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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte d'Appello di Brescia
Il Presidente della Sezione Prima civile, Dott. GI GN,
quale delegato dal Capo dell'Ufficio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 539/ 2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
23/06/2025 e notificato in data 30/06/2025 unitamente a pedissequo decreto d a
avv. MARIA LAURA QUAINI, con il patrocinio dell'avv. ALESSIO ROMANELLI, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 1 26100 CREMONA presso il difensore avv. ROMANELLI ALESSIO
RICORRENTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA , elettivamente domiciliato in VIA S. CATERINA 6 25100 BRESCIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA
RESISTENTE
Con ricorso notificato anche al signor in data 4/07/2025 Parte_1
e posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 avente ad oggetto: pagina 1 di 12 Opposizione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 150 del 2011
CONCLUSIONI
Dell'opponente
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente della Corte d'Appello di Brescia, previa ogni declaratoria di ragione e di legge, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare l'erroneità del decreto opposto nella parte in cui ha liquidato i compensi professionali in misura prossima ai minimi tabellari, in violazione dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, non avendo tenuto conto dell'elevata complessità del procedimento, della gravità del capo d'imputazione (omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 1, n.
1, c.p.), della pluralità delle parti civili costituite, della difficoltà derivante dalla custodia cautelare in carcere dell'imputato e del risultato favorevole conseguito dalla difesa, che ha ottenuto la riduzione della pena dall'ergastolo ad anni 22 e mesi 6 di reclusione;
2. accertare e dichiarare l'erroneità del decreto opposto nella parte in cui, pur riconoscendo in motivazione l'attività svolta nella fase monitoria, ha omesso di liquidarne le spettanze, in violazione dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002
(Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 5041 del 26 febbraio
2024);
3. per l'effetto, rideterminare equamente il compenso spettante al difensore,
tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle ministeriali pari ad euro pagina 2 di 12 5.077,00= (a cui applicare la riduzione ex art. 106 bis DPR 115/2002) oltre spese generali ed accessori di legge e liquidando in via integrativa anche le spettanze relative alla fase esecutiva, così come risultanti dalle attività
documentate e riconosciute, pari ad euro 1.701,00= oltre spese generali ed accessori di legge.
Sempre: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dell'opposto
…l'Amministrazione si rimette … integralmente alla prudente valutazione del
Giudicante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Maria Laura Quaini, offrendo in comunicazione i seguenti documenti
<
1. Copia del decreto di pagamento impugnato;
2. Sentenza Corte d'Assise
Cremona;
3. Sentenza Corte D'Assise d'Appello di Brescia;
4. Atto d'Appello
Avv. Quaini;
5. Ricorso per Cassazione Avv. Quaini;
6. Istanza di liquidazione compenso;
7. Certificazione di liquidazione parcella;
8. Decreto ingiuntivo e atto di precetto notificati.>>, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 84 e 170
del DPR n. 115/02 e 15 del D.lgs. 150/11 avverso il decreto di pagamento
(doc. n.1) 4) emesso dalla Corte d'Appello di Brescia, sezione penale, in data
12/05/2025, pubblicato in pari data, e notificato all'odierna opponente in data
23.5.2025, con cui, per la difesa d'ufficio di nel Parte_1
procedimento innanzi alla Corte d'Assise d'Appello le era stato liquidato un pagina 3 di 12 compenso di € 1.994,10, già comprensivi di spese forfettarie al 15%, oltre accessori di legge.
A tal fine ha esposto:
1) che la ricorrente era stata nominata in data 26.6.2020 difensore d'ufficio di
, imputato nel procedimento penale iscritto presso la Parte_1
Procura della Repubblica di Cremona – n. 1844/2020 RGNR per il delitto di omicidio aggravato del coniuge, previsto e punito dagli artt. 575 e 577, comma
1, n. 1, c.p.;
2) che l'imputato era stato attinto, sin dall'origine, dalla misura cautelare della custodia in Carcere, prima presso la Casa Circondariale di Cremona, poi nel carcere di Milano – Bollate;
3) che il procedimento penale in questione è stato celebrato: in primo grado,
avanti la Corte d'Assise di Cremona;
in grado d'appello, su impugnazione proposta dall'Avv. Quaini, difensore d'ufficio dell'imputato; avanti la Corte
d'Assise d'Appello di Brescia, e quindi, in sede di legittimità, avanti la
Suprema Corte di Cassazione, a seguito di impugnazione della sentenza sempre da parte della difesa d'ufficio dell'imputato - [doc. 2 - 3];
4) che in primo grado l'imputato era stato condannato all'ergastolo, con dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché di interdizione legale e decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale, con pagina 4 di 12 condanna al risarcimento in favore delle tre parti civili costituite;
5) che l'odierna ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado ottenendo in secondo grado la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante con conseguente riduzione della pena ad anni 22 e mesi 6 di reclusione e revoca delle pene accessorie dell'interdizione perpetua e della decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale;
6) che l'opponente ha quindi impugnato la sentenza d'appello innanzi alla SC
di Cassazione (doc.4) e che il ricorso è stato respinto (doc.5);
7) che all'esito dei tre gradi di giudizio la ricorrente, quale difensore d'ufficio,
ha richiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'interesse dell'imputato [doc. 6]; che in particolare ha richiesto l'opinamento delle parcelle relative alle varie fasi procedimentali svoltesi avanti al competente
Ordine degli Avvocati, che liquidava come da certificazione allegata [doc.7];
8) che, conseguentemente, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per gli importi liquidati;
che, quindi,, decreto ingiuntivo e atto di precetto sono stati notificati al debitore [doc.8];
9) che con decreto emesso in data 12.5.2025 la Corte d'Appello di Brescia –
Sezione Penale ha liquidato il compenso professionale in favore dell'opponente per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato nel procedimento penale n. 2/2022 R.G. Parte_1
pagina 5 di 12 Corte d'Assise d'Appello di Brescia, definito con sentenza n. 891 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. I Penale in data 13.7.2023, con riferimento alla fase innanzi alla Corte d'Assise d'Appello, nell'importo complessivo di €
1.994,10, già comprensivi di spese forfettarie al 15%, oltre accessori di legge.
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato l'erroneità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato:
a) perché la liquidazione, pari pressoché al minimo tabellare, non sarebbe confacente criteri di commisurazione della rilevanza dell'attività professionale prestata indicati all'art. 12, comma 1, D.M. 55/2024, facendo riferimento ai valori medi dei parametri per poi approssimarsi ai minimi;
b) perché riconosce spettanti le spese della fase esecutiva ma non le liquida.
Il , costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_2
dello Stato, si è rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dell'opposizione.
Il decreto di liquidazione è stato depositato in data 20/05/2025 e notificato in data 23/05/2025; il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria di questa corte in data 23/06/2025; tenuto conto del disposto di cui all'art.155 pagina 6 di 12 cpc, esso è pertanto tempestivo, il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 170 DPR 115/2002 (cfr Cass.1369/2023,
27418/2017, 20478/2017, con riferimento all'analogo procedimento relativo all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU) veniva a scadere alla data del 22/06/2025, e cioè in giorno di domenica, ed era quindi differito al lunedì successivo, e cioè al 23 giugno 2025, giorno in cui ha avuto luogo il deposito del ricorso in opposizione.
Sulla legittimazione del . Controparte_2
Non è in discussione la legittimazione passiva del : Controparte_1
<
presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero
della Giustizia, è parte necessaria>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del
29/05/2012).
Sulla liquidazione in misura prossima al minimo. pagina 7 di 12 Nel merito, l'avvocato opponente non lamenta l'errata applicazione di specifiche disposizioni normative dolendosi, invece, dell'applicazione, per l'attività riconosciuta, di un compenso ragguagliato a valori inferiori rispetto a quello medi, ed assai prossimi a quelli minimi.
Ritiene al riguardo lo scrivente che <in tema di liquidazione delle spese
processuali ai sensi del d.m. n.55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale
del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto a sindacato
di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la
motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o
diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal
caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la
misura di questo>> (Cass.14198/2022), così che nella specie la liquidazione,
effettuata entro i limiti (minimi) di tariffa, non avrebbe pertanto richiesto motivazione alcuna.
Sennonché il Collegio ha espressamente manifestato nel provvedimento impugnato l'intendimento di fare applicazione dei valori medi, non altrimenti potendosi interpretare la seguente locuzione: <considerato quindi che ai sensi
dell'art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, in legge
24 marzo 2012 n.27 i compensi dei difensori per l'attività giudiziale penale
devono essere liquidati “con riferimento a parametri stabiliti con decreto del
Ministro vigilante” e che, con riferimento al caso di spese, devono in pagina 8 di 12 particolare applicarsi le disposizioni contenute nel d.m. 10 marzo 2014 n.55 e
in particolare quelle contenute nell'art.12 e nell'art.15 della tabella allegata
concernente appunto i suddetti “valori medi” rappresentanti il massimo
liquidabile>>, tuttavia effettuando poi in concreto una liquidazione non allineata ai valori medi bensì prossima ai minimi.
Occorre pertanto porre rimedio a tale discrasia riconoscendo all'opponente la liquidazione di un compenso per la difesa dell'imputato Parte_1
innanzi alla Corte d'Assise d'Appello ragguagliato ai valori medi, anche in relazione al favorevole esito dell'impugnazione (con riduzione della pena dall'ergastolo, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale alla reclusione per 22 anni e
6 mesi, con revoca delle pene accessorie), come di seguito:
studio della controversia: € 756,00
fase introduttiva del giudizio € 1.985,00
fase decisionale € 2.336,00
totale € 5.077,00
riduzione di un terzo € art.106 bis d.p.r.115/02 - € 1.692.33
importo dovuto: € 3.384,66
oltre spese generali (15%), iva e cpa.
pagina 9 di 12 Sul rimborso delle spese per l'infruttuoso tentativo di recupero della parcella in sede civile
Ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. 115/2002, il compenso del difensore d'ufficio può essere posto a carico dello Stato solo in caso di infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'imputato, e così infatti si è
espresso il Collegio nel provvedimento impugnato, ivi affermando quanto segue: <<…ritenuto che debbano essere liquidate anche le spese e gli onorari
per la fase monitoria e per la fase esecutiva (liquidati secondo le tabelle)>>,
non provvedendo tuttavia a dar concreta attuazione a tale determinazione.
Occorre pertanto porre rimedio a tale discrasia riconoscendo all'opponente il diritto al rimborso a spese dell'Erario dei costi sostenuti in sede monitoria e per atto di precetto;
quanto alla relativa determinazione, avendo la ricorrente chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento con riferimento a tutte le fasi del giudizio (convalida dell'arresto, indagini preliminari, udienza preliminare, corte d'assise, corte d'assise d'appello, corte di cassazione), il rimborso deve esser qui limitato alle spese per il giudizio innanzi alla corte d'assise d'appello, indicate nel ricorso monitorio in € 5.077,00, oltre accessori legge (spese generali 15%, cassa forense 4%, iva 22%).
Le spese del presente procedimento
Il , soccombente, è tenuto a rimborsare all'opponente le Controparte_2
pagina 10 di 12 spese di lite, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 1.101,00 sino ad euro 5.200,00, valori minimi, data la modesta complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Presidente della Sezione Prima civile della Corte d'Appello di Brescia, quale delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando:
liquida a favore dell'opponente ed a carico dell'Erario per l'attività
defensionale svolta quale avvocato d'ufficio di nel Parte_1
procedimento innanzi alla SC di Cassazione il compenso di € 3.384,66, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
condanna il opposto a corrispondere all'opponente la predetta CP_2
somma, detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione del decreto opposto, nonché a rimborsargli le spese sostenute per l'infruttuoso tentativo di recupero della parcella in sede civile, in complessivi € 5.077,00,
oltre accessori legge (spese generali 15%, cassa forense 4%, iva 22%).
Condanna infine il a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si CP_2
liquidano in euro 268,00 per la “fase di studio”, euro 268,00 per la “fase introduttiva”, ed euro 426,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. pagina 11 di 12 Così deciso in Brescia in data 29/10/2025
IL PRESIDENTE
GI GN
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte d'Appello di Brescia
Il Presidente della Sezione Prima civile, Dott. GI GN,
quale delegato dal Capo dell'Ufficio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 539/ 2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
23/06/2025 e notificato in data 30/06/2025 unitamente a pedissequo decreto d a
avv. MARIA LAURA QUAINI, con il patrocinio dell'avv. ALESSIO ROMANELLI, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 1 26100 CREMONA presso il difensore avv. ROMANELLI ALESSIO
RICORRENTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA , elettivamente domiciliato in VIA S. CATERINA 6 25100 BRESCIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA
RESISTENTE
Con ricorso notificato anche al signor in data 4/07/2025 Parte_1
e posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 avente ad oggetto: pagina 1 di 12 Opposizione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 150 del 2011
CONCLUSIONI
Dell'opponente
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente della Corte d'Appello di Brescia, previa ogni declaratoria di ragione e di legge, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare l'erroneità del decreto opposto nella parte in cui ha liquidato i compensi professionali in misura prossima ai minimi tabellari, in violazione dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, non avendo tenuto conto dell'elevata complessità del procedimento, della gravità del capo d'imputazione (omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 1, n.
1, c.p.), della pluralità delle parti civili costituite, della difficoltà derivante dalla custodia cautelare in carcere dell'imputato e del risultato favorevole conseguito dalla difesa, che ha ottenuto la riduzione della pena dall'ergastolo ad anni 22 e mesi 6 di reclusione;
2. accertare e dichiarare l'erroneità del decreto opposto nella parte in cui, pur riconoscendo in motivazione l'attività svolta nella fase monitoria, ha omesso di liquidarne le spettanze, in violazione dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002
(Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 5041 del 26 febbraio
2024);
3. per l'effetto, rideterminare equamente il compenso spettante al difensore,
tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle ministeriali pari ad euro pagina 2 di 12 5.077,00= (a cui applicare la riduzione ex art. 106 bis DPR 115/2002) oltre spese generali ed accessori di legge e liquidando in via integrativa anche le spettanze relative alla fase esecutiva, così come risultanti dalle attività
documentate e riconosciute, pari ad euro 1.701,00= oltre spese generali ed accessori di legge.
Sempre: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dell'opposto
…l'Amministrazione si rimette … integralmente alla prudente valutazione del
Giudicante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Maria Laura Quaini, offrendo in comunicazione i seguenti documenti
<
1. Copia del decreto di pagamento impugnato;
2. Sentenza Corte d'Assise
Cremona;
3. Sentenza Corte D'Assise d'Appello di Brescia;
4. Atto d'Appello
Avv. Quaini;
5. Ricorso per Cassazione Avv. Quaini;
6. Istanza di liquidazione compenso;
7. Certificazione di liquidazione parcella;
8. Decreto ingiuntivo e atto di precetto notificati.>>, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 84 e 170
del DPR n. 115/02 e 15 del D.lgs. 150/11 avverso il decreto di pagamento
(doc. n.1) 4) emesso dalla Corte d'Appello di Brescia, sezione penale, in data
12/05/2025, pubblicato in pari data, e notificato all'odierna opponente in data
23.5.2025, con cui, per la difesa d'ufficio di nel Parte_1
procedimento innanzi alla Corte d'Assise d'Appello le era stato liquidato un pagina 3 di 12 compenso di € 1.994,10, già comprensivi di spese forfettarie al 15%, oltre accessori di legge.
A tal fine ha esposto:
1) che la ricorrente era stata nominata in data 26.6.2020 difensore d'ufficio di
, imputato nel procedimento penale iscritto presso la Parte_1
Procura della Repubblica di Cremona – n. 1844/2020 RGNR per il delitto di omicidio aggravato del coniuge, previsto e punito dagli artt. 575 e 577, comma
1, n. 1, c.p.;
2) che l'imputato era stato attinto, sin dall'origine, dalla misura cautelare della custodia in Carcere, prima presso la Casa Circondariale di Cremona, poi nel carcere di Milano – Bollate;
3) che il procedimento penale in questione è stato celebrato: in primo grado,
avanti la Corte d'Assise di Cremona;
in grado d'appello, su impugnazione proposta dall'Avv. Quaini, difensore d'ufficio dell'imputato; avanti la Corte
d'Assise d'Appello di Brescia, e quindi, in sede di legittimità, avanti la
Suprema Corte di Cassazione, a seguito di impugnazione della sentenza sempre da parte della difesa d'ufficio dell'imputato - [doc. 2 - 3];
4) che in primo grado l'imputato era stato condannato all'ergastolo, con dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché di interdizione legale e decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale, con pagina 4 di 12 condanna al risarcimento in favore delle tre parti civili costituite;
5) che l'odierna ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado ottenendo in secondo grado la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante con conseguente riduzione della pena ad anni 22 e mesi 6 di reclusione e revoca delle pene accessorie dell'interdizione perpetua e della decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale;
6) che l'opponente ha quindi impugnato la sentenza d'appello innanzi alla SC
di Cassazione (doc.4) e che il ricorso è stato respinto (doc.5);
7) che all'esito dei tre gradi di giudizio la ricorrente, quale difensore d'ufficio,
ha richiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'interesse dell'imputato [doc. 6]; che in particolare ha richiesto l'opinamento delle parcelle relative alle varie fasi procedimentali svoltesi avanti al competente
Ordine degli Avvocati, che liquidava come da certificazione allegata [doc.7];
8) che, conseguentemente, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per gli importi liquidati;
che, quindi,, decreto ingiuntivo e atto di precetto sono stati notificati al debitore [doc.8];
9) che con decreto emesso in data 12.5.2025 la Corte d'Appello di Brescia –
Sezione Penale ha liquidato il compenso professionale in favore dell'opponente per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato nel procedimento penale n. 2/2022 R.G. Parte_1
pagina 5 di 12 Corte d'Assise d'Appello di Brescia, definito con sentenza n. 891 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. I Penale in data 13.7.2023, con riferimento alla fase innanzi alla Corte d'Assise d'Appello, nell'importo complessivo di €
1.994,10, già comprensivi di spese forfettarie al 15%, oltre accessori di legge.
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato l'erroneità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato:
a) perché la liquidazione, pari pressoché al minimo tabellare, non sarebbe confacente criteri di commisurazione della rilevanza dell'attività professionale prestata indicati all'art. 12, comma 1, D.M. 55/2024, facendo riferimento ai valori medi dei parametri per poi approssimarsi ai minimi;
b) perché riconosce spettanti le spese della fase esecutiva ma non le liquida.
Il , costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_2
dello Stato, si è rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dell'opposizione.
Il decreto di liquidazione è stato depositato in data 20/05/2025 e notificato in data 23/05/2025; il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria di questa corte in data 23/06/2025; tenuto conto del disposto di cui all'art.155 pagina 6 di 12 cpc, esso è pertanto tempestivo, il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 170 DPR 115/2002 (cfr Cass.1369/2023,
27418/2017, 20478/2017, con riferimento all'analogo procedimento relativo all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU) veniva a scadere alla data del 22/06/2025, e cioè in giorno di domenica, ed era quindi differito al lunedì successivo, e cioè al 23 giugno 2025, giorno in cui ha avuto luogo il deposito del ricorso in opposizione.
Sulla legittimazione del . Controparte_2
Non è in discussione la legittimazione passiva del : Controparte_1
<
presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero
della Giustizia, è parte necessaria>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del
29/05/2012).
Sulla liquidazione in misura prossima al minimo. pagina 7 di 12 Nel merito, l'avvocato opponente non lamenta l'errata applicazione di specifiche disposizioni normative dolendosi, invece, dell'applicazione, per l'attività riconosciuta, di un compenso ragguagliato a valori inferiori rispetto a quello medi, ed assai prossimi a quelli minimi.
Ritiene al riguardo lo scrivente che <in tema di liquidazione delle spese
processuali ai sensi del d.m. n.55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale
del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto a sindacato
di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la
motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o
diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal
caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la
misura di questo>> (Cass.14198/2022), così che nella specie la liquidazione,
effettuata entro i limiti (minimi) di tariffa, non avrebbe pertanto richiesto motivazione alcuna.
Sennonché il Collegio ha espressamente manifestato nel provvedimento impugnato l'intendimento di fare applicazione dei valori medi, non altrimenti potendosi interpretare la seguente locuzione: <considerato quindi che ai sensi
dell'art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, in legge
24 marzo 2012 n.27 i compensi dei difensori per l'attività giudiziale penale
devono essere liquidati “con riferimento a parametri stabiliti con decreto del
Ministro vigilante” e che, con riferimento al caso di spese, devono in pagina 8 di 12 particolare applicarsi le disposizioni contenute nel d.m. 10 marzo 2014 n.55 e
in particolare quelle contenute nell'art.12 e nell'art.15 della tabella allegata
concernente appunto i suddetti “valori medi” rappresentanti il massimo
liquidabile>>, tuttavia effettuando poi in concreto una liquidazione non allineata ai valori medi bensì prossima ai minimi.
Occorre pertanto porre rimedio a tale discrasia riconoscendo all'opponente la liquidazione di un compenso per la difesa dell'imputato Parte_1
innanzi alla Corte d'Assise d'Appello ragguagliato ai valori medi, anche in relazione al favorevole esito dell'impugnazione (con riduzione della pena dall'ergastolo, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale alla reclusione per 22 anni e
6 mesi, con revoca delle pene accessorie), come di seguito:
studio della controversia: € 756,00
fase introduttiva del giudizio € 1.985,00
fase decisionale € 2.336,00
totale € 5.077,00
riduzione di un terzo € art.106 bis d.p.r.115/02 - € 1.692.33
importo dovuto: € 3.384,66
oltre spese generali (15%), iva e cpa.
pagina 9 di 12 Sul rimborso delle spese per l'infruttuoso tentativo di recupero della parcella in sede civile
Ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. 115/2002, il compenso del difensore d'ufficio può essere posto a carico dello Stato solo in caso di infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'imputato, e così infatti si è
espresso il Collegio nel provvedimento impugnato, ivi affermando quanto segue: <<…ritenuto che debbano essere liquidate anche le spese e gli onorari
per la fase monitoria e per la fase esecutiva (liquidati secondo le tabelle)>>,
non provvedendo tuttavia a dar concreta attuazione a tale determinazione.
Occorre pertanto porre rimedio a tale discrasia riconoscendo all'opponente il diritto al rimborso a spese dell'Erario dei costi sostenuti in sede monitoria e per atto di precetto;
quanto alla relativa determinazione, avendo la ricorrente chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento con riferimento a tutte le fasi del giudizio (convalida dell'arresto, indagini preliminari, udienza preliminare, corte d'assise, corte d'assise d'appello, corte di cassazione), il rimborso deve esser qui limitato alle spese per il giudizio innanzi alla corte d'assise d'appello, indicate nel ricorso monitorio in € 5.077,00, oltre accessori legge (spese generali 15%, cassa forense 4%, iva 22%).
Le spese del presente procedimento
Il , soccombente, è tenuto a rimborsare all'opponente le Controparte_2
pagina 10 di 12 spese di lite, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 1.101,00 sino ad euro 5.200,00, valori minimi, data la modesta complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Presidente della Sezione Prima civile della Corte d'Appello di Brescia, quale delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando:
liquida a favore dell'opponente ed a carico dell'Erario per l'attività
defensionale svolta quale avvocato d'ufficio di nel Parte_1
procedimento innanzi alla SC di Cassazione il compenso di € 3.384,66, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
condanna il opposto a corrispondere all'opponente la predetta CP_2
somma, detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione del decreto opposto, nonché a rimborsargli le spese sostenute per l'infruttuoso tentativo di recupero della parcella in sede civile, in complessivi € 5.077,00,
oltre accessori legge (spese generali 15%, cassa forense 4%, iva 22%).
Condanna infine il a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si CP_2
liquidano in euro 268,00 per la “fase di studio”, euro 268,00 per la “fase introduttiva”, ed euro 426,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. pagina 11 di 12 Così deciso in Brescia in data 29/10/2025
IL PRESIDENTE
GI GN
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