TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice Rel./Est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Barrafranca in viale Generale Cannada n. 511, presso lo studio dell'Avv.
IR LA CI (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Donatella Baglio Pantano (C.F.:
e Avv. Andrea Zuccalà (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali e Email_1
Email_2
pagina 1 di 4 RESISTENTE -
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data 02/10/2025.
Posta in decisione con ordinanza del 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, il sig. , ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27/12/2007 a
Villarosa, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. numero 4 Parte II serie A ufficio 2, anno 2007.
Nel corpo del ricorso, il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nata il
12/09/2006 la figlia oggi maggiorenne e convivente con la madre, ha altresì dedotto Persona_1
che, con sentenza n. 904/2012, emessa in data 13/11/2012 all'esito del giudizio R.G. n. 665/2011, è stata pronunciata la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, disposto l'affido condiviso della figlia, allora minorenne, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché infine previsto l'obbligo, a carico del sig. , di contribuire al mantenimento della figlia, Parte_1
allora minorenne, nella misura di € 200,00 mensili.
Nel lungo lasso di tempo trascorso, il ricorrente ha rappresentato di aver costituito un nuovo nucleo familiare, dal quale è nata la figlia , e di essere attualmente disoccupato. Per_2
Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni previste in sede di separazione e dunque “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...] sentenza;
- confermare a carico del Sig. l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
figlia maggiorenne, studentessa ed economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 200,00 mensili, disponendo che l'importo venga versato direttamente alla stessa, la quale ne 2 ha fatto
pagina 2 di 4 espressa richiesta al padre, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
In data 20.05.2025 si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alle domande ex adverso svolte.
In data 03.06.2025, le parti hanno dunque depositato conclusioni congiunte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c, sottoscritte dalle stesse in data 30.05.2025, rappresentando di aver raggiunto un accordo consensuale in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti, anche con riferimento alla figlia.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fosse pronunciata alle seguenti condizioni “1) dichiarare, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett.
b), della legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27.12.2007 tra e , con trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_2
del Comune di Villarosa, 2) confermare a carico del sig. l'obbligo di mantenimento Parte_1 in favore della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, nella misura di €
200,00 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, con versamento direttamente in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, previamente concordate;
3) disporre che l'assegno unico universale venga interamente percepito dalla sig.ra , genitore collocatario, a tal fine il sig. presta il consenso affinché la Controparte_1 Parte_1
quota di propria spettanza venga direttamente erogata alla medesima;
4) in ordine alle statuizioni economiche i coniugi dichiarano di non avere alcun bene comune, pertanto nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento.”.
Con ordinanza del 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c il Giudice, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 904/2012, emessa in data 13/11/2012 all'esito del giudizio R.G. n. 665/2011, oltre che pagina 3 di 4 dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 27/12/2007 a Villarosa, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 4 Parte II serie A ufficio 2, anno 2007, alle condizioni indicate in seno alle conclusioni congiunte, sottoscritte dalle parti in data 30.05.2025, e depositate telematicamente in data 03.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, per come sopra testualmente riportate, non essendo le stesse contrarie a legge.
In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra , nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), in data 27/12/2007 a Villarosa, trascritto nei registri di Stato Civile del C.F._3
predetto Comune al n. 4, Parte II, serie A ufficio 2, anno 2007, alle condizioni indicate in seno alle conclusioni congiunte, sottoscritte dalle parti in data 30.05.2025, depositate telematicamente in data
03.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e riportate in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice Rel./Est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Barrafranca in viale Generale Cannada n. 511, presso lo studio dell'Avv.
IR LA CI (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Donatella Baglio Pantano (C.F.:
e Avv. Andrea Zuccalà (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali e Email_1
Email_2
pagina 1 di 4 RESISTENTE -
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data 02/10/2025.
Posta in decisione con ordinanza del 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, il sig. , ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27/12/2007 a
Villarosa, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. numero 4 Parte II serie A ufficio 2, anno 2007.
Nel corpo del ricorso, il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nata il
12/09/2006 la figlia oggi maggiorenne e convivente con la madre, ha altresì dedotto Persona_1
che, con sentenza n. 904/2012, emessa in data 13/11/2012 all'esito del giudizio R.G. n. 665/2011, è stata pronunciata la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, disposto l'affido condiviso della figlia, allora minorenne, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché infine previsto l'obbligo, a carico del sig. , di contribuire al mantenimento della figlia, Parte_1
allora minorenne, nella misura di € 200,00 mensili.
Nel lungo lasso di tempo trascorso, il ricorrente ha rappresentato di aver costituito un nuovo nucleo familiare, dal quale è nata la figlia , e di essere attualmente disoccupato. Per_2
Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni previste in sede di separazione e dunque “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...] sentenza;
- confermare a carico del Sig. l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
figlia maggiorenne, studentessa ed economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 200,00 mensili, disponendo che l'importo venga versato direttamente alla stessa, la quale ne 2 ha fatto
pagina 2 di 4 espressa richiesta al padre, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
In data 20.05.2025 si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alle domande ex adverso svolte.
In data 03.06.2025, le parti hanno dunque depositato conclusioni congiunte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c, sottoscritte dalle stesse in data 30.05.2025, rappresentando di aver raggiunto un accordo consensuale in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti, anche con riferimento alla figlia.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fosse pronunciata alle seguenti condizioni “1) dichiarare, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett.
b), della legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27.12.2007 tra e , con trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_2
del Comune di Villarosa, 2) confermare a carico del sig. l'obbligo di mantenimento Parte_1 in favore della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, nella misura di €
200,00 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, con versamento direttamente in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, previamente concordate;
3) disporre che l'assegno unico universale venga interamente percepito dalla sig.ra , genitore collocatario, a tal fine il sig. presta il consenso affinché la Controparte_1 Parte_1
quota di propria spettanza venga direttamente erogata alla medesima;
4) in ordine alle statuizioni economiche i coniugi dichiarano di non avere alcun bene comune, pertanto nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento.”.
Con ordinanza del 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c il Giudice, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 904/2012, emessa in data 13/11/2012 all'esito del giudizio R.G. n. 665/2011, oltre che pagina 3 di 4 dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 27/12/2007 a Villarosa, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 4 Parte II serie A ufficio 2, anno 2007, alle condizioni indicate in seno alle conclusioni congiunte, sottoscritte dalle parti in data 30.05.2025, e depositate telematicamente in data 03.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, per come sopra testualmente riportate, non essendo le stesse contrarie a legge.
In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra , nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), in data 27/12/2007 a Villarosa, trascritto nei registri di Stato Civile del C.F._3
predetto Comune al n. 4, Parte II, serie A ufficio 2, anno 2007, alle condizioni indicate in seno alle conclusioni congiunte, sottoscritte dalle parti in data 30.05.2025, depositate telematicamente in data
03.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e riportate in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 4 di 4