Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Matta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 20 maggio 2025, in forza del quale la Questura di Ferrara ha respinto la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché rifiutato il rilascio di qualsivoglia ulteriore permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
La Questura di Ferrara con il provvedimento indicato in epigrafe ha respinto l’istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rifiutando, altresì, il rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo, sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
- lo straniero, in data 06 luglio 2023, è stato condannato dal Tribunale dì Bologna, con sentenza divenuta irrevocabile il 06 agosto 2023, alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia per i fatti commessi in -OMISSIS-, in data 10 settembre 2019 e perduranti fino al 2020, poiché, con condotte reiterate, maltrattava la moglie con cui aveva contratto matrimonio nel 2016; in particolare, in più occasioni, dal 2016 al 2020, aveva percosso la moglie con spintoni, schiaffi e calci così come la ingiuriava con epiteti del tipo "puttana, troia" e la minacciava altresì con frasi del tipo: "se fai questo, io vado lì (Marocco) e ammazzo tutta la famiglia", con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori;
- la condanna è relativa alla commissione di gravi fattispecie criminose, in danno della coniuge e alla presenza dei figli minori, condotte che destano forte allarme sociale e sono palesi indicatori di un temperamento incline alla violenza e manifestano una palese mancata integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante;
- i gravi delitti perpetrati, per i quali è stato condannato, costituiscono attuali ed oggettivi elementi in base ai quali poter desumere la pericolosità sociale dello straniero;
- trova applicazione l’art. 18 bis, comma 4 bis, TUI;
- il reato di maltrattamenti in famiglia, per il quale è stato condannato, si caratterizza per una particolare gravità in relazione al bene giuridico leso attestata dal legislatore penale e che la commissione di essi assume valenza determinante nella valutazione della minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona e alla incolumità pubblica, incompatibile con le opportunità di integrazione previste dalla normativa vigente;
- si tratta di gravi delitti, di marcato disvalore sociale, anche perché commessi all'interno dell'ambiente familiare, nonché con le modalità e nelle circostanze specifiche dei fatti cosi come descritti nella sentenza di condanna; condizioni che rimarcano in modo evidente la pericolosità sociale dell'interessato rispetto ai valori costituzionali di tutela dei diritti inviolabili della persona e di reciproco rispetto fra componenti del nucleo familiare; evidenziato, inoltre, il relativo allarme sociale suscitato dal comportamento delittuoso dell'interessato (aggravato dall'essere stato commesso in ambito familiare, ai danni della propria coniuge convivente in presenza del figlio minore), che testimonia il sensibile grado di minaccia a beni giuridici fondamentali e la totale carenza di condivisione dei principi di civile convivenza da parte dello straniero, evidenziano come lo stesso non abbia realizzato una piena integrazione sociale e non integri le condizioni per il prosieguo del suo soggiorno in T.N.;
- pure tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 5-bis, T.U.I., dove si precisa che "nell'adottare il provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami .familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale", i vincoli familiari sul territorio nazionale non sono idonei ad una rivalutazione positiva della posizione dello straniero, in quanto la presenza della famiglia non risulta averne favorito il corretto inserimento nel rispetto della legalità, anzi l'istante si è reso colpevole proprio di gravi condotte illecite in danno dei familiari;
- pure tenuto conto dell'inserimento familiare, lavorativo e sociale del cittadino marocchino, che ha fatto ingresso nel territorio nazionale il 16.08.2018 ed ha ottenuto il primo titolo autorizzatorio dall'Ufficio Immigrazione di Ferrara in data 20.08.2018 per motivi di coesione familiare con la moglie cittadina marocchina, vittima del gravissimo reato di cui si è reso responsabile, poi convertito nel 2021 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nel bilanciamento degli interessi, legittima è la valutazione dell'amministrazione che valuta la tutela dell'unità familiare interesse recessivo rispetto alla pericolosità sociale dello straniero e alla tutela della pubblica sicurezza;
- i legami familiari non hanno favorito l'integrazione sociale e lo straniero non integra le condizioni per il prosieguo del suo soggiorno in T.N..
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento, per il seguente motivo, in sintesi: 1. la Questura di Ferrara avrebbe omesso di ponderare i legami dello straniero in Italia (familiari, sociali, lavorativi), la durata del periodo di soggiorno e di vita del ricorrente in Italia, avendo l’Amministrazione basato il diniego sulla scorta della sola condanna e in mancanza di elementi di effettiva pericolosità in capo allo straniero.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio preliminarmente ritiene sussistano i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento, infatti - oltre a richiamare la rilevanza attribuita dal legislatore a reati come quello commesso dal ricorrente, che esprimono un particolare disvalore dei comportamenti sottesi, considerati di particolare allarme sociale - evidenzia, ancorché sinteticamente, come i fattori positivi evidenziati anche nel ricorso siano stati valutati e bilanciati dall'Amministrazione, che ha comunque ritenuto, nell'esercizio della discrezionalità che connota la valutazione della pericolosità sociale dello straniero, che essi non potessero condurre a un esito diverso da quello avversato. Ciò, in particolare, atteso che non può ravvisarsi un prioritario interesse alla tutela della coesione familiare nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, i reati sono stati commessi proprio nei confronti della moglie e a danno pure dei figli.
Di ciò l'amministrazione ha dato conto anche nel rispondere puntualmente alle osservazioni presentate, richiamando quando previsto dal comma 4 bis dell'art 4 del d.l. n. 93 del 2013, il quale ha inserito l'art. 18 bis nel d.lgs. 286 del 1998, norma puntualmente richiamata nel provvedimento impugnata.
Tale disposizione prevede espressamente, in un'ottica di tutela dei familiari vittime di violenza da parte di uno straniero, la possibilità della revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione dello straniero condannato per tali reati, anche con sentenza non definitiva e/o adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'interessato.
Di fronte alla gravità dei fatti commessi dal ricorrente, non così risalenti nel tempo, sia il tempo trascorso sul territorio, sia gli ulteriori legami familiari (genitori e sorella) o lavorativi dedotti da parte ricorrente sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi dall’Amministrazione, senza che le relative valutazioni possano essere incise dal fatto che in sede penale il ricorrente ha goduto della sospensione condizionale della pena, stante l’autonomia delle determinazioni amministrative rispetto alle valutazioni dell’autorità giudiziaria penale in punto pericolosità sociale concreta dello straniero.
Ne deriva l'adeguatezza della motivazione del provvedimento adottato, che può ritenersi immune dai vizi dedotti.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
LO SI, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO SI | LO Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.