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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10023/2023
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 19/02/2025, alle ore 12.30 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. Solari in sostituzione dell'avv. L. Barbuto per parte attrice opponente;
l'avv. DAGNINO FRASC per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Solari precisa le conclusioni come in atto di citazione in opposizione;
l'avv. Dagnino si richiama agli atti e precisa come in prima memoria ex art. 171 ter cpc, dando atto che nelle more ha ricevuto il pagamento CP_1 complessivo di euro 138.186,81, a titolo di CMOR (euro 138.129,06) e in forza dell'esecuzione (euro 57,75); il credito capitale residuo ammonta ad euro 31.464,37; Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10023/2023 promossa da:
Parte_1
NA
-parte attrice- contro
Controparte_2
SC
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1.- - Premesso che il Tribunale di Genova in data 27.08.2023 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2242/2023, con il quale intimava ad
, quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1
di € 169.651,18, oltre gli interessi e le s
[...] procedura, in favore di (nel prosieguo, brevitas, Controparte_2
, a titolo di corrisp ione di energia elettrica CP_1 alle fatture così enumerate nel ricorso monitorio:
• n. 202212231879 con scadenza 23.08.2022;
• n. 202212368838 con scadenza 23.09.2022;
• n. 202212469890 con scadenza 25.10.2022;
• n. 202212638096 con scadenza 28.11.2022;
• n. 202212757146 con scadenza 27.12.2022. 2. - rilevato che proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo assumendo che: 2.1. – veniva stipulato un contratto di somministrazione energetica presso la struttura di sua proprietà, il quale prevedeva un piano di
2 pagamento in base alle fasce orarie di riferimento sulla base dell'offerta Scegli Dinamico Orario 3; 2.2. – le fatture relative al periodo dicembre 2021- giugno 2022 venivano pagate “tempestivamente”; 2.3. – successivamente, aveva iniziato ad applicare una CP_1 tariffa “monoraria” superiore a qu vuto secondo il piano sottoscritto, facendo risultare i costi per la Bagno “insostenibili”;
2.4. – la chiedeva alla società di vendita le bollette dettagliate Pt_1
e constatava c non aveva addebitato un costo suddiviso per fasce CP_1 orarie come da c o ma aveva applicato una tariffa monoraria. Instava anche per una soluzione rateale dei pagamenti, ma la fornitrice, in risposta, notificava la risoluzione del contratto per inadempimento, comportando per la il passaggio al “servizio di Salvaguardia”; Pt_1
attuale opponente si rivolgeva allora al tecnico Ing. Per_1 il quale notava che “i consumi addebitati nel 2022 sono disallineati a a quelli dell'anno 2021 e 2023 pur essendo i prelievi sempre gli stessi negli anni”;
2.6. – le fatture non erano sufficienti per costituire fonte di prova perché “di provenienza unilaterale”. Contestava quindi il credito di poiché non provato, e chiedeva la CP_1 revoca del decreto ingiuntivo;
3. – rilevato che si costituiva in giudizio eccependo che: CP_1
3.1. – la a eva la debenza con riferimento alla fattura n. Pt_1
202212231879 );
3.2. – il credito era dimostrato, avendo prodotto sia il CP_1 contratto sottoscritto, sia la corrispondenza tra le dalla quale non emergeva dalla Bagno alcuna forma di contestazione del credito;
3.3. – le doglianze sollevate con la opposizione sono generiche;
3.4. – i consumi rilevati erano quelli correttamente individuati e trasmessi dal distributore locale;
3.5. – aveva scelto proprio la tariffa “monoraria” e Pt_1 conseguentem guale per tutte le fasce