TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Spetta al datore di lavoro provare la formazione dell’apprendistaAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1010/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MULLER ROBERTO Parte_1 Per l'avv. BROTINI DANIELE Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
l'avv. Muller si riporta, altresì, alle istanze istruttorie di cui al ricorso.
L'avv. Muller chiede che sia espunta dal fascicolo la produzione di parte resistente allegata alle note del 25.03.2025, in quanto tardiva.
L'avv. Brotini evidenzia che trattasi di un estratto del CCNL applicato al rapporto di lavoro,
opponendosi alla richiesta di parte ricorrente.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MULLER Parte_1 C.F._1
ROBERTO, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIA MASACCIO N. 219, presso il difensore avv. MULLER ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. D'ALES MANUELA e dell'avv. BROTINI DANIELE, elettivamente domiciliata in VIA PONZANO 60 50053 EMPOLI, presso il difensore avv. D'ALES MANUELA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa a favore di con Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'11.12.2013 al 31.01.2014, con qualifica di operaio, con inquadramento nel VI livello CCNL Metalmeccanica Artigianato e con mansioni di manovale di magazzino (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte);
b) di avere prestato attività lavorativa a favore di dal Controparte_1
31.01.2014 al 31.01.2019, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 60 mesi, full time, con qualifica di apprendista operaio V livello CCNL Metalmeccanica
Artigianato, con mansioni di apprendista manutentore e riparatore di estintori, inclusa la ricarica
(v. doc. n. 3 del fascicolo di parte);
c) che al predetto contratto di apprendistato non veniva allegato il piano formativo individuale, che veniva da lui sottoscritto in corso di rapporto, unitamente ad altri documenti dei quali non ricordava il contenuto;
2 d) che, alla scadenza del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro proseguiva come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, sino al 18.10.2021, data di decorrenza delle rassegnate dimissioni (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte);
e) di avere svolto, sin dalla stipula del contratto a tempo determinato e per tutta la sua durata,
mansioni di addetto ai servizi antincendio, con affiancamento da parte del sig. Controparte_2 che gli impartiva l'ordinaria istruzione, e di avere continuato a svolgere dette mansioni in autonomia per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante, senza ricevere la prescritta formazione teorico-pratica e senza affiancamento del tutor con il Persona_1
quale lavorava in non più di una decina di occasioni, così come con altri colleghi, quando vi era la necessità di lavorare in coppia;
f) di avere frequentato unicamente il corso alla Coeso di Empoli, in materia di sicurezza sul lavoro;
g) di essere stato più volte distaccato presso altre aziende (in data 1.03.2016, presso Dante
Maggesi S.r.l., in data 20.03.2018 presso SOF S.p.A. e poi presso Termoidraulica Fiumi S.r.l.);
h) di avere, quindi, diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato inquadrato nel V livello CCNL Metalmeccanica
Artigianato dal 3.02.2014, per complessivi euro 11.572,12.
Pertanto, l'esponente, deducendo la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante del
31.01.2014 e la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, dal 3.02.2014 al 18.10.2021, con inquadramento nel V livello CCNL Metalmeccanica
Artigianato, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la nullità ovvero l'invalidità del contratto di apprendistato intercorso tra il Sig. e Parte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare che tra le parti è Controparte_1
intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto del ricorrente all'inquadramento nel quinto livello c.c.n.l. metalmeccanici artigianato;
per l'effetto condannare in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Controparte_1
a corrispondere al Sig. la somma di € 11.572,12, o la diversa anche Controparte_1 Pt_1
maggior somma che risulterà di giustizia, a titolo di differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire per legge e per contratto ex quinto livello c.c.n.l. metalmeccanici artigianato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone Controparte_1
la reiezione, in quanto infondato, essendo stato il piano formativo sottoscritto contestualmente al
3 contratto di apprendistato, in data 31.01.2014, ed avendo il ricorrente regolarmente fruito della prescritta formazione teorico-pratica, sia interna, che esterna (v. doc. n.
3-15 del fascicolo di parte); con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 12.07.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso in esame, parte ricorrente e parte resistente hanno prodotto il contratto di apprendistato professionalizzante concluso inter partes in data 31.01.2014 (con decorrenza dal 3.02.2014; v. doc. n. 3 dei fascicoli di parte ricorrente e di parte resistente), nonché l'allegato piano formativo individuale, datato 31.01.2014 e debitamente sottoscritto dalle parti e dal tutor (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente e n. 4 del fascicolo di parte resistente).
A tale ultimo proposito, parte ricorrente ha sostenuto in ricorso di avere sottoscritto il piano formativo individuale in corso di rapporto (unitamente ad altri documenti dei quali la parte non rammenta il contenuto); tuttavia, tale circostanza – genericamente dedotta, non avendo il ricorrente indicato, in relazione al cap. n. 4 del ricorso, che, pertanto, non è stato ammesso, le concrete e specifiche circostanze di tempo, luogo e modo in cui gli sarebbe stato fatto sottoscrivere il piano formativo individuale - è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, che ha dedotto la sottoscrizione simultanea del contratto di apprendistato professionalizzante e dell'allegato piano formativo individuale, entrambi redatti per iscritto (come emergente dal testo dei predetti documenti;
si vedano, altresì, i doc. n. 5 e 7 del fascicolo di parte resistente, ovvero la comunicazione dati apprendista e tutor aziendale e l'e-mail del 1.02.2014 dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese
Valdelsa, che, ricevuta la comunicazione dell'assunzione dell'apprendista, notiziava il datore di lavoro dell'obbligo dell'erogazione della formazione esterna e della possibilità di adempiervi mediante l'offerta formativa pubblica).
Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie sia stato osservato il requisito della forma scritta richiesto per il contratto di apprendistato professionalizzante e per l'allegato piano formativo individuale.
Né può invocarsi, nella fattispecie, quanto affermato da Cass. 10826/2023, richiamata da parte ricorrente nelle note autorizzate, in quanto detta pronuncia fa riferimento alla previgente disciplina del
D.lgs. 276/2003, in una fattispecie in cui non era in contestazione che il piano formativo individuale, contenuto in un documento separato, fosse stato sottoscritto successivamente al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre, nel caso in esame, tale circostanza, oggetto di contestazione da parte della resistente, è rimasta del tutto indimostrata.
4 Parimenti, nel caso esaminato da Cass. n. 6704/2024, nel quale si fa applicazione della disciplina normativa di cui al D.lgs. 167/2011, era incontroverso che il piano formativo individuale non fosse stato redatto in forma scritta;
ciò contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie.
Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato inter partes in data 31.01.2014, per non avere ricevuto, nel corso del periodo di apprendistato, la specifica formazione teorico-pratica (avendo frequentato un unico corso presso la Coeso di Empoli in materia di sicurezza sul lavoro) e non essendo stato affiancato dal tutor (se non in Persona_1
una decina di occasioni, quando vi era la necessità di lavorare in coppia), con conseguente sussistenza tra le parti, dal 3.02.2014, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, con inquadramento nel V livello CCNL Metalmeccanica Artigianato, con diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
A tal proposito, si evidenzia che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. nn. 14754 del 2014, 11265 del 2013 e 6787 del 2002).
Ne consegue che il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto, entrando a far parte della causa negoziale (cfr. Cass. n. 11265/13).
Ancora, in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può
5 però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16595 del 03/08/2020 (Rv. 658635 - 01).
In caso di contestazione in ordine all'effettività dell'attività di formazione, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato.
Tanto premesso, devono, ora, essere esaminate le risultanze dell'espletata istruttoria documentale e orale.
In particolare, parte resistente ha prodotto con il proprio doc. n. 8 il modello 1/A del 18.02.2014, sottoscritto anche dal ricorrente, con il quale dichiarava di volere fruire della offerta formativa pubblica nella misura di n. 120 ore nel triennio;
con il proprio doc. n. 9 la e-mail dell'Unione dei Comuni del
Circondario dell'Empolese Valdelsa del 3.09.2015, con la quale si comunicava l'inizio del corso di formazione esterna per il ricorrente;
con il proprio doc. n. 11 l'attestato di frequenza del 9.02.2016, con il quale la Regione Toscana attestava l'assolvimento, da parte del ricorrente, dell'obbligo di formazione esterna prevista per il triennio dalla vigente normativa statale e regionale;
con il proprio doc. n. 12
l'attestato di frequenza e di formazione del corso per dipendenti a rischio alto del 22.09.2015, emesso dalla B&C S.a.s. S.a.s.; con il proprio documento n. 13 il registro per la Controparte_3 formazione interna dell'apprendista, debitamente sottoscritto dal ricorrente, dal tutor e dal datore di lavoro, nel quale sono indicate le date, le ore di formazione, gli argomenti trattati e le dimostrazioni pratiche effettuate;
con il proprio doc. n. 14 l'attestato di partecipazione al corso di formazione interno del 21.12.2017; con il proprio doc. n. 15 gli estratti dei verbali relativi agli incontri di formazione tenuti con gli apprendisti, con indicazione delle date (dal 7.03.2014 al 28.09.2018) e degli argomenti trattati, muniti delle sottoscrizioni del docente e dei partecipanti (compreso il ricorrente, ove non assente per infortunio).
Si ritiene, pertanto, che, mediante la predetta produzione documentale, parte resistente abbia dimostrato di avere erogato al ricorrente la prescritta formazione teorica interna ed esterna (quest'ultima mediante il ricorso alla offerta formativa pubblica).
La suddetta produzione documentale, peraltro, smentisce le dichiarazioni rese, sul punto, dalla teste
ex dipendente della impresa individuale resistente, con mansioni di impiegata Testimone_1
amministrativa, la quale si occupava della redazione dei programmi di lavoro e della trascrizione dei buoni di lavoro al pc, senza, tuttavia, recarsi presso i cantieri, che ha dichiarato che il ricorrente “non ha mai ricevuto formazione…il ricorrente non ha ricevuto formazione teorico pratica, ricordo un solo corso, nel nord Italia, al quale il ricorrente ha partecipato, insieme ad altri colleghi, all'esito del quale il ricorrente fu bocciato”; al contrario, dal doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente emerge che il
6 ricorrente ha fruito della prescritta formazione esterna (pubblica) per n. 120 ore nel triennio, assolvendo, così, all'obbligo formativo (come attestato dalla Regione Toscana), oltre a partecipare ad ulteriori corsi di formazione interni ed esterni (v. doc. n. 12-15 del fascicolo di parte resistente), mentre l'esame al quale si riferisce la teste è quello del 20.02.2020 di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte resistente, relativo alla certificazione per gli schemi TME e TMP, che il ricorrente non superava
(quindi, un esame tenutosi in un periodo successivo a quello di scadenza del periodo di apprendistato).
Ancora, la circostanza, emergente documentalmente, della frequenza, da parte del ricorrente, dei corsi di formazione esterna dell'offerta pubblica e dei corsi di formazione interni è stata confermata dai testi
ex dipendente della impresa individuale resistente e attualmente dipendente di una Testimone_2
società della quale è socio accomandatario (“ricordo che il ricorrente per un periodo Controparte_1 ha seguito un corso di un giorno alla settimana ad Empoli, presso l'agenzia di formazione, accreditata presso la Regione Toscana, ASEV. (…) ricordo riunioni periodiche di formazione, in cui si parlava di sicurezza, gestione dei cantieri, delle norme che servivano per il nostro lavoro, a queste riunioni partecipavano i dipendenti ed il titolare (…) confermo, il ricorrente andava un giorno alla settimana, il corso è durato qualche mese, secondo il programma dell'ASEV. Sul 13: i corsi presso la B&C li abbiamo fatti tutti, ci veniva poi rilasciato un attestato (…) Sul 15: preciso che il corso antincendio
l'abbiamo fatto tutti, penso lo abbia fatto anche il ricorrente”) e , ex apprendista e Testimone_3
dipendente della impresa individuale resistente e attualmente dipendente di una società della quale
è socio accomandatario (“Sul 12: so che il ricorrente ha frequentato il corso, era Controparte_1
assente dal lavoro per il corso (…) i corsi di formazione erano effettuati, io ed il ricorrente abbiamo seguito corsi insieme (…) io so che c'erano riunioni periodiche tra tutor e apprendista (…) sono state fatte riunioni di formazione degli apprendisti, con tutti gli apprendisti, si discuteva di cose inerenti al lavoro, corretto utilizzo dell'estintore, smontaggio dell'estintore, manutenzione sul maniglione antipanico, normative in materia antincendio, ci venivano dati opuscoli o stampe di normative, nel caso in cui cambiasse la legge, ci venivamo mostrati fogli per segnalarci errori o mancanze di altri colleghi;
a fine anno veniva fatto un resoconto dell'anno concluso, per indicarci dove potevamo migliorare;
(…) più spesso venivano fatte le riunioni formative per gli apprendisti”).
Ulteriormente, la dichiarazione della teste che il non abbia mai fatto da tutor al Tes_1 Per_1
ricorrente e che non gli abbia mai erogato la formazione teorico-pratica è smentita dal doc. n. 13 del fascicolo di parte resistente, sottoscritto dal ricorrente e dal nel quale si dà atto, oltre che della Per_1
erogazione della formazione teorica, anche dello svolgimento di dimostrazioni pratiche (su estintori, sulla manutenzione ordinaria, ecc.).
7 A tal proposito ed a proposito della dichiarazione della teste secondo la quale il ricorrente si è Tes_1
sempre recato da solo sui cantieri, il teste sebbene non ricordi chi fosse il tutor del ricorrente, Tes_2
ha riferito che: “Il ricorrente di solito, nei primi anni, anche se non so per quanto, era affiancato da tecnici più esperti, si andava quasi sempre in due, da soli si andava per la manutenzione ordinaria, per
i censimenti, in teoria il tecnico più esperto avrebbe dovuto spiegare come svolgere il lavoro (…) Sul
7: il ricorrente da solo può avere fatto il censimento, il controllo sugli estintori, ecc., non i controlli più importanti, che si fanno sempre in due, per esempio sulle porte tagliafuoco, i rilevatori di fumo senz'altro il ricorrente non li ha fatti da solo, è più un lavoro da elettricisti e lo stesso per le pompe antincendio, il ricorrente non le ha fatte da solo, è più un lavoro da idraulici. è un Persona_1
ingegnere, manutentore, attualmente si occupa prevalentemente di centraline, impianti rilevazione fumi, quando c'era il ricorrente faceva un po' tutto, era un manutentore a tutto tondo, era un manutentore più specializzato, era uno dei più esperti quindi sicuramente avrà affiancato il ricorrente
e gli avrà impartito la formazione, e sono manutentori, attualmente il Controparte_2 Persona_2
primo si occupa prevalentemente della parte meccanica, il secondo prevalentemente di quella elettrica, dal 2009/2010 in poi, eravamo meno, e erano i più esperti, sicuramente avranno CP_2 Per_2
affiancato il ricorrente, più , che (…) penso che il ricorrente abbia fruito della CP_2 Per_2
formazione per le 30 ore, in affiancamento al tutor, anzi sono sicuro, considerato che si tratta di 4 o 5 giorni lavorativi (…) è possibile che il ricorrente fosse autonomo nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria relativa ai censimenti (controllo della presenza dell'estintore, controllo sui cartellini, ecc.), per la manutenzione più complessa si andava in due, per esempio per l'installazione di estintori nuovi, controllo degli idranti, o se il numero di estintori era importante si andava sempre in due”.
