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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/02/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott.ssa Maria Sechi Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 260 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente ad Assemini ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampaolo
Pisano, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18 luglio
2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu,
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
appellata pagina 1 di 17 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello, previa declaratoria Parte_1
di inammissibilità ex art. 354 III c. c.p.c. delle produzioni n. 1-2-3 allegate all'avversa memoria di costituzione, integralmente accogliere tutti i motivi d'appello.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello rigettare l'avverso CP_1
ricorso in appello. Con vittoria di spese, onorari e competenze dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello contro la sentenza n. 1541, pubblicata il Parte_1
27 giugno 2023, con cui il Tribunale di Cagliari, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dall'odierna appellata, aveva così
statuito:
Rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere un assegno
divorzile;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 3.935,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase
decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
1.a Con un primo motivo, il ha lamentato che il Tribunale avesse Pt_1
attribuito rilevanza esclusiva al presupposto della disparità tra le condizioni economiche delle parti, omettendo invece di concentrare la propria attenzione sulla funzione assistenziale dell'assegno divorzile e sulla sussistenza del pagina 2 di 17 presupposto della mancanza in capo al richiedente di autonomi mezzi di sussistenza nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In questa prospettiva, l'appellante ha eccepito che tutti gli elementi emersi nel primo grado di giudizio avevano confermato la mancanza di adeguate risorse idonee a consentirgli di provvedere autonomamente a sé stesso nonché
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, atteso che:
- Egli aveva dichiarato di essere privo di occupazione sin dall'anno 2013
(v. verbale udienza 27 novembre 2019), essendo cessata l'attività
imprenditoriale nel settore edile che svolgeva in precedenza a causa di un fallito investimento per cui aveva perduto tutte le proprie risorse economiche e si era trovato impossibilitato a proseguire o riprendere tale attività;
- la circostanza era stata sì contestata dalla ma la stessa non era CP_1
stata in grado di fornire alcuna prova del contrario;
- non aveva trovato riscontro l'avversa tesi per cui egli gestirebbe un'attività di autonoleggio assieme alla propria attuale compagna;
- egli attualmente poteva contare solamente sul reddito di cittadinanza,
pacificamente ammontante a euro 490,00 mensili (circostanza non contestata dalla , somma evidentemente inidonea a consentirgli CP_1
provvedere autonomamente a sé stesso e destinata a cessare dal 1°
gennaio 2024 in virtù delle recenti riforme ad opera della legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 318, L. 197/2022);
- era affetto da patologie che gli impedivano di svolgere alcuna attività
manuale.
pagina 3 di 17 Evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto che la mancata produzione in giudizio della documentazione attestante la percezione e l'ammontare del reddito di cittadinanza fosse ostativa al riconoscimento dell'assegno a proprio favore e ciò malgrado il giudice istruttore avesse solo chiesto di precisare l'ammontare del beneficio goduto (incombente cui egli aveva provveduto), il ha altresì lamentato come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che Pt_1
egli potesse trarre altri redditi dallo svolgimento di lavori di meccanica in favore di amici e parenti, circostanza che non trovava alcun riscontro concreto ed era stata totalmente smentita dalle risultanze agli atti del giudizio, atteso che, in sede di costituzione e nel corso dell'udienza presidenziale, svoltasi nell'anno 2019, egli si era limitato a riconoscere di svolgere occasionali dei lavori di meccanica e di vivere grazie all'aiuto di amici e parenti.
Infine, il ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto: Pt_1
a) della sua età avanzata (66 anni) e della conseguente impossibilità di inserimento nel mercato del lavoro;
b) della sua totale assenza di pregresse esperienze lavorative diverse dall'attività di imprenditore svolta fino all'anno 2013 senza maturazione di alcun contributo previdenziale e pertanto che, ormai giunto ad un'età
pensionabile, non potrà beneficiare di alcuna prestazione previdenziale, a differenza dell'ex moglie;
c) delle sue precarie condizioni di salute (poliartrite cronica alle mani ed alle spalle con deformazione osteoarticolare destinata a peggiorare, con conseguente esposizione a sempre maggiori spese sanitarie);
pagina 4 di 17 d) della sua precarietà abitativa, non avendo egli, a differenza dell'ex
coniuge, alcuna proprietà immobiliare diversa dall'ex casa coniugale che abitava sotto costante minaccia di azione esecutiva da parte della per la CP_1
restituzione dell'importo di euro 120.000,00 in virtù dell'impegno assunto in sede di omologa della separazione.
1.b Con un secondo motivo, il ha denunciato come la sentenza fosse Pt_1
errata anche sotto il profilo della funzione perequativo-compensativo dell'assegno, per avere il giudice escluso che non sussista rilevante disparità
economica.
Attualmente -ha spiegato l'appellante- la percepisce un trattamento CP_1
pensionistico mensile di euro 1.544,00, ha conseguito un TFR (di cui è
sconosciuto l'ammontare) ed è proprietaria di un immobile di mq. 120
lasciatole dalla defunta madre, nel quale vive con loro figlio che, a sua Per_1
volta, percepisce un buon stipendio con cui contribuisce alle spese domestiche.
Con riguardo alle spese che graverebbero sul reddito della CP_1
l'appellante ha lamentato che, a fronte di una indicazione generica (quanto ad ammontare, composizione e scadenza) da parte della stessa e in presenza di contestazione da parte del richiedente l'assegno, il Tribunale aveva ritenuto comprovata l'esistenza dei debiti sulla sola base della dichiarazione resa in udienza dalla stessa interessata e sull'assunto (erroneo) che egli avesse riconosciuto la circostanza.
Dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2019 -ha argomentato il si Pt_1
evinceva che egli aveva riconosciuto che la moglie st[esse] estinguendo debiti
contratti durante la convivenza coniugale, ma [che] non s[apeva] a quanto
pagina 5 di 17 ammonta[sser]o e aveva anche contesta[to] il debito contratto dalla moglie per
aiutarlo nell'attività lavorativa.
Infine, il ha censurato che fosse stato ignorato l'apporto dato da [egli] Pt_1
alle esigenze della famiglia sotto il profilo sia personale che patrimoniale.
Il rapporto matrimoniale è durato complessivamente 35 anni, sino alla
sentenza parziale di divorzio emessa in data 12/7/2021.
Per l'intera durata del matrimonio, [egli aveva] fornito il proprio contributo
a tutte le necessità della famiglia, sia sotto il profilo morale che materiale.
Grazie ai proventi della propria attività imprenditoriale ed ai redditi
percepiti dalla moglie quale dipendente regionale, la famiglia ha potuto
godere durante il matrimonio di un tenore di vita medio-alto. Entrambi i figli
hanno potuto portare a termine il proprio percorso di studi e raggiungere
piena indipendenza economica.
1.c Con un ultimo motivo, il ha censurato la condanna a proprio Pt_1
carico delle spese del giudizio di primo grado.
L'appellante ha censurato la mancata considerazione da parte del Tribunale
della circostanza che anche la avesse a propria volta ma infondatamente CP_1
formulato espressa domanda di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore e vi avesse rinunciato solamente nella fase conclusiva del procedimento, più precisamente nelle proprie note di trattazione scritta del 23
novembre 2022, dopo il rigetto delle istanze istruttorie.
1.d Tanto esposto, l'appellante ha chiesto un assegno divorzile a carico della e, in ogni caso, la condanna della stessa anche al pagamento delle spese CP_1
di primo grado.
pagina 6 di 17 2. Nel resistere, la eccepito che, nonostante ne avesse l'obbligo CP_1
(secondo quanto previsto dalla legge sul divorzio) indipendentemente da un ordine del giudicante, il non aveva documentato nel giudizio di primo Pt_1
grado la propria situazione reddituale e che dalla documentazione medica depositata in primo grado non emergeva un'incidenza dello stato di salute sulla capacità lavorativa.
Con particolare riguardo alla posizione dell'appellante, la ha CP_1
evidenziato come in primo grado fosse risultato che egli:
- avesse ammesso di coltivare alberi da frutta e di svolgere lavori di meccanica per contraccambiare la generosità di amici che lo aiutano a
pagare le utenze o i generi di prima necessità;
- collaborasse con la propria compagnia titolare Per_2
Org dell'autonoleggio
Considerati tutti i redditi percepiti e anche solo il reddito di cittadinanza
(asseritamente di circa 500,00 euro mensili) -ha argomentato la poteva CP_1
ritenersi che il godesse di un reddito adeguato a condurre un'esistenza Pt_1
dignitosa, tenuto conto anche del fatto che:
- egli continuava a non sostenere oneri abitativi in quanto occupava l'ex abitazione coniugale la cui proprietà, secondo gli accordi di separazione, i coniugi avrebbero dovuto trasferire ai figli;
- malgrado l'impegno assunto con gli accordi di separazione, egli non le aveva restituito gli euro 120.000,000 dichiaratamente ricevuti in prestito per iniziare la propria attività imprenditoriale;
Per_
- egli avesse una stabile relazione con la citata presso la quale si pagina 7 di 17 recava e pernottava con continuità, tanto che entrambi i nomi dei due comparivano nel campanello di casa.
