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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/11/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 917/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. AN NO,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 917/2021 pendente tra:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bruno, (C.F.:
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._2 Email_1
Modica, C.so Garibaldi n°43 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruno;
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Ispica (RG), in via Acireale n. 3, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Fratantonio, (C.F.:
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._4 Email_2
Ispica, via Amendola n. 9 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fratantonio;
CONVENUTO
Conclusioni per l'attrice:
“PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE ADITO: Respinta ogni avversa istanza, deduzione, eccezione e difesa;
– accogliere per la forma e per il merito la presente domanda accertando e dichiarando il diritto, ex art. 2041 c.c. della sig.ra ad ottenere l'indennizzo e/o la restituzione della somma Parte_1
pagina 1 di 8 complessiva di €. 40.000,00 – o di quella diversa ritenuta di giustizia dal Decidente all'esito dell'istruttoria - da parte del sig. per le causali tutte di cui in narrativa o con Controparte_1 qualunque statuizione, anche diversa, benvisa al Decidente;
– in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere ex art. Parte_1
2043 c.c. di ottenere il risarcimento della somma complessiva di €. 40.000,00 – o di quella diversa ritenuta di giustizia dal Decidente all'esito dell'istruttoria - da parte del sig. per le Controparte_1 causali tutte di cui in narrativa o con qualunque statuizione, anche diversa, benvisa al Decidente;
– in ogni caso sempre in via principale dichiarare ed accertare altresì che il sig. ha Controparte_1 causato alla sig.ra , odierna attrice, un danno morale ed un danno esistenziale evidenti Parte_1 per le ragioni tutte di cui in parte motiva - e/o con qualunque anche diversa motivazione ritenuta di giustizia - e per l'effetto condannare in via equitativa il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 20.000,00, a titolo di risarcimento danno morale, ed €. 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, o di quei diversi importi che risulteranno benvisi al Giudicante, per tutto quanto e come esposto in narrativa e/o con qualsivoglia altra statuizione ritenuta di giustizia;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezioni così giudicare: nel merito: - rigettare le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti del
Sig. siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni Controparte_1 tutte di cui alla parte motiva del presente atto . Con riserva di ulteriormente variare, aggiungere ed argomentare e di ogni consentita istanza e produzione, anche documentale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nella misura di Legge.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti l'intestato Parte_1 tribunale chiedendo condannarsi quest'ultimo alla restituzione, in suo favore, della Controparte_1 somma complessiva di euro 80.000,00, di cui euro 40.000,00 a titolo somme indebitamente sottratte ex art. 2041 c.c. o, in subordine, a titolo risarcitorio, nonché euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ed euro 20.000,00 a titolo di danno esistenziale conseguenti ai realizzati artifizi e raggiri operati nei di lei confronti dal . CP_1
Allegava, a tal fine:
- di aver conosciuto il EN nel dicembre del 2015 allorchè essa attrice doveva procedere a realizzare dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile di sua proprietà;
pagina 2 di 8 - che, preso atto della difficolta economica in cui essa attrice versava, il convenuto aveva iniziato ad interessarsi delle vicende economiche della ed aveva proceduto per conto di quest'ultima alla Pt_1 vendita di taluni preziosi;
- che, a fronte della predetta vendita, il convenuto si era rifiutato di consegnare ad essa attrice l'ottenuta somma pari ad euro 1.105,00 riferendo di aver impiegato il ricavato per procedere al pagamento di talune cartelle esattoriali per sanzioni amministrative inflitte all'attrice relativamente ad un veicolo ad essa intestato, senza tuttavia procedere -anche in quest'ultimo caso- alla consegna delle relative ricevute di pagamento;
- che a fronte dei pattuiti lavori di ristrutturazione, molti dei quali mai effettuati e/o lasciati incompleti, il convenuto aveva ottenuto l'illegittimo, spropositato ed ingiustificato pagamento di euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo oltre ad euro 4.000,00 per provvedere al pagamento di una millantata sanzione amministrativa ad esso inflitta per aver operato in tale circostanza senza le dovute concessioni;
- che nel periodo compreso fra il febbraio e marzo 2016 essa attrice consegnava al l'ulteriore CP_1 somma di euro 2.500,00 al fine di provvedere al pagamento di n. 7 ulteriori ed emanande cartelle esattoriali posto che essa attrice era stata contattata da un fantomatico direttore dell'agenzia di Modica che, informandola in ordine all'esistenza del predetto debito, la minacciava – in caso di mancato pagamento- della perdita della propria pensione e dell'indennità di accompagnamento percepito dal di lei figlio disabile;
- che, nel successivo mese di aprile dell'anno 2016, l'attrice corrispondeva al convenuto l'ulteriore somma di euro 9.535,00 e ciò in relazione ad una carta pensionistica ottenuta conseguentemente alla stipula di un contratto stipulato con un fantomatico operatore dell'Agos Ducato di Messina, tale Per_1
, successivamente scopertosi inesistente;
[...]
