Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 315/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Iolanda Golia nella causa civile iscritta al n. 315 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
(C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese di Pisa in persona del liquidatore - legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1
, nato a [...] il [...], C.F. con l'Avv. Michele Palla Parte_2 C.F._1
Attori-OPPONENTI E
codice fiscale, partita IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Livio Baglini;
convenuta opposta E codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso- Controparte_2
Belluno in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito P.IVA_3
e, quindi, quale successore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Livio Baglini;
intervenuta ex art. 111 c.p.c. CONCLUSIONI Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni ex art.127 ter c.p.c. del 18 novembre 2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Con atto di citazione gli attori in epigrafe proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1652/2016 - R.G. 4516/2016, chiedendo all'intestato Tribunale “in via pregiudiziale accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale Civile di Firenze e, per l'effetto dichiarare il D.I. n. 1652/2016 (R.g. 4516/2016) revocato e privo di giuridico fondamento, respingendo, così, la richiesta di pagamento intimata, in via pregiudiziale accertare e dichiarare che la materia dei contratti bancari è soggetta alla mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010 e, per l'effetto, concedere alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con onere di attivazione del
pagina 1 di 9
nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione, dichiarando il D.I. n. 1652/2016 (R.g. 4516/2016) revocato e privo di giuridico fondamento, e respingendo, così, la richiesta di pagamento intimata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo e dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di interesse da parte della società e dal fideiussore;
accertare e dichiarare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha erogato ad Controparte_1 [...]
in persona del liquidatore - legale rappresentante pro tempore, la (sola) somma di euro Parte_3
189.000,00, in virtù del contratto di mutuo sottoscritto il 3 maggio 2010 (doc. n. 8); accertare e dichiarare dovuta da parte di in persona del liquidatore - legale rappresentante pro tempore, Parte_3 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari Controparte_1 alle rate del contratto di mutuo sottoscritto il 3 maggio 2010 scadute nel corso del presente giudizio ed al saldo passivo del conto corrente, entrambi da determinare tramite CTU tecnico contabile;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dalla garanzia di fideiussione concessa dal sig. e, per l'effetto, liberare il sig. dal relativo Parte_2 Pt_2 vincolo o, in subordine, condannare il sig. in solido con la società al pagamento della somma pari alle rate del Pt_2 contratto di mutuo sottoscritto da in persona del liquidatore - legale Parte_3 rappresentante pro tempore, il 3 maggio 2010, scadute nel corso del presente giudizio ed al saldo passivo del conto corrente, importi entrambi da determinare tramite CTU tecnico contabile, nei soli limiti di 100.000,00 euro;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, la violazione da parte di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei doveri di correttezza e buona fede, Controparte_1
e comunque l'inadempimento degli impegni assunti con il contratto di mutuo (euro 260.000,00) del 3 maggio 2010 (doc. n. 8) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subito da in persona del liquidatore - Parte_3 legale rappresentante pro tempore, pari ad euro 160.000,00 o, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alrimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e con condanna della convenuta opposta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”. Con comparsa di risposta, depositata il 5 Giugno 2017, si costituiva la convenuta opposta che, contestando quanto ex adverso eccepito, rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, recante il n. 1652/2016, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, respingere in quanto infondate tutte le richieste avanzate dal Sig. e dalla società “ e per l'effetto confermare il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo opposto;
rigettare altresì la domanda riconvenzionale spiegata da in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. In data 2.8.2018, poi, si costituiva con atto di intervento ex art. 111 cpc quale Controparte_2 cessionaria del credito per cui è causa la quale, richiamando e facendo proprie tutte le istanze richieste, ragioni, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate nel corso del contenzioso da chiedeva “che sia dichiarata l'estromissione dal processo della stessa Controparte_3 [...]
