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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11507/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11507/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICETTI Parte_1 P.IVA_1
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore avv. FELICETTI ILARIA
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSO Controparte_1 P.IVA_2
LORENZA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso il difensore avv.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività, revocare, annullare, dichiarare nullo o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo nr. 2890/2021 del 14/10/2021 (R.G. nr. 6535/2021) per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante, al in persona del legale
[...] Controparte_1
1 rappresentante; con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
Per il convenuto opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni meglio visto incombente,
a. nel merito, respingere l'avversa opposizione e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo di Codesto Tribunale n. 2890/2021 del 14/10/2021;
b. in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare (P.I. Parte_1
), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3
legale sita in Genova, Via Sampierdarena 71, per i titoli e le causali dedotte a pagare Controparte_1 la complessiva somma di € 40.944,01, comprensiva di IVA oltre interessi ex art. 1284,
[...]
comma IV c.c. maturati e maturandi dalla data della domanda e sino al saldo, spese liquidande e successive.
Vinte le spese e compensi di causa. Clausola concessa come per legge"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso monitorio la società (nel prosieguo, brevitas, ”) agiva CP_1 Controparte_1 in giudizio nei confronti della società (nel prosieguo, brevitas, ”) Parte_1 Pt_1 affinché venisse ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di euro 40.944,01, oltre interessi Contr ex d.lgs. 231/2002 e spese, per aver usufruito delle prestazioni eseguite da di cui alla fattura elettronica n. 51 del 20/04/2021 (doc. 2 monitorio). Il Tribunale di Genova, in data 14/10/2021, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2890/2021 in accoglimento del predetto ricorso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, conveniva Pt_1
Contr in giudizio affinché il decreto ingiuntivo dalla medesima ottenuto venisse revocato, chiedendo, Contr comunque, che venisse dichiarato che alcuna somma fosse dovuta dalla a . A sostegno Pt_1
delle proprie pretese, in fatto, deduceva che tra il legale rappresentante della ( Pt_1 Parte_2
Contr
e la legale rappresentante della ( sussisteva un rapporto di coniugio,
[...] Persona_1
terminato con verbale di separazione personale del 29/03/2018 (doc. 3). Inoltre, contestava l'esecuzione delle prestazioni – in quanto non provate – poste a fondamento della fattura elettronica di cui al doc. 2 del ricorso monitorio. In particolare, a confutazione dell'asserita fornitura del vitto
(colazione, pranzo e cena) somministrato a (legale rappresentante di ) dal 1° Parte_2 Pt_1
gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per euro 23.376,01 (19.160,66 + IVA), l'opponente produceva in giudizio al doc. 4 alcuni estratti conto a dimostrazione del pagamento di pasti consumati in vari ristoranti nel medesimo periodo di cui alla fattura;
mentre, a confutazione dell'asserita “fornitura” di
2 locazione alla di una stanza ad uso ufficio dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 per euro Pt_1
17.568,00 (14.400,00 + IVA), produceva sub doc. 6 una scrittura privata del 29/03/2018 con la quale Contr la legale rappresentante della concedeva a in comodato ad uso gratuito, la stanza di cui Pt_2
sopra e sub doc. 3 il verbale di separazione personale tra i coniugi, in virtù del quale Persona_1
Contr si dichiarava disposta a cedere in comodato d'uso gratuito due locali nello stabile in uso a .
Contr
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2890/2021 del 14/10/2021, previa concessione della provvisoria esecutività del medesimo. A sostegno delle proprie pretese affermava che la occupasse abusivamente il Pt_1
locale concesso in comodato a in quanto soggetto giuridico diverso e, pertanto, in violazione Pt_2
Contr dell'art. 1804 c.c. e deduceva che dal luglio 2016 avesse concordato con il pagamento Pt_2
di un canone mensile pari ad euro 800,00 a fronte del godimento di tale immobile e del rimborso dei costi di segreteria. Circa le prestazioni di vitto fornite al quale rappresentante di , Pt_2 Pt_1
Contr produceva sub doc. 3 il prezziario adottato da sulla base del quale fatturava tale fornitura.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività e concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Contr La causa, infatti, trae origine da una fattura elettronica emessa da per euro 40.944,01 di cui euro
23.376,01 a titolo di corrispettivo per il “costo vitto somministrato al vostro amministratore Pt_2 ZO (colazione, pranzo, cena) presso rbc srl dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020” ed euro
17.568,00 a titolo di corrispettivo per il “costo per la locazione di una stanza presso la nostra struttura dalla come ufficio dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 Parte_1 comprensivo di consumo luce, acqua più servizi di segreteria”.
Orbene, in relazione alla fornitura di vitto (comprendente colazione, pranzo e cena) al sig. Pt_2
quale legale rappresentante della , va considerato che tale rapporto è qualificabile come un Pt_1
contratto a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata con efficacia obbligatoria e con causa di scambio, avente ad oggetto la somministrazione di vitto in cambio della corresponsione di una somma di denaro.
In diritto, il contratto di somministrazione di beni o servizi – nella specie di vitto – prescinde da rigorismi di forma, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo. Tuttavia, in capo al somministrante incombe l'onere di fornire la prova del credito azionato in giudizio, con peculiare riguardo alla corretta esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento, nonché
3 all'intervenuto accordo in ordine alle prestazioni commissionate e all'intervenuto accordo sul prezzo richiesto. Contr In ispecie, , quale asserito somministrante, a fondamento della propria pretesa produce solamente la fattura elettronica n. 51 del 20/04/2021 (doc. 2 monitorio) posta alla base del decreto ingiuntivo qui opposto. Va rammentato che la fattura, pur essendo documento idoneo a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo è, invece, documento inidoneo, data la sua provenienza unilaterale, a costituire, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito ingiunto. Si veda, sul punto, la pronuncia della
Suprema Corte n. 299/2016, ove afferma che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio".
La fattura de qua, soprattutto a fronte delle contestazioni svolte dell'opponente, contenendo unicamente una generica descrizione del servizio fatturato, non permette di comprendere né la continuità del medesimo (banalmente, se il avesse usufruito del servizio “vitto” tutti i giorni Pt_2
indicati dalla fattura, nessuno escluso e se in tale servizio fossero compresi tutti i pasti), né il suo ammontare. Del resto, il medesimo convenuto opposto afferma, a pagina 4 della sua comparsa di costituzione, che “quest'ultimo ( ne usufruiva quotidianamente, quasi sempre anche per tutti Pt_2
i pasti giornalieri” e che “è agevole dedurre che tutti i pasti non consumati all'esterno siano stati forniti dalla mensa del convitto”, sicché non può dirsi raggiunta piena prova di quanto fatturato dal momento che la regola del pasto giornaliero consumato in struttura ammetteva eccezioni.
