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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/11/2025, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Lucia Minutella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4932/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CITA STEFANIA Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CITA STEFANIA
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. SERAFINI STEFANIA e elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CASTELLAMONTE, 1 10138 TORINO presso il difensore avv. SERAFINI STEFANIA
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/11/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta
Come da conclusioni congiunte depositate in PCT in data 11/9/2025
pagina 1 di 4 Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17 agosto 2004 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra con Parte_1 CP_1 rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino (doc.1) al n. 419, Parte
2, anno 2004, Ufficio 2. Il regime patrimoniale iniziale era di comunione dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni nel 2016.
Dall'unione sono nati due figli: (Torino, 08.02.2005) e (Torino, Persona_1 Persona_2
06.12.2007).
Con ricorso congiunto, i coniugi hanno ottenuto la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 14.04.2022 (n. r.g. 22229/2021).
Con ricorso depositato l'8/3/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La parte convenuta si costituiva con comparsa del 25/7/2025.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni pendenti e con istanza del
29/7/2025 le parti hanno domandato che con trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini per le memorie di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c. La causa è stata rimessa al collegio con ordinanza del 29/9/2025.
***** §§§§§ *****
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino per quanto di competenza.
Dà atto che le parti danno atto che il sig. ha già versato direttamente al figlio Parte_1
Per_ maggiorenne la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di contributo definitivo e forfettario per il proprio mantenimento. Il sig. dichiara altresì di aver acceso un conto corrente Parte_1 bancario n. 77497 intestato al figlio minore (bloccato fino al raggiungimento della maggiore Per_2 età che avverrà in data 6 dicembre 2025) presso la Banca Intesa san Paolo, sul quale ha depositato l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00).
Dispone che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, esercitando separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene all'ordinaria amministrazione.
Dispone che il figlio avrà dimora prevalente e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra Per_2
in Torino, Corso Orbassano n. 302. CP_1
Dispone che il padre potrà frequentare liberamente il figlio, in maniera concordata con lo stesso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, personali e sociali, senza limitazioni né vincoli, in un clima di massima collaborazione e flessibilità.
Dispone che il sig. ha anticipato alla sig.ra l'importo di € 70.000,00 Parte_1 CP_1
(settantamila/00), a titolo di contributo forfettario e complessivo per il mantenimento dei figli (sia ordinario che straordinario), sia pregresso che futuro, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi.
Dispone che gli assegni familiari (assegno unico) spettanti per i figli saranno interamente percepiti dalla madre, sig.ra CP_1
Dà atto che la sig.ra dichiara: CP_1
- di aver ricevuto integralmente la somma di € 70.00,00;
- di ritenersi integralmente soddisfatta da tali versamenti;
- di rinunciare irrevocabilmente, ora e per il futuro, a qualsiasi ulteriore richiesta di assegno periodico di mantenimento per i figli, anche maggiorenni non autosufficienti, nonché a qualsiasi ulteriore richiesta di rimborso o contributo per spese straordinarie, incluse quelle mediche, scolastiche, universitarie, ricreative o di altra natura;
pagina 3 di 4 - di essere pienamente consapevole della natura definitiva e forfettaria dell'accordo, che ha assunto liberamente, in piena autonomia.
Dà atto che le parti dichiarano che il presente accordo è stato raggiunto a seguito di libera trattativa e reciproche concessioni, e che ha natura di accordo transattivo a saldo e stralcio di ogni rapporto patrimoniale connesso al matrimonio ed alla genitorialità. In forza di quanto sopra, nessuna delle parti potrà più avanzare richieste, azioni o pretese giudiziali o stragiudiziali nei confronti dell'altra, ad alcun titolo, salvi i diritti strettamente personali dei figli e quelli inderogabili previsti dalla legge.
Dà atto che le parti danno atto che il presente accordo ha efficacia immediata dalla data della sottoscrizione e si impegnano a rispettarlo integralmente, senza possibilità di modifica salvo nuovo accordo scritto.
Dà atto che le parti dichiarano di aver integralmente regolato ogni questione patrimoniale, personale e familiare connessa al matrimonio e alla genitorialità e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di mantenimento, né a qualsiasi altro titolo. Per_ Dà atto che le parti dichiarano che, attualmente, il figlio maggiorenne e hanno interrotto Per_2 gli studi e svolgono saltuarie attività lavorative.
Dispone che le spese legali del presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti.
Torino, 14 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel.-est.
Dott. Serafina Aceto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Lucia Minutella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4932/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CITA STEFANIA Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CITA STEFANIA
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. SERAFINI STEFANIA e elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CASTELLAMONTE, 1 10138 TORINO presso il difensore avv. SERAFINI STEFANIA
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/11/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta
Come da conclusioni congiunte depositate in PCT in data 11/9/2025
pagina 1 di 4 Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17 agosto 2004 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra con Parte_1 CP_1 rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino (doc.1) al n. 419, Parte
2, anno 2004, Ufficio 2. Il regime patrimoniale iniziale era di comunione dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni nel 2016.
Dall'unione sono nati due figli: (Torino, 08.02.2005) e (Torino, Persona_1 Persona_2
06.12.2007).
Con ricorso congiunto, i coniugi hanno ottenuto la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 14.04.2022 (n. r.g. 22229/2021).
Con ricorso depositato l'8/3/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La parte convenuta si costituiva con comparsa del 25/7/2025.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni pendenti e con istanza del
29/7/2025 le parti hanno domandato che con trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini per le memorie di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c. La causa è stata rimessa al collegio con ordinanza del 29/9/2025.
***** §§§§§ *****
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino per quanto di competenza.
Dà atto che le parti danno atto che il sig. ha già versato direttamente al figlio Parte_1
Per_ maggiorenne la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di contributo definitivo e forfettario per il proprio mantenimento. Il sig. dichiara altresì di aver acceso un conto corrente Parte_1 bancario n. 77497 intestato al figlio minore (bloccato fino al raggiungimento della maggiore Per_2 età che avverrà in data 6 dicembre 2025) presso la Banca Intesa san Paolo, sul quale ha depositato l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00).
Dispone che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, esercitando separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene all'ordinaria amministrazione.
Dispone che il figlio avrà dimora prevalente e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra Per_2
in Torino, Corso Orbassano n. 302. CP_1
Dispone che il padre potrà frequentare liberamente il figlio, in maniera concordata con lo stesso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, personali e sociali, senza limitazioni né vincoli, in un clima di massima collaborazione e flessibilità.
Dispone che il sig. ha anticipato alla sig.ra l'importo di € 70.000,00 Parte_1 CP_1
(settantamila/00), a titolo di contributo forfettario e complessivo per il mantenimento dei figli (sia ordinario che straordinario), sia pregresso che futuro, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi.
Dispone che gli assegni familiari (assegno unico) spettanti per i figli saranno interamente percepiti dalla madre, sig.ra CP_1
Dà atto che la sig.ra dichiara: CP_1
- di aver ricevuto integralmente la somma di € 70.00,00;
- di ritenersi integralmente soddisfatta da tali versamenti;
- di rinunciare irrevocabilmente, ora e per il futuro, a qualsiasi ulteriore richiesta di assegno periodico di mantenimento per i figli, anche maggiorenni non autosufficienti, nonché a qualsiasi ulteriore richiesta di rimborso o contributo per spese straordinarie, incluse quelle mediche, scolastiche, universitarie, ricreative o di altra natura;
pagina 3 di 4 - di essere pienamente consapevole della natura definitiva e forfettaria dell'accordo, che ha assunto liberamente, in piena autonomia.
Dà atto che le parti dichiarano che il presente accordo è stato raggiunto a seguito di libera trattativa e reciproche concessioni, e che ha natura di accordo transattivo a saldo e stralcio di ogni rapporto patrimoniale connesso al matrimonio ed alla genitorialità. In forza di quanto sopra, nessuna delle parti potrà più avanzare richieste, azioni o pretese giudiziali o stragiudiziali nei confronti dell'altra, ad alcun titolo, salvi i diritti strettamente personali dei figli e quelli inderogabili previsti dalla legge.
Dà atto che le parti danno atto che il presente accordo ha efficacia immediata dalla data della sottoscrizione e si impegnano a rispettarlo integralmente, senza possibilità di modifica salvo nuovo accordo scritto.
Dà atto che le parti dichiarano di aver integralmente regolato ogni questione patrimoniale, personale e familiare connessa al matrimonio e alla genitorialità e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di mantenimento, né a qualsiasi altro titolo. Per_ Dà atto che le parti dichiarano che, attualmente, il figlio maggiorenne e hanno interrotto Per_2 gli studi e svolgono saltuarie attività lavorative.
Dispone che le spese legali del presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti.
Torino, 14 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel.-est.
Dott. Serafina Aceto
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