la casa coniugale. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale di Pisa via Leopoldo Pilla n. 8, con tutti i beni mobili e gli arredi che la compongono alla sig.ra quale collocataria in via CP_1 prevalente dei figli;
DISPONE, confermando il regime di frequentazione padre-figlio già disposto in sede di separazione, che il sig. : a) terrà con sé i figli il martedì dalle ore 15.00, o Parte_1 dalla mattina alle ore 8.00 in caso di festività, riportandoli presso il domicilio della madre alle ore 19.00, ed il giovedì dalle ore 15.00 o dalla mattina alle ore 8 in caso di festività, con pernottamento fino al giorno seguente con accompagnamento a scuola;
b) pernottamento a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato fino alle 19.00 della domenica;
c) le festività natalizie: seguiranno il criterio dell'alternanza. Il primo anno, dalla fine della scuola al 1° gennaio alle ore 9.00, passeranno il periodo natalizio presso la madre, mentre il periodo restante, cioè dal 1° gennaio alle ore 9.00 fino al rientro a scuola, presso il padre;
d) durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con i figli in modo alternato il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il giorno di Pasqua sarà determinato in alternativa al genitore che avrà assegnato il minore il 25/12 mattina;
e) il giorno del compleanno: i genitori concorderanno preferibilmente la presenza congiunta altrimenti seguirà il criterio di cui al punto a); f) le vacanze estive: i bambini trascorreranno il mese di luglio presso l'abitazione di proprietà di e , madre della sig.ra sita in Cassano allo Controparte_1 Persona_4 CP_1
IO (CS), fraz. IB Contrada SA snc ove saranno accompagnati dalla madre con facoltà del sig. di fare visita ai figli in qualsiasi momento ed in ogni caso Parte_1 durante i giorni e con gli orari di cui al punto a), salvo diversi accordi tra i coniugi, mentre il mese di agosto i minori resteranno di preferenza con la madre per i primi 15 giorni mentre trascorreranno il restante periodo dal 16 al 30 agosto con il padre;
g) in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa di residenza, previo accordo telefonico;
h) il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori quotidianamente;
i) quanto sopra sarà in ogni momento pagina 6 di 7 derogabile dai coniugi previo accordo scritto da scambiare anche a mezzo email o messaggio telefonico;
PONE l'obbligo di corresponsione, in favore dei tre figli minori, da parte del sig. Parte_1
, di un assegno di mantenimento di € 250,00 per ciascun figlio e quindi pari
[...] complessivamente alla somma di € 750,00 da corrispondere alla sig.ra mediante CP_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come per legge;
DISPONE che le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i genitori e che le stesse necessitino di preventivo accordo solo ove superiori ad euro 100,00. Per le spese di baby- sitting sarà necessaria l'acquisizione del preventivo consenso, nell'ipotesi in cui, il ricorso a tale servizio dovesse determinare il superamento della soglia di euro 150,00 settimanali. DISPONE che l'assegno unico e le detrazioni fiscali a favore della prole siano percepite esclusivamente dalla madre;
CONDANNA parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Tricarico (MT) il 07.05.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricarico (MT) al n° 3, Parte II, Serie A, anno 2009.
Pisa, camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3305 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI AN PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI NI EN
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025.
Parte ricorrente ha concluso come da note del 17.09.2025 “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Pisa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- confermare l'affidamento dei figli
pagina 1 di 7 e le modalità di visita del padre, previste nell'accordo omologato, salvo quanto esposto al precedente paragrafo 3, autorizzando il padre a mantenere la propria residenza presso l'immobile condotto attualmente in locazione sito in Pontedera, Loc. La Rotta, senza obbligo di reperire un immobile su Pisa;
- in ordine all'assegno di mantenimento versato in favore dei figli e alle altre statuizioni di carattere economico quali spese straordinarie ecc., confermare quanto previsto nell'accordo omologato, salvo che controparte pretenda il trasferimento del sig. su Pisa, nel qual caso si chiede che l'assegno di Parte_1 mantenimento venga consistentemente ridotto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto delle condizioni economiche del sig. , che percepisce un reddito Parte_1 netto mensile di € 1.700,00. Con vittoria di spese e compensi”.