Il teste ha dichiarato che: “io ho visto, nel tempo, nell'arco di 4 o 5 anni, o altri colleghi Tes_3 Per_1 più esperti fare appunti sulla manutenzione, sull'utilizzo dei fogli (…) comunque lo scopo era quello di impartire una lezione;
(…) Sul 5 e 6 e 9: è capitato che in mia presenza un collega più esperto passasse a verificare il mio lavoro ed il lavoro di altri apprendisti, segnalando eventuali mancanze;
i tecnici esperti erano è capitato che quando Per_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_1
eravamo in coppia il tutor o il tecnico esperto ci spiegassero e facessero vedere il cartellino e il registro e che poi ci facessero compilare il cartellino ed il registro per verificare che avessimo imparato (…) Sul 7 e 8: non lo so, ma direi di no, non erano mansioni da apprendista, io non le ho mai fatte e suppongo anche gli altri apprendisti;
se andavamo in coppia il tecnico maggiormente esperto ci mostrava come fare la manutenzione a questi presidi, ai fini di un completamento della nostra
8 formazione, per poterci alla fine occupare anche di queste attività in autonomia;
Sul 10: io ho visto molte volte il ricorrente con il tutor o altri tecnici specializzati”.
Peraltro, il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente, relativo alle tre fotografie dei cartellini degli estintori, concerne gli anni 2018-2019; parimenti, il doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente concerne i programmi di lavoro del 6.08.2018, del 16.10.2018 e del 23.11.2018; pertanto, i predetti documenti concernono la parte finale del periodo di apprendistato, rispetto alla quale il teste ha riferito Tes_3 che: “noi apprendisti non eravamo autorizzati a fare interventi da soli, da istruzioni fornite, potevamo solo verificare visivamente gli estintori, tutto il resto doveva essere eseguito con la supervisione o da un tecnico esperto, poi con il passare del tempo capitava più volte di fare un intervento da soli e poi passava il collega per verificare l'intervento, comunque dipendeva dalla tipologia di intervento”.
Ugualmente, per quanto riguarda i distacchi del 1.03.2016 e del 20.03.2018 (essendo gli ulteriori distacchi, emergenti dai cartellini di cui al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente, relativi ad un periodo successivo alla fine del periodo di apprendistato), è emerso che il ricorrente non era stato inviato da solo in distacco, bensì con i colleghi e (sul punto, il teste ha dichiarato Per_2 Per_3 Tes_3 che: “c'è stato un periodo in cui sono stati fatti distacchi, di solito c'era sempre un collega esperto in affiancamento all'apprendista”).
Infine, per quanto attiene al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes dall'11.12.2013 al 31.01.2014, il teste ha riferito che: “Sull'1: il ricorrente all'inizio stava Tes_2
prevalentemente in magazzino, si occupava di carico e scarico e al bisogno andava con il tecnico dal cliente”; né è verosimile che l'intera formazione, con riferimento a mansioni per le quali il contratto collettivo prevede un periodo di apprendistato di 60 mesi, sia stata erogata al ricorrente (che all'epoca aveva 19 anni e nessuna esperienza nel settore), esclusivamente nei 51 giorni di durata del contratto a tempo determinato concluso inter partes per lo svolgimento di mansioni di addetto al magazzino
(come, invece, dedotto in ricorso).
In conclusione, si evidenzia che alcuno dei testi escussi ha dichiarato di avere continuativamente prestato attività lavorativa unitamente al ricorrente (infatti, i testi e svolgevano un Tes_1 Tes_2
lavoro di ufficio, mentre il teste ha dichiarato di non avere lavorato, di regola, con il ricorrente), Tes_3
per cui, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni rese dai predetti testi, si ritiene di dare prevalenza alle dichiarazioni rese dai testi e , in quanto riscontrate dai documenti versati in atti, Tes_2 Tes_3
contenenti la sottoscrizione del ricorrente;
si vedano, in particolare, i doc. n. 13 e 15 del fascicolo di parte resistente.
Né vale ad inficiare il rilievo probatorio della predetta documentazione, sottoscritta dal ricorrente, la circostanza, dedotta da parte ricorrente a verbale dell'udienza del 19.01.2024, secondo la quale vi
9 sarebbero incongruenze tra la predetta documentazione e le indicazioni delle trasferte contenute nelle buste paga in atti, avendo parte resistente dedotto la possibile esistenza di refusi nella indicazione delle trasferte in busta paga.
Conseguentemente, la domanda relativa alla nullità del contratto di apprendistato oggetto di causa e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere respinta.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Considerata la complessità dell'accertamento in fatto e le non univoche risultanze della espletata istruttoria orale, le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1010/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MULLER ROBERTO Parte_1 Per l'avv. BROTINI DANIELE Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
l'avv. Muller si riporta, altresì, alle istanze istruttorie di cui al ricorso.
L'avv. Muller chiede che sia espunta dal fascicolo la produzione di parte resistente allegata alle note del 25.03.2025, in quanto tardiva.
L'avv. Brotini evidenzia che trattasi di un estratto del CCNL applicato al rapporto di lavoro,
opponendosi alla richiesta di parte ricorrente.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MULLER Parte_1 C.F._1
ROBERTO, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIA MASACCIO N. 219, presso il difensore avv. MULLER ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. D'ALES MANUELA e dell'avv. BROTINI DANIELE, elettivamente domiciliata in VIA PONZANO 60 50053 EMPOLI, presso il difensore avv. D'ALES MANUELA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa a favore di con Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'11.12.2013 al 31.01.2014, con qualifica di operaio, con inquadramento nel VI livello CCNL Metalmeccanica Artigianato e con mansioni di manovale di magazzino (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte);
b) di avere prestato attività lavorativa a favore di dal Controparte_1
31.01.2014 al 31.01.2019, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 60 mesi, full time, con qualifica di apprendista operaio V livello CCNL Metalmeccanica
Artigianato, con mansioni di apprendista manutentore e riparatore di estintori, inclusa la ricarica
(v. doc. n. 3 del fascicolo di parte);
c) che al predetto contratto di apprendistato non veniva allegato il piano formativo individuale, che veniva da lui sottoscritto in corso di rapporto, unitamente ad altri documenti dei quali non ricordava il contenuto;
2 d) che, alla scadenza del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro proseguiva come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, sino al 18.10.2021, data di decorrenza delle rassegnate dimissioni (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte);
e) di avere svolto, sin dalla stipula del contratto a tempo determinato e per tutta la sua durata,
mansioni di addetto ai servizi antincendio, con affiancamento da parte del sig. Controparte_2 che gli impartiva l'ordinaria istruzione, e di avere continuato a svolgere dette mansioni in autonomia per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante, senza ricevere la prescritta formazione teorico-pratica e senza affiancamento del tutor con il Persona_1
quale lavorava in non più di una decina di occasioni, così come con altri colleghi, quando vi era la necessità di lavorare in coppia;
f) di avere frequentato unicamente il corso alla Coeso di Empoli, in materia di sicurezza sul lavoro;
g) di essere stato più volte distaccato presso altre aziende (in data 1.03.2016, presso Dante
Maggesi S.r.l., in data 20.03.2018 presso SOF S.p.A. e poi presso Termoidraulica Fiumi S.r.l.);
h) di avere, quindi, diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato inquadrato nel V livello CCNL Metalmeccanica
Artigianato dal 3.02.2014, per complessivi euro 11.572,12.
Pertanto, l'esponente, deducendo la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante del
31.01.2014 e la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, dal 3.02.2014 al 18.10.2021, con inquadramento nel V livello CCNL Metalmeccanica
Artigianato, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la nullità ovvero l'invalidità del contratto di apprendistato intercorso tra il Sig. e Parte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare che tra le parti è Controparte_1
intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto del ricorrente all'inquadramento nel quinto livello c.c.n.l. metalmeccanici artigianato;
per l'effetto condannare in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Controparte_1
a corrispondere al Sig. la somma di € 11.572,12, o la diversa anche Controparte_1 Pt_1
maggior somma che risulterà di giustizia, a titolo di differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire per legge e per contratto ex quinto livello c.c.n.l. metalmeccanici artigianato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone Controparte_1
la reiezione, in quanto infondato, essendo stato il piano formativo sottoscritto contestualmente al
3 contratto di apprendistato, in data 31.01.2014, ed avendo il ricorrente regolarmente fruito della prescritta formazione teorico-pratica, sia interna, che esterna (v. doc. n.
3-15 del fascicolo di parte); con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 12.07.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso in esame, parte ricorrente e parte resistente hanno prodotto il contratto di apprendistato professionalizzante concluso inter partes in data 31.01.2014 (con decorrenza dal 3.02.2014; v. doc. n. 3 dei fascicoli di parte ricorrente e di parte resistente), nonché l'allegato piano formativo individuale, datato 31.01.2014 e debitamente sottoscritto dalle parti e dal tutor (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente e n. 4 del fascicolo di parte resistente).
A tale ultimo proposito, parte ricorrente ha sostenuto in ricorso di avere sottoscritto il piano formativo individuale in corso di rapporto (unitamente ad altri documenti dei quali la parte non rammenta il contenuto); tuttavia, tale circostanza – genericamente dedotta, non avendo il ricorrente indicato, in relazione al cap. n. 4 del ricorso, che, pertanto, non è stato ammesso, le concrete e specifiche circostanze di tempo, luogo e modo in cui gli sarebbe stato fatto sottoscrivere il piano formativo individuale - è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, che ha dedotto la sottoscrizione simultanea del contratto di apprendistato professionalizzante e dell'allegato piano formativo individuale, entrambi redatti per iscritto (come emergente dal testo dei predetti documenti;
si vedano, altresì, i doc. n. 5 e 7 del fascicolo di parte resistente, ovvero la comunicazione dati apprendista e tutor aziendale e l'e-mail del 1.02.2014 dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese
Valdelsa, che, ricevuta la comunicazione dell'assunzione dell'apprendista, notiziava il datore di lavoro dell'obbligo dell'erogazione della formazione esterna e della possibilità di adempiervi mediante l'offerta formativa pubblica).
Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie sia stato osservato il requisito della forma scritta richiesto per il contratto di apprendistato professionalizzante e per l'allegato piano formativo individuale.
Né può invocarsi, nella fattispecie, quanto affermato da Cass. 10826/2023, richiamata da parte ricorrente nelle note autorizzate, in quanto detta pronuncia fa riferimento alla previgente disciplina del
D.lgs. 276/2003, in una fattispecie in cui non era in contestazione che il piano formativo individuale, contenuto in un documento separato, fosse stato sottoscritto successivamente al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre, nel caso in esame, tale circostanza, oggetto di contestazione da parte della resistente, è rimasta del tutto indimostrata.
4 Parimenti, nel caso esaminato da Cass. n. 6704/2024, nel quale si fa applicazione della disciplina normativa di cui al D.lgs. 167/2011, era incontroverso che il piano formativo individuale non fosse stato redatto in forma scritta;
ciò contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie.
Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato inter partes in data 31.01.2014, per non avere ricevuto, nel corso del periodo di apprendistato, la specifica formazione teorico-pratica (avendo frequentato un unico corso presso la Coeso di Empoli in materia di sicurezza sul lavoro) e non essendo stato affiancato dal tutor (se non in Persona_1
una decina di occasioni, quando vi era la necessità di lavorare in coppia), con conseguente sussistenza tra le parti, dal 3.02.2014, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, con inquadramento nel V livello CCNL Metalmeccanica Artigianato, con diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
A tal proposito, si evidenzia che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. nn. 14754 del 2014, 11265 del 2013 e 6787 del 2002).
Ne consegue che il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto, entrando a far parte della causa negoziale (cfr. Cass. n. 11265/13).
Ancora, in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può
5 però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16595 del 03/08/2020 (Rv. 658635 - 01).
In caso di contestazione in ordine all'effettività dell'attività di formazione, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato.
Tanto premesso, devono, ora, essere esaminate le risultanze dell'espletata istruttoria documentale e orale.
In particolare, parte resistente ha prodotto con il proprio doc. n. 8 il modello 1/A del 18.02.2014, sottoscritto anche dal ricorrente, con il quale dichiarava di volere fruire della offerta formativa pubblica nella misura di n. 120 ore nel triennio;
con il proprio doc. n. 9 la e-mail dell'Unione dei Comuni del
Circondario dell'Empolese Valdelsa del 3.09.2015, con la quale si comunicava l'inizio del corso di formazione esterna per il ricorrente;
con il proprio doc. n. 11 l'attestato di frequenza del 9.02.2016, con il quale la Regione Toscana attestava l'assolvimento, da parte del ricorrente, dell'obbligo di formazione esterna prevista per il triennio dalla vigente normativa statale e regionale;
con il proprio doc. n. 12
l'attestato di frequenza e di formazione del corso per dipendenti a rischio alto del 22.09.2015, emesso dalla B&C S.a.s. S.a.s.; con il proprio documento n. 13 il registro per la Controparte_3 formazione interna dell'apprendista, debitamente sottoscritto dal ricorrente, dal tutor e dal datore di lavoro, nel quale sono indicate le date, le ore di formazione, gli argomenti trattati e le dimostrazioni pratiche effettuate;
con il proprio doc. n. 14 l'attestato di partecipazione al corso di formazione interno del 21.12.2017; con il proprio doc. n. 15 gli estratti dei verbali relativi agli incontri di formazione tenuti con gli apprendisti, con indicazione delle date (dal 7.03.2014 al 28.09.2018) e degli argomenti trattati, muniti delle sottoscrizioni del docente e dei partecipanti (compreso il ricorrente, ove non assente per infortunio).
Si ritiene, pertanto, che, mediante la predetta produzione documentale, parte resistente abbia dimostrato di avere erogato al ricorrente la prescritta formazione teorica interna ed esterna (quest'ultima mediante il ricorso alla offerta formativa pubblica).
La suddetta produzione documentale, peraltro, smentisce le dichiarazioni rese, sul punto, dalla teste
ex dipendente della impresa individuale resistente, con mansioni di impiegata Testimone_1
amministrativa, la quale si occupava della redazione dei programmi di lavoro e della trascrizione dei buoni di lavoro al pc, senza, tuttavia, recarsi presso i cantieri, che ha dichiarato che il ricorrente “non ha mai ricevuto formazione…il ricorrente non ha ricevuto formazione teorico pratica, ricordo un solo corso, nel nord Italia, al quale il ricorrente ha partecipato, insieme ad altri colleghi, all'esito del quale il ricorrente fu bocciato”; al contrario, dal doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente emerge che il
6 ricorrente ha fruito della prescritta formazione esterna (pubblica) per n. 120 ore nel triennio, assolvendo, così, all'obbligo formativo (come attestato dalla Regione Toscana), oltre a partecipare ad ulteriori corsi di formazione interni ed esterni (v. doc. n. 12-15 del fascicolo di parte resistente), mentre l'esame al quale si riferisce la teste è quello del 20.02.2020 di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte resistente, relativo alla certificazione per gli schemi TME e TMP, che il ricorrente non superava
(quindi, un esame tenutosi in un periodo successivo a quello di scadenza del periodo di apprendistato).
Ancora, la circostanza, emergente documentalmente, della frequenza, da parte del ricorrente, dei corsi di formazione esterna dell'offerta pubblica e dei corsi di formazione interni è stata confermata dai testi
ex dipendente della impresa individuale resistente e attualmente dipendente di una Testimone_2
società della quale è socio accomandatario (“ricordo che il ricorrente per un periodo Controparte_1 ha seguito un corso di un giorno alla settimana ad Empoli, presso l'agenzia di formazione, accreditata presso la Regione Toscana, ASEV. (…) ricordo riunioni periodiche di formazione, in cui si parlava di sicurezza, gestione dei cantieri, delle norme che servivano per il nostro lavoro, a queste riunioni partecipavano i dipendenti ed il titolare (…) confermo, il ricorrente andava un giorno alla settimana, il corso è durato qualche mese, secondo il programma dell'ASEV. Sul 13: i corsi presso la B&C li abbiamo fatti tutti, ci veniva poi rilasciato un attestato (…) Sul 15: preciso che il corso antincendio
l'abbiamo fatto tutti, penso lo abbia fatto anche il ricorrente”) e , ex apprendista e Testimone_3
dipendente della impresa individuale resistente e attualmente dipendente di una società della quale
è socio accomandatario (“Sul 12: so che il ricorrente ha frequentato il corso, era Controparte_1
assente dal lavoro per il corso (…) i corsi di formazione erano effettuati, io ed il ricorrente abbiamo seguito corsi insieme (…) io so che c'erano riunioni periodiche tra tutor e apprendista (…) sono state fatte riunioni di formazione degli apprendisti, con tutti gli apprendisti, si discuteva di cose inerenti al lavoro, corretto utilizzo dell'estintore, smontaggio dell'estintore, manutenzione sul maniglione antipanico, normative in materia antincendio, ci venivano dati opuscoli o stampe di normative, nel caso in cui cambiasse la legge, ci venivamo mostrati fogli per segnalarci errori o mancanze di altri colleghi;
a fine anno veniva fatto un resoconto dell'anno concluso, per indicarci dove potevamo migliorare;
(…) più spesso venivano fatte le riunioni formative per gli apprendisti”).
Ulteriormente, la dichiarazione della teste che il non abbia mai fatto da tutor al Tes_1 Per_1
ricorrente e che non gli abbia mai erogato la formazione teorico-pratica è smentita dal doc. n. 13 del fascicolo di parte resistente, sottoscritto dal ricorrente e dal nel quale si dà atto, oltre che della Per_1
erogazione della formazione teorica, anche dello svolgimento di dimostrazioni pratiche (su estintori, sulla manutenzione ordinaria, ecc.).
7 A tal proposito ed a proposito della dichiarazione della teste secondo la quale il ricorrente si è Tes_1
sempre recato da solo sui cantieri, il teste sebbene non ricordi chi fosse il tutor del ricorrente, Tes_2
ha riferito che: “Il ricorrente di solito, nei primi anni, anche se non so per quanto, era affiancato da tecnici più esperti, si andava quasi sempre in due, da soli si andava per la manutenzione ordinaria, per
i censimenti, in teoria il tecnico più esperto avrebbe dovuto spiegare come svolgere il lavoro (…) Sul
7: il ricorrente da solo può avere fatto il censimento, il controllo sugli estintori, ecc., non i controlli più importanti, che si fanno sempre in due, per esempio sulle porte tagliafuoco, i rilevatori di fumo senz'altro il ricorrente non li ha fatti da solo, è più un lavoro da elettricisti e lo stesso per le pompe antincendio, il ricorrente non le ha fatte da solo, è più un lavoro da idraulici. è un Persona_1
ingegnere, manutentore, attualmente si occupa prevalentemente di centraline, impianti rilevazione fumi, quando c'era il ricorrente faceva un po' tutto, era un manutentore a tutto tondo, era un manutentore più specializzato, era uno dei più esperti quindi sicuramente avrà affiancato il ricorrente
e gli avrà impartito la formazione, e sono manutentori, attualmente il Controparte_2 Persona_2
primo si occupa prevalentemente della parte meccanica, il secondo prevalentemente di quella elettrica, dal 2009/2010 in poi, eravamo meno, e erano i più esperti, sicuramente avranno CP_2 Per_2
affiancato il ricorrente, più , che (…) penso che il ricorrente abbia fruito della CP_2 Per_2
formazione per le 30 ore, in affiancamento al tutor, anzi sono sicuro, considerato che si tratta di 4 o 5 giorni lavorativi (…) è possibile che il ricorrente fosse autonomo nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria relativa ai censimenti (controllo della presenza dell'estintore, controllo sui cartellini, ecc.), per la manutenzione più complessa si andava in due, per esempio per l'installazione di estintori nuovi, controllo degli idranti, o se il numero di estintori era importante si andava sempre in due”.