. Controparte_3
pagina 2 di 9 La causa veniva istruita su base documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2024 ex art. 127 ter cpc con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*** Così sinteticamente richiamate le domande proposte e lo svolgimento del processo, preliminarmente vanno dichiarate definitivamente superate le eccezioni di incompetenza e di improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria sia in quanto entrambe proposte in citazione e non più reiterate sia in quanto- sotto il profilo dell'incompetenza- la clausola posta a fondamento dell'eccezione non contempla il foro convenzionale come esclusivo, sia in quanto- sotto il profilo dell'improcedibilità- a seguito del termine all'uopo concesso dall'originario giudice istruttore, è stata espletata la procedura di mediazione con esito negativo, come documentato dal relativo verbale versato in atti ( cfr. deposito parte opponente 26.04.2018). Sempre in via preliminare va dichiarata l'estromissione dell'opposta richiesta Controparte_3 tanto dall'opponente che dall'intervenuta ex art. 111 cpc, in virtù della cessione del credito per cui è causa nel corso del processo, che ha determinato la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso. Ne discende che ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il giudizio deve ritenersi validamente proseguito tra le parti originarie e il cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche nel caso come quello in esame di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, che con la presente sentenza si formalizza. Passando, quindi, al merito della vicenda, va preliminarmente ricordato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Tanto chiarito, appare altresì utile ricordare che nel procedimento di ingiunzione colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria. Ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
pagina 3 di 9 Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Con specifico riferimento ai contratti bancari, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, spettando, pertanto, a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del c/c sia stata fondata su motivi sostanziali, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento di quest'ultimo, fornendo così la piena prova della propria pretesa creditoria. Per giurisprudenza pacifica, pertanto, l'istituto di credito opposto è tenuto a dare prova dell'esistenza (an) e della consistenza (quantum) del relativo credito, documentando l'andamento del rapporto tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intero svolgimento dello stesso (cfr. sul punto Cass. 23313/2018 "la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni", nonché Cass. 13258/2017) e, quindi, fin dal suo inizio. Ebbene, nel caso di specie a fondamento della propria domanda di pagamento parte opposta ha allegato quanto ad il contratto di conto corrente n. 05023/1000/00012084 Parte_1 sottoscritto in data 06.04.2009 con un saldo passivo di € 18.661,49 e il mutuo Fondiario concesso con atto del 03.05.2010 ai rogiti notaio dr. di San Giuliano Terme (Pi), repertorio Persona_1
n. 33481, raccolta n. 6455, in relazione ai quali l'opponente debitore principale, avrebbe Pt_1 maturato un debito di € 256.096,99, nonché quanto a il contratto di fideiussione Parte_2 omnibus sottoscritto in favore della predetta società. Gli opponenti con la medesima difesa hanno posto a fondamento della dispiegata opposizione: i) l'assenza di prova della somma ingiunta e l'omessa allegazione del conteggio di quanto dovuto, con violazione delle norme bancarie in materia di trasparenza;
ii) l'errata indicazione da parte di “
[...]
della somma effettivamente erogata;
iii) l'entità del credito oggetto di ingiunzione, CP_3 riconoscendo il minor importo di € 189.000,00 e la scadenza di sole quattro rate;
iv) la valuta e gli interessi applicati;
v) la validità delle fideiussioni rilasciate dal e l'entità delle somme con le Pt_2 stesse garantite. Applicati i principi di diritto richiamati in premessa, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia assolto il proprio onere probatorio producendo innanzitutto i titoli negoziali, invero non contestati e debitamente sottoscritti dalla e da che documentano l'an dei rapporti Pt_1 Parte_2 negoziali. Inoltre, se è vero che il saldaconto e la certificazione ex art. 50 TUB sono documenti idonei e sufficienti solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, altrettanto vero è che la nella CP_3 presente sede a cognizione piena ha integrato il compendio documentale, producendo quanto al contratto di cc 0523/12084 del 6.4.2009 gli estratti conti dall'apertura alla data dell'1.2.2016,
pagina 4 di 9 allorquando ne interveniva la chiusura. I predetti estratti conto, infatti, danno atto dell'andamento del rapporto dall'apertura alla chiusura e le condizioni economiche pattuite trovano espressione e puntuale indicazione nelle clausole del contratto di conto corrente prodotto dall'opposta. Rispetto a detta produzione documentale, parte opponente si è limitata ad affermare che “Gli estratti conto depositati sono infatti un atto unilaterale proveniente dal creditore privo di rilevanza”, quando- invece- sarebbe stato suo onere contestarne specificamente la rilevanza e l'esattezza degli importi, non potendo la parte dismettere tale onere probatorio e affidare il medesimo alla richiesta di una ctu dal carattere squisitamente esplorativo. Dunque, i motivi di opposizione legati al conto corrente risultano in parte infondati e in parte smentiti dalle produzioni documentali di parte opposta. Similmente, con riferimento al contratto di mutuo fondiario- anche questo non contestato nell'an- parte opposta ha prodotto già in sede monitoria il relativo contratto rogato dal notaio in data 3.5.2010, le quietanze relative agli importi erogati nonché la dichiarazione ex art. 50 Tub (docc. n. 11, 12, 13 e 14). Proprio con specifico riferimento a siffatto mutuo fondiario parte opponente ha espressamente riconosciuto la debenza di euro 189000,00, contestando l'avvenuta erogazione di 54.000,00 euro che sarebbe stata erroneamente imputata al mutuo per cui è causa ma invece in concreto da riferirsi ad altro e precedente prestito e segnatamente a quello stipulato sempre da Essempi Costruzioni srl ma in data 6.4.2009. Ebbene, con specifico riferimento a tale ultimo profilo, l'opposta ha eccepito di aver erogato le somme a stato avanzamento lavori accreditandole sullo stesso conto corrente, a nulla rilevando che l'imputazione dei contestati 54.000,00 euro sia stata riferita al precedente mutuo. Secondo la prospettiva dell'opposta che non ha, dunque negato (se non specificamente in comparsa conclusionale) l'errata imputazione dell'importo di 189.000,00 euro, quel che conta è l'effettiva erogazione della somma ed il suo effettivo quanto incontestato accredito sul c.c. della mutuataria, ritenendo conseguentemente legittima la restituzione dell'intero importo del mutuo del 3.10.20210, pari appunto ad € 243.000,00. Invero, siffatta difesa non appare condivisibile atteso che in presenza di diritti eterodeterminati quali quelli di credito l'an della fonte negoziale non è affatto irrilevante con la conseguenza che non è sufficiente fornire la prova dell'avvenuta erogazione della somma richiesta ma occorre altresì fornire la prova puntuale del titolo sotteso. Ne consegue che, incontestata l'erogazione della somma di euro 54000,00 euro in relazione ad altro mutuo, tale essendo quello sottoscritto in data 6.4.2009, ulteriore e diverso da quello posto a fondamento della domanda monitoria, la condanna di pagamento per l'importo corrispondente non può essere accolta in quanto evidentemente fondata su un titolo negoziale diverso ed ulteriore rispetto a quello ab origine azionato. Da tanto consegue che l'importo capitale effettivamente erogato in virtù del mutuo fondiario del 3.5.2010 deve ritenersi provato nella minor misura di 189.000,00 euro. Per tali motivi il decreto ingiuntivo deve revocarsi e parte opposta condannata al pagamento del pagina 5 di 9 minor importo di 202096,99 euro. L'accoglimento di detta eccezione assorbe la disamina dell'ulteriore motivo di opposizione, proposto solo subordinatamente al mancato accoglimento del precedente, tale essendo quello relativo alla possibilità per parte opponente di essere condannata soltanto al pagamento delle rate scadute e non certamente dell'intero mutuo erogato. Completamente sfornita di prova è, poi, l'ulteriore eccezione con cui l'opponente lamenta l'applicazione di valute fittizie che avrebbe determinato per “la ingiustificati ed illegittimi vantaggi CP_3 sotto il profilo patrimoniale, con conseguente necessità di ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente (mediante CTU contabile)”. L'eccezione, infatti, è prospettata genericamente senza indicare per quali operazioni sarebbero state applicate le predette valute e gli importi di cui la banca avrebbe indebitamente lucrato. Infondata è inoltre l'eccezione relativa alla nullità degli interessi applicati con riferimento al contratto di conto corrente, che prevede una periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi in spregio al dettato dell'art. 1283 cc e alla giurisprudenza formatasi sul punto. Invero, la fondatezza di detta eccezione non può non tener conto della normativa vigente al momento di sottoscrizione del contratto (6.4.2009) atteso che la materia è stata oggetto di plurimi avvicendamenti normativi. Invero l'art. 1283 c.c. prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario gli interessi debitori vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze. In questo modo essi concorrono a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi. Ne deriva che, in questo modo, si calcolano interessi su interessi scaduti. Prima del 2000, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo CP_4 conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,
pagina 6 di 9 sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 (e fino al 2014), quale quello che ci occupa, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 06.04.2009 – dunque dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR del 09.02.2000 – e contempla la cosiddetta condizione di reciprocità o di simmetria, prevedendo la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (cfr. art. 7 contratto cc, doc.3 fascicolo monitorio). L'eccezione, pertanto, è documentalmente smentita in assenza, peraltro, della prova da parte opponente che la stessa in concreto non sia stata applicata. Generica appare, inoltre, l'eccezione relativa all'applicazione di “un tasso di interesse superiore al tasso soglia di cui alla L. 108/96 (antiusura), nonché interessi non pattuiti in violazione dell'art. 1284 c.c., spese e commissioni non previamente concordati”. Parte opponente, infatti, non ha indicato i tassi soglia superati, non ha offerto in produzione i decreti ministeriali contenenti le rilevazioni trimestrali del TEGM, sulla base dei quali vengono determinate le soglie ex legge 108/1996, limitandosi ad una contestazione sguarnita di qualsivoglia riscontro probatorio o riferimento documentale. Residua, infine, la disamina delle due domande, l'una relativa alla decadenza della banca dalla fideiussione e l'altra relativa alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Sotto il primo profilo, infatti, parte opponente contesta la tardività della iniziativa giudiziaria della banca, che avrebbe così aggravato l'esposizione debitoria e, conseguentemente, anche quella fideiussoria atteso che nonostante la cessazione dei pagamenti da parte della nel giugno Pt_3
