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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Cristina Giusti, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, all' esito del deposito di note ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3117/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GIAQUINTO ALFONSO come da mandato alle liti in atti, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGG: indennità di riposo compensativo
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente ha adito questo giudice esponendo di essere dipendente dell'Azienda convenuta con profilo professionale di “infermiere professionale” categoria D6, in servizio presso in servizio presso il P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia, dapprima nell'U.O.C. di Pronto
Soccorso, da maggio 2016 a marzo 2021, e poi da aprile 2021 presso la Centrale Operativa 118, e dal marzo 2020 ad agosto 2021 in un servizio di malattie infettive;
ha allegato di avere svolto dei turni di 24 ore, distribuiti ed articolati su tre turni rotativi programmati, ovvero un turno mattutino di sette ore (07:00 -14:00), uno pomeridiano di sei ore (14:00-20:00) ed uno notturno di undici ore (dalle ore 20:00 fino alle ore 07:00 del giorno seguente), seguito da un giorno di riposo compensativo fruito in conseguenza dell'effettuato turno notturno di undici ore. Con Ha lamentato la mancata corresponsione da parte della dell'indennità di turno e di malattia infettiva di cui all'art. 44 – comma 3, 6 e 10 – del CCNL Comparto Sanità 1995 e 1999 (ora art. 86, commi 3 e 11, del c.c.n.l.
Comparto Sanità del 21/05/2018), in quanto l' aveva disconosciuto il suo diritto (quale dipendente Pt_2 turnista) a percepire le indennità anche per i giorni di riposo compensativo, goduti nel giorno successivo allo Co smonto dal turno notturno, e concludeva per la condanna della l pagamento dell'indennità giornaliera di turno
1 e di malattia infettiva anche per i giorni di assenza dal lavoro, a titolo di riposo compensativo, per la somma indicata in ricorso, o per quelle maggiori o minori somme ritenute eque, da liquidare anche a mezzo di c.t.u. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con La regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
A seguito del deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Esaminata la produzione attorea, si deduce che il ricorrente, lavoratore di categoria D6 tenuto al rispetto di un orario settimanale articolato su tre turni rotativi programmati, ha prestato la propria attività lavorativa osservando turni ciclici, che prevedevano un turno mattutino di sette ore (07:00 -14:00), uno pomeridiano di sei ore (14:00-
20:00) ed uno notturno di undici ore (dalle ore 20:00 fino alle ore 07:00 del giorno seguente), seguito da un giorno di riposo compensativo fruito in conseguenza dell'effettuato turno notturno di undici ore;
il fatto costitutivo dell'espletamento della prestazione lavorativa, nei termini sopra specificati, emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare i cartellini marcatempo).
Egli ha percepito l'indennità di turno e di malattia infettiva di cui all' art. 44 – comma 3 e 6– del CCNL Comparto
Sanità dello 1/9/95 senza che venissero conteggiati quei giorni nei quali la assenza è stata a titolo di riposo compensativo (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti).
Ora, in base all'art 44 del contratto collettivo del 1999 comparto sanità il personale del ruolo sanitario di livello B,
C, D impegnato in turni come sopra descritti, deve essere retribuito con un'indennità giornaliera (di turno pari ad
4,49 €, e di malattia infettiva pari ad € 5,16); tali indennità non possono essere corrisposte per i giorni di assenza dal servizio, tranne che per i riposi compensativi.
La Suprema Corte già nella sentenza 27273/2013 aveva sottolineato, in sede di interpretazione dell'art. 44 CCNL comparto sanità, che compete l'indennità in parola non solo con riferimento alle giornate di effettivo servizio ma anche “alle giornate di riposo connesse alla speciale articolazione dell'orario di lavoro per consentire la copertura delle 24 ore giornaliere”. Quindi il giorno di riposo compensativo non coincide con il giorno di riposo settimanale;
la clausola di fonte collettiva invero non equipara il riposo compensativo ad una giornata di riposo settimanale bensì ad una giornata lavorativa vera e propria.
La giurisprudenza di questa sezione lavoro è sempre stata conforme nello sposare detta interpretazione e nel ritenere fondato il diritto dei ricorrenti, che sono in possesso di questi requisiti, ad ottenere l'indennità anche per i giorni di riposo compensativo, e le sentenze sono state confermate dalla Corte di Appello di Napoli nonché dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. tra tutte l'ord. n°19088 dell'11/07/2024 “Premesso che anche ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale, dovendosi distinguere da esso il giorno di riposo compensativo (Cass., Sez. L, n. 5710/2009), il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la Co particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio ai sensi dell'art. 44 comma 3
CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero.” - conformi Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23164 del 2024; Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23125 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23124 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23123 del
2024, ord. N. 28575/24 quest'ultima in particolare in relazione all'indennità di terapia intensiva e subintensiva, prevista, come l'indennità di malattia infettiva, dall'art. 44 co. 6).
2 La Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha rigettato i ricorsi della avverso CP_1 le decisioni della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato le sentenze del Tribunale di Torre Annunziata.
Sussiste quindi il diritto al riposo compensativo non solo per l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro settimanale (Cass. n. 10053/2019) ma anche qualora il riposo venga a porsi in termini di sistematica programmazione legata al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno. Ciò per ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell'intero arco delle 24 ore;
la disposizione dell'art. 44 va opportunamente letta in connessione con l'art. 26 CCNL del
07/04/1999, il quale ultimo, nell'ipotesi d'orario continuato e in turni sulle 24 ore, impone di prevedere «adeguati periodo di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico» (art. 26 comma 3 lett. e).
Il riposo compensativo ha quindi la funzione di ristorare una peculiare turnazione culminata in un turno prolungato, che, nel caso che occupa, è di undici ore, pari quasi al doppio delle ore di un normale turno.
Discende dagli argomenti sopra esposti l'accoglimento della domanda.
Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi appaiono il frutto Co di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile e non contestati dalla contumace.
Va quindi disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1.275,03 comprensiva dell'indennità di turno e di malattia infettiva per il periodo dal maggio 2016 all'agosto del 2021.
Le spese seguono la soccombenza, attesa la ormai costante interpretazione della Suprema corte e vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosciuto l'invocato diritto, condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo dal maggio 2016 all'agosto del 2021, ex art
44 co. 3, 6, e 10 Ccnl comparto sanità 1999 nonché dell'art. 86, commi 3 e 6 del c.c.n.l. Comparto Sanità del
21/05/2018, della complessiva somma di € 1.275,03 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi dalla data di maturazione delle singole competenze al soddisfo;
b) Pone le spese di lite a carico della , in persona del legale rapp.te p.t., e la condanna al pagamento CP_1 in favore della controparte di € 1.314,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre Iva e CPA, spese forfettarie ed accessori di legge, oltre al contributo unificato.
Torre Annunziata data del deposito
IL GIUDICE
(dott.ssa Cristina Giusti)
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