- che tali somme erano state prelevate in parte dal libretto postale intestato al figlio ed in parte da somme proveniente da buoni fruttiferi intestati ad essa attrice;
- che, pertanto, nel periodo compreso fra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 il convenuto, oltre ai predetti preziosi, si era illegittimamente impossessato della complessiva somma di euro 40.000,00;
- che, a fronte di detto comportamento, essa attrice aveva sporto denuncia avanti alle competenti autorità le cui concluse indagini erano sfociate nel procedimento penale n. 2877/2016 R.G.N.R. presso la procura della Repubblica del tribunale di Ragusa;
- che nell'ambito del predetto procedimento penale, ritenendo sussistenti gli elementi atti ad integrare la fattispecie delittuosa del reato di truffa aggravata continuata, punita e prevista dagli artt. 81 cpv, 640 co.
2 n. 2 bis), 61 n. 11 c.p., il pubblico ministero presso il tribunale di Ragusa, aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 e 417 c.p.p. a carico del convenuto;
pagina 3 di 8 -che, avendo i procuratori dell'imputato formulato istanza di definizione con patteggiamento, CP_1 all'udienza preliminare del 23/01/2020, il g.u.p. presso il tribunale di Ragusa, constatata la sussistenza degli elementi probatori a sostegno dell'ipotesi di reato contestata, nonché l'assenza delle ipotesi previste per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., con sentenza n. 17/2020, depositata il 04/02/2020, veniva applicata al la pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, pena sospesa;
CP_1
Tutto ciò premesso, l'attrice concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava la veridicità CP_1 delle circostanze indicate in citazione dall'attrice in quanto non provate e, forniva una propria versione dei fatti.
Deduceva, a tal fine:
- di essersi reso disponibile, nel periodo compreso fra il dicembre 2015 ed il febbraio 2016, ad effettuare piccole faccende e riparazioni domestiche in favore dell'attrice;
- che, nel periodo compreso tra il gennaio ed il febbraio 2016, le richieste d'aiuto provenienti dall'attrice si facevano sempre più insistenti finendo per coinvolgerlo nelle difficili dinamiche familiari della di lei famiglia;
- che non appena esso convenuto aveva iniziato a dimostrarsi non più disponibile a svolgere le incaricate faccende nei confronti della , quest'ultima aveva iniziato a diffamarlo davanti ad amici e parenti Pt_1 riferendo che il predetto le avrebbe sottratto imprecisate somme di denaro;
- che la vendita dei monili d'oro era stata effettivamente eseguita da esso convenuto ma in pieno accordo con la che aveva riposto in lui massima fiducia;
Pt_1
- che le ipotesi accusatorie mosse dalla erano da considerarsi non veritiere posto che esse Pt_1 vedevano come unici testimoni i di lei figli, anch'essi resisi violenti nei confronti del tali da CP_1 averlo aggredito con bastoni ed un sacco pieno di pietre;
- che, per tutto quanto sopra, nessuna somma era giammai stata illegittimamente ottenuta dalla Pt_1 ed in danno della stessa;
- che la scelta di addivenire al procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. era stata dettata dall' intento di sottrarsi alle lungaggini collegate all'esperito processo penale, senza doversi intendere quale ammissione di colpa in ordine ai fatti contestati;
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
All'udienza del 15/6/2021, il giudice, rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto ex
3 d.l n. 132/2014, concedeva alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Alla successiva udienza, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte attrice, per contro, veniva disposta l'acquisizione, stante la sua rilevanza, della nota di p.g. del 09/02/2017 richiamata pagina 4 di 8 nella sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 23/1/2020 nei confronti del dal G.U.P. del CP_1 tribunale di Ragusa.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima veniva rinviata e fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni, conferita la parola ai difensori delle parti per la discussione e ritiratosi in camera di consiglio, leggeva in udienza la presente sentenza, stesa in calce al verbale.
Nel merito
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Nel caso di specie, l'attrice, con la spiegata domanda, ha chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione e/o risarcimento delle somme illecitamente sottrattale conseguentemente al perpetrato reato di truffa nei suoi confronti da parte del EN.
Le domande, infondate secondo la qualificazione effettuata in via principale per difetto del criterio di residualità, possono cionondimeno esser sussunte, come da domanda subordinata, all'interno della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
, infatti, da un lato, mediante diversi artifizi e raggiri sarebbe riuscito a farsi consegnare dalla CP_1
delle somme di denaro incamerandole illegittimamente nel proprio patrimonio e, dall'altro, Pt_1 avrebbe chiesto ed ottenuto euro 10.000,00 per lavori allo stesso pacificamente commissionati (cfr., nello stesso senso, p. 2, comparsa: “ripristino dei muri perimetrali dell'appartamento, tinteggiatura degli stessi, messa in posa di ceramica nel soggiorno e nel corridoio etc”) e non integralmente eseguiti (cfr., così, p. 3 citazione).
L'attrice, a sostegno della proposta domanda, ha versato in atti, oltre che alla copia del verbale di denuncia-querela del 25/04/2016 (e successive integrazioni) sporta nei confronti del convenuto, anche copia della sentenza 17/2020, trib. Ragusa, r.n.r. 2877/2016, depositata il 04/02/2020, emessa a seguito del procedimento RGNR n. 2877/2016, la quale, su richiesta del ex art. 444 c.p.p., ha applicato CP_1
a quest'ultimo la pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 640, co. 2 e 2-bis, c.p.
Occorre preliminarmente rilevare, quanto alle fattispecie sussumibili all'interno dell'istituto di cui all'art. 2043 c.c., che, con riferimento all'efficacia probatoria della predetta sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, la questione è stata oggetto di molti arresti giurisprudenziali e, in particolare, è stato affermato dalle sezioni unite che “[l] la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato pagina 5 di 8 avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005).
Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fin)', presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio
2005, n. 9358)” (cfr., Cass. civ., sez. unite, sent., 31/07/2006, n. 17289, in una fattispecie di responsabilità disciplinare di un avvocato, in cui la suprema corte ha confermato la condanna resa dal Consiglio nazionale forense, non avendo il ricorrente indicato quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perché avesse - pur innocente - accettato una pena patteggiata per il reato di concussione continuata).
Successivamente, si sono delineati due indirizzi giurisprudenziali, di apparente segno diverso, ma che a ben vedere non sono altro che due specificazioni di quanto già espresso dalla sentenza citata. Un primo orientamento, ribadito con arresti più recenti, afferma che “[i]n tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale
l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024 - Rv. 670078 – 01). Risulta conforme l'ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 02), secondo cui “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile
e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” Tale orientamento ribadisce quanto già deciso da una precedente giurisprudenza, secondo cui “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne pagina 6 di 8 proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018
- Rv. 650182 - 01).
A tale orientamento si contrappone quello delineato dalla sentenza n. 28428 del 11/10/2023, secondo cui
“la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi)”.
In adesione al primo orientamento più consolidato e maggiormente rispettoso dei principi del giusto processo, nel caso di specie, anche alla luce della genericità della stessa sentenza di patteggiamento con riferimento alle singole condotte rilevanti, deve ritenersi provata l'appropriazione unilaterale da parte del convenuto, dietro artifizi e raggiri, dell'importo di euro 13.180,00, condotta rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., e ciò non solo in base alla sentenza di patteggiamento, bensì anche alla luce di ulteriori riscontri in tal senso:
1) p. 4-6, notizia di reato, da cui si evincono le attività di indagine e i riscontri in tal senso presso l'attività
“e oro basta”, per quanto concerne un valore di euro 1.105,00; p. 2 verbale s.i.t. di;
Persona_2
2) p. 5, notizia di reato, relativamente al prelievo di euro 5.000,00, come riferito da;
p. Testimone_1
1 verbale s.i.t. di , anche con riferimento alle ulteriori somme di euro 6.675,00 (p. 2) e di Testimone_1 euro 400,00 (p. 3);
3) verbale di sommarie informazioni rese da in data 7/2/2017; Controparte_2
4) verbale di sommarie informazioni rese da del 7/2/2017. Testimone_2
In ordine alle restanti somme a cui si fa riferimento nell'atto introduttivo del presente giudizio, si deve rilevare la genericità dell'atto introduttivo, non integrata da quanto prodotto, né tantomeno dalla sentenza di patteggiamento, molto generica quanto agli eventi e date di prelievo o consegna di denaro.
Anche per quanto concerne la somma di euro 10.000,00 corrisposta, asseritamente in eccesso, per l'esecuzione di piccoli lavori, in parte inadempiuti, non risulta in atti alcun supporto della pretesa creditoria.
pagina 7 di 8 Quanto, invece, al chiesto risarcimento per danno morale ed esistenziale, si deve ritenere non sussista la prova che tale sofferenza abbia assunto una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione dell'integrità psicologica, degenerando in danno biologico (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 3/03/2023, n. 6443), né che abbia avuto serie ripercussioni su un piano esistenziale (cfr., sul punto,
Cass. civ., sez. III, ord., 17/09/2025, n. 25474), ragion per cui tali voci di danno non possono trovare ristoro.
Per tutto quanto sopra, dunque, la domanda attorea può trovare accoglimento solo per la complessiva somma di euro 13.180,00, oltre rivalutazione, ed interessi, sulla somma medio tempore rivalutata, a partire dal 25/4/2016.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del convenuto.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda proposta da CO contro Pt_1 [...]
CP_1
• condanna a corrispondere in favore di , la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 13.180,00, oltre rivalutazione, ed interessi, sulla somma medio tempore rivalutata, a partire dal 25/4/2016;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, il 20/11/2025.
Il giudice
AN NO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. AN NO,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 917/2021 pendente tra:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bruno, (C.F.:
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._2 Email_1
Modica, C.so Garibaldi n°43 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruno;
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Ispica (RG), in via Acireale n. 3, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Fratantonio, (C.F.:
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._4 Email_2
Ispica, via Amendola n. 9 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fratantonio;
CONVENUTO
Conclusioni per l'attrice:
“PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE ADITO: Respinta ogni avversa istanza, deduzione, eccezione e difesa;
– accogliere per la forma e per il merito la presente domanda accertando e dichiarando il diritto, ex art. 2041 c.c. della sig.ra ad ottenere l'indennizzo e/o la restituzione della somma Parte_1
pagina 1 di 8 complessiva di €. 40.000,00 – o di quella diversa ritenuta di giustizia dal Decidente all'esito dell'istruttoria - da parte del sig. per le causali tutte di cui in narrativa o con Controparte_1 qualunque statuizione, anche diversa, benvisa al Decidente;
– in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere ex art. Parte_1
2043 c.c. di ottenere il risarcimento della somma complessiva di €. 40.000,00 – o di quella diversa ritenuta di giustizia dal Decidente all'esito dell'istruttoria - da parte del sig. per le Controparte_1 causali tutte di cui in narrativa o con qualunque statuizione, anche diversa, benvisa al Decidente;
– in ogni caso sempre in via principale dichiarare ed accertare altresì che il sig. ha Controparte_1 causato alla sig.ra , odierna attrice, un danno morale ed un danno esistenziale evidenti Parte_1 per le ragioni tutte di cui in parte motiva - e/o con qualunque anche diversa motivazione ritenuta di giustizia - e per l'effetto condannare in via equitativa il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 20.000,00, a titolo di risarcimento danno morale, ed €. 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, o di quei diversi importi che risulteranno benvisi al Giudicante, per tutto quanto e come esposto in narrativa e/o con qualsivoglia altra statuizione ritenuta di giustizia;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezioni così giudicare: nel merito: - rigettare le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti del
Sig. siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni Controparte_1 tutte di cui alla parte motiva del presente atto . Con riserva di ulteriormente variare, aggiungere ed argomentare e di ogni consentita istanza e produzione, anche documentale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nella misura di Legge.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti l'intestato Parte_1 tribunale chiedendo condannarsi quest'ultimo alla restituzione, in suo favore, della Controparte_1 somma complessiva di euro 80.000,00, di cui euro 40.000,00 a titolo somme indebitamente sottratte ex art. 2041 c.c. o, in subordine, a titolo risarcitorio, nonché euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ed euro 20.000,00 a titolo di danno esistenziale conseguenti ai realizzati artifizi e raggiri operati nei di lei confronti dal . CP_1
Allegava, a tal fine:
- di aver conosciuto il EN nel dicembre del 2015 allorchè essa attrice doveva procedere a realizzare dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile di sua proprietà;
pagina 2 di 8 - che, preso atto della difficolta economica in cui essa attrice versava, il convenuto aveva iniziato ad interessarsi delle vicende economiche della ed aveva proceduto per conto di quest'ultima alla Pt_1 vendita di taluni preziosi;
- che, a fronte della predetta vendita, il convenuto si era rifiutato di consegnare ad essa attrice l'ottenuta somma pari ad euro 1.105,00 riferendo di aver impiegato il ricavato per procedere al pagamento di talune cartelle esattoriali per sanzioni amministrative inflitte all'attrice relativamente ad un veicolo ad essa intestato, senza tuttavia procedere -anche in quest'ultimo caso- alla consegna delle relative ricevute di pagamento;
- che a fronte dei pattuiti lavori di ristrutturazione, molti dei quali mai effettuati e/o lasciati incompleti, il convenuto aveva ottenuto l'illegittimo, spropositato ed ingiustificato pagamento di euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo oltre ad euro 4.000,00 per provvedere al pagamento di una millantata sanzione amministrativa ad esso inflitta per aver operato in tale circostanza senza le dovute concessioni;
- che nel periodo compreso fra il febbraio e marzo 2016 essa attrice consegnava al l'ulteriore CP_1 somma di euro 2.500,00 al fine di provvedere al pagamento di n. 7 ulteriori ed emanande cartelle esattoriali posto che essa attrice era stata contattata da un fantomatico direttore dell'agenzia di Modica che, informandola in ordine all'esistenza del predetto debito, la minacciava – in caso di mancato pagamento- della perdita della propria pensione e dell'indennità di accompagnamento percepito dal di lei figlio disabile;
- che, nel successivo mese di aprile dell'anno 2016, l'attrice corrispondeva al convenuto l'ulteriore somma di euro 9.535,00 e ciò in relazione ad una carta pensionistica ottenuta conseguentemente alla stipula di un contratto stipulato con un fantomatico operatore dell'Agos Ducato di Messina, tale Per_1
, successivamente scopertosi inesistente;
[...]
- che tali somme erano state prelevate in parte dal libretto postale intestato al figlio ed in parte da somme proveniente da buoni fruttiferi intestati ad essa attrice;
- che, pertanto, nel periodo compreso fra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 il convenuto, oltre ai predetti preziosi, si era illegittimamente impossessato della complessiva somma di euro 40.000,00;
- che, a fronte di detto comportamento, essa attrice aveva sporto denuncia avanti alle competenti autorità le cui concluse indagini erano sfociate nel procedimento penale n. 2877/2016 R.G.N.R. presso la procura della Repubblica del tribunale di Ragusa;
- che nell'ambito del predetto procedimento penale, ritenendo sussistenti gli elementi atti ad integrare la fattispecie delittuosa del reato di truffa aggravata continuata, punita e prevista dagli artt. 81 cpv, 640 co.
2 n. 2 bis), 61 n. 11 c.p., il pubblico ministero presso il tribunale di Ragusa, aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 e 417 c.p.p. a carico del convenuto;
pagina 3 di 8 -che, avendo i procuratori dell'imputato formulato istanza di definizione con patteggiamento, CP_1 all'udienza preliminare del 23/01/2020, il g.u.p. presso il tribunale di Ragusa, constatata la sussistenza degli elementi probatori a sostegno dell'ipotesi di reato contestata, nonché l'assenza delle ipotesi previste per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., con sentenza n. 17/2020, depositata il 04/02/2020, veniva applicata al la pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, pena sospesa;
CP_1
Tutto ciò premesso, l'attrice concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava la veridicità CP_1 delle circostanze indicate in citazione dall'attrice in quanto non provate e, forniva una propria versione dei fatti.
Deduceva, a tal fine:
- di essersi reso disponibile, nel periodo compreso fra il dicembre 2015 ed il febbraio 2016, ad effettuare piccole faccende e riparazioni domestiche in favore dell'attrice;
- che, nel periodo compreso tra il gennaio ed il febbraio 2016, le richieste d'aiuto provenienti dall'attrice si facevano sempre più insistenti finendo per coinvolgerlo nelle difficili dinamiche familiari della di lei famiglia;
- che non appena esso convenuto aveva iniziato a dimostrarsi non più disponibile a svolgere le incaricate faccende nei confronti della , quest'ultima aveva iniziato a diffamarlo davanti ad amici e parenti Pt_1 riferendo che il predetto le avrebbe sottratto imprecisate somme di denaro;
- che la vendita dei monili d'oro era stata effettivamente eseguita da esso convenuto ma in pieno accordo con la che aveva riposto in lui massima fiducia;
Pt_1
- che le ipotesi accusatorie mosse dalla erano da considerarsi non veritiere posto che esse Pt_1 vedevano come unici testimoni i di lei figli, anch'essi resisi violenti nei confronti del tali da CP_1 averlo aggredito con bastoni ed un sacco pieno di pietre;
- che, per tutto quanto sopra, nessuna somma era giammai stata illegittimamente ottenuta dalla Pt_1 ed in danno della stessa;
- che la scelta di addivenire al procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. era stata dettata dall' intento di sottrarsi alle lungaggini collegate all'esperito processo penale, senza doversi intendere quale ammissione di colpa in ordine ai fatti contestati;
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
All'udienza del 15/6/2021, il giudice, rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto ex
3 d.l n. 132/2014, concedeva alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Alla successiva udienza, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte attrice, per contro, veniva disposta l'acquisizione, stante la sua rilevanza, della nota di p.g. del 09/02/2017 richiamata pagina 4 di 8 nella sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 23/1/2020 nei confronti del dal G.U.P. del CP_1 tribunale di Ragusa.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima veniva rinviata e fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni, conferita la parola ai difensori delle parti per la discussione e ritiratosi in camera di consiglio, leggeva in udienza la presente sentenza, stesa in calce al verbale.
Nel merito
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Nel caso di specie, l'attrice, con la spiegata domanda, ha chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione e/o risarcimento delle somme illecitamente sottrattale conseguentemente al perpetrato reato di truffa nei suoi confronti da parte del EN.
Le domande, infondate secondo la qualificazione effettuata in via principale per difetto del criterio di residualità, possono cionondimeno esser sussunte, come da domanda subordinata, all'interno della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
, infatti, da un lato, mediante diversi artifizi e raggiri sarebbe riuscito a farsi consegnare dalla CP_1
delle somme di denaro incamerandole illegittimamente nel proprio patrimonio e, dall'altro, Pt_1 avrebbe chiesto ed ottenuto euro 10.000,00 per lavori allo stesso pacificamente commissionati (cfr., nello stesso senso, p. 2, comparsa: “ripristino dei muri perimetrali dell'appartamento, tinteggiatura degli stessi, messa in posa di ceramica nel soggiorno e nel corridoio etc”) e non integralmente eseguiti (cfr., così, p. 3 citazione).
L'attrice, a sostegno della proposta domanda, ha versato in atti, oltre che alla copia del verbale di denuncia-querela del 25/04/2016 (e successive integrazioni) sporta nei confronti del convenuto, anche copia della sentenza 17/2020, trib. Ragusa, r.n.r. 2877/2016, depositata il 04/02/2020, emessa a seguito del procedimento RGNR n. 2877/2016, la quale, su richiesta del ex art. 444 c.p.p., ha applicato CP_1
a quest'ultimo la pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 640, co. 2 e 2-bis, c.p.
