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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2516/2025 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Ambrosi, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Dalla Casa, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Fiuggi (FR), il 18.10.1992; che dal rapporto coniugale nascevano due figlie, e , entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, del 13.03.2012, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che gli stessi non si erano riconciliati, né intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 6.03.2012 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. cron. 2607/2012, del 13.03.2012 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiuggi (FR), il 18.10.1992 da nato a [...], il [...], e nata a [...], il Parte_1 Parte_2
4.06.1968 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1992, N. 33,
P. II, S. A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2516/2025 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Ambrosi, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Dalla Casa, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Fiuggi (FR), il 18.10.1992; che dal rapporto coniugale nascevano due figlie, e , entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, del 13.03.2012, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che gli stessi non si erano riconciliati, né intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 6.03.2012 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. cron. 2607/2012, del 13.03.2012 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiuggi (FR), il 18.10.1992 da nato a [...], il [...], e nata a [...], il Parte_1 Parte_2
4.06.1968 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1992, N. 33,
P. II, S. A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema