TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., tenutasi mediante deposito di note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2511 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in qualità di erede di , rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. RITA PARENTELA, per procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE– nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- CONVENUTA contumace –
Oggetto: risarcimento danni per crimini di guerra;
Conclusioni delle parti: come da note depositate dalle parti fino all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 31.05.2023, notificato il 15.06.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo di “accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto del sig. ad essere risarcito dalla per la morte del Parte_1 Controparte_1 proprio padre Persona_1
2] per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni patiti e patendi dal Controparte_1 sig. a seguito della cattura e dell'uccisione di cui parte attrice è erede nella misura Persona_1 che si terrà di giustizia con interessi al 4% medio a decorrere dalla data del fatto e rivalutazione;
1 3] Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
L'attore ha premesso, a fondamento della domanda, di essere erede di Persona_1
e che quest'ultimo è stato mobilitato dal 34° Reggimento Fanteria Livorno di
[...] stanza ad Alessandria presso il quale era stato arruolato e trattenuto alle armi ai sensi del
D.R. 1677 del 1939 ove trovò la morte a seguito degli eventi bellici, il 24.01.1945.
Con ordinanza del 16.03.2025, il Giudice ha sottoposto alle parti, ex art. 101, co 2 c.p.c. una questione rilevata d'ufficio, in ordine all'eventuale difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
In particolare, ha rilevato che l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l. 79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che
“Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263”. In virtù di ciò, ravvisandosi una questione pregiudiziale di rito, poteva essere messa in discussione la legittimazione passiva della ovvero la Controparte_1
Contro sussistenza del litisconsorzio necessario con il
Pertanto, la causa è stata rimessa sul ruolo per le opportune deduzioni delle parti, con rinvio all'udienza del 12 giugno 2025 per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
L'attore ha concluso come da memoria in atti, evidenziando la sussistenza del litisconsorzio necessario con il CP_2
2. Occorre preliminarmente rilevare che l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal
28/02/2023 e convertito in l. 79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
2 forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il suddetto Fondo, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263”.
In particolare, il comma 6 della disposizione in esame, prevede che gli atti introduttivi dei giudizi introdotti dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. e fino al 31.12.2023, siano notificati all'Avvocatura distrettuale dello Stato, sulla base del presupposto della legittimazione, concorrente e necessaria, passiva anche del Controparte_3
.
[...]
Nonostante la formulazione poco chiara della norma in esame, si osserva che detta disposizione non potrebbe essere interpretata nel senso di sottrarre la legittimazione passiva dalla e attribuirla ad altro Ente, a meno che non si Controparte_1 intenda ripristinare una sorta di immunità di fatto dalla giurisdizione già censurata dalla
Corte Costituzionale n. 238/2014. Invero, dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 43, co. 6 d.l. cit., può ritenersi che detta disposizione introduca una forma di litisconsorzio necessario, aggiungendo quale legittimato passivo della fase di cognizione anche il quale soggetto gestore del Fondo Controparte_3 sopracitato.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'atto introduttivo risulta essere stato notificato soltanto alla e non anche al . Controparte_1 Controparte_3
Pertanto, si dichiara la legittimazione passiva della e, al Controparte_1 contempo, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, si dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , quale soggetto Controparte_3 gestore del Fondo sopracitato.
Si demanda la statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara la legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara la sussistenza di litisconsorzio necessario nei confronti del
[...]
, quale soggetto gestore del “Fondo per il ristoro dei danni Controparte_3
3 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” e ordina l'integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio del 13/7/2025;
- dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
- rimette la liquidazione delle spese di lite all'esito del giudizio definitivo;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 12.06.2023
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. Persona_2 nominato con d.m. 22/10/2024
4