Nemmeno le testimonianze rese sul punto dai testi signori e Tes_1 Tes_2 Tes_3 soccorrono alla tesi dell'odierna opposta, in quanto non chiariscono gli aspetti relativi all'assiduità con la quale avrebbe usufruito del servizio mensa. Infatti, la signora precisava che Pt_2 Tes_1
non sapeva se usufruisse del servizio colazione, che alcune volte lo aveva visto usufruire del Pt_2
servizio cena e che, nel corso della pandemia, lavorando in smart working, non sapeva se utilizzasse la mensa. Il signor affermava di essersi recato nella scuola 1 o 2 volte al mese e che “di Tes_3 solito” si fermava a pranzo e vedeva e che “poteva capitare” che si fermasse a cena e di Pt_2
vederlo in refettorio. Il signor invece, conferma che pranzavano e cenavano insieme Tes_2
anche durante la pandemia e, circa il prezziario prodotto sub doc. 3 da parte convenuta, dichiarava che fosse quello utilizzato per gli stagisti, ma non per gli allievi. Tuttavia, in relazione a tale ultima testimonianza non può parlarsi di piena attendibilità del teste, in considerazione dello stretto rapporto
4 Contr del medesimo con la legale rappresentante della , come affermato dallo stesso nel verbale del
3.11.2023, laddove afferma “sono il compagno della ”. Persona_1
Ne discende, pertanto, che non sussiste agli atti la prova dell'erogazione della prestazione come Contr genericamente dedotta da . Quest'ultima, infatti, null'altro ha prodotto ulteriormente alla fattura azionata e neppure ha dedotto specificamente nè di aver pattuito con il un accordo teso alla Pt_2
fruizione da parte del medesimo del servizio mensa dietro corrispettivo, né in quali giorni e quante volte al giorno avrebbe usufruito del servizio mensa. Di conseguenza il calcolo di quanto in Pt_2
tesi dovuto da lla RBC, non può essere recepito de plano non essendo nemmeno stata allegata Pt_2
l'applicazione del prezziario prodotto sub doc. 3 al rapporto con il predetto.
Discorso diverso va fatto in ordine alla seconda “fornitura” dedotta nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto, ossia la concessione in locazione di una stanza ad uso ufficio a dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020. Pt_1
Contr A confutazione di quanto da preteso, l'opponente, già nell'atto introduttivo del giudizio, produceva una scrittura privata, datata 29/03/2018, con la quale la legale rappresentante dell'opposta, concedeva a titolo di comodato d'uso gratuito al sig. un locale nell'immobile di proprietà di Pt_2
Contr
. Quest'ultima, in sede di costituzione, contestava la rilevanza di tale scrittura, affermando che nel giugno 2016 il sig. senza il consenso della comodante, avrebbe concesso il godimento Pt_2
del locale in questione alla società e, quindi, ad un soggetto giuridico differente dal Pt_1
Contr comodatario, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 1804 c.c. e che avrebbe pattuito con l pagamento di euro 800,00 mensili, quale corrispettivo del godimento del locale e dei servizi Pt_2
di segreteria;
in sede di prima memoria, precisava che la occupava due distinte stanze in Pt_1
Contr concessione a : la prima al piano secondo oggetto del comodato d'uso gratuito e la seconda al piano terreno utilizzata come ufficio operativo della . L'opponente contestava recisamente Pt_1
tale assunto riportandosi a quanto si legge nel verbale di separazione personale tra i due coniugi del
29 marzo 2018 (di cui al doc. 3), il cui tenore letterale si riporta: “in relazione ai buoni rapporti che sussistono tra i coniugi, la IG.ra si dichiara disposta a cedere in comodato d'uso Persona_1
gratuito due locali nello stabile di Villa Rosazza al marito che accetta a Parte_2 compensazione e tacitazione di ogni rapporto economico esistente”, nonché agli atti del procedimento rg n. 4282/2022 nanti il Tribunale di Genova (di cui ai docc. 8 e 9), ove emerge la medesima circostanza.
Richiamato quanto sopra esposto relativamente all'inidoneità della sola fattura a costituire prova di un preteso credito, nonché il principio giurisprudenziale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, a mente del quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
5 (negoziale o legale) del suo diritto si deve concludere che l'opposta non ha provato il titolo posto a fondamento della sua pretesa. Infatti, si limita alla mera allegazione di aver pattuito con l'odierna Contr opponente la locazione di un locale in concessione alla medesima dietro pagamento di un canone mensile pari ad euro 800,00, comprensivo di luce, acqua e servizi di segreteria, senza offrirne dimostrazione, che nemmeno è stata raggiunta all'esito dell'escussione dei testi, in quanto i capitoli di prova all'uopo dedotti dalla convenuta opposta sono stati rigettati in quanto aventi ad oggetto circostanze che, ai sensi dell'art. 2721 c.c., non possono essere provati per testi.
