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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1390/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...] c. f: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. CARMELA BONINA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. ti MICHELA FOTI e MARIA CAMMAROTO, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.04.2020, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 101 giornate annue alle dipendenze della ditta SA s.r.l..
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1 venuta a conoscenza a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Lamentava inoltre di aver ricevuto diverse note di indebito da parte dell' , con le quali si richiedeva la restituzione di somme percepite a titolo di indennità di CP_1
malattia per vari periodi del 2018.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre risarcimento dei danni, anche morali subiti a causa della ingiusta cancellazione, nonché l'annullamento delle note di indebito, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo la carenza di interesse ad agire quanto alla domanda di CP_1
reiscrizione, mentre rappresentava di aver annullato gli indebiti in autotutela.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte la causa, istruita documentalmente veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli Parte_1 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta SA
s.r.l.. Conseguentemente agisce per l'accertamento negativo del debito restitutorio nei confronti dell' per prestazioni riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici. CP_1
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
Va premesso che l'oggetto della contesta non riguarda l'effettivo svolgimento di attività bracciantile ad opera di parte ricorrente, dal momento che l' non ha inteso disconoscere tale fatto CP_1
né coi verbali ispettivi né nel presente giudizio avendo, anzi, dato atto che “l'attività viene svolta, i terreni infatti si trovano in buono stato colturale con erbe infestanti tagliate a livello del terreno e molte ceppaie risultavano pulite dai polloni” (cfr. verbali ispettivi redatti in esito ai sopralluoghi eseguiti il 19.06.2018, il 11.04.2018 ed il 13.04.2018, in atti).
La controversia verte, piuttosto, sulla identità del datore di lavoro che parte ricorrente identifica nella ditta SA s.r.l. e l' intende invece disconoscere. CP_1
Più precisamente, parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della ditta SA s.r.l.
e chiede il ripristino della propria iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli quale dipendente a tempo determinato della summenzionata azienda agricola.
L' , dal canto suo, contesta le domande avversarie rappresentando che, da una serie di verbali CP_1
ispettivi a firma degli ispettori e , versati in atti, e riguardanti accertamenti sulla concreta Per_1 Per_2
esistenza, nonché sulla regolarità fiscale e contributiva delle ditte SA s.r.l. (v. verbale del 28.6.2018),
BIAL srl (v. verbale del 6.3.2019), Area Natura Srl (v. verbale del 3.5.2019), Ditta Calà NA
IA (v. verbale del 27.12.2018), Ditta Calà NA ES (v. verbale del 28.1.2019) e
[...]
(v. verbale del 19.2.2019) era emerso che i soci della SA s.r.l. erano Calà Parte_2 NA IA, Calà NA ES e , titolari a vario titolo e con quote di Parte_2
diverso ammontare, anche delle società Bial s.r.l. ed Area Natura s.r.l..
Orbene, da siffatti verbali è emerso che la SA s.r.l., che parte ricorrente assume essere la propria datrice di lavoro, è iscritta presso la CCIAA di Messina al n. REA 145182 dal 16.09.1992 (n.
Partita IVA e che lo statuto della società prevede quale oggetto l'esercizio esclusivo P.IVA_1 dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..
È documentato come nonostante la SA s.r.l., in data 3.02.2009, avesse inoltrato all' CP_1 un'unica denuncia aziendale, dichiarando lo svolgimento di attività di coltivazione con utilizzo di manodopera (OTD) su terreni siti in agro di Capri Leone, la stessa abbia inviato all' diverse denunce CP_1
trimestrali di assunzione di operai agricoli a tempo determinato anche per i Comuni di Galati AM,
San TO di Fitalia, Sinagra, e , terreni, questi, che non risultano di proprietà della Per_3 Per_4
SA né da essa condotti in affitto, ma sono tutti riferibili ai singoli soci della stessa, ovvero alle aziende agricole di cui sono intestatari.
Allo stesso tempo, è risultato che la SA non sia proprietaria di attrezzature e macchinari atti alla lavorazione agricola.
È altresì emerso come l'attività posta in essere dalla SA consistesse nell'operare su terreni che facevano capo ad altre aziende agricole la cui titolarità era da ricondursi agli stessi soci/amministratori della SA stessa, e con i quali erano stati stipulati dei contratti di compravendita di prodotti agricoli tali per cui la SA avrebbe effettuato, oltre alla raccolta del frutto, la gestione totale del ciclo biologico della coltura con operazioni quali “roncatura, potatura degli alberi, regimazione dello scolo delle acque, manutenzione ordinarie delle strade poderali e quant'altro necessario per la buona conservazione delle colture e dei terreni stessi”, e si sarebbe occupata altresì di compiere opere straordinarie quali l'esecuzione di tre sfalci straordinari per 5 anni consecutivi.
Il corrispettivo pattuito consisteva nel trasferimento, da parte delle ditte “venditrici” alla SA del contributo erogato dall'AGEA in favore delle sole aziende agricole proprietarie dei terreni, trasferimento di denaro di cui, in ogni caso, non sarebbe stata rinvenuta traccia.
