Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791/2017 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], e (C.F.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Roncegno 5, in qualità di eredi di , già appellante;
Persona_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (p.e.c.: – fax: Email_1
0965/811224), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, alla Via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 615/2017 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 26.04.2017 nell'ambito del procedimento civile n. 3885/2011 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellata ha precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate il 24.01.2024, nei seguenti termini: “L'Agenzia in epigrafe, come sopra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione notificato il conveniva in>Persona_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentire dichiarare Controparte_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420110022083501 dell'importo di € 31.238,31, l'estinzione per prescrizione di parte del credito nonché per sentire rideterminare il canone di occupazione dell'immobile di propr ietà dell'agenzia rapportandolo al valore di mercato del bene e riconoscere il diritto dell'attore alla liquidazione di un indennizzo per l'aumento di valore del bene derivato dalla realizzazione di talune opere di miglioramento.
In particolare, deduceva che sin dal 1980 aveva in concessione un terreno sito in Roccella Ionica loc. Melissari, che poi nel 1992 l'Intendenza di Finanza lo aveva invitato a corrispondere un canone, concordato dalle parti e regolarmente pagato. Nel 1996 l'Intendenza aveva chiesto l'aggiornamento del canone e pertanto il Per_1 aveva corrisposto £ 171.000 all'anno fino al 2001 e poi la maggior somma di € 126,00.
con nota del 10.12.2009 aveva chiesto il pagamento della Controparte_1 somma di € 25.872,78 per le indennità dovute dall'1.01.1997 al 31.12.2008, inclusi gli interessi per il ritardato pagamento.
I aveva contestato detta missiva con una nota del 04.01.2010, eccependo di Per_1 non essere tenuto al versamento dell'indennità e che comunque il canone andava determinato tenendo conto del valore delle opere da lui realizzate sul bene. con nota del 20.09.2010 lo aveva invitato al pagamento della somma di € CP_1
25.884,78, avverso la quale aveva proposto ricorso gerarchico.
In data 25.08.2010 gli era stata notificata una cartella di pagamento dell'importo di € 31.244,20, corrispondente alle indennità degli anni 1997-2008, inclusi interessi, spese e accessori.
In punto di diritto eccepiva la parziale prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale nonché che la determinazione dell'indennità era errata, non essendo vero che il bene era adibito a bar pizzeria.
Inoltre rilevava di avere realizzato opere per un valore di € 22.000,00, che dovevano essere indennizzate dall'Amministrazione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.01.2012 si costituiva
[...]
, contestando anzitutto che il bene in questione non era stato mai CP_1 concesso a , che lo aveva sempre occupato senza titolo. Per_1
Contestava l'eccezione di prescrizione, posto che l'occupazione senza titolo rappresenta un illecito permanente, ancora in atto.
Rilevava altresì che i conteggi relativi all'indennità da corrispondere erano corretti e che il bene era adibito ad attività commerciale, come poteva evincersi dall'ins egna ivi apposta riferita ad un ristorante pizzeria.
Contestava poi che vi fossero opere da indennizzare, posto che il fondo versava in stato di abbandono e comunque eventuali opere installate senza il consenso del proprietario avrebbero dovuto essere rimosse.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda con conferma della cartella di pagamento.
In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'occupazione sine titulo del fondo oggetto di causa e condannarsi i al rilascio del bene. Per_1
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'audizione di tre testimoni all'udienza del 13.02.2013 ed a mezzo di ctu sul bene oggetto di causa, tesa ad accertarne il valore di mercato, a quantificare il canone di locazione ed il valore delle opere realizzate in termini di incidenza sul valore del bene.
Infine la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2016, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti e con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Annulla la cartella esattoriale n. 09420110022083501 dell'importo di € 31.238,31;
2. Dichiara prescritte le indennità di occupazione afferenti il periodo 01.01.1997-
14.12.2004;
3. Dichiara che le somme spettanti al per il periodo 15.12.2004- Controparte_1
31.12.2008 sono pari ad € 8.121,87, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (14.12.2009) al saldo;
4. Rigetta la domanda attorea di pagamento della somma pari all'incremento di valore del fondo occupato e la domanda di compensazione di detta somma con quella dovuta a titolo di indennità di occupazione;
5. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto condanna a rilasciare immediatamente libero da persone e cose il terreno Persona_1 occupato, sito in Roccella Jonica, Loc. Melissari, di proprietà del CP_1 [...]
(censito al Catasto di Reggio Calabria al Foglio 46, part. 36 e porzione delle CP_1 particelle 119, 162 e 163);
6. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
23.11.2017, esponendo tre motivi di gravame. Persona_1
Con il primo motivo veniva dedotta l'asserita omissione nella ricostruzione e nella valutazione dei fatti decisivi per il giudizio, dimostrati con prove costituite.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, il Tribunale avrebbe rideterminato il canone di locazione relativo al periodo 15.12.2004-31.12.2008 accogliendo supinamente le conclusioni del C.T.U. (che aveva classificato la costruzione ivi realizzata quale locale commerciale), laddove, di contro, avendo primariamente escluso che all'interno dell'immobile de quo si svolgesse alcuna attività di tipo commerciale, avrebbe dovuto tenere conto delle reali condizioni del fabbricato ivi insistente, che verserebbe in condizioni fatiscenti.
Da qui discenderebbe l'errore nella quantificazione della somma realmente spettante all' a titolo di indennità di occupazione abusiva di Controparte_1 immobile.
Altrettanto fallace sarebbe stato applicare la rivalutazione monetaria alla complessiva somma calcolata a titolo di canoni di locazione.
La seconda censura atteneva ad una ritenuta erronea ricostruzione di un fatto decisivo per la soluzione della controversia nonché ad una violazione dell'onere della prova, con conseguente violazione di principi di diritto e di norme.
In virtù, infatti, delle migliorie apportate a sue esclusive spese all'immobile nel suo complesso, il avrebbe avuto diritto ad un corrispondente Persona_1 rimborso monetario, ai sensi dell'art. 936 c.c., il cui ammontare sarebbe stato addirittura superiore al totale dell'indennità di occupazione abusiva, così come calcolata dal primo Giudice, che avrebbe erroneamente ed immotivatamente negato tale diritto sul presupposto dell'occupazione abusiva dell'immobile, nonostante la giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria opti per l'esatto contrario.
Con la terza ed ultima doglianza, l'appellante lamentava una presunta violazione di principi di diritto e di norme di legge poiché l'Ente convenuto - che, costituendosi in giudizio, aveva in buona sostanza rivendicato la proprietà dell'immobile detenuto dal
- avrebbe dovuto provare rigorosamente la proprietà Persona_1 dell'immobile per cui è causa. Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della C.T.U. espletata in prime cure, la riforma della sentenza impugnata nel senso sopra prospettato, con la condanna dell' alla rifusione delle spese e competenze di lite Controparte_1 relative ad entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio l' , mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28.06.2018, con la quale resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado.
A seguito della la dichiarazione di morte del proprio assistito, effettuata dal procuratore di parte appellante con atto depositato telematicamente in data 07.06.2023, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
Con successivo atto ritualmente notificato a e Parte_1 Parte_2
unici eredi di , l' riassumeva il
[...] Persona_1 Controparte_1 giudizio dinnanzi a questa Corte.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellata, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello è infondato.
La sentenza impugnata è ineccepibile sotto l'aspetto motivazionale logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure e, pertanto, esente da vizi e da qualsivoglia censura.
Quanto al primo motivo va rilevato, in accordo a quanto dedotto dalla difesa dell'appellata, che i criteri determinati dal C.T.U. per la quantificazione dell'indennità di occupazione abusiva di immobile sono stati scelti in maniera accurata, obiettiva ed ineccepibile, a nulla valendo – in quanto irrilevante ed inconferente - l'appunto mosso dall'appellante secondo cui il canone quantificato dal Consulente del Tribunale sarebbe stato del tutto simile a quello cui fa riferimento l'Ente appellato nella propria cartella di pagamento notificata al Persona_1
Ad ogni buon fine ed a conforto di quanto sopra argomentato, si rip ortano di seguito alcuni passi salienti relativi alla risposta fornita dal perito del Giudice alle osservazioni mosse dalla difesa attorea in primo grado alla bozza di C.T.U. in grado di chiarire in modo esauriente quale sia stato il criterio adoperato per la quantificazione del canone di locazione posto a base della determinazione dell'indennità di occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa: “Il canone di locazione, come richiesto nel quesito formulato dal Giudice, è stato determinato prendendo in considerazione i prezzi di mercato per immobili di analoga consistenza e ubicazione, principio ritenuto idoneo dal sottoscritto che ne conferma la validità. Non ha alcuna valenza tecnica né attinenza con il caso specifico il concetto relativo all'ultimo canone concordato tra le parti nell'anno 1996. L'immobile e stato considerato come adibito a "magazzino \locale di deposito categoria catastale C/2", destinazione d'uso effettivamente riscontrata durante i sopralluoghi effettuati nel corso dello svolgimento de lle operazioni peritali e come peraltro già accertato, almeno per gli spazi esterni, dal nel Controparte_1 verbale di verifica del 29/09/2001. La valutazione inoltre è stata condotta considerando l'immobile sito nella zona periferica di Roccella Ionica come d'altronde già specificato a chiare lettere nella consulenza tecnica d'ufficio a pagina 24 dove, dalla Figura 5.1, si evince che, per la zona, in cui è ubicato l'immobile e per unità immobiliari con destinazione d'uso magazzini, il valore di mercato unitario varia tra un minimo di 330,00 €/mq ad un massimo di 495,00 €/mq. (…) La stima, come richiesto dal Giudice, pertanto è stata condotta tenendo conto dell'effettiva ubicazione dell'immobile nel territorio Comunale, considerando lo stesso collocato in periferia e non nel centro residenziale di Roccella Jonica. Del resto il valore di mercato unitario, di un magazzino\locale di deposito, sito nel centro residenziale di Roccella Jonica varia tra i 475 ed i 680 €/mq (…), mentre il valore di mercato unitario per lo stesso immobile ubicato in periferia, nella zona di interesse, varia tra i 330 ed i 495 €/mq (…). Il valore di mercato unitario, sia minimo che massimo, per un magazzino sito nel centro residenziale del Comune di Roccella Jonica risulta essere nettamente superiore a quello adottato nel secondo metodo di stima (370 €/mq) valore assunto proprio perché si è realmente tenuto conto dello stato in cui si trova l'immobile (…) Il valore di 625,00
€/mq determinato sulla scorta dei dati forniti dalle agenzia immobiliari è stato corretto
(ridotto a 375,00 €/mq) attraverso l'utilizzo dei predetti coefficienti, tenendo conto delle caratteristiche estrinseche, intrinseche, tecnologiche e produttive del bene. In particolare, con riferimento a quest'ultime due categorie (tecnologiche e produttive), proprio perché si è realmente tenuto conto delle reali caratteristiche del bene, sono stati attribuiti i valori minimi (…) Il sig. afferma che l'immobile oggetto di Per_1 stima sia il terreno agricolo con entro stante rudere della superficie lorda di mq 43,65 e che, il canone di locazione debba essere determinato sulla base dello stato in cui si trovava l'immobile all'epoca in cui è stato ceduto allo stesso. Nel quesito formulato dal giudice non è richiesto che il canone venga determinato in base allo stato in cui si trovava l'immobile all'epoca in cui è stato ceduto ma che le somme dovute, il canone, venga determinato tenendo conto dei prezzi di mercato per immobili di analoga consistenza e ubicazione.”.
In ogni caso si ritiene che tali criteri corrispondano appieno ai principi di diritto delineati dalla nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 33645 del 15 novembre 2022, di seguito elencati:
a) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispe ttivo, che è andata perduta.
b) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
c) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato
Il Tribunale, pertanto, è pervenuto correttamente al calcolo dell'indennità così come determinata in sentenza, sulla scorta di criteri logici ed inequivocabili che non meritano alcuna censura di sorta.
Quanto alla pretesa non tenutezza dell'appellante alla corresponsione della rivalutazione monetaria sulla somma determinata a titolo di ristoro per la mancata percezione del canone di locazione, si condividono in pieno le argomentazioni svolte dal primo Giudice il quale ha acutamente osservato che, vertendosi in tema di risarcimento dei danni in materia extra contrattuale ed avendo la liquidazione di indennità per occupazione abusiva di un immobile natura risarcitoria, ad essa va riconosciuta la natura di credito di valore che va liquidato all'avente diritto in valori monetari attuali, aumentata con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Scrupolosamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto i n sentenza, sulla somma determinata a titolo di risarcimento del danno, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, secondo i prefati criteri ormai pacifici in giurisprudenza.
In ordine al secondo motivo di appello valga quanto appres so.
L'appellante pretende che gli venga riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c. per avere realizzato a proprie spese un manufatto su proprietà dell' CP_1
.
[...]
Tale assunto non può essere condiviso.
Sebbene, infatti, in linea di principio, sia pacifico che: “In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, l'art. 936, comma 3, c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del suo lo esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia legittimato a chiedere la rimozione dell'opera mentre, ove non gli sia o non gli sia più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere, viceversa, diritto ad un indennizzo a fronte del vantagg io economico derivato al proprietario del fondo da detta costruzione od opera, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26595 del 30 settembre 2021), nel caso di specie va parimenti osservato che: “Nessun indennizzo può essere preteso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1150 e 936 c.c., dal terzo possessore che, sul fondo altrui, abbia costruito un'opera in violazione della normativa edilizia, commettendo i reati previsti e puniti dagli artt. 31
e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, essenzialmente perché quell'indennizzo sarebbe in contrasto c on i principi generali dell'ordinamento ed in particolare con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che, in via diretta, gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c.”. (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26853 del 14 dicembre 2011).
Risultando, invero, il manufatto, realizzato sul terreno di prop rietà dell'appellata, interamente abusivo, nessun diritto al rimborso delle spese sostenute per il miglioramento del fondo può essere validamente riconosciuto all'appellante.
Quanto alla terza ed ultima censura, va rilevato che parte attrice non ha mai co ntestato la titolarità del bene in capo all' ed anzi, per come Controparte_1 correttamente dedotto dalla difesa del predetto Ente nella propria comparsa di costituzione e risposta, è stato lo stesso attore ad affermare, con la nota del 12.10.1992, prodotta in atti, che la proprietà dell'immobile spettava ad essa appellata.
Alla luce delle superiori considerazioni l'impugnazione va quindi integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Ente appellato, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€.
22.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 2.906,00, (così specificati: €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udito il solo procuratore di parte appellata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Per_1
[... [...]
con atto di citazione notificato in data 23.11.2017, disattesa ogni contraria
[...] domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e - nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di - in solido tra di loro, alla rifusione delle spese relative al Persona_1 presente giudizio in favore dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)