TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 657/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 17.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. LEONE Maurizio, P.zza E.Troilo 18 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 15.4.2024, Parte_1
conveniva in giudizio esp
[...] Controparte_1 lavorato alle dipendenze di detta società dal 14.11.2022 al 3.11.2023 (data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo) con mansioni di addetta di segreteria, inquadramento nel 5° livello del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti l'attività di centri di elaborazione dati Assoced – LAIT – UGL Terziario, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 75% per 30 ore settimanali (secondo turni alternati settimanalmente dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì).
Lamentando il mancato pagamento delle mensilità da agosto a novembre 2023, oltre ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, indennità di mancato preavviso e per permessi non fruiti nonché del TFR, agiva in giudizio per la conseguente condanna della resistente per la complessiva somma di €7.197,73 (di cui €1.207,38 a titolo di TFR).
La società resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La prova testimoniale espletata ha provato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità e gli orari di lavoro descritti nel ricorso anche nel periodo nel quale non sono state consegnate le buste paga (mensilità di ottobre e primi giorni di novembre 2023, mentre per il periodo precedente la continuità dello svolgimento del rapporto di lavoro è comprovata dalla regolare emissione di tutte le precedenti buste paga):
• “(…) Sono stata dipendente della società resistente dal 16.8.2021 ed ho lavorato fino alla chiusura dell'attività il 4.11.2023; preciso che dal mese di luglio 2023, dal 13.7, ero in maternità (…) confermo le mansioni ed il periodo di lavoro della ricorrente;
ed anche con riferimento al periodo finale nel quale sono stata assente per maternità in quanto, anche se non ero presente in sede, ricevevo giornalmente i report dei dipendenti, anche della ricorrente, in ordine all'attività fatta giorno per giorno; ADR mi scrivevano infatti via whatsapp Sul Cap. 2): ricordo che la ricorrente ha lavorato in tutti i giorni lavorativi di ottobre 2023, nonché i primi giorni di novembre 2023, prima della chiusura (…)” (teste
); Tes_1
• “(…) Sono titolare del bar sito nel medesimo immobile in cui aveva sede la società (…) I dipendenti, non tutti ma sicuramente la ricorrente, li ho visti arrivare al lavoro fino ai primi di novembre 2023, io vedevo la ricorrente tutti i giorni, a volte la mattina a volte il pomeriggio, in base ai turni di lavoro. Il mio bar è aperto dal lunedì al venerdì, tutto il giorno. ADR nel mese di ottobre e nei primi di novembre l'ho vista tutti i giorni, quindi con la stessa frequenza con cui la vedevo nei mesi precedenti (…)” (teste Tes_2
2 • “(…) Sono stato dipendente della società resistente da ottobre 2022 fino al 3.11.2023 (…) facevamo a settimane alterne il turno di lavoro, 8-14 oppure 14-20, io mi alternavo in detti turni con la ricorrente;
nel mese di ottobre 2023 sono stato in servizio, anche se le ultime 3 settimane del rapporto di lavoro sono stato in malattia (…) la mia malattia iniziò il 16.10.2023, quando mandai un messaggio alla titolare che mi rispose di portare le chiavi alla ricorrente. Avevamo un gruppo whatsapp di lavoro, in cui scrivevamo giornalmente, ricordo per questo motivo che la ricorrente ha continuato a lavorare per tutto il mio periodo di malattia. Siamo stati convocati per una riunione per uno dei primi giorni di novembre, ci consegnarono la lettera di licenziamento, che riconosco nel doc.5 del fascicolo della parte ricorrente che mi viene esibito, ricordo che i titolari (erano marito e moglie nonché altro socio che si chiama ) si sono complimentati con la ricorrente per aver svolto il lavoro Per_1 fino all'ultim o di attività” (teste ). Tes_3
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €7.197,73 (di
[...] cui €1.207,38 a titolo di TFR) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
3 - condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.LEONE Maurizio.
Così deciso in Pescara in data 17.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
4