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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404 /2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AUDISIO STEFANIA Parte_1 contro con il patrocinio dell'avv. TORRE LUIGI BRUNO CP_1 contro con il patrocinio dell'avv. MONICA Controparte_2
RAZZU
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da comparse depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dottor evocava in giudizio con atto di citazione del 31 gennaio 2022 notificato il 17 Parte_1 febbraio 2022 la GNa al fine di disporre la revocatoria ex articolo 2901 codice civile CP_1 dell'atto di compravendita di terreni a favore del GN già oggetto di compromesso del CP_3
15 dicembre 2017, ovvero far dichiarare la risoluzione del contratto di compromesso di vendita del 15 dicembre 2017 tra il dottor il GN con condanna alla restituzione della Parte_1 CP_4 somma di € 47.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno.
La GNa si costituiva un giudizio come da comparsa costitutiva 2 maggio 2022 eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale con richiesta di danni subiti.
In data 6 ottobre 2022 interveniva in giudizio la società semplice chiedendo la Parte_2 risoluzione del contratto di compromesso tra il dottor e il GN per inadempimento Pt_1 CP_4 contrattuale della GNa del Nemcova con condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 29.232,70, somma versata a saldo del prezzo di acquisto del terreno pagato in quanto aveva intenzione di essere nominata quale acquirente al momento del rogito dell'atto notarile, da effettuarsi entro il 31.12.2020.
Le parti depositavano le memorie e chiedevano l'ammissione delle prove. Parte attrice rinunciava alla domanda revocatoria.
All'udienza del 24.03.2023 parte attrice proponeva istanza di verificazione del documento scrittura privata
“compromesso di vendita immobili” (doc. 17).
Il giudice, con ordinanza del 1.06.2023 disponeva CTU ritenendo necessario procedere all'istruzione della causa in relazione all'istanza di verificazione richiesta sul doc. 17 in quanto documento rilevante ai fini della decisione.
La CTU provvedeva al deposito della perizia in data 29 dicembre 2023.
Alle udienze successive, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda della parte attrice merita accoglimento nei limiti della motivazione.
Con scrittura privata “compromesso di vendita di immobile” stipulato in data 15 dicembre 2017 il sig.
prometteva di vendere e trasferire in piena proprietà al dott. che CP_4 Parte_1 accettava e prometteva di acquistare, per sé o per persona, ente o società da nominarsi, l'appezzamento di terreno sito in Carmagnola (TO) della superficie catastale totale di metri quadrati 11.938,00
(undicimilanovecentotrentotto) pari a giornate piemontesi 3,13, così censito a Catasto Terreni: - Foglio
88 (ottantotto) numero 124(centoventiquattro) sem. di are 5.6.16 – R.D. 58,01 – R.A. 37,71; -
-Foglio 88 (ottantotto) numero 43 (quarantatre) sem. di are 1.8.99 –R.D. 19,62 – R.A. 12,75; - Foglio 88 (ottantotto) numero 194(centonovantaquattro) sem. di are 4.4.23 – R.D. 45,69 – R.A. 29,70; formanti un appezzamento alle coerenze con a nord mappale 126, ad est mappali 47 – 46 – 45 – 158, a sud mappale 160 strada vicinale, ad ovest mappali 193 e 192, con ricompreso il pozzo collocato sul lato nord dell'appezzamento.
Parte attrice provvedeva a versare il prezzo pattuito di € 47.000,00 con il pagamento di € 17.767,30, come da scrittura, mentre la somma di € 29.232,70 veniva indicata nel compromesso come versamento a saldo e veniva corrisposta dalla società . Parte_2
Il rogito sarebbe dovuto avvenire entro la data del 31 dicembre 2020, data non rispettata a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del GN , poi deceduto in data 18 febbraio 2021, senza CP_4 addivenire alla stipula del contratto definitivo.
Parte attrice ha provato i pagamenti effettuati, per un totale di Euro 47.000,00.
La CTU chiamata a valutare l'autenticità della sottoscrizione attribuita al GN nel compromesso CP_4 di vendita di immobili, dopo aver esaminato la firma posta su tale documento con altre firme autografe non di molto anteriore o posteriore alla data di apposizione della sottoscrizione in oggetto, ha così concluso: “Le affinità rilevate;
tra le autografe A/A, del GN , e le sottoscrizioni in verifica Xa e Xb CP_4 (COMPROMESSO DI VENDITA DI IMMOBILI riportante data 15/12/2017) sono tali da indurre la sottoscritta a ritenere le predette sottoscrizioni in verifica ascrivibili alla mano del GN portando alla CP_4 conclusione della loro autografia con certezza tecnica”.
La CTU ha evidenziato che le alterazioni riscontrate nella firma nel corso degli anni sono dovute al fatto che “si sono rilevati i primi impedimenti motori della mano scrivente già dal 2012, con la comparsa di rigidità nella stesura del tracciato grafico. Rigidità che si manifesta con la difficoltà nell'effettuare curve prive di ammaccature e stentatezze. Le difficoltà si accentuano nel 2017 per poi diminuire nel 2018, dopo il periodo di ricovero in ospedale, dal
27 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, a testimonianza di detto miglioramento si ha a disposizione la documentazione redatta per la richiesta della nuova carta di identità elettronica del 16 maggio 2020, che permette di individuare un netto miglioramento delle condizioni motorie, per quanto riguarda il gesto grafico. A ciò, infine, segue un peggioramento fisico testimoniato dal ricovero in ospedale nel 22 gennaio 2021 a cui segue il decesso per covid, e il peggioramento della grafia, come si osserva nell'ultima comparativa A14 a disposizione.
In tutto questa alternanza di condizioni fisiche si osserva, come appena scritto, una tenuta delle caratteristiche peculiari della mano scrivente del GN ”. CP_4
Stante le conclusioni cui è giunta la CTU, che questo giudice condivide pienamente, si può ritenere accertata la genuinità e l'autenticità della sottoscrizione del GN apposta sul compromesso di CP_4 vendita del 15 dicembre 2017. Pertanto, la scrittura deve essere ritenuta pienamente valida ed efficace.
La mancata prestazione pattuita nel compromesso di vendita da parte dell'odierna convenuta, in qualità di erede universale del Signore , costituisce un inadempimento contrattuale che legittima il CP_4 dottor a risolvere il suddetto preliminare ad avere diritto alla restituzione della somma di euro € Pt_1
47.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze entro cui i singoli importi del prezzo pattuito siano stati versati fino al saldo.
In ordine all'ulteriore richiesta di danno da lucro cessante.
Il risarcimento del danno da lucro cessante rappresenta l'incremento patrimoniale che il promissario acquirente avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto. La giurisprudenza consolidata individua tale danno nella:
"[...] differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito" . (Cass. 29057 del
6.10.2022).
Analogamente, si è precisato che: "All'esito, il risarcimento di detto danno si materializza nella differenza tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito [...]" (Cass. 32536/2022).
L'inadempimento si considera definitivo, ad esempio, con la vendita del bene al terzo e la trascrizione di tale atto, che rende impossibile per il promissario acquirente ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare . Pertanto, se il valore di mercato dell'immobile al momento in cui l'inadempimento del promittente venditore è divenuto definitivo (ad esempio, la data della vendita al terzo o della relativa trascrizione) è superiore al prezzo originariamente concordato nel preliminare, tale differenza costituisce un danno da lucro cessante che deve essere risarcito al promissario acquirente. Il prezzo al quale il bene
è stato eventualmente venduto al terzo può essere utilizzato come parametro per determinare il valore di mercato, ma la parte attrice avrebbe dovuto provare che tale prezzo corrispondesse effettivamente al valore commerciale e non sia frutto di condizioni particolari.
L'onere di provare il valore commerciale del bene al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo spetta al promissario acquirente che richiede il risarcimento del danno
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato il “valore commerciale del bene” come sopra identificato, ma ha richiesto una condanna in via equitativa.
Difettando la prova, l'ulteriore danno non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene al fatto che una parte del prezzo è stata pagata dalla , intervenuta nel Parte_2 procedimento, attiene esclusivamente ai rapporti tra quest'ultima e l'attore. Parte intervenuta non è stata parte nel contratto preliminare e pertanto, la somma corrisposta avrebbe potuta richiederla a parte attrice.
La società intervenuta nulla ha richiesto a parte attrice.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta è infondata stante la risoluzione del compromesso in oggetto.
°°°°°°°
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, della complessiva attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate.
Per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore della parte attrice delle spese di lite che devono essere liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% ed oltre accessori.
Compensate integralmente le spese di lite della parte intervenuta.
Parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di CTU liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto il contratto di compromesso di vendita del 15.12.2017;
DICHIARA tenuta e CONDANNA alla restituzione a parte attrice della somma CP_1 di euro 47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento. CONDANNA, altresì, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si CP_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre anticipazioni ed oltre c.p.a. ed iva come per legge.