Di contro, la SA si sarebbe resa inadempiente relativamente al proprio obbligo di versare i contributi relativi alle maestranze impiegate e denunciate all' , con ciò ottenendo di incamerare il CP_1
denaro liquido consistente nel contributo AGEA erogato formalmente alle aziende agricole “venditrici”, impedendo la compensazione con eventuali debiti previdenziali, formalmente ricadenti in capo alla azienda “acquirente”, ovvero la SA s.r.l.. Da questi elementi l' ha dedotto l'esistenza, di fatto, di una somministrazione irregolare di CP_1
manodopera dalla SA, formale intestataria dei contratti di lavoro con i braccianti agricoli impiegati nell'effettivo lavoro sui campi, alle singole unità produttive facenti capo, ora a BIAL srl, ora ad Area
Natura Srl, ora alla Ditta Calà NA IA, ora alla Ditta Calà NA ES ed ora alla
[...]
, effettive utilizzatrici della manodopera. Parte_2
La tesi risulta, peraltro, confermata e corroborata dalle circostanze, pur risultanti dai verbali ispettivi agli atti, secondo cui la SA non possedeva neppure una vera e propria organizzazione aziendale tale da incamerare in se stessa i poteri e le prerogative datoriali, essendo poi i singoli lavoratori agricoli alle strette dipendenze degli effettivi utilizzatori sul luogo di lavoro.
A fronte di ciò la parte ricorrente si è limitata ad affermare la circostanza di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, circostanza, questa, non invero in contestazione da parte dell' . Ne deriva CP_1
che le prove articolate in sede di ricorso sono di fatto superflue e sovrabbondanti perché sono dedotte a sostegno della tesi, invero non smentita né contestata dall' , secondo cui la ricorrente abbia CP_1
effettivamente lavorato, quale bracciante agricola, nelle giornate di riferimento della dedotta annualità,
CP_ senza intaccare i reali motivi del disconoscimento operato dall' previdenziale, che invece attengono alla emersione di un fenomeno di somministrazione irregolare di manodopera.
Non può, poi, essere sottaciuto che nel caso che occupa l' ha sì disposto la cancellazione CP_1
delle giornate lavorative della parte ricorrente quale dipendente della ditta SA, eppure ha altresì provveduto a ripristinare la medesima posizione assicurativo-contributiva della medesima, inquadrandola quale dipendente della azienda agricola ritenuta effettiva utilizzatrice della sua prestazione lavorativa nei verbali ispettivi sopra menzionati.
Difatti, dall'estratto ARLA prodotto in atti dall' risulta incontrovertibilmente che CP_1
sia iscritta per 101 giornate nel 2017 come da terzo elenco di variazione Parte_1
2019 derivante da accertamento d'ufficio.
Ne consegue che la domanda va attentamente vagliata, prima che nel merito, sotto il profilo della ammissibilità in relazione all'interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire si identifica con l'interesse al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice.
L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale, nel senso che deve sussistere quanto meno al momento della decisione;
ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione: sia di accertamento (per la quale l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela); sia costitutive (per le quali l'interesse ad agire è già stato valutato e ritenuto sussistente dal Legislatore); sia, ancora, di condanna (che si fonda su una situazione tipizzata – adempimento - inadempimento - sussistendo la quale la proposizione dell'azione viene di per sé giustificata) (C. App.
Napoli sez. III, n. 2029/2021).
In particolare, nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. Civ., n. 11536 del 2006).
Più di recente, la Suprema Corte ha precisato che “ L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. civ. Sez.
II Sent., 24/01/2019, n. 2057).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, la domanda della parte ricorrente volta a sentir dichiarare il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, quindi, ottenere il riconoscimento della relativa contribuzione utile ai fini della pensione e di ogni altra prestazione previdenziale ad essa riconnessa, si scontra con l'evidenza documentale secondo cui la stessa parte ricorrente risulta possedere, per l'annualità e le giornate richieste, la iscrizione stessa (v. estratto in atti). Pt_3
Ne deriva che, in presenza del possesso, da parte di , delle giornate Parte_1 lavorative nell'anno di riferimento, quale lavoratore agricolo a tempo determinato, anche a seguito dell'intervento officioso dell , non sussista un interesse personale, concreto ed attuale ad agire nel CP_1 presente giudizio per l'accertamento del diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In conseguenza di ciò la relativa domanda va dichiarata inammissibile. L'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la reiscrizione nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli travolge, in termini di infondatezza, la domanda risarcitoria, pure spiegata da
, fondandosi la medesima sul presupposto di una subita cancellazione di Parte_1
giornate che, seppure si sia potuta temporaneamente verificata, risulta essere stata risolta con la nuova attribuzione alla parte ricorrente dei contributi in agricoltura per il periodo oggetto di causa. Difetta, per ciò solo, il fatto illecito necessario ai fini della configurazione dell'illecito civile.
Tale domanda va, pertanto, rigettata per mancanza di prova sull'an risarcitorio.
Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento negativo del debito resitutorio nei riguardi dell' , avente ad oggetto svariate somme CP_1
che l'Ente avrebbe erogato a titolo di indennità di malattia in diversi periodi del 2018.
L' , infatti, ha documentalmente dimostrato di aver annullato in via di autotutela gli indebiti CP_1
contestati.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l con ricorso depositato il 28.04.2020, Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e le giornate domandate;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento negativo del debito;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13.05.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena