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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 18 dicembre 2025, il Giudice Onorario, dott.ssa ET TI RI, in sostituzione della dott.ssa serena Andaloro come da DP n. 38/2025, all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter cpc definisce il giudizio, depositando, considerandola letta in udienza, ai sensi del comma 5 del citato articolo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 412/2024
PROMOSSO
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Dei Sindaci n. 47, elettivamente domiciliato presso l'avv. Mario Consentino
( ), del Foro di Enna, con studio in Nicosia (En) nel Vicolo III Pozzi Fiera n.1, che CodiceFiscale_2 lo rappresenta e difende;
-opponente-
CONTRO
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, P.IVA Controparte_1 CP_1
, società con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca IFIS", e per essa, P.IVA_1 [...]
(già elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini Controparte_2 CP_3
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e Marina Vandini, C.F. C.F._3
del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la C.F._4 rappresentano, assistono e difendono;
-opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 52/2017 emesso in data 7 febbraio 2017 dal Tribunale di Patti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di , Controparte_1 quale presumibile cessionaria del credito in titolarità a , la somma di € 6.300,08 oltre accessori. CP_4
L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di un contratto le cui clausole violano la normativa a tutela del consumatore, parte delle stesse risulterebbero essere vessatorie e comunque abusive, ed in ogni caso non risultava essere stata escussa la garanzia assicurativa connessa al finanziamento, concludeva, pertanto, per la revoca dell'ingiunzione con condanna di controparte alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, la convenuta contestava gli assunti attorei, insisteva nella domanda di credito avanzata con il decreto opposto e chiedeva la conferma con qualunque statuizione dello stesso.
In sede di mediazione le parti conciliavano la controversia e davanti a questo giudicante dichiaravano riportandosi al verbale prodotto di nulla avere più che pretendere in ordine al credito oggetto del giudizio.
In ragione di quanto sopra l'opposta chiedeva che venisse dichiarato estinto il giudizio, mentre l'opponente chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere.
Ebbene, Entrambe le parti hanno dedotto, allegando il relativo verbale di conciliazione, di avere raggiunto l' accordo in sede di mediazione.
Quando sopravviene una situazione che elimina la posizione di contrasto tra le parti e, quindi, le parti non hanno più interesse ad agire e a contraddire, con conseguente caducazione della necessità della pronuncia giudiziale, si verifica la cessazione della materia del contendere.
L'accordo raggiunto tra le parti in mediazione definisce ogni questione controversa.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto (nel caso di specie, la transazione) suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione va dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, può al limite residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. La cessazione della materia del contendere, pertanto, presuppone: a) che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) che non vi sia contrasto tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. Alla luce dei princìpi esposti, va dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 52/2017 emesso in data 7 febbraio 2017 dal Tribunale di Patti.
Le parti hanno raggiunto l'accordo pure sulle spese del giudizio che pertanto devono compensarsi interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 412/2024, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 52/2017 emesso in data 7 febbraio 2017 dal Tribunale di Patti.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Patti, il 18.12.2025
Il GOP
ET TI RI