Articolo 1 della Legge 5 luglio 1964, n. 557
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4 agosto 1964
Art. 1. Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.
Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello, Stato 20 agosto 1947, n. 989.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Entrata in vigore il 4 agosto 1964