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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da LA ZZ GI
([...]) nato a [...] in data [...] e residente in AR, Str
Fonderie 6/A con il patrocinio dell'avv. GI BUTITTA ([...]) elettivamente domiciliato in Bagheria (PA) , Via Guttuso 27 presso lo studio del difensore;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII LA ZZ GI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di AR;
il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
il ST nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
1 la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal ST che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
dalla relazione ex art. 68 CCII risulta che i creditori DI AN S.P.A. (fin. credito al consumo n.7864707 del 26/06/2017 ), GO TO S.P.A. (fin. credito al consumo n.058300158 dell' 1/02/2018. ), BL AN S.P.A. ( mutuo contro cessione di quota dello stipendio n 493678 del 12/12/2018 e mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento n 636983), FI S.P.A. (fin. credito al consumo n.2022007533530 del 23/05/2019 e contratto di finanziamento n 20220062744704 del
23/05/2019 ) hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto, nel decreto emesso ex art 70 comma I CCII, è stato specificato che ai suddetti creditori in riferimento ai suddetti crediti, sarebbe stata preclusa ex art 69 comma II CCII la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;
2 in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il ST ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
il piano:
a) indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
b) prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento:
a fronte di un passivo pari ad € 144.470,32 ( di cui € 4.544,80 in prededuzione, € 5.854.52 in privilegio ed € 134.071,48 in chirografo ) e di una retribuzione mensile netta pari ad €
2.897,17 prevede, entro 71 mesi : a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
c) il pagamento del 18 % dei creditori chirografari, mediante il versamento di € 500,00 circa x 71 mesi per complessivi €
34.544,00 ;
considerato che :
a)ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che: ; il creditore BL AN SPA si è opposto all'omologazione del piano eccependo: I inesistenza dello stato di sovraindebitamento;
II carenza della documentazione;
III inammissibilità della domanda risultando, in tesi, il sovraindebitamento frutto di colpa grave, malafede e frode;
IV violazione dell'art. 71 comma 4 CCII, per avere previsto il piano l'integrale pagamento del ST prima del termine dell'esecuzione del piano;
b)in merito alle osservazioni di BL AN SPA va premesso che le stesse devono considerarsi inammissibili alla luce del disposto dell'art 69 comma II CCII ( come già rilevato nel decreto emesso ex art 70 comma I CCII) per aver il suddetto creditore violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b.1)in ogni caso, le osservazioni formulate dall'istituto di credito, volte a censurare quello che, in tesi, viene ritenuto un abusivo ricorso allo strumento di risoluzione della crisi, si compendiano in un complessivo addebito di colpevolezza della condotta del ricorrente
3 nella causazione della propria esposizione debitoria e non possono ritenersi ostative all'omologa; come è noto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può considerarsi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ( art. 69 comma I
CCII). In dottrina si è osservato come, per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento sia stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori, e sia stata espunta dal perimetro delle verifiche funzionali all'omologa del piano. Al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 70 CCII il giudice è chiamato a valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione del dissesto, tenendo conto della genesi e dell'evoluzione della situazione portata alla sua attenzione in rapporto alle finalità della disciplina dettata in materia di composizione della crisi. Il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento ( circostanza che rende estremamente difficile la ricostruzione in termini rigorosi da parte del debitore delle circostanze che lo hanno condotto ad assumere i singoli debiti) ; negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni. Per non restringere eccessivamente la portata della legge e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della
“meritevolezza” può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sull'analisi delle cause che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti (Tribunale di Verona
5 febbraio 2021); la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di “meritevolezza” è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la “meritevolezza” del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori ( Tribunale di Napoli Nord 26 marzo 2021 in www.ilcaso.it). Il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di
4 reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. In tale ottica fattori esterni non imputabili al debitore sono stati ritenuti la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia propria o di un familiare, una ludopatia certificata, la subita usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale o da un trasferimento dovuto ad esigenze di lavoro, il mancato incasso di crediti attesi . Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento. Nella vicenda in esame, applicando i suddetti criteri, il ricorso al credito non è stato considerato elemento ostativo all'ammissibilità della proposta. Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno infatti trovato conferma all'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria della ricorrente, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli anziché dalle accresciute difficolta economiche determinate della situazione familiare nel contesto della quale si evidenzia la presenza di quattro figli minori e, correlativamente , spese mensili per € 2.671
a fronte di un reddito mensile lordo di € 2.897,16. La relazione del ST ha infatti sottolineato come la situazione di sovraindebitamento ( € 139.925,52 al momento della domanda) sia collegata ai plurimi finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze familiari amplificate dal distacco dalle famiglie di origine, del ricorrente e della moglie, successivamente al trasferimento della famiglia a AR , in ragione delle necessità professionali del ricorrente;
non si registrano d'altro canto anomale voci di spesa o esborsi particolarmente rilevanti ( il ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili di pregio;
auto acquistata usata nel 2018) ); deve dunque ritenersi che i finanziamenti siano stati richiesti per far fronte, nel corso degli anni , alle ordinarie esigenze di vita ed alla particolare situazione del nucleo familiare;
peraltro i debiti contratti sono stati in parte onorati nel
5 corso del tempo, attraverso la cessione del quinto dello stipendio o delegazioni di pagamento. In definitiva la valutazione di immeritevolezza evocata dalla reclamante ( e ritenuta insussistente in fase di ammissione) risulta in contrasto con lo spirito e la lettera del CCII con cui il legislatore, in omaggio al principio del “favor debitoris”, ha ritenuto meritevole di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte , a prescindere dalla causa del sovraindebitamento, purché non sorte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli;
b.2) il compenso del ST verrà in ogni caso erogato nei termini indicati dall'art 71 comma IV CCII;
b.3) a norma dell'art 70 comma VII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni formulate, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
le osservazioni di BL AN SPA si muovono in vero prevalentemente sul frangente dell'ammissibilità e non su quello della convenienza;
in ogni caso, anche sotto tale ultimo profilo, tenendo conto delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve osservarsi come il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano debba investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza , frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente;
tali situazioni non si rilevano nella vicenda in esame, dovendosi ritenere il piano proposto certamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione della durata ( 71 mesi contro i 36 della liquidazione controllata) e dell'assenza di beni immobili e di beni mobili di pregio;
ritenuto che:
sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; sussista la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il ST, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei
6 creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal ST (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da LA ZZ GI
([...]) nato a [...] in data [...] e residente in [...], Str
Fonderie 6/A;
AVVERTE che il ricorrente è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al ST di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
7 - alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del ST, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il ST riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il ST, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del ST, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, entro due giorni;
ORDINA al ST di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il ST, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al ST ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
AR, 28 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da LA ZZ GI
([...]) nato a [...] in data [...] e residente in AR, Str
Fonderie 6/A con il patrocinio dell'avv. GI BUTITTA ([...]) elettivamente domiciliato in Bagheria (PA) , Via Guttuso 27 presso lo studio del difensore;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII LA ZZ GI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di AR;
il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
il ST nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
1 la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal ST che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
dalla relazione ex art. 68 CCII risulta che i creditori DI AN S.P.A. (fin. credito al consumo n.7864707 del 26/06/2017 ), GO TO S.P.A. (fin. credito al consumo n.058300158 dell' 1/02/2018. ), BL AN S.P.A. ( mutuo contro cessione di quota dello stipendio n 493678 del 12/12/2018 e mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento n 636983), FI S.P.A. (fin. credito al consumo n.2022007533530 del 23/05/2019 e contratto di finanziamento n 20220062744704 del
23/05/2019 ) hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto, nel decreto emesso ex art 70 comma I CCII, è stato specificato che ai suddetti creditori in riferimento ai suddetti crediti, sarebbe stata preclusa ex art 69 comma II CCII la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;
2 in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il ST ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
il piano:
a) indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
b) prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento:
a fronte di un passivo pari ad € 144.470,32 ( di cui € 4.544,80 in prededuzione, € 5.854.52 in privilegio ed € 134.071,48 in chirografo ) e di una retribuzione mensile netta pari ad €
2.897,17 prevede, entro 71 mesi : a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
c) il pagamento del 18 % dei creditori chirografari, mediante il versamento di € 500,00 circa x 71 mesi per complessivi €
34.544,00 ;
considerato che :
a)ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che: ; il creditore BL AN SPA si è opposto all'omologazione del piano eccependo: I inesistenza dello stato di sovraindebitamento;
II carenza della documentazione;
III inammissibilità della domanda risultando, in tesi, il sovraindebitamento frutto di colpa grave, malafede e frode;
IV violazione dell'art. 71 comma 4 CCII, per avere previsto il piano l'integrale pagamento del ST prima del termine dell'esecuzione del piano;
b)in merito alle osservazioni di BL AN SPA va premesso che le stesse devono considerarsi inammissibili alla luce del disposto dell'art 69 comma II CCII ( come già rilevato nel decreto emesso ex art 70 comma I CCII) per aver il suddetto creditore violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b.1)in ogni caso, le osservazioni formulate dall'istituto di credito, volte a censurare quello che, in tesi, viene ritenuto un abusivo ricorso allo strumento di risoluzione della crisi, si compendiano in un complessivo addebito di colpevolezza della condotta del ricorrente
3 nella causazione della propria esposizione debitoria e non possono ritenersi ostative all'omologa; come è noto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può considerarsi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ( art. 69 comma I
CCII). In dottrina si è osservato come, per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento sia stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori, e sia stata espunta dal perimetro delle verifiche funzionali all'omologa del piano. Al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 70 CCII il giudice è chiamato a valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione del dissesto, tenendo conto della genesi e dell'evoluzione della situazione portata alla sua attenzione in rapporto alle finalità della disciplina dettata in materia di composizione della crisi. Il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento ( circostanza che rende estremamente difficile la ricostruzione in termini rigorosi da parte del debitore delle circostanze che lo hanno condotto ad assumere i singoli debiti) ; negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni. Per non restringere eccessivamente la portata della legge e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della
“meritevolezza” può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sull'analisi delle cause che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti (Tribunale di Verona
5 febbraio 2021); la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di “meritevolezza” è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la “meritevolezza” del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori ( Tribunale di Napoli Nord 26 marzo 2021 in www.ilcaso.it). Il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di
4 reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. In tale ottica fattori esterni non imputabili al debitore sono stati ritenuti la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia propria o di un familiare, una ludopatia certificata, la subita usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale o da un trasferimento dovuto ad esigenze di lavoro, il mancato incasso di crediti attesi . Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento. Nella vicenda in esame, applicando i suddetti criteri, il ricorso al credito non è stato considerato elemento ostativo all'ammissibilità della proposta. Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno infatti trovato conferma all'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria della ricorrente, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli anziché dalle accresciute difficolta economiche determinate della situazione familiare nel contesto della quale si evidenzia la presenza di quattro figli minori e, correlativamente , spese mensili per € 2.671
a fronte di un reddito mensile lordo di € 2.897,16. La relazione del ST ha infatti sottolineato come la situazione di sovraindebitamento ( € 139.925,52 al momento della domanda) sia collegata ai plurimi finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze familiari amplificate dal distacco dalle famiglie di origine, del ricorrente e della moglie, successivamente al trasferimento della famiglia a AR , in ragione delle necessità professionali del ricorrente;
non si registrano d'altro canto anomale voci di spesa o esborsi particolarmente rilevanti ( il ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili di pregio;
auto acquistata usata nel 2018) ); deve dunque ritenersi che i finanziamenti siano stati richiesti per far fronte, nel corso degli anni , alle ordinarie esigenze di vita ed alla particolare situazione del nucleo familiare;
peraltro i debiti contratti sono stati in parte onorati nel
5 corso del tempo, attraverso la cessione del quinto dello stipendio o delegazioni di pagamento. In definitiva la valutazione di immeritevolezza evocata dalla reclamante ( e ritenuta insussistente in fase di ammissione) risulta in contrasto con lo spirito e la lettera del CCII con cui il legislatore, in omaggio al principio del “favor debitoris”, ha ritenuto meritevole di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte , a prescindere dalla causa del sovraindebitamento, purché non sorte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli;
b.2) il compenso del ST verrà in ogni caso erogato nei termini indicati dall'art 71 comma IV CCII;
b.3) a norma dell'art 70 comma VII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni formulate, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
le osservazioni di BL AN SPA si muovono in vero prevalentemente sul frangente dell'ammissibilità e non su quello della convenienza;
in ogni caso, anche sotto tale ultimo profilo, tenendo conto delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve osservarsi come il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano debba investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza , frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente;
tali situazioni non si rilevano nella vicenda in esame, dovendosi ritenere il piano proposto certamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione della durata ( 71 mesi contro i 36 della liquidazione controllata) e dell'assenza di beni immobili e di beni mobili di pregio;
ritenuto che:
sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; sussista la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il ST, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei
6 creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal ST (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da LA ZZ GI
([...]) nato a [...] in data [...] e residente in [...], Str
Fonderie 6/A;
AVVERTE che il ricorrente è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al ST di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
7 - alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del ST, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il ST riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il ST, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del ST, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, entro due giorni;
ORDINA al ST di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il ST, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al ST ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
AR, 28 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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