Articolo 266 del Codice civile
Articolo 253Articolo 255
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19 aprile 1942
Art. 266.

(Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale).

Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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