Parte resistente ha concluso come da note del 18.09.2025 ““voglia l'Ill.mo Tribunale adito emettere sentenza e quindi: a) DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario nel comune di Tricarico (MT) il 7.05.2009, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere alle dovute annotazioni della emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
a) AUTORIZZARE i signori e a continuare a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
b) DICHIARARE, considerate le rispettive condizioni economiche dei coniugi, il mancato riconoscimento in favore di alcuno di essi di un assegno di divorzio;
c) CONFERMARE l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre alle condizioni della separazione, ma con attribuzione alla medesima dell'intero assegno unico familiare, delle detrazioni fiscali e del diritto al rimborso delle spese per baby sitter nella misura del loro effettivo e necessario uso anche ove superiore alle 8 ore settimanali indicate in sede di separazione;
d) Si fa salva ogni diversa richiesta articolata nel procedimento Trib. Pisa RG 2315/2024; Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, posto che il presente procedimento di divorzio è stato strutturato ed introdotto dal sig.
come “difesa in attacco” rispetto all'azione giudiziaria promossa dalla moglie, Parte_1 di cui sopra, e senza previa negoziazione assistita e/o mediazione familiare, obbligando l'esponente ad una articolata difesa in questa sede”.”
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.11.2025, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 la sig.ra , chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 7.05.2009 nel comune di Tricarico (MT), dalla cui unione nascevano tre figli: (12.11.2010), Persona_1 Persona_2
(15.07.2013) e (14.12.2016). Persona_3
pagina 2 di 7 La separazione consensuale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 12.05.2023. Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori seguenti domande, meglio indicate in riscorso: confermare l'affidamento dei figli, le modalità di visita del padre, nonché le statuizioni in ordine al regime di mantenimento previste nell'accordo omologato autorizzandolo a mantenere la propria residenza presso l'immobile condotto attualmente in locazione sito in Pontedera. In caso contrario, chiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto delle proprie condizioni economiche. A fondamento di tali domande asseriva la difficoltà di rinvenire a Pisa un immobile idoneo ad ospitare i tre figli ad una cifra congrua e non dissimile da quella attualmente pagata per la locazione di un immobile sito in Pontedera. Con comparsa depositata il 07.03.2025 la sig.ra si costituiva Controparte_1 in giudizio contestando quanto ex adverso esposto. Parte resistente allegava il grave inadempimento del ricorrente alle obbligazioni assunte con l'accordo di separazione, ivi compresa quella relativa al suo trasferimento a Pisa per agevolare il ménage familiare, rappresentando sul punto la pendenza del giudizio n. 2315 2024 ex art 473 bis 39 c.p.c. Parte resistente, dunque, rilevava che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – quest'ultimo, prediligendo le sue esigenze, non osserva il calendario di visita di cui al decreto di omologa vedendo i figli solitamente un weekend ogni due con conseguente carico della gestione dei figli interamente sulla stessa. Alla prima udienza del 8.04.2025, all'esito dell'ascolto delle parti, venivano assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti “Conferma i provvedimenti della separazione” e veniva fissato per l'ascolto dei minori l'udienza del 6 maggio 2025. All'esito della suddetta udienza veniva fissato per l'interrogatorio formale della resistente l'udienza del 15.05.2025. Esaurita la fase istruttoria, veniva fissata ex art 127 ter cpc l'udienza di remissione della causa in decisione il 18.09.2025 assegnando i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. All'esito dei termini assegnati, lette le note depositate dalle parti in sostituzione della partecipazione all'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda con parere favorevole del 29.09.2025.
*** Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, va innanzitutto accolta la domanda di divorzio in quanto fondata. Invero, ricorrono nel caso di specie gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione pagina 3 di 7 personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. È da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di avere e volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione. Quanto alle ulteriori domande spiegate dal ricorrente, si rileva che le parti concordano in merito alla conferma di quanto già statuito in ordine al regime di affidamento condiviso e calendario di visita nel decreto di omologa della separazione dei coniugi emesso da questo Tribunale il 12.05.2023. Orbene, nulla osta all'accoglimento di tali domande. Si ricorda, invero, che la regola dell'affidamento condiviso dei figli, prevista all'art. 337 ter c.c., può derogarsi mediante l'affido esclusivo solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole e contraria all'interesse del minore ex art. 337 quater c.c. Nel caso di specie, sebbene dall'istruttoria sia emersa la predilizione dei figli per la figura materna e una condotta del padre non sempre improntata all'anteposizione dell'interesse della prole rispetto al proprio, non si ravvisano situazioni patologiche o di inidoneità genitoriale tali da giustificare una deroga al suddetto regime ordinario. Anche con riferimento al regime di visita, si ritiene opportuno confermare le statuizioni già contenute nella sentenza di separazione, sia in quanto idonee a garantire l'effettività del principio di bigenitorialità sia al fine di preservare la stabilità delle consuetudini già in atto. Con riferimento alle istanze di natura economica, si osserva che parte ricorrente in sede di ricorso ha chiesto la conferma dell'importo già determinato in sede di separazione, previa autorizzazione dello stesso a mantenere il proprio domicilio nell'immobile locato a Pontedera, chiedendo in caso contrario la riduzione dello stesso. Orbene, come già rilevato in sede di udienza, questo Tribunale non ha il potere di imporre in modo coattivo alle parti un domicilio specifico né per converso di autorizzarne un altro, trattandosi di scelta rimessa alla libertà individuale delle stesse. Tuttavia, la scelta di porre il proprio domicilio in prossimità di quello dei propri figli rileva quale indice di volontà e disponibilità del genitore a soddisfare i bisogni di quest'ultimi e può essere tenuto in considerazione nella determinazione dei carichi economici. Inoltre non può sottacersi che nel caso di specie il trasferimento presso il comune di residenza dei figli era l'oggetto di uno specifico impegno che si era assunto il ricorrente in sede di accordo di separazione. Tanto chiarito, nel determinare il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si osserva quanto segue. Dalla disamina della documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, la situazione reddituale delle parti non appare significativamente mutata rispetto all'epoca della separazione: il ricorrente, pur essendo passato da docente precario a docente di ruolo, continua a percepire un reddito annuale medio pari a 22.000,00/23.000,00 circa (1.700,00
pagina 4 di 7 euro netti mensili circa); mentre la resistente, pur avendo mutato la propria attività lavorativa da libera professionista a partita IVA a lavoratrice subordinata, mantiene una capacità reddituale pressoché analoga alla precedente (1.400,00 euro mensili circa). Tanto trova riscontro sia nell'interrogatorio formale (ove la resistente dichiarava che “le sembrava di ricordare che” un reddito netto medio mensile di quando svolgeva la professione di commercialista di circa 1.800,00 euro, da cui detrarre le spese di gestione ammontanti a circa 1.200,00 euro mensili con una disponibilità mensile di euro 1.000,00) che nella disamina delle buste paga più recenti (es. gennaio/febbraio 2025) che attestano una retribuzione netta di circa 1.400,00. Ciò posto, si osserva che le esigenze dei minori sono aumentate in ragione della loro crescita. Inoltre, è emerso che l'onere della gestione quotidiana grava in via pressoché esclusiva sulla madre in conseguenza del mancato adempimento del padre agli accordi di separazione. I figli, invero, si mostrano insofferenti nella frequentazione della casa paterna sia in ragione della distanza che per la presenza della compagna del padre. Per tali motivi, si ritiene congruo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione e disporre la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00. In accoglimento alla domanda spiegata dalla resistente, infine, si ritiene opportuna l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico Universale e le detrazioni fiscali al 100% alla resistente, quale ristoro per il prevalente impegno di cura dei figli minori. Quanto alle spese di baby-sitting, quest'ultime devono essere qualificate come spese straordinarie. Esse seguiranno, pertanto, il regime di ripartizione al 50% tra le parti. In merito, si ritiene opportuno disporre l'acquisizione del preventivo consenso dell'altro genitore, nell'ipotesi in cui, il ricorso a tale servizio dovesse determinare il superamento della soglia di euro 150,00 settimanali. L'individuazione di tale soglia si ritiene idonea a soddisfare le esigenze di immediatezza che possono porsi nella gestione dei minori e trova giustificazione nella peculiare situazione di fatto emersa in corso di causa: la scelta del ricorrente di non stabilire il proprio domicilio in Pisa che, unitamente alla riluttanza dei figli a frequentare l'abitazione paterna, determina – lo si ribadisce - una evidente sperequazione nella ripartizione dei carichi di gestione della prole. Parte resistente ha, infine, chiesto di dichiarare il mancato riconoscimento in favore di alcuno di essi di un assegno di divorzio. Orbene, considerate le rispettive condizioni economiche dei coniugi, le parti sono da considerare economicamente autosufficienti. A riprova di ciò si rileva che nessuna domanda in tal senso è stata spiegata. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano coma da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
(C.F. nei confronti di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ):
[...] C.F._2
pagina 5 di 7 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato in Tricarico (MT) il 07.05.2009 e trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Tricarico (MT) al n° 3, Parte II, Serie A, anno 2009; DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in quella che era la casa coniugale. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale di Pisa via Leopoldo Pilla n. 8, con tutti i beni mobili e gli arredi che la compongono alla sig.ra quale collocataria in via CP_1 prevalente dei figli;
DISPONE, confermando il regime di frequentazione padre-figlio già disposto in sede di separazione, che il sig. : a) terrà con sé i figli il martedì dalle ore 15.00, o Parte_1 dalla mattina alle ore 8.00 in caso di festività, riportandoli presso il domicilio della madre alle ore 19.00, ed il giovedì dalle ore 15.00 o dalla mattina alle ore 8 in caso di festività, con pernottamento fino al giorno seguente con accompagnamento a scuola;
b) pernottamento a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato fino alle 19.00 della domenica;
c) le festività natalizie: seguiranno il criterio dell'alternanza. Il primo anno, dalla fine della scuola al 1° gennaio alle ore 9.00, passeranno il periodo natalizio presso la madre, mentre il periodo restante, cioè dal 1° gennaio alle ore 9.00 fino al rientro a scuola, presso il padre;
d) durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con i figli in modo alternato il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il giorno di Pasqua sarà determinato in alternativa al genitore che avrà assegnato il minore il 25/12 mattina;
e) il giorno del compleanno: i genitori concorderanno preferibilmente la presenza congiunta altrimenti seguirà il criterio di cui al punto a); f) le vacanze estive: i bambini trascorreranno il mese di luglio presso l'abitazione di proprietà di e , madre della sig.ra sita in Cassano allo Controparte_1 Persona_4 CP_1
IO (CS), fraz. IB Contrada SA snc ove saranno accompagnati dalla madre con facoltà del sig. di fare visita ai figli in qualsiasi momento ed in ogni caso Parte_1 durante i giorni e con gli orari di cui al punto a), salvo diversi accordi tra i coniugi, mentre il mese di agosto i minori resteranno di preferenza con la madre per i primi 15 giorni mentre trascorreranno il restante periodo dal 16 al 30 agosto con il padre;
g) in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa di residenza, previo accordo telefonico;
h) il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori quotidianamente;
i) quanto sopra sarà in ogni momento pagina 6 di 7 derogabile dai coniugi previo accordo scritto da scambiare anche a mezzo email o messaggio telefonico;
PONE l'obbligo di corresponsione, in favore dei tre figli minori, da parte del sig. Parte_1
, di un assegno di mantenimento di € 250,00 per ciascun figlio e quindi pari
[...] complessivamente alla somma di € 750,00 da corrispondere alla sig.ra mediante CP_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come per legge;
DISPONE che le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i genitori e che le stesse necessitino di preventivo accordo solo ove superiori ad euro 100,00. Per le spese di baby- sitting sarà necessaria l'acquisizione del preventivo consenso, nell'ipotesi in cui, il ricorso a tale servizio dovesse determinare il superamento della soglia di euro 150,00 settimanali. DISPONE che l'assegno unico e le detrazioni fiscali a favore della prole siano percepite esclusivamente dalla madre;
CONDANNA parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Tricarico (MT) il 07.05.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricarico (MT) al n° 3, Parte II, Serie A, anno 2009.
Pisa, camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
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