Occorre preliminarmente rilevare, quanto alle fattispecie sussumibili all'interno dell'istituto di cui all'art. 2043 c.c., che, con riferimento all'efficacia probatoria della predetta sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, la questione è stata oggetto di molti arresti giurisprudenziali e, in particolare, è stato affermato dalle sezioni unite che “[l] la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato pagina 5 di 8 avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005).
Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fin)', presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio
2005, n. 9358)” (cfr., Cass. civ., sez. unite, sent., 31/07/2006, n. 17289, in una fattispecie di responsabilità disciplinare di un avvocato, in cui la suprema corte ha confermato la condanna resa dal Consiglio nazionale forense, non avendo il ricorrente indicato quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perché avesse - pur innocente - accettato una pena patteggiata per il reato di concussione continuata).
Successivamente, si sono delineati due indirizzi giurisprudenziali, di apparente segno diverso, ma che a ben vedere non sono altro che due specificazioni di quanto già espresso dalla sentenza citata. Un primo orientamento, ribadito con arresti più recenti, afferma che “[i]n tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale
l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024 - Rv. 670078 – 01). Risulta conforme l'ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 02), secondo cui “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile
e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” Tale orientamento ribadisce quanto già deciso da una precedente giurisprudenza, secondo cui “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne pagina 6 di 8 proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018
- Rv. 650182 - 01).
A tale orientamento si contrappone quello delineato dalla sentenza n. 28428 del 11/10/2023, secondo cui
“la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi)”.
In adesione al primo orientamento più consolidato e maggiormente rispettoso dei principi del giusto processo, nel caso di specie, anche alla luce della genericità della stessa sentenza di patteggiamento con riferimento alle singole condotte rilevanti, deve ritenersi provata l'appropriazione unilaterale da parte del convenuto, dietro artifizi e raggiri, dell'importo di euro 13.180,00, condotta rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., e ciò non solo in base alla sentenza di patteggiamento, bensì anche alla luce di ulteriori riscontri in tal senso:
1) p. 4-6, notizia di reato, da cui si evincono le attività di indagine e i riscontri in tal senso presso l'attività
“e oro basta”, per quanto concerne un valore di euro 1.105,00; p. 2 verbale s.i.t. di;
Persona_2
2) p. 5, notizia di reato, relativamente al prelievo di euro 5.000,00, come riferito da;
p. Testimone_1
1 verbale s.i.t. di , anche con riferimento alle ulteriori somme di euro 6.675,00 (p. 2) e di Testimone_1 euro 400,00 (p. 3);
3) verbale di sommarie informazioni rese da in data 7/2/2017; Controparte_2
4) verbale di sommarie informazioni rese da del 7/2/2017. Testimone_2
In ordine alle restanti somme a cui si fa riferimento nell'atto introduttivo del presente giudizio, si deve rilevare la genericità dell'atto introduttivo, non integrata da quanto prodotto, né tantomeno dalla sentenza di patteggiamento, molto generica quanto agli eventi e date di prelievo o consegna di denaro.
Anche per quanto concerne la somma di euro 10.000,00 corrisposta, asseritamente in eccesso, per l'esecuzione di piccoli lavori, in parte inadempiuti, non risulta in atti alcun supporto della pretesa creditoria.
pagina 7 di 8 Quanto, invece, al chiesto risarcimento per danno morale ed esistenziale, si deve ritenere non sussista la prova che tale sofferenza abbia assunto una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione dell'integrità psicologica, degenerando in danno biologico (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 3/03/2023, n. 6443), né che abbia avuto serie ripercussioni su un piano esistenziale (cfr., sul punto,
Cass. civ., sez. III, ord., 17/09/2025, n. 25474), ragion per cui tali voci di danno non possono trovare ristoro.
Per tutto quanto sopra, dunque, la domanda attorea può trovare accoglimento solo per la complessiva somma di euro 13.180,00, oltre rivalutazione, ed interessi, sulla somma medio tempore rivalutata, a partire dal 25/4/2016.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del convenuto.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda proposta da CO contro Pt_1 [...]
CP_1
• condanna a corrispondere in favore di , la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 13.180,00, oltre rivalutazione, ed interessi, sulla somma medio tempore rivalutata, a partire dal 25/4/2016;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, il 20/11/2025.
Il giudice
AN NO
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