2015 ed il saldo negativo del conto corrente, avrebbe depositato ricorso per Controparte_3 decreto ingiuntivo soltanto a novembre 2016 Tale condotta sarebbe stata assunta in totale spregio agli obblighi di buona fede e correttezza. L'eccezione non appare condivisibile, atteso che è documentato (cfr. doc. 19 fascicolo monitorio) che la prima di procedere formalmente con l'iniziativa giudiziale notiziava il Controparte_3 fideiussore con lettera raccomandata già nel novembre del 2015 dell'intimazione di pagamento delle somme dovute dalla sia in relazione al conto corrente che al contratto di mutuo Pt_1 fondiario. L'opponente, inoltre, a sostegno dell'eccezione richiama l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, di quegli strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di
pagina 7 di 9 salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”. Tuttavia, la medesima parte tralascia un'importante puntualizzazione di questo stesso principio secondo cui “In tema di fideiussione, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente. Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore..” Ebbene, nel caso di specie risulta integrata proprio detta eccezione con conseguente infondatezza del motivo proposto, atteso che era non solo il fideiussore di Parte_4 Parte_1 ma anche il socio di riferimento e Amministratore Unico, il quale, dunque, evidentemente ben conosceva la situazione e l'andamento patrimoniale della società garantita. L'opponente ha inoltre eccepito che la fideiussione omnibus del 26 ottobre 2010 avrebbe sostituito ed “inglobato” quella sottoscritta il 3 maggio 2010 con riferimento al contratto di mutuo, con la conseguente operatività del limite di Euro 100.000,00. Tale assunto troverebbe il proprio fondamento nella clausola contenuta nella predetta fideiussione secondo cui la garanzia veniva prestata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura poste in essere dal predetto nominativo nell'ambito della sua attività imprenditoriale / professionale già consentite o che venissero in seguito consentite al medesimo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamento sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito (…) ”. Orbene, facendo leva sul tenore letterale di detta clausola, sulla posteriorità di detta fideiussione rispetto a quelle cd. specifica, nonché sul contenuto della diffida (doc. 19 fasc. monitorio) in cui espressamente si legge “La invitiamo pertanto a provvedere-in forza della fideiussione prestataci in data 26.10.2010 e successive nell'interesse della predetta fino all concorrenza di euro Parte_1
100.000,00 al pagamento di quanto dovuto nei medesimi termini previsti” può aderirsi all'interpretazione offerta dall'opponente. D'altronde, opinando in senso diverso, non si capirebbe la ragione per cui il creditore all'atto della diffida di Novembre 2015, pur richiamando entrambi i titoli negoziali (contratto di conto corrente e mutuo fondiari) avrebbe invece evocato solo la fideiussione omnibus e il relativo limite e non anche quelle c.d. specifica. L'eccezione, pertanto, è fondata con la conseguenza che il fideiussore odierno opponente va condannato al pagamento degli importi dovuti nei limiti della garanzia prestata. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dall'opponente fondata sulla Pt_3 mancata erogazione del credito che avrebbe comportato un mancato guadagno di 160.000,00 euro in ragione della vendita immobiliare per 420.000,00 euro.
pagina 8 di 9 La prova di detto danno troverebbe conferma, secondo la prospettiva dell'opponente, nella perizia redatta a cura del Geometra della prima ancora della sottoscrizione del contratto di mutuo. CP_3
Orbene, dell'esistenza di detta perizia- contestata dall'opposta- non vi è traccia con la conseguenza che in assenza dell'esistenza certa del documento neppure poteva essere accolta l''istanza di esibizione del relativo documento che, infatti, all'esito dei termini di cui all'art. 183 co VI coc veniva rigettata. Né l'opponente ha fornito altrimenti prova di detto pregiudizio attraverso una perizia alternativa che desse conto dell'opportunità sfumata. Ne discende che la domanda risarcitoria debba essere rigettata per assenza di prova in ordine al danno conseguenza. In conclusione, l'opposizione è fondata nei limiti che precedono e, dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed quale debitrice principale, condannata al Parte_1 pagamento del minor importo di 202096,99 euro e , quale fideiussore in solido, nei Parte_2 limiti della fideiussione prestata e, dunque, di 100.000,00 euro. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) DICHIARA l'estromissione dell'opposta in ragione dell'intervento ex art. Controparte_3
111 cpc da parte di Controparte_2
2) ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
3) REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1652/2016 Tribunale di Pisa;
4) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'intervenuta Parte_1 dell'importo di 202096,99 euro per i titoli per cui è causa oltre interessi Controparte_2 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
5) CONDANNA l'opponente in solido con l'opponente Parte_2 Parte_3 al pagamento in favore dell'intervenuta di quanto dovuto in virtù del capo che CP_2 precede nei limiti di euro 100.000,00;
6) RIGETTA le domande riconvenzionale proposte da Parte_3
7) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 25.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
pagina 9 di 9