Contr Pertanto, quanto asserito da non trova riscontro probatorio in atti soprattutto alla luce di quanto offerto da a dimostrazione del fatto contrario, ossia che i locali concessi in comodato d'uso Pt_1
Contr gratuito da a fossero due (circostanza, peraltro, confermata dai testi escussi). Pt_1
Contr Peraltro, è rilevabile una contraddizione nella difesa di laddove afferma che avrebbe Pt_2
concesso il godimento del locale alla – venendo meno al contratto di comodato d'uso Pt_1
concesso al quale singolo individuo – nel 2016 non tenendo conto che la data di sottoscrizione Pt_2
della scrittura privata è di molto successiva (29/03/2018). Quindi, l'opposta, da una parte, sembra affermare che la cessione del godimento del locale a soggetto giuridico differente sia avvenuta successivamente alla concessione del comodato, come è logico che sia ma, dall'altra parte, afferma che la cessione del godimento della stanza alla sarebbe 2016, quindi Parte_1 Parte_3
prima della concessione del locale in comodato mediante la scrittura privata del 2018.
Inoltre, in relazione alla presunta violazione dell'art. 1804 c.c., si deve precisare che, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, la era un'impresa individuale (come risulta dalla Pt_1
visura prodotta sub doc. 1 monitorio), sicchè non può essere considerata un soggetto giuridico differente rispetto al sig. È pur vero che al momento della proposizione del ricorso monitorio Pt_2
la aveva mutato forma societaria in S.r.l.s., ma dai documenti prodotti non si capisce quando Pt_1
sia avvenuta tale variazione (sicuramente in epoca successiva al 17/06/2021, data in cui è stata estratta la visura nella quale la risulta ancora come ditta individuale). Pt_1
Da ultimo, alcun rilievo riveste la produzione, avvenuta in sede di comparsa conclusionale, della sentenza n. 2659/2023 emessa dal Tribunale di Genova, VI sezione civile, in data 31/10/2023. Essa si sostanzia nella dichiarazione di nullità della scrittura privata del 29/03/2018 dedotta dall'opponente
Contr quale fatto estintivo della pretesa di
A tal fine occorre precisare che, a mezzo della scrittura privata de qua, e Persona_1 Parte_2
hanno inteso regolare quattro diversi rapporti giuridici. In particolare, il primo (sub a))
[...] consiste nella costituzione di una rendita;
il secondo (sub b)) nella concessione del comodato d'uso
6 Contr gratuito (che qui rileva); il terzo (sub c)) nell'impegno assunto da a prestare per la Pt_2
Contr l'attività di “tuttofare” e il quarto (sub d)) nella cessione delle quote della
Il giudizio conclusosi con la predetta declaratoria di nullità veniva instaurato dalla in Per_1
opposizione al decreto ingiuntivo che le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro Pt_2
13.000,00 a titolo di rendita. Il Tribunale accoglieva l'opposizione prendendo in esame i soli rapporti giuridici disciplinati dalla scrittura privata sub a) e sub d) e muovendo dall'assunto che tali rapporti integrassero una donazione nulla per violazione del disposto di cui all'art. 782 I comma c.c.. Nulla viene detto in quella sentenza circa il rapporto relativo alla concessione del comodato d'uso gratuito a che va ritenuto ancor oggi valido ed efficace tra le parti, e in ogni caso è assorbente ai fini Pt_2
del decidere la già ritenuta mancanza di prova del titolo posto a fondamento della domanda della
Contr
.
L'opposizione va, pertanto, accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e l'opposto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 si liquidano in: €
1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria ed
€ 2.905,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 545,00 per spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 28/12/2021 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2890/2021, emesso il 14.10.2021, contrariis reiectis, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2890/2021 del 14/10/2021.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in €
545,00 per spese.
Genova, 03/01/2025
Il giudice
Barbara Romano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11507/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICETTI Parte_1 P.IVA_1
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore avv. FELICETTI ILARIA
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSO Controparte_1 P.IVA_2
LORENZA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso il difensore avv.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività, revocare, annullare, dichiarare nullo o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo nr. 2890/2021 del 14/10/2021 (R.G. nr. 6535/2021) per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante, al in persona del legale
[...] Controparte_1
1 rappresentante; con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
Per il convenuto opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni meglio visto incombente,
a. nel merito, respingere l'avversa opposizione e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo di Codesto Tribunale n. 2890/2021 del 14/10/2021;
b. in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare (P.I. Parte_1
), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3
legale sita in Genova, Via Sampierdarena 71, per i titoli e le causali dedotte a pagare Controparte_1 la complessiva somma di € 40.944,01, comprensiva di IVA oltre interessi ex art. 1284,
[...]
comma IV c.c. maturati e maturandi dalla data della domanda e sino al saldo, spese liquidande e successive.
Vinte le spese e compensi di causa. Clausola concessa come per legge"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso monitorio la società (nel prosieguo, brevitas, ”) agiva CP_1 Controparte_1 in giudizio nei confronti della società (nel prosieguo, brevitas, ”) Parte_1 Pt_1 affinché venisse ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di euro 40.944,01, oltre interessi Contr ex d.lgs. 231/2002 e spese, per aver usufruito delle prestazioni eseguite da di cui alla fattura elettronica n. 51 del 20/04/2021 (doc. 2 monitorio). Il Tribunale di Genova, in data 14/10/2021, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2890/2021 in accoglimento del predetto ricorso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, conveniva Pt_1
Contr in giudizio affinché il decreto ingiuntivo dalla medesima ottenuto venisse revocato, chiedendo, Contr comunque, che venisse dichiarato che alcuna somma fosse dovuta dalla a . A sostegno Pt_1
delle proprie pretese, in fatto, deduceva che tra il legale rappresentante della ( Pt_1 Parte_2
Contr
e la legale rappresentante della ( sussisteva un rapporto di coniugio,
[...] Persona_1
terminato con verbale di separazione personale del 29/03/2018 (doc. 3). Inoltre, contestava l'esecuzione delle prestazioni – in quanto non provate – poste a fondamento della fattura elettronica di cui al doc. 2 del ricorso monitorio. In particolare, a confutazione dell'asserita fornitura del vitto
(colazione, pranzo e cena) somministrato a (legale rappresentante di ) dal 1° Parte_2 Pt_1
gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per euro 23.376,01 (19.160,66 + IVA), l'opponente produceva in giudizio al doc. 4 alcuni estratti conto a dimostrazione del pagamento di pasti consumati in vari ristoranti nel medesimo periodo di cui alla fattura;
mentre, a confutazione dell'asserita “fornitura” di
2 locazione alla di una stanza ad uso ufficio dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 per euro Pt_1
17.568,00 (14.400,00 + IVA), produceva sub doc. 6 una scrittura privata del 29/03/2018 con la quale Contr la legale rappresentante della concedeva a in comodato ad uso gratuito, la stanza di cui Pt_2
sopra e sub doc. 3 il verbale di separazione personale tra i coniugi, in virtù del quale Persona_1
Contr si dichiarava disposta a cedere in comodato d'uso gratuito due locali nello stabile in uso a .
Contr
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2890/2021 del 14/10/2021, previa concessione della provvisoria esecutività del medesimo. A sostegno delle proprie pretese affermava che la occupasse abusivamente il Pt_1
locale concesso in comodato a in quanto soggetto giuridico diverso e, pertanto, in violazione Pt_2
Contr dell'art. 1804 c.c. e deduceva che dal luglio 2016 avesse concordato con il pagamento Pt_2
di un canone mensile pari ad euro 800,00 a fronte del godimento di tale immobile e del rimborso dei costi di segreteria. Circa le prestazioni di vitto fornite al quale rappresentante di , Pt_2 Pt_1
Contr produceva sub doc. 3 il prezziario adottato da sulla base del quale fatturava tale fornitura.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività e concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Contr La causa, infatti, trae origine da una fattura elettronica emessa da per euro 40.944,01 di cui euro
23.376,01 a titolo di corrispettivo per il “costo vitto somministrato al vostro amministratore Pt_2 ZO (colazione, pranzo, cena) presso rbc srl dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020” ed euro
17.568,00 a titolo di corrispettivo per il “costo per la locazione di una stanza presso la nostra struttura dalla come ufficio dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 Parte_1 comprensivo di consumo luce, acqua più servizi di segreteria”.
Orbene, in relazione alla fornitura di vitto (comprendente colazione, pranzo e cena) al sig. Pt_2
quale legale rappresentante della , va considerato che tale rapporto è qualificabile come un Pt_1
contratto a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata con efficacia obbligatoria e con causa di scambio, avente ad oggetto la somministrazione di vitto in cambio della corresponsione di una somma di denaro.
In diritto, il contratto di somministrazione di beni o servizi – nella specie di vitto – prescinde da rigorismi di forma, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo. Tuttavia, in capo al somministrante incombe l'onere di fornire la prova del credito azionato in giudizio, con peculiare riguardo alla corretta esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento, nonché
3 all'intervenuto accordo in ordine alle prestazioni commissionate e all'intervenuto accordo sul prezzo richiesto. Contr In ispecie, , quale asserito somministrante, a fondamento della propria pretesa produce solamente la fattura elettronica n. 51 del 20/04/2021 (doc. 2 monitorio) posta alla base del decreto ingiuntivo qui opposto. Va rammentato che la fattura, pur essendo documento idoneo a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo è, invece, documento inidoneo, data la sua provenienza unilaterale, a costituire, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito ingiunto. Si veda, sul punto, la pronuncia della
Suprema Corte n. 299/2016, ove afferma che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio".
La fattura de qua, soprattutto a fronte delle contestazioni svolte dell'opponente, contenendo unicamente una generica descrizione del servizio fatturato, non permette di comprendere né la continuità del medesimo (banalmente, se il avesse usufruito del servizio “vitto” tutti i giorni Pt_2
indicati dalla fattura, nessuno escluso e se in tale servizio fossero compresi tutti i pasti), né il suo ammontare. Del resto, il medesimo convenuto opposto afferma, a pagina 4 della sua comparsa di costituzione, che “quest'ultimo ( ne usufruiva quotidianamente, quasi sempre anche per tutti Pt_2
i pasti giornalieri” e che “è agevole dedurre che tutti i pasti non consumati all'esterno siano stati forniti dalla mensa del convitto”, sicché non può dirsi raggiunta piena prova di quanto fatturato dal momento che la regola del pasto giornaliero consumato in struttura ammetteva eccezioni.
Nemmeno le testimonianze rese sul punto dai testi signori e Tes_1 Tes_2 Tes_3 soccorrono alla tesi dell'odierna opposta, in quanto non chiariscono gli aspetti relativi all'assiduità con la quale avrebbe usufruito del servizio mensa. Infatti, la signora precisava che Pt_2 Tes_1
non sapeva se usufruisse del servizio colazione, che alcune volte lo aveva visto usufruire del Pt_2
servizio cena e che, nel corso della pandemia, lavorando in smart working, non sapeva se utilizzasse la mensa. Il signor affermava di essersi recato nella scuola 1 o 2 volte al mese e che “di Tes_3 solito” si fermava a pranzo e vedeva e che “poteva capitare” che si fermasse a cena e di Pt_2
vederlo in refettorio. Il signor invece, conferma che pranzavano e cenavano insieme Tes_2
anche durante la pandemia e, circa il prezziario prodotto sub doc. 3 da parte convenuta, dichiarava che fosse quello utilizzato per gli stagisti, ma non per gli allievi. Tuttavia, in relazione a tale ultima testimonianza non può parlarsi di piena attendibilità del teste, in considerazione dello stretto rapporto
4 Contr del medesimo con la legale rappresentante della , come affermato dallo stesso nel verbale del
3.11.2023, laddove afferma “sono il compagno della ”. Persona_1
Ne discende, pertanto, che non sussiste agli atti la prova dell'erogazione della prestazione come Contr genericamente dedotta da . Quest'ultima, infatti, null'altro ha prodotto ulteriormente alla fattura azionata e neppure ha dedotto specificamente nè di aver pattuito con il un accordo teso alla Pt_2
fruizione da parte del medesimo del servizio mensa dietro corrispettivo, né in quali giorni e quante volte al giorno avrebbe usufruito del servizio mensa. Di conseguenza il calcolo di quanto in Pt_2
tesi dovuto da lla RBC, non può essere recepito de plano non essendo nemmeno stata allegata Pt_2
l'applicazione del prezziario prodotto sub doc. 3 al rapporto con il predetto.
Discorso diverso va fatto in ordine alla seconda “fornitura” dedotta nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto, ossia la concessione in locazione di una stanza ad uso ufficio a dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020. Pt_1
Contr A confutazione di quanto da preteso, l'opponente, già nell'atto introduttivo del giudizio, produceva una scrittura privata, datata 29/03/2018, con la quale la legale rappresentante dell'opposta, concedeva a titolo di comodato d'uso gratuito al sig. un locale nell'immobile di proprietà di Pt_2
Contr
. Quest'ultima, in sede di costituzione, contestava la rilevanza di tale scrittura, affermando che nel giugno 2016 il sig. senza il consenso della comodante, avrebbe concesso il godimento Pt_2
del locale in questione alla società e, quindi, ad un soggetto giuridico differente dal Pt_1
Contr comodatario, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 1804 c.c. e che avrebbe pattuito con l pagamento di euro 800,00 mensili, quale corrispettivo del godimento del locale e dei servizi Pt_2
di segreteria;
in sede di prima memoria, precisava che la occupava due distinte stanze in Pt_1
Contr concessione a : la prima al piano secondo oggetto del comodato d'uso gratuito e la seconda al piano terreno utilizzata come ufficio operativo della . L'opponente contestava recisamente Pt_1
tale assunto riportandosi a quanto si legge nel verbale di separazione personale tra i due coniugi del
29 marzo 2018 (di cui al doc. 3), il cui tenore letterale si riporta: “in relazione ai buoni rapporti che sussistono tra i coniugi, la IG.ra si dichiara disposta a cedere in comodato d'uso Persona_1
gratuito due locali nello stabile di Villa Rosazza al marito che accetta a Parte_2 compensazione e tacitazione di ogni rapporto economico esistente”, nonché agli atti del procedimento rg n. 4282/2022 nanti il Tribunale di Genova (di cui ai docc. 8 e 9), ove emerge la medesima circostanza.
Richiamato quanto sopra esposto relativamente all'inidoneità della sola fattura a costituire prova di un preteso credito, nonché il principio giurisprudenziale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, a mente del quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
5 (negoziale o legale) del suo diritto si deve concludere che l'opposta non ha provato il titolo posto a fondamento della sua pretesa. Infatti, si limita alla mera allegazione di aver pattuito con l'odierna Contr opponente la locazione di un locale in concessione alla medesima dietro pagamento di un canone mensile pari ad euro 800,00, comprensivo di luce, acqua e servizi di segreteria, senza offrirne dimostrazione, che nemmeno è stata raggiunta all'esito dell'escussione dei testi, in quanto i capitoli di prova all'uopo dedotti dalla convenuta opposta sono stati rigettati in quanto aventi ad oggetto circostanze che, ai sensi dell'art. 2721 c.c., non possono essere provati per testi.
Contr Pertanto, quanto asserito da non trova riscontro probatorio in atti soprattutto alla luce di quanto offerto da a dimostrazione del fatto contrario, ossia che i locali concessi in comodato d'uso Pt_1
Contr gratuito da a fossero due (circostanza, peraltro, confermata dai testi escussi). Pt_1
Contr Peraltro, è rilevabile una contraddizione nella difesa di laddove afferma che avrebbe Pt_2
concesso il godimento del locale alla – venendo meno al contratto di comodato d'uso Pt_1
concesso al quale singolo individuo – nel 2016 non tenendo conto che la data di sottoscrizione Pt_2
della scrittura privata è di molto successiva (29/03/2018). Quindi, l'opposta, da una parte, sembra affermare che la cessione del godimento del locale a soggetto giuridico differente sia avvenuta successivamente alla concessione del comodato, come è logico che sia ma, dall'altra parte, afferma che la cessione del godimento della stanza alla sarebbe 2016, quindi Parte_1 Parte_3
prima della concessione del locale in comodato mediante la scrittura privata del 2018.
Inoltre, in relazione alla presunta violazione dell'art. 1804 c.c., si deve precisare che, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, la era un'impresa individuale (come risulta dalla Pt_1
visura prodotta sub doc. 1 monitorio), sicchè non può essere considerata un soggetto giuridico differente rispetto al sig. È pur vero che al momento della proposizione del ricorso monitorio Pt_2
la aveva mutato forma societaria in S.r.l.s., ma dai documenti prodotti non si capisce quando Pt_1
sia avvenuta tale variazione (sicuramente in epoca successiva al 17/06/2021, data in cui è stata estratta la visura nella quale la risulta ancora come ditta individuale). Pt_1
Da ultimo, alcun rilievo riveste la produzione, avvenuta in sede di comparsa conclusionale, della sentenza n. 2659/2023 emessa dal Tribunale di Genova, VI sezione civile, in data 31/10/2023. Essa si sostanzia nella dichiarazione di nullità della scrittura privata del 29/03/2018 dedotta dall'opponente
Contr quale fatto estintivo della pretesa di
A tal fine occorre precisare che, a mezzo della scrittura privata de qua, e Persona_1 Parte_2
hanno inteso regolare quattro diversi rapporti giuridici. In particolare, il primo (sub a))
[...] consiste nella costituzione di una rendita;
il secondo (sub b)) nella concessione del comodato d'uso
6 Contr gratuito (che qui rileva); il terzo (sub c)) nell'impegno assunto da a prestare per la Pt_2
Contr l'attività di “tuttofare” e il quarto (sub d)) nella cessione delle quote della
Il giudizio conclusosi con la predetta declaratoria di nullità veniva instaurato dalla in Per_1
opposizione al decreto ingiuntivo che le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro Pt_2
13.000,00 a titolo di rendita. Il Tribunale accoglieva l'opposizione prendendo in esame i soli rapporti giuridici disciplinati dalla scrittura privata sub a) e sub d) e muovendo dall'assunto che tali rapporti integrassero una donazione nulla per violazione del disposto di cui all'art. 782 I comma c.c.. Nulla viene detto in quella sentenza circa il rapporto relativo alla concessione del comodato d'uso gratuito a che va ritenuto ancor oggi valido ed efficace tra le parti, e in ogni caso è assorbente ai fini Pt_2
del decidere la già ritenuta mancanza di prova del titolo posto a fondamento della domanda della
Contr
.
L'opposizione va, pertanto, accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e l'opposto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 si liquidano in: €
1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria ed
€ 2.905,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 545,00 per spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 28/12/2021 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2890/2021, emesso il 14.10.2021, contrariis reiectis, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2890/2021 del 14/10/2021.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in €
545,00 per spese.
Genova, 03/01/2025
Il giudice
Barbara Romano
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