Lamentato come la documentazione medica prodotta dall'opponente certificasse solo una artropatia cronica interfalangea delle dita e artralgia alle spalle (contrastata con efficace terapia farmacologica) e fosse risalente all'anno
2020, precedente all'indagine investigativa svolta nell'anno 2021, la ha CP_1
eccepito l'irrilevanza della circostanza della soppressione del reddito di cittadinanza, strumento destinato a essere sostituito per gli ultrasessantenni
(qual è il ) dal c.d. assegno di inclusione che ammonterà per le persone Pt_1
fino a 66 anni ad euro 500,00 mensili, al quale ove necessario si sommerà
anche un ulteriore contributo per la locazione di euro 150,00 al mese, e per le persone di anni 67 o di età superiore sarà pari ad euro 630,00 oltre ad un contributo per la locazione.
Circa la propria posizione, la ha confermato di percepire una pensione Pt_2
di euro 1.544,00, gravata però di una cessione del quinto, e di vivere col figlio
-non economicamente indipendente- presso un'abitazione ereditata, Per_3
insieme alle proprie sorelle, a seguito del decesso della madre e di sostenere i
Org Org_ connessi oneri ( etc.).
Circa i debiti contratti durante la convivenza coniugale (per il rimborso della rata dell'auto del , di circa euro 254,00, e per aiutare questi nell'attività Pt_1
d'impresa), la ha ribadito di sostenere un esborso mensile di complessivi CP_1
euro 800,00 circa.
Con riguardo alle doglianze dell'appellante, la ha argomentato come la CP_1
circostanza dell'esborso di euro 800,00 dovesse considerarsi pacifica in quanto
non [era] stata contestata dal , né in sede di udienza presidenziale, né Pt_1
pagina 8 di 17 nell'ulteriore corso nel procedimento (il non ha neppure proposto Pt_1
reclamo avverso i provvedimenti presidenziali), ed ha omesso di depositare
anche la memoria di replica, sebbene [ella] avesse sottolineato l'attualità dell'esborso nella comparsa conclusionale, contestando la circostanza soltanto
nel presente grado del giudizio.
L'appellata ha, dunque, negato che il avesse dato prova della Pt_1
sproporzione tra le condizioni economiche delle parti e ha osservato come egli disponga di adeguati redditi propri e in ogni caso egli sia nelle condizioni di procurarseli.
2.b Sotto altro profilo, la ha sottolineato come l'appellante non avesse CP_1
neppure allegato di aver fornito un apporto personale e patrimoniale alle esigenze della famiglia, circostanza peraltro dedotta soltanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e non avesse contestato -non avendo neppure depositato la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.- quanto da ella affermato in memoria conclusionale con riferimento all'accudimento dei figli;
il , in Pt_1
realtà, aveva potuto dedicarsi pienamente al proprio lavoro e giovarsi dell'aiuto economico per l'inizio dell'attività con un consistente prestito di denaro dallo stesso interessato riconosciuto ma mai restituito nonostante gli accordi raggiunti in sede di separazione.
2.c Relativamente alle spese di lite del primo grado di giudizio, la ha CP_1
spiegato di avere rinunciato alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nelle note di trattazione scritta del 23 novembre
2022 di precisazione delle conclusioni, poiché, seppure certa della sussistenza della disparità reddituale a favore del derivante da quanto da ella dedotto Pt_1
e documentato in corso di causa anche a seguito del deposito della relazione pagina 9 di 17 investigativa della , dopo svariate istanze dirette ad ottenere che il CP_2
ammettesse e documentasse la percezione del reddito di cittadinanza, Pt_1
soltanto dopo che l'ex coniuge aveva ammesso di percepire il reddito di cittadinanza aveva deciso di desistere dalla richiesta di assegno.
3. Per quanto le parti abbiano diffusamente trattato i principi giurisprudenziali in tema di assegno divorzile, questa Corte ritiene di dovere fare a essi un diretto richiamo.
3.1 A tale fine occorre muovere dal rilievo che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, sesto comma, che impone l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò
necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa) alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (cfr. Cass., ord. 24 febbraio 2021, n.
5055).
Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass.
pagina 10 di 17 n. 10084/2019), in base al canone solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa,
nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Da ciò consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia,
in tale ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e
concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in
grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da
poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni
collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. n.
5055/2021 cit.).
In particolare, si è osservato che la funzione assistenziale può venire in rilievo, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di pagina 11 di 17 apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è
estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio.
Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
Nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni (cfr. Cass., ord. 7 luglio 2023, n.
19306):
a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato - o accordi equiparati -
rebus sic stantibus);
b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
pagina 12 di 17 c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente.
3.2 Precisati i presupposti di riconoscimento dell'assegno divorzile, deve ritenersi l'infondatezza dei primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente.
Nella specie, deve certamente essere esclusa la sussistenza di una funzione perequativa – compensativa dell'assegno divorzile.
Al di là della generica (quanto irrilevante) allegazione di avere fornito il
proprio contributo a tutte le necessità della famiglia, sia sotto il profilo morale
che materiale e che grazie ai proventi della propria attività imprenditoriale ed
ai redditi percepiti dalla moglie quale dipendente regionale, la famiglia
[aveva] potuto godere durante il matrimonio di un tenore di vita medio-alto, il non ha dato conto in alcun modo di rinunce o sacrifici nella realizzazione Pt_1
professionale per effetto di scelte concordate dei coniugi.
Anzi, dalle stesse allegazioni dell'appellante si ricava essere stato proprio il richiedente l'assegno ad avere visto, in costanza di matrimonio, il proprio patrimonio personale incrementarsi in misura tale da giustificare l'assunzione, in sede di separazione personale dei coniugi, dell'impegno di restituzione di euro 120.000,00 alla moglie.
3.3 La pretesa del è infondata anche con riguardo alla funzione Pt_1
assistenziale dell'assegno.
Dando applicazione concreta ai principi richiamati, deve osservarsi come nella fattispecie non sussista la condizione per cui alla situazione di difficoltà
pagina 13 di 17 del richiedente non possa sopperire una forma di sostegno pubblico
(presupposto lett. b del paragrafo che precede).
A tale riguardo è sufficiente fare richiamo al sussidio istituito con il d. l. 4
maggio 2023, n. 48, convertito nella l. 85/2023 (c.d. assegno di inclusione)
che riguarda i nuclei familiari in cui sia compreso -tra gli altri- un soggetto di età superiore ad anni 60.
Non vale osservare come la misura di tale beneficio non garantisca un'esistenza dignitosa, giacché anche la misura dell'assegno divorzile assistenziale -per quanto sopra considerato in via generale- andrebbe comunque parametrata sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
Tenuto conto che non risulta neanche allegato che la abbia, in qualche CP_1
modo, usufruito di apporti da parte del , va da sé che l'eventuale assegno Pt_1
divorzile non avrebbe potuto che essere quantificato in riduzione rispetto ai criteri indicati dal codice civile in materia di alimenti e, dunque, in misura certo non superiore al citato assegno di inclusione.
Sotto altro profilo (lett. c del paragrafo che precede), non risulta neanche allegato che la abbia in costanza di matrimonio ricevuto o goduto di CP_1
apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente, sicché deve certamente escludersi che ricorra l'ulteriore necessario elemento costitutivo dell'assegno assistenziale.
In conclusione, il primo e il secondo motivo di appello devono essere rigettati.
4. È infondato anche il terzo motivo di appello.
pagina 14 di 17 Nell'introdurre la domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, la aveva anche fatto richiesta di assegno divorzile a carico del . CP_1 Pt_1
Tale domanda era stata (pacificamente) rinunciata dall'attrice solo con le memorie di trattazione scritta depositate il 23 novembre 2022 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre 2022.
La rinuncia dell'attrice era intervenuta, dunque, all'esito delle fasi di trattazione/istruzione della causa, con rigetto delle sue istanze istruttorie, e in concomitanza con la definizione della causa, a seguito del riconoscimento da parte del di essere percettore di reddito di cittadinanza, circostanza non Pt_1
allegata in sede di comparsa di risposta, non indicata all'udienza presidenziale e riconosciuta appunto solo in sede di precisazione delle conclusioni, su richiesta del giudice istruttore.
Precisato che la domanda di assegno divorzile della non è stata istruita CP_1
dal Tribunale e che la tempestiva rinuncia da parte della ricorrente alla domanda originaria non ha reso necessario al svolgere attività difensiva Pt_1
nelle memorie conclusionali e ha consentito al giudice di non prendere in esame la domanda, deve ritenersi che la soccombenza totale del avesse Pt_1
giustificato la sua condanna alla rifusione totale delle spese di lite.
La censura del sul punto è, dunque, infondata e non merita Pt_1
accoglimento.
5. Per quanto attiene al regolamento delle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna del al pagamento delle spese a favore della Pt_1 CP_1
I compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione/istruzione, non essendo stata svolta attività a essa relativa.
pagina 15 di 17 Per quanto attiene allo scaglione su cui parametrare i compensi, occorre muovere dal rilievo che l'appellante non ha quantificato la misura dell'assegno divorzile da porre a carico della CP_1
Conseguentemente, deve trovare applicazione l'art. 5, sesto comma, d.m. 55
del 2014 (secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro
260.000), il quale, però, non impedisce al giudice di scendere al di sotto di siffatti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola"
predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
all'oggetto e alla complessità della controversia (così, di recente, Cass., 19
aprile 2023, n. 10452).
Alla luce di tale canone interpretativo, pertanto, nella fattispecie le caratteristiche di semplicità del presente giudizio di impugnazione giustificano l'applicazione dello scaglione sino a euro 5.200,00.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1541, pubblicata il 27 giugno 2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese pagina 16 di 17 che liquida in complessivi euro 1.722,70, di cui euro 1.498,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Cagliari, 12 febbraio 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Sechi
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott.ssa Maria Sechi Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 260 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente ad Assemini ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampaolo
Pisano, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18 luglio
2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu,
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
appellata pagina 1 di 17 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello, previa declaratoria Parte_1
di inammissibilità ex art. 354 III c. c.p.c. delle produzioni n. 1-2-3 allegate all'avversa memoria di costituzione, integralmente accogliere tutti i motivi d'appello.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello rigettare l'avverso CP_1
ricorso in appello. Con vittoria di spese, onorari e competenze dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello contro la sentenza n. 1541, pubblicata il Parte_1
27 giugno 2023, con cui il Tribunale di Cagliari, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dall'odierna appellata, aveva così
statuito:
Rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere un assegno
divorzile;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 3.935,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase
decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
1.a Con un primo motivo, il ha lamentato che il Tribunale avesse Pt_1
attribuito rilevanza esclusiva al presupposto della disparità tra le condizioni economiche delle parti, omettendo invece di concentrare la propria attenzione sulla funzione assistenziale dell'assegno divorzile e sulla sussistenza del pagina 2 di 17 presupposto della mancanza in capo al richiedente di autonomi mezzi di sussistenza nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In questa prospettiva, l'appellante ha eccepito che tutti gli elementi emersi nel primo grado di giudizio avevano confermato la mancanza di adeguate risorse idonee a consentirgli di provvedere autonomamente a sé stesso nonché
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, atteso che:
- Egli aveva dichiarato di essere privo di occupazione sin dall'anno 2013
(v. verbale udienza 27 novembre 2019), essendo cessata l'attività
imprenditoriale nel settore edile che svolgeva in precedenza a causa di un fallito investimento per cui aveva perduto tutte le proprie risorse economiche e si era trovato impossibilitato a proseguire o riprendere tale attività;
- la circostanza era stata sì contestata dalla ma la stessa non era CP_1
stata in grado di fornire alcuna prova del contrario;
- non aveva trovato riscontro l'avversa tesi per cui egli gestirebbe un'attività di autonoleggio assieme alla propria attuale compagna;
- egli attualmente poteva contare solamente sul reddito di cittadinanza,
pacificamente ammontante a euro 490,00 mensili (circostanza non contestata dalla , somma evidentemente inidonea a consentirgli CP_1
provvedere autonomamente a sé stesso e destinata a cessare dal 1°
gennaio 2024 in virtù delle recenti riforme ad opera della legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 318, L. 197/2022);
- era affetto da patologie che gli impedivano di svolgere alcuna attività
manuale.
pagina 3 di 17 Evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto che la mancata produzione in giudizio della documentazione attestante la percezione e l'ammontare del reddito di cittadinanza fosse ostativa al riconoscimento dell'assegno a proprio favore e ciò malgrado il giudice istruttore avesse solo chiesto di precisare l'ammontare del beneficio goduto (incombente cui egli aveva provveduto), il ha altresì lamentato come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che Pt_1
egli potesse trarre altri redditi dallo svolgimento di lavori di meccanica in favore di amici e parenti, circostanza che non trovava alcun riscontro concreto ed era stata totalmente smentita dalle risultanze agli atti del giudizio, atteso che, in sede di costituzione e nel corso dell'udienza presidenziale, svoltasi nell'anno 2019, egli si era limitato a riconoscere di svolgere occasionali dei lavori di meccanica e di vivere grazie all'aiuto di amici e parenti.
Infine, il ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto: Pt_1
a) della sua età avanzata (66 anni) e della conseguente impossibilità di inserimento nel mercato del lavoro;
b) della sua totale assenza di pregresse esperienze lavorative diverse dall'attività di imprenditore svolta fino all'anno 2013 senza maturazione di alcun contributo previdenziale e pertanto che, ormai giunto ad un'età
pensionabile, non potrà beneficiare di alcuna prestazione previdenziale, a differenza dell'ex moglie;
c) delle sue precarie condizioni di salute (poliartrite cronica alle mani ed alle spalle con deformazione osteoarticolare destinata a peggiorare, con conseguente esposizione a sempre maggiori spese sanitarie);
pagina 4 di 17 d) della sua precarietà abitativa, non avendo egli, a differenza dell'ex
coniuge, alcuna proprietà immobiliare diversa dall'ex casa coniugale che abitava sotto costante minaccia di azione esecutiva da parte della per la CP_1
restituzione dell'importo di euro 120.000,00 in virtù dell'impegno assunto in sede di omologa della separazione.
1.b Con un secondo motivo, il ha denunciato come la sentenza fosse Pt_1
errata anche sotto il profilo della funzione perequativo-compensativo dell'assegno, per avere il giudice escluso che non sussista rilevante disparità
economica.
Attualmente -ha spiegato l'appellante- la percepisce un trattamento CP_1
pensionistico mensile di euro 1.544,00, ha conseguito un TFR (di cui è
sconosciuto l'ammontare) ed è proprietaria di un immobile di mq. 120
lasciatole dalla defunta madre, nel quale vive con loro figlio che, a sua Per_1
volta, percepisce un buon stipendio con cui contribuisce alle spese domestiche.
Con riguardo alle spese che graverebbero sul reddito della CP_1
l'appellante ha lamentato che, a fronte di una indicazione generica (quanto ad ammontare, composizione e scadenza) da parte della stessa e in presenza di contestazione da parte del richiedente l'assegno, il Tribunale aveva ritenuto comprovata l'esistenza dei debiti sulla sola base della dichiarazione resa in udienza dalla stessa interessata e sull'assunto (erroneo) che egli avesse riconosciuto la circostanza.
Dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2019 -ha argomentato il si Pt_1
evinceva che egli aveva riconosciuto che la moglie st[esse] estinguendo debiti
contratti durante la convivenza coniugale, ma [che] non s[apeva] a quanto
pagina 5 di 17 ammonta[sser]o e aveva anche contesta[to] il debito contratto dalla moglie per
aiutarlo nell'attività lavorativa.
Infine, il ha censurato che fosse stato ignorato l'apporto dato da [egli] Pt_1
alle esigenze della famiglia sotto il profilo sia personale che patrimoniale.
Il rapporto matrimoniale è durato complessivamente 35 anni, sino alla
sentenza parziale di divorzio emessa in data 12/7/2021.
Per l'intera durata del matrimonio, [egli aveva] fornito il proprio contributo
a tutte le necessità della famiglia, sia sotto il profilo morale che materiale.
Grazie ai proventi della propria attività imprenditoriale ed ai redditi
percepiti dalla moglie quale dipendente regionale, la famiglia ha potuto
godere durante il matrimonio di un tenore di vita medio-alto. Entrambi i figli
hanno potuto portare a termine il proprio percorso di studi e raggiungere
piena indipendenza economica.
1.c Con un ultimo motivo, il ha censurato la condanna a proprio Pt_1
carico delle spese del giudizio di primo grado.
L'appellante ha censurato la mancata considerazione da parte del Tribunale
della circostanza che anche la avesse a propria volta ma infondatamente CP_1
formulato espressa domanda di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore e vi avesse rinunciato solamente nella fase conclusiva del procedimento, più precisamente nelle proprie note di trattazione scritta del 23
novembre 2022, dopo il rigetto delle istanze istruttorie.
1.d Tanto esposto, l'appellante ha chiesto un assegno divorzile a carico della e, in ogni caso, la condanna della stessa anche al pagamento delle spese CP_1
di primo grado.
pagina 6 di 17 2. Nel resistere, la eccepito che, nonostante ne avesse l'obbligo CP_1
(secondo quanto previsto dalla legge sul divorzio) indipendentemente da un ordine del giudicante, il non aveva documentato nel giudizio di primo Pt_1
grado la propria situazione reddituale e che dalla documentazione medica depositata in primo grado non emergeva un'incidenza dello stato di salute sulla capacità lavorativa.
Con particolare riguardo alla posizione dell'appellante, la ha CP_1
evidenziato come in primo grado fosse risultato che egli:
- avesse ammesso di coltivare alberi da frutta e di svolgere lavori di meccanica per contraccambiare la generosità di amici che lo aiutano a
pagare le utenze o i generi di prima necessità;
- collaborasse con la propria compagnia titolare Per_2
Org dell'autonoleggio
Considerati tutti i redditi percepiti e anche solo il reddito di cittadinanza
(asseritamente di circa 500,00 euro mensili) -ha argomentato la poteva CP_1
ritenersi che il godesse di un reddito adeguato a condurre un'esistenza Pt_1
dignitosa, tenuto conto anche del fatto che:
- egli continuava a non sostenere oneri abitativi in quanto occupava l'ex abitazione coniugale la cui proprietà, secondo gli accordi di separazione, i coniugi avrebbero dovuto trasferire ai figli;
- malgrado l'impegno assunto con gli accordi di separazione, egli non le aveva restituito gli euro 120.000,000 dichiaratamente ricevuti in prestito per iniziare la propria attività imprenditoriale;
Per_
- egli avesse una stabile relazione con la citata presso la quale si pagina 7 di 17 recava e pernottava con continuità, tanto che entrambi i nomi dei due comparivano nel campanello di casa.
Lamentato come la documentazione medica prodotta dall'opponente certificasse solo una artropatia cronica interfalangea delle dita e artralgia alle spalle (contrastata con efficace terapia farmacologica) e fosse risalente all'anno
2020, precedente all'indagine investigativa svolta nell'anno 2021, la ha CP_1
eccepito l'irrilevanza della circostanza della soppressione del reddito di cittadinanza, strumento destinato a essere sostituito per gli ultrasessantenni
(qual è il ) dal c.d. assegno di inclusione che ammonterà per le persone Pt_1
fino a 66 anni ad euro 500,00 mensili, al quale ove necessario si sommerà
anche un ulteriore contributo per la locazione di euro 150,00 al mese, e per le persone di anni 67 o di età superiore sarà pari ad euro 630,00 oltre ad un contributo per la locazione.
Circa la propria posizione, la ha confermato di percepire una pensione Pt_2
di euro 1.544,00, gravata però di una cessione del quinto, e di vivere col figlio
-non economicamente indipendente- presso un'abitazione ereditata, Per_3
insieme alle proprie sorelle, a seguito del decesso della madre e di sostenere i
Org Org_ connessi oneri ( etc.).
Circa i debiti contratti durante la convivenza coniugale (per il rimborso della rata dell'auto del , di circa euro 254,00, e per aiutare questi nell'attività Pt_1
d'impresa), la ha ribadito di sostenere un esborso mensile di complessivi CP_1
euro 800,00 circa.
Con riguardo alle doglianze dell'appellante, la ha argomentato come la CP_1
circostanza dell'esborso di euro 800,00 dovesse considerarsi pacifica in quanto
non [era] stata contestata dal , né in sede di udienza presidenziale, né Pt_1
pagina 8 di 17 nell'ulteriore corso nel procedimento (il non ha neppure proposto Pt_1
reclamo avverso i provvedimenti presidenziali), ed ha omesso di depositare
anche la memoria di replica, sebbene [ella] avesse sottolineato l'attualità dell'esborso nella comparsa conclusionale, contestando la circostanza soltanto
nel presente grado del giudizio.
L'appellata ha, dunque, negato che il avesse dato prova della Pt_1
sproporzione tra le condizioni economiche delle parti e ha osservato come egli disponga di adeguati redditi propri e in ogni caso egli sia nelle condizioni di procurarseli.
2.b Sotto altro profilo, la ha sottolineato come l'appellante non avesse CP_1
neppure allegato di aver fornito un apporto personale e patrimoniale alle esigenze della famiglia, circostanza peraltro dedotta soltanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e non avesse contestato -non avendo neppure depositato la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.- quanto da ella affermato in memoria conclusionale con riferimento all'accudimento dei figli;
il , in Pt_1
realtà, aveva potuto dedicarsi pienamente al proprio lavoro e giovarsi dell'aiuto economico per l'inizio dell'attività con un consistente prestito di denaro dallo stesso interessato riconosciuto ma mai restituito nonostante gli accordi raggiunti in sede di separazione.
2.c Relativamente alle spese di lite del primo grado di giudizio, la ha CP_1
spiegato di avere rinunciato alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nelle note di trattazione scritta del 23 novembre
2022 di precisazione delle conclusioni, poiché, seppure certa della sussistenza della disparità reddituale a favore del derivante da quanto da ella dedotto Pt_1
e documentato in corso di causa anche a seguito del deposito della relazione pagina 9 di 17 investigativa della , dopo svariate istanze dirette ad ottenere che il CP_2
ammettesse e documentasse la percezione del reddito di cittadinanza, Pt_1
soltanto dopo che l'ex coniuge aveva ammesso di percepire il reddito di cittadinanza aveva deciso di desistere dalla richiesta di assegno.
3. Per quanto le parti abbiano diffusamente trattato i principi giurisprudenziali in tema di assegno divorzile, questa Corte ritiene di dovere fare a essi un diretto richiamo.
3.1 A tale fine occorre muovere dal rilievo che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, sesto comma, che impone l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò
necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa) alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (cfr. Cass., ord. 24 febbraio 2021, n.
5055).
Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass.
pagina 10 di 17 n. 10084/2019), in base al canone solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa,
nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Da ciò consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia,
in tale ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e
concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in
grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da
poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni
collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. n.
5055/2021 cit.).
In particolare, si è osservato che la funzione assistenziale può venire in rilievo, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di pagina 11 di 17 apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è
estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio.
Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
Nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni (cfr. Cass., ord. 7 luglio 2023, n.
19306):
a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato - o accordi equiparati -
rebus sic stantibus);
b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
pagina 12 di 17 c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente.
3.2 Precisati i presupposti di riconoscimento dell'assegno divorzile, deve ritenersi l'infondatezza dei primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente.
Nella specie, deve certamente essere esclusa la sussistenza di una funzione perequativa – compensativa dell'assegno divorzile.
Al di là della generica (quanto irrilevante) allegazione di avere fornito il
proprio contributo a tutte le necessità della famiglia, sia sotto il profilo morale
che materiale e che grazie ai proventi della propria attività imprenditoriale ed
ai redditi percepiti dalla moglie quale dipendente regionale, la famiglia
[aveva] potuto godere durante il matrimonio di un tenore di vita medio-alto, il non ha dato conto in alcun modo di rinunce o sacrifici nella realizzazione Pt_1
professionale per effetto di scelte concordate dei coniugi.
Anzi, dalle stesse allegazioni dell'appellante si ricava essere stato proprio il richiedente l'assegno ad avere visto, in costanza di matrimonio, il proprio patrimonio personale incrementarsi in misura tale da giustificare l'assunzione, in sede di separazione personale dei coniugi, dell'impegno di restituzione di euro 120.000,00 alla moglie.
3.3 La pretesa del è infondata anche con riguardo alla funzione Pt_1
assistenziale dell'assegno.
Dando applicazione concreta ai principi richiamati, deve osservarsi come nella fattispecie non sussista la condizione per cui alla situazione di difficoltà
pagina 13 di 17 del richiedente non possa sopperire una forma di sostegno pubblico
(presupposto lett. b del paragrafo che precede).
A tale riguardo è sufficiente fare richiamo al sussidio istituito con il d. l. 4
maggio 2023, n. 48, convertito nella l. 85/2023 (c.d. assegno di inclusione)
che riguarda i nuclei familiari in cui sia compreso -tra gli altri- un soggetto di età superiore ad anni 60.
Non vale osservare come la misura di tale beneficio non garantisca un'esistenza dignitosa, giacché anche la misura dell'assegno divorzile assistenziale -per quanto sopra considerato in via generale- andrebbe comunque parametrata sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
Tenuto conto che non risulta neanche allegato che la abbia, in qualche CP_1
modo, usufruito di apporti da parte del , va da sé che l'eventuale assegno Pt_1
divorzile non avrebbe potuto che essere quantificato in riduzione rispetto ai criteri indicati dal codice civile in materia di alimenti e, dunque, in misura certo non superiore al citato assegno di inclusione.
Sotto altro profilo (lett. c del paragrafo che precede), non risulta neanche allegato che la abbia in costanza di matrimonio ricevuto o goduto di CP_1
apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente, sicché deve certamente escludersi che ricorra l'ulteriore necessario elemento costitutivo dell'assegno assistenziale.
In conclusione, il primo e il secondo motivo di appello devono essere rigettati.
4. È infondato anche il terzo motivo di appello.
pagina 14 di 17 Nell'introdurre la domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, la aveva anche fatto richiesta di assegno divorzile a carico del . CP_1 Pt_1
Tale domanda era stata (pacificamente) rinunciata dall'attrice solo con le memorie di trattazione scritta depositate il 23 novembre 2022 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre 2022.
La rinuncia dell'attrice era intervenuta, dunque, all'esito delle fasi di trattazione/istruzione della causa, con rigetto delle sue istanze istruttorie, e in concomitanza con la definizione della causa, a seguito del riconoscimento da parte del di essere percettore di reddito di cittadinanza, circostanza non Pt_1
allegata in sede di comparsa di risposta, non indicata all'udienza presidenziale e riconosciuta appunto solo in sede di precisazione delle conclusioni, su richiesta del giudice istruttore.
Precisato che la domanda di assegno divorzile della non è stata istruita CP_1
dal Tribunale e che la tempestiva rinuncia da parte della ricorrente alla domanda originaria non ha reso necessario al svolgere attività difensiva Pt_1
nelle memorie conclusionali e ha consentito al giudice di non prendere in esame la domanda, deve ritenersi che la soccombenza totale del avesse Pt_1
giustificato la sua condanna alla rifusione totale delle spese di lite.
La censura del sul punto è, dunque, infondata e non merita Pt_1
accoglimento.
5. Per quanto attiene al regolamento delle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna del al pagamento delle spese a favore della Pt_1 CP_1
I compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione/istruzione, non essendo stata svolta attività a essa relativa.
pagina 15 di 17 Per quanto attiene allo scaglione su cui parametrare i compensi, occorre muovere dal rilievo che l'appellante non ha quantificato la misura dell'assegno divorzile da porre a carico della CP_1
Conseguentemente, deve trovare applicazione l'art. 5, sesto comma, d.m. 55
del 2014 (secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro
260.000), il quale, però, non impedisce al giudice di scendere al di sotto di siffatti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola"
predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
all'oggetto e alla complessità della controversia (così, di recente, Cass., 19
aprile 2023, n. 10452).
Alla luce di tale canone interpretativo, pertanto, nella fattispecie le caratteristiche di semplicità del presente giudizio di impugnazione giustificano l'applicazione dello scaglione sino a euro 5.200,00.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1541, pubblicata il 27 giugno 2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese pagina 16 di 17 che liquida in complessivi euro 1.722,70, di cui euro 1.498,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Cagliari, 12 febbraio 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Sechi
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17