Il teste ha dichiarato che: “io ho visto, nel tempo, nell'arco di 4 o 5 anni, o altri colleghi Tes_3 Per_1 più esperti fare appunti sulla manutenzione, sull'utilizzo dei fogli (…) comunque lo scopo era quello di impartire una lezione;
(…) Sul 5 e 6 e 9: è capitato che in mia presenza un collega più esperto passasse a verificare il mio lavoro ed il lavoro di altri apprendisti, segnalando eventuali mancanze;
i tecnici esperti erano è capitato che quando Per_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_1
eravamo in coppia il tutor o il tecnico esperto ci spiegassero e facessero vedere il cartellino e il registro e che poi ci facessero compilare il cartellino ed il registro per verificare che avessimo imparato (…) Sul 7 e 8: non lo so, ma direi di no, non erano mansioni da apprendista, io non le ho mai fatte e suppongo anche gli altri apprendisti;
se andavamo in coppia il tecnico maggiormente esperto ci mostrava come fare la manutenzione a questi presidi, ai fini di un completamento della nostra
8 formazione, per poterci alla fine occupare anche di queste attività in autonomia;
Sul 10: io ho visto molte volte il ricorrente con il tutor o altri tecnici specializzati”.
Peraltro, il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente, relativo alle tre fotografie dei cartellini degli estintori, concerne gli anni 2018-2019; parimenti, il doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente concerne i programmi di lavoro del 6.08.2018, del 16.10.2018 e del 23.11.2018; pertanto, i predetti documenti concernono la parte finale del periodo di apprendistato, rispetto alla quale il teste ha riferito Tes_3 che: “noi apprendisti non eravamo autorizzati a fare interventi da soli, da istruzioni fornite, potevamo solo verificare visivamente gli estintori, tutto il resto doveva essere eseguito con la supervisione o da un tecnico esperto, poi con il passare del tempo capitava più volte di fare un intervento da soli e poi passava il collega per verificare l'intervento, comunque dipendeva dalla tipologia di intervento”.
Ugualmente, per quanto riguarda i distacchi del 1.03.2016 e del 20.03.2018 (essendo gli ulteriori distacchi, emergenti dai cartellini di cui al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente, relativi ad un periodo successivo alla fine del periodo di apprendistato), è emerso che il ricorrente non era stato inviato da solo in distacco, bensì con i colleghi e (sul punto, il teste ha dichiarato Per_2 Per_3 Tes_3 che: “c'è stato un periodo in cui sono stati fatti distacchi, di solito c'era sempre un collega esperto in affiancamento all'apprendista”).
Infine, per quanto attiene al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes dall'11.12.2013 al 31.01.2014, il teste ha riferito che: “Sull'1: il ricorrente all'inizio stava Tes_2
prevalentemente in magazzino, si occupava di carico e scarico e al bisogno andava con il tecnico dal cliente”; né è verosimile che l'intera formazione, con riferimento a mansioni per le quali il contratto collettivo prevede un periodo di apprendistato di 60 mesi, sia stata erogata al ricorrente (che all'epoca aveva 19 anni e nessuna esperienza nel settore), esclusivamente nei 51 giorni di durata del contratto a tempo determinato concluso inter partes per lo svolgimento di mansioni di addetto al magazzino
(come, invece, dedotto in ricorso).
In conclusione, si evidenzia che alcuno dei testi escussi ha dichiarato di avere continuativamente prestato attività lavorativa unitamente al ricorrente (infatti, i testi e svolgevano un Tes_1 Tes_2
lavoro di ufficio, mentre il teste ha dichiarato di non avere lavorato, di regola, con il ricorrente), Tes_3
per cui, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni rese dai predetti testi, si ritiene di dare prevalenza alle dichiarazioni rese dai testi e , in quanto riscontrate dai documenti versati in atti, Tes_2 Tes_3
contenenti la sottoscrizione del ricorrente;
si vedano, in particolare, i doc. n. 13 e 15 del fascicolo di parte resistente.
Né vale ad inficiare il rilievo probatorio della predetta documentazione, sottoscritta dal ricorrente, la circostanza, dedotta da parte ricorrente a verbale dell'udienza del 19.01.2024, secondo la quale vi
9 sarebbero incongruenze tra la predetta documentazione e le indicazioni delle trasferte contenute nelle buste paga in atti, avendo parte resistente dedotto la possibile esistenza di refusi nella indicazione delle trasferte in busta paga.
Conseguentemente, la domanda relativa alla nullità del contratto di apprendistato oggetto di causa e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere respinta.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Considerata la complessità dell'accertamento in fatto e le non univoche risultanze della espletata istruttoria orale, le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10