Dichiara compensate le spese della terza intervenuta
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte CP_1
Asti, 16.05.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404 /2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AUDISIO STEFANIA Parte_1 contro con il patrocinio dell'avv. TORRE LUIGI BRUNO CP_1 contro con il patrocinio dell'avv. MONICA Controparte_2
RAZZU
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da comparse depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dottor evocava in giudizio con atto di citazione del 31 gennaio 2022 notificato il 17 Parte_1 febbraio 2022 la GNa al fine di disporre la revocatoria ex articolo 2901 codice civile CP_1 dell'atto di compravendita di terreni a favore del GN già oggetto di compromesso del CP_3
15 dicembre 2017, ovvero far dichiarare la risoluzione del contratto di compromesso di vendita del 15 dicembre 2017 tra il dottor il GN con condanna alla restituzione della Parte_1 CP_4 somma di € 47.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno.
La GNa si costituiva un giudizio come da comparsa costitutiva 2 maggio 2022 eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale con richiesta di danni subiti.
In data 6 ottobre 2022 interveniva in giudizio la società semplice chiedendo la Parte_2 risoluzione del contratto di compromesso tra il dottor e il GN per inadempimento Pt_1 CP_4 contrattuale della GNa del Nemcova con condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 29.232,70, somma versata a saldo del prezzo di acquisto del terreno pagato in quanto aveva intenzione di essere nominata quale acquirente al momento del rogito dell'atto notarile, da effettuarsi entro il 31.12.2020.
Le parti depositavano le memorie e chiedevano l'ammissione delle prove. Parte attrice rinunciava alla domanda revocatoria.
All'udienza del 24.03.2023 parte attrice proponeva istanza di verificazione del documento scrittura privata
“compromesso di vendita immobili” (doc. 17).
Il giudice, con ordinanza del 1.06.2023 disponeva CTU ritenendo necessario procedere all'istruzione della causa in relazione all'istanza di verificazione richiesta sul doc. 17 in quanto documento rilevante ai fini della decisione.
La CTU provvedeva al deposito della perizia in data 29 dicembre 2023.
Alle udienze successive, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda della parte attrice merita accoglimento nei limiti della motivazione.
Con scrittura privata “compromesso di vendita di immobile” stipulato in data 15 dicembre 2017 il sig.
prometteva di vendere e trasferire in piena proprietà al dott. che CP_4 Parte_1 accettava e prometteva di acquistare, per sé o per persona, ente o società da nominarsi, l'appezzamento di terreno sito in Carmagnola (TO) della superficie catastale totale di metri quadrati 11.938,00
(undicimilanovecentotrentotto) pari a giornate piemontesi 3,13, così censito a Catasto Terreni: - Foglio
88 (ottantotto) numero 124(centoventiquattro) sem. di are 5.6.16 – R.D. 58,01 – R.A. 37,71; -
-Foglio 88 (ottantotto) numero 43 (quarantatre) sem. di are 1.8.99 –R.D. 19,62 – R.A. 12,75; - Foglio 88 (ottantotto) numero 194(centonovantaquattro) sem. di are 4.4.23 – R.D. 45,69 – R.A. 29,70; formanti un appezzamento alle coerenze con a nord mappale 126, ad est mappali 47 – 46 – 45 – 158, a sud mappale 160 strada vicinale, ad ovest mappali 193 e 192, con ricompreso il pozzo collocato sul lato nord dell'appezzamento.
Parte attrice provvedeva a versare il prezzo pattuito di € 47.000,00 con il pagamento di € 17.767,30, come da scrittura, mentre la somma di € 29.232,70 veniva indicata nel compromesso come versamento a saldo e veniva corrisposta dalla società . Parte_2
Il rogito sarebbe dovuto avvenire entro la data del 31 dicembre 2020, data non rispettata a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del GN , poi deceduto in data 18 febbraio 2021, senza CP_4 addivenire alla stipula del contratto definitivo.
Parte attrice ha provato i pagamenti effettuati, per un totale di Euro 47.000,00.
La CTU chiamata a valutare l'autenticità della sottoscrizione attribuita al GN nel compromesso CP_4 di vendita di immobili, dopo aver esaminato la firma posta su tale documento con altre firme autografe non di molto anteriore o posteriore alla data di apposizione della sottoscrizione in oggetto, ha così concluso: “Le affinità rilevate;
tra le autografe A/A, del GN , e le sottoscrizioni in verifica Xa e Xb CP_4 (COMPROMESSO DI VENDITA DI IMMOBILI riportante data 15/12/2017) sono tali da indurre la sottoscritta a ritenere le predette sottoscrizioni in verifica ascrivibili alla mano del GN portando alla CP_4 conclusione della loro autografia con certezza tecnica”.
La CTU ha evidenziato che le alterazioni riscontrate nella firma nel corso degli anni sono dovute al fatto che “si sono rilevati i primi impedimenti motori della mano scrivente già dal 2012, con la comparsa di rigidità nella stesura del tracciato grafico. Rigidità che si manifesta con la difficoltà nell'effettuare curve prive di ammaccature e stentatezze. Le difficoltà si accentuano nel 2017 per poi diminuire nel 2018, dopo il periodo di ricovero in ospedale, dal
27 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, a testimonianza di detto miglioramento si ha a disposizione la documentazione redatta per la richiesta della nuova carta di identità elettronica del 16 maggio 2020, che permette di individuare un netto miglioramento delle condizioni motorie, per quanto riguarda il gesto grafico. A ciò, infine, segue un peggioramento fisico testimoniato dal ricovero in ospedale nel 22 gennaio 2021 a cui segue il decesso per covid, e il peggioramento della grafia, come si osserva nell'ultima comparativa A14 a disposizione.
In tutto questa alternanza di condizioni fisiche si osserva, come appena scritto, una tenuta delle caratteristiche peculiari della mano scrivente del GN ”. CP_4
Stante le conclusioni cui è giunta la CTU, che questo giudice condivide pienamente, si può ritenere accertata la genuinità e l'autenticità della sottoscrizione del GN apposta sul compromesso di CP_4 vendita del 15 dicembre 2017. Pertanto, la scrittura deve essere ritenuta pienamente valida ed efficace.
La mancata prestazione pattuita nel compromesso di vendita da parte dell'odierna convenuta, in qualità di erede universale del Signore , costituisce un inadempimento contrattuale che legittima il CP_4 dottor a risolvere il suddetto preliminare ad avere diritto alla restituzione della somma di euro € Pt_1
47.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze entro cui i singoli importi del prezzo pattuito siano stati versati fino al saldo.
In ordine all'ulteriore richiesta di danno da lucro cessante.
Il risarcimento del danno da lucro cessante rappresenta l'incremento patrimoniale che il promissario acquirente avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto. La giurisprudenza consolidata individua tale danno nella:
"[...] differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito" . (Cass. 29057 del
6.10.2022).
Analogamente, si è precisato che: "All'esito, il risarcimento di detto danno si materializza nella differenza tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito [...]" (Cass. 32536/2022).
L'inadempimento si considera definitivo, ad esempio, con la vendita del bene al terzo e la trascrizione di tale atto, che rende impossibile per il promissario acquirente ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare . Pertanto, se il valore di mercato dell'immobile al momento in cui l'inadempimento del promittente venditore è divenuto definitivo (ad esempio, la data della vendita al terzo o della relativa trascrizione) è superiore al prezzo originariamente concordato nel preliminare, tale differenza costituisce un danno da lucro cessante che deve essere risarcito al promissario acquirente. Il prezzo al quale il bene
è stato eventualmente venduto al terzo può essere utilizzato come parametro per determinare il valore di mercato, ma la parte attrice avrebbe dovuto provare che tale prezzo corrispondesse effettivamente al valore commerciale e non sia frutto di condizioni particolari.
L'onere di provare il valore commerciale del bene al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo spetta al promissario acquirente che richiede il risarcimento del danno
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato il “valore commerciale del bene” come sopra identificato, ma ha richiesto una condanna in via equitativa.
Difettando la prova, l'ulteriore danno non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene al fatto che una parte del prezzo è stata pagata dalla , intervenuta nel Parte_2 procedimento, attiene esclusivamente ai rapporti tra quest'ultima e l'attore. Parte intervenuta non è stata parte nel contratto preliminare e pertanto, la somma corrisposta avrebbe potuta richiederla a parte attrice.
La società intervenuta nulla ha richiesto a parte attrice.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta è infondata stante la risoluzione del compromesso in oggetto.
°°°°°°°
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, della complessiva attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate.
Per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore della parte attrice delle spese di lite che devono essere liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% ed oltre accessori.
Compensate integralmente le spese di lite della parte intervenuta.
Parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di CTU liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto il contratto di compromesso di vendita del 15.12.2017;
DICHIARA tenuta e CONDANNA alla restituzione a parte attrice della somma CP_1 di euro 47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento. CONDANNA, altresì, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si CP_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre anticipazioni ed oltre c.p.a. ed iva come per legge.
Dichiara compensate le spese della terza intervenuta
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte CP_1
Asti, 16.05.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi