Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 febbraio 2025, iscritta al n. 260 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Melito Di Porto Salvo (RC), alla Via Giordano Bruno n. 40, presso lo studio dell'Avv. Annunziata Latella che li rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 10 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 5 settembre 2015 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Nepi (VT), parte I, n. 14 ); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il 1° settembre 2014; Persona_1
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Mandare all'ufficiale di stato civile del comune di Nepi (VT) di trascrivere l'ema- nanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incom- benze di legge;
2. nessun mantenimento sarà dovuto alla sig.r in quanto economi- Parte_2
camente autosufficiente;
3. disporre l'affidamento della minor ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione paritetica della minore presso l'abitazione di ciascun genitore e man- tenimento diretto della stessa, la minore infatti, vivrà 15 giorni con la mamma e 15 giorni con il papà, anche in considerazione della volontà espressa dalla minore e l'impegno di entrambi i genitori a cooperare per un corretto sviluppo ed equilibrio psicofisico della minore;
4. disporre che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore, secondo quanto concordato dagli stessi genitori;
5. disporre che le spese straordinarie siano divise al 50% tra i genitori. Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) spese scolastiche: iscrizioni a rette e scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernotta- menti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, presuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse au- tonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), conseguimento di patenti presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrez- zatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, ocu- listiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostiche, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizza- zione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. A tal fine si spe- cifica che tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate, inoltre il relazione alle spese extra da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
6) la figlia trascorrerà le vacanze stive nel mese di agosto, con il padre, almeno 15
(quindici) giorni consecutivi e 15 giorni di agosto con la madre, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per le vacanze natalizie e pasquali la minore trascorrerà alternativamente la vigilia con un genitore ed il giorno di festa con l'altro, ad anni alternati. La minore trascorrerà altresì le ricorrenze ordinarie, riferite direttamente o indirettamente al proprio genitore (compleanno, Festa della Mamma/Papà, compleanni o ricorrenze pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
parenti prossimi) con il genitore cui si riferiscono. I compleanni della minore
[...]
trascorsi ad anni alternati a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore;
Per_2
7) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e, pertanto, non hanno nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra;
8) entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque debbono sempre essere a conoscenza l'uno degli eventuali spostamenti dell'altro quando hanno la minore con sé;
9) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espa- trio. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e, pertanto, non hanno nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (pro- cedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Nepi
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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