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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4891/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza carolare del 26 giugno 2025, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4891/2021 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione depositata telematicamente il 23.07.2021, dall'avv. Maria Rosaria
Allocca, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (Na), alla via G.
Carducci n. 21
- OPPONENTE-
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7.02.2022, dagli avv.ti. Andrea ornati e Raffaele Zurlo, unitamente ai quali elettivamente domicilia in La Spezia, alla via Fonte Vivo n. 21;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2063/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 2063 del 23 novembre 2020 questo Tribunale, su ricorso di CP_1
aveva ingiunto a , il pagamento della somma di euro 72.856,14 a titolo di
[...] Parte_1
capitale residuo ed interessi di mora già scaduti, oltre quelli successivi, dovuti a titolo di saldo debitore di due contratti di conto corrente stipulati tra il e la cedente Pt_1 Controparte_2
1 | 5
[...]
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ha proposto opposizione deducendo: 1)
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; 2) l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo della richiesta monitoria a costituire prova certa del credito;
3) l'improcedibilità della domanda per mancata notifica da parte del cedente di tutte le avvenute cessioni del credito;
4) la prescrizione quinquennale del credito.
3. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun motivo Controparte_1
di “impugnazione” e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, con aggravio delle spese del giudizio.
4. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27.06.2023, poi differita dapprima al
12.03.2024 e in seguito, mediante un triplice rinvio giustificato da esigenze di ruolo, alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo a seguito di ricostituzione del ruolo solo a far data dal 12.02.2025), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, è opportuno precisare che il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale in data 23 novembre 2020, è stato notificato all'opponente solo in data 8 giugno 2021, ovvero, ben oltre il termine di sessanta giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.
Tuttavia, se da una parte ciò determina la inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento con essa espressa, dall'altra non tocca la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
In tal senso la Cassazione ha chiarito, che “Qualora il creditore, munito di d.i., provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le P a g . 2 | 5 ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (vedi da ultimo tra le tante Cass. 6 ottobre 2021 n. 27062, prec. conf. 16 gennaio 2013 n. 951 e 4 gennaio
2002 n. 67).
Ne consegue che va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma deve essere esaminata la domanda di pagamento azionata in via monitoria da Controparte_1
2. La stessa è procedibile, poiché non avendo l'allora giudice istruttore all'esito della prima udienza concesso a parte opposta (sulla quale incombe il relativo onere: Cass. SS.UU. 19596/2020; Cass. 8 gennaio 2021, n. 159) il termine previsto dall'art. 5 del d.gs. 28/2010 per l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria nella materia oggetto di controversia, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata (v. sul punto Cass. n. 25155/2020, confermata da Cass. n.
22736/2021, che ha precisato che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità entro la prima udienza, come testualmente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
28/2010, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2”).
3. Nel merito la domanda è infondata per la liquida ed assorbente ragione di seguito esposta.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase
P a g . 3 | 5 monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori in contenziosi quali quelli in oggetto, ove vi è la formulazione della domanda da parte della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore.
In tal caso, la banca è onerata della prova dell'esistenza del proprio credito mediante la produzione del contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) e degli gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale. La banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve quindi dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
3.2. Nel caso concreto la opposta non ha assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sulla stessa gravante.
Ed invero, in sede monitoria ha prodotto due contratti di conto corrente e i relativi estratti ex art. 50
TUB, che se costituiscono senza dubbio prova scritta idonea ai fini della concessione del titolo monitorio, non sono sufficienti nel presente giudizio di merito a dimostrare l'entità della propria
P a g . 4 | 5 pretesa creditoria, essendo a tal fine necessaria, per quanto sopra detto, la produzione della serie integrale degli estratti conto dall'inizio dei rapporti fino alla loro estinzione.
Ne discenche che siccome in questa fase la documentazione prodotta in monitorio non è stata integrata con la serie integrale degli estratti conto, la domanda di pagamento formulata da CP_1
non può che essere respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opponente vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opponente depositato nessuna delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.).
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Maria Rosaria Alloca, che dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2063/2020, emesso da questo Tribunale in data 23.11.2020 (all'esito del procedimento n.r.g. 5883/2020), notificato l'8.06.2021, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, siccome tardivamente notificato;
2. rigetta la domanda di pagamento formulata da Controparte_1
2. condanna alla rifusione in favore del difensore antistatario di parte opponente, Controparte_1
avv. Maria Rosaria Allocca, delle spese di lite che si liquidano in euro 379,00 per esborsi 4.217,00
(di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, ed euro 2.127,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 26/06/2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 5 | 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza carolare del 26 giugno 2025, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4891/2021 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione depositata telematicamente il 23.07.2021, dall'avv. Maria Rosaria
Allocca, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (Na), alla via G.
Carducci n. 21
- OPPONENTE-
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7.02.2022, dagli avv.ti. Andrea ornati e Raffaele Zurlo, unitamente ai quali elettivamente domicilia in La Spezia, alla via Fonte Vivo n. 21;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2063/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 2063 del 23 novembre 2020 questo Tribunale, su ricorso di CP_1
aveva ingiunto a , il pagamento della somma di euro 72.856,14 a titolo di
[...] Parte_1
capitale residuo ed interessi di mora già scaduti, oltre quelli successivi, dovuti a titolo di saldo debitore di due contratti di conto corrente stipulati tra il e la cedente Pt_1 Controparte_2
1 | 5
[...]
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ha proposto opposizione deducendo: 1)
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; 2) l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo della richiesta monitoria a costituire prova certa del credito;
3) l'improcedibilità della domanda per mancata notifica da parte del cedente di tutte le avvenute cessioni del credito;
4) la prescrizione quinquennale del credito.
3. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun motivo Controparte_1
di “impugnazione” e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, con aggravio delle spese del giudizio.
4. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27.06.2023, poi differita dapprima al
12.03.2024 e in seguito, mediante un triplice rinvio giustificato da esigenze di ruolo, alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo a seguito di ricostituzione del ruolo solo a far data dal 12.02.2025), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, è opportuno precisare che il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale in data 23 novembre 2020, è stato notificato all'opponente solo in data 8 giugno 2021, ovvero, ben oltre il termine di sessanta giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.
Tuttavia, se da una parte ciò determina la inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento con essa espressa, dall'altra non tocca la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
In tal senso la Cassazione ha chiarito, che “Qualora il creditore, munito di d.i., provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le P a g . 2 | 5 ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (vedi da ultimo tra le tante Cass. 6 ottobre 2021 n. 27062, prec. conf. 16 gennaio 2013 n. 951 e 4 gennaio
2002 n. 67).
Ne consegue che va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma deve essere esaminata la domanda di pagamento azionata in via monitoria da Controparte_1
2. La stessa è procedibile, poiché non avendo l'allora giudice istruttore all'esito della prima udienza concesso a parte opposta (sulla quale incombe il relativo onere: Cass. SS.UU. 19596/2020; Cass. 8 gennaio 2021, n. 159) il termine previsto dall'art. 5 del d.gs. 28/2010 per l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria nella materia oggetto di controversia, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata (v. sul punto Cass. n. 25155/2020, confermata da Cass. n.
22736/2021, che ha precisato che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità entro la prima udienza, come testualmente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
28/2010, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2”).
3. Nel merito la domanda è infondata per la liquida ed assorbente ragione di seguito esposta.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase
P a g . 3 | 5 monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori in contenziosi quali quelli in oggetto, ove vi è la formulazione della domanda da parte della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore.
In tal caso, la banca è onerata della prova dell'esistenza del proprio credito mediante la produzione del contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) e degli gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale. La banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve quindi dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
3.2. Nel caso concreto la opposta non ha assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sulla stessa gravante.
Ed invero, in sede monitoria ha prodotto due contratti di conto corrente e i relativi estratti ex art. 50
TUB, che se costituiscono senza dubbio prova scritta idonea ai fini della concessione del titolo monitorio, non sono sufficienti nel presente giudizio di merito a dimostrare l'entità della propria
P a g . 4 | 5 pretesa creditoria, essendo a tal fine necessaria, per quanto sopra detto, la produzione della serie integrale degli estratti conto dall'inizio dei rapporti fino alla loro estinzione.
Ne discenche che siccome in questa fase la documentazione prodotta in monitorio non è stata integrata con la serie integrale degli estratti conto, la domanda di pagamento formulata da CP_1
non può che essere respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opponente vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opponente depositato nessuna delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.).
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Maria Rosaria Alloca, che dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2063/2020, emesso da questo Tribunale in data 23.11.2020 (all'esito del procedimento n.r.g. 5883/2020), notificato l'8.06.2021, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, siccome tardivamente notificato;
2. rigetta la domanda di pagamento formulata da Controparte_1
2. condanna alla rifusione in favore del difensore antistatario di parte opponente, Controparte_1
avv. Maria Rosaria Allocca, delle spese di lite che si liquidano in euro 379,00 per esborsi 4.217,00
(di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, ed euro 2.127,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 26/06/2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 5 | 5