Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 93
Versione
13 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

Le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie adriatica, meridionale e tirrena, sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validita' e' in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.

Entrata in vigore il 13 marzo 1963