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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 2258/2022
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2258/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...] nella Località Parte_1
Martiadas snc, C. F. , ed elettivamente domiciliato in AS (SU), nella Via C.F._1
Roma al N° 78, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2022, dopo aver premesso di avere già Parte_1 beneficiato di un indennizzo in capitale per danno biologico del 14 % (per ipoacusia inizialmente valutata nella misura del 3% e poi valutata, in seguito a revisione, nella maggior misura del 14%), ha agito in giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al maggior CP_1 indennizzo per danno biologico da spondilodiscoartrosi lombare con sofferenza di L3-L4, L4-L5 e per pagina 1 di 5 tendinopatia inserzionale delle spalle dx e sin, di natura professionale in quanto asseritamente contratte a causa della propria attività lavorativa di carrozziere, svolta fin dal 1988.
L'attore ha precisato che la relativa domanda amministrativa, presentata in data 20.1.2020, era stata parzialmente accolta dall' , il quale aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 3% CP_1 per la lesione alla spalla dx e negato l'origine professionale per le altre patologie richieste
(spondilodiscoartrosi lombare con sofferenza di L3-L4, L4-L5 e tendinopatia inserzionale spalla sin).
Avverso i suddetti provvedimenti dell' , l'attore aveva infruttuosamente presentato CP_1 opposizione volta al riconoscimento delle malattie professionali negate e la rivalutazione della incidenza percentuale del danno biologico accertato alla spalla dx.
L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda. L'istituto, in CP_1 particolare, in merito alla discopatia lombare ha dedotto che, nonostante fosse sussistente il rischio da movimentazione manuale dei carichi, lo stesso era stato minimo o sostanzialmente azzerato dall'utilizzo in concreto dei DPI per lo svolgimento delle relative mansioni. In ordine alla patologia alle spalle, l' ha dedotto, per quanto concerne la spalla destra, l'assenza di elementi per il CP_1 riconoscimento di un danno maggiore rispetto a quello riconosciutogli in via amministrativa, e, per quanto attiene alla spalla sinistra, che il danno (lesione del terzo medio sovraspinato) debba essere necessariamente ricondotto ad un evento infortunistico extralavorativo.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni ha consentito di accertare che circa dal 1992 l'attore ha lavorato in qualità di carrozziere e di verniciatore, addetto alla riparazione delle carrozzerie degli autoveicoli fino alle 3,5 tonnellate.
Le operazioni principali di riparazione della carrozzeria dei veicoli avvenivano prevalentemente direttamente sull'autoveicolo, ancorché non esclusivamente, considerato che all'occorrenza il Pt_1 doveva procedere allo smontaggio ed al rimontaggio delle parti danneggiate da riparare o delle parti che occorreva smontare per poter lavorare sulle parti danneggiate (ad esempio il motore).
Il ricorrente usava quotidianamente, per la durata dell'attività lavorativa (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18), martelli di vario peso (600/800 gr.) per raddrizzare le lamiere, un ponte di allineamento della carrozzeria, strumento a comando idraulico, mole smeriglio e trapani elettrici e pneumatici, la saldatrice, lo staccapunti, chiavi combinate, cacciaviti etc.; inoltre, a seconda delle lavorazioni, operava in ginocchio ed effettuava delle torsioni del busto. pagina 2 di 5 I testi hanno ricostruito le mansioni svolte dall'attore relativamente a un arco temporale protratto nel tempo, in quanto tutti soci della medesima cooperativa (Coop. Auto Coop), nonchè colleghi di lavoro con compiti differenti.
Per tali ragioni, deve concordarsi con le valutazioni espresse dal perito nominato dall'ufficio, il quale, previa visita dell'attore ed esame della documentazione medica prodotta, ha avuto modo di accertare:
- che l'attore è affetto spondilodiscoartrosi lombare marcata e da tendinopatia alla spalla destra e alla spalla sinistra;
- che in relazione alla prima patologia, l'attività del ricorrente può aver comportato un discreto sovraccarico funzionale della colonna, soprattutto lombare, impegnata in posture fisse in flessione della colonna o in ripetuti movimenti di flesso-estensione per il trasporto, carico e scarico delle parti di autoveicoli, ma che, tuttavia, l'esposizione al rischio non si accompagna obbligatoriamente al manifestarsi di una patologia, soprattutto quando, come nel caso di specie, il rischio appare insufficiente per intensità e durata;
- che, in base alla documentazione sanitaria agli atti, è documentata “una spondiloartrosi con una protrusione discale L4L5 con focalità erniaria che non supera quelle parafisiologiche alterazioni degenerative delle strutture osteoarticolari e discolegamentose del rachide determinate dalla età: tale quadro infatti è di comune osservazione nella maggior parte dei soggetti di oltre 50 anni, anche non professionalmente esposti”;
- che, in definitiva, il quadro clinico funzionale alla colonna lombare del ricorrente non è ricollegabile all'attività lavorativa svolta dallo stesso e che, pertanto, la patologia non è configurabile come malattia professionale, bensì come malattia comune;
- che, in merito alla seconda patologia, il ricorrente è stato esposto per lunghi periodi a posture scorrette con sovraccarico degli arti superiori per lavorazioni svolte in modo non occasionale, comportanti a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue in elevazione ed abduzione e movimentazione manuale di carichi;
- che in base alle tali modalità operative, il nesso di causalità (almeno in nesso concausale) può essere riconosciuto con la marcata tendinopatia della spalla destra e alla spalla sinistra;
- che dalla documentazione sanitaria è emersa, a destra, una tendinopatia degenerativa di grado severo del sovraspinato in un quadro di impigment anteriore e lesione parziale del sottoscapolare e, a sinistra, un quadro di impigment anteriore di grado severo con rottura completa del tendine del sovraspinato e lesione parziale del sottoscapolare;
pagina 3 di 5 - che tale quadro clinico-funzionale e strumentale delle spalle determina un danno complessivo nella misura del 10%, in base ai codici tabellari 224 e 227;
- che il suddetto danno deve essere conglobato con la preesistenza di un danno biologico del 14% per la ipoacusia già riconosciuta dall' , determinando così un danno complessivo pari al CP_1
23%.
Si possono condividere, pertanto, le conclusioni del CTU, laddove ha ritenuto che l'attore presenta una spondilodiscoartrosi non ricollegabile all'attività lavorativa da lui svolta (malattia comune), e una tendinopatia bilaterale, quest'ultima invece ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
In merito alla contestazione sollevata da parte resistente sul presunto infortunio che avrebbe determinato il danno alla spalla sinistra, occorre evidenziare che in seguito alla fase istruttoria non è emerso alcun riferimento o elemento valido da porre il dubbio sulla derivazione causale del postumo da un evento infortunistico extralavorativo subito dal ricorrente.
Pertanto, come accertato dal CTU, l'attore è affetto da tendinopatia con lesione parziale dei tendini del sovraspinato e del sottoscapolare, bilateralmente. Tale menomazione determina un danno biologico, inteso come riduzione dell'integrità psico fisica, quantificabile nella percentuale del 10 %.
La stima globale del danno biologico, considerata la coesistenza della menomazione del 14 %
(ipoacusia riconosciuta dall'Istituto nel 2008 nella misura del 3%, poi a seguito di revisione considerata aggravata con danno pari al 14%), consente di affermare che il complessivo grado post conglobamento di riduzione dell'integrità psico fisica dell'attore è pari al 23 %, con decorrenza dal 24.11.2022.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del
23 % a far data dal 24.11.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1 rendita commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
***
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite in un quarto, mentre per il resto le spese seguono la soccombenza dell' , ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c., con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00
(tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in CP_1 causa). pagina 4 di 5 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno biologico stimato nella misura complessiva del 23 %, con decorrenza dal 24.11.2022;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore della ricorrente, rapportata ad un danno CP_1 biologico accertato nella misura sopra indicata previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.178,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 30.9. 2025
Il giudice Riccardo Ariu
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2258/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...] nella Località Parte_1
Martiadas snc, C. F. , ed elettivamente domiciliato in AS (SU), nella Via C.F._1
Roma al N° 78, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2022, dopo aver premesso di avere già Parte_1 beneficiato di un indennizzo in capitale per danno biologico del 14 % (per ipoacusia inizialmente valutata nella misura del 3% e poi valutata, in seguito a revisione, nella maggior misura del 14%), ha agito in giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al maggior CP_1 indennizzo per danno biologico da spondilodiscoartrosi lombare con sofferenza di L3-L4, L4-L5 e per pagina 1 di 5 tendinopatia inserzionale delle spalle dx e sin, di natura professionale in quanto asseritamente contratte a causa della propria attività lavorativa di carrozziere, svolta fin dal 1988.
L'attore ha precisato che la relativa domanda amministrativa, presentata in data 20.1.2020, era stata parzialmente accolta dall' , il quale aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 3% CP_1 per la lesione alla spalla dx e negato l'origine professionale per le altre patologie richieste
(spondilodiscoartrosi lombare con sofferenza di L3-L4, L4-L5 e tendinopatia inserzionale spalla sin).
Avverso i suddetti provvedimenti dell' , l'attore aveva infruttuosamente presentato CP_1 opposizione volta al riconoscimento delle malattie professionali negate e la rivalutazione della incidenza percentuale del danno biologico accertato alla spalla dx.
L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda. L'istituto, in CP_1 particolare, in merito alla discopatia lombare ha dedotto che, nonostante fosse sussistente il rischio da movimentazione manuale dei carichi, lo stesso era stato minimo o sostanzialmente azzerato dall'utilizzo in concreto dei DPI per lo svolgimento delle relative mansioni. In ordine alla patologia alle spalle, l' ha dedotto, per quanto concerne la spalla destra, l'assenza di elementi per il CP_1 riconoscimento di un danno maggiore rispetto a quello riconosciutogli in via amministrativa, e, per quanto attiene alla spalla sinistra, che il danno (lesione del terzo medio sovraspinato) debba essere necessariamente ricondotto ad un evento infortunistico extralavorativo.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni ha consentito di accertare che circa dal 1992 l'attore ha lavorato in qualità di carrozziere e di verniciatore, addetto alla riparazione delle carrozzerie degli autoveicoli fino alle 3,5 tonnellate.
Le operazioni principali di riparazione della carrozzeria dei veicoli avvenivano prevalentemente direttamente sull'autoveicolo, ancorché non esclusivamente, considerato che all'occorrenza il Pt_1 doveva procedere allo smontaggio ed al rimontaggio delle parti danneggiate da riparare o delle parti che occorreva smontare per poter lavorare sulle parti danneggiate (ad esempio il motore).
Il ricorrente usava quotidianamente, per la durata dell'attività lavorativa (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18), martelli di vario peso (600/800 gr.) per raddrizzare le lamiere, un ponte di allineamento della carrozzeria, strumento a comando idraulico, mole smeriglio e trapani elettrici e pneumatici, la saldatrice, lo staccapunti, chiavi combinate, cacciaviti etc.; inoltre, a seconda delle lavorazioni, operava in ginocchio ed effettuava delle torsioni del busto. pagina 2 di 5 I testi hanno ricostruito le mansioni svolte dall'attore relativamente a un arco temporale protratto nel tempo, in quanto tutti soci della medesima cooperativa (Coop. Auto Coop), nonchè colleghi di lavoro con compiti differenti.
Per tali ragioni, deve concordarsi con le valutazioni espresse dal perito nominato dall'ufficio, il quale, previa visita dell'attore ed esame della documentazione medica prodotta, ha avuto modo di accertare:
- che l'attore è affetto spondilodiscoartrosi lombare marcata e da tendinopatia alla spalla destra e alla spalla sinistra;
- che in relazione alla prima patologia, l'attività del ricorrente può aver comportato un discreto sovraccarico funzionale della colonna, soprattutto lombare, impegnata in posture fisse in flessione della colonna o in ripetuti movimenti di flesso-estensione per il trasporto, carico e scarico delle parti di autoveicoli, ma che, tuttavia, l'esposizione al rischio non si accompagna obbligatoriamente al manifestarsi di una patologia, soprattutto quando, come nel caso di specie, il rischio appare insufficiente per intensità e durata;
- che, in base alla documentazione sanitaria agli atti, è documentata “una spondiloartrosi con una protrusione discale L4L5 con focalità erniaria che non supera quelle parafisiologiche alterazioni degenerative delle strutture osteoarticolari e discolegamentose del rachide determinate dalla età: tale quadro infatti è di comune osservazione nella maggior parte dei soggetti di oltre 50 anni, anche non professionalmente esposti”;
- che, in definitiva, il quadro clinico funzionale alla colonna lombare del ricorrente non è ricollegabile all'attività lavorativa svolta dallo stesso e che, pertanto, la patologia non è configurabile come malattia professionale, bensì come malattia comune;
- che, in merito alla seconda patologia, il ricorrente è stato esposto per lunghi periodi a posture scorrette con sovraccarico degli arti superiori per lavorazioni svolte in modo non occasionale, comportanti a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue in elevazione ed abduzione e movimentazione manuale di carichi;
- che in base alle tali modalità operative, il nesso di causalità (almeno in nesso concausale) può essere riconosciuto con la marcata tendinopatia della spalla destra e alla spalla sinistra;
- che dalla documentazione sanitaria è emersa, a destra, una tendinopatia degenerativa di grado severo del sovraspinato in un quadro di impigment anteriore e lesione parziale del sottoscapolare e, a sinistra, un quadro di impigment anteriore di grado severo con rottura completa del tendine del sovraspinato e lesione parziale del sottoscapolare;
pagina 3 di 5 - che tale quadro clinico-funzionale e strumentale delle spalle determina un danno complessivo nella misura del 10%, in base ai codici tabellari 224 e 227;
- che il suddetto danno deve essere conglobato con la preesistenza di un danno biologico del 14% per la ipoacusia già riconosciuta dall' , determinando così un danno complessivo pari al CP_1
23%.
Si possono condividere, pertanto, le conclusioni del CTU, laddove ha ritenuto che l'attore presenta una spondilodiscoartrosi non ricollegabile all'attività lavorativa da lui svolta (malattia comune), e una tendinopatia bilaterale, quest'ultima invece ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
In merito alla contestazione sollevata da parte resistente sul presunto infortunio che avrebbe determinato il danno alla spalla sinistra, occorre evidenziare che in seguito alla fase istruttoria non è emerso alcun riferimento o elemento valido da porre il dubbio sulla derivazione causale del postumo da un evento infortunistico extralavorativo subito dal ricorrente.
Pertanto, come accertato dal CTU, l'attore è affetto da tendinopatia con lesione parziale dei tendini del sovraspinato e del sottoscapolare, bilateralmente. Tale menomazione determina un danno biologico, inteso come riduzione dell'integrità psico fisica, quantificabile nella percentuale del 10 %.
La stima globale del danno biologico, considerata la coesistenza della menomazione del 14 %
(ipoacusia riconosciuta dall'Istituto nel 2008 nella misura del 3%, poi a seguito di revisione considerata aggravata con danno pari al 14%), consente di affermare che il complessivo grado post conglobamento di riduzione dell'integrità psico fisica dell'attore è pari al 23 %, con decorrenza dal 24.11.2022.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del
23 % a far data dal 24.11.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1 rendita commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
***
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite in un quarto, mentre per il resto le spese seguono la soccombenza dell' , ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c., con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00
(tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in CP_1 causa). pagina 4 di 5 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno biologico stimato nella misura complessiva del 23 %, con decorrenza dal 24.11.2022;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore della ricorrente, rapportata ad un danno CP_1 biologico accertato nella misura sopra indicata previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.178,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 30.9. 2025
Il giudice Riccardo Ariu
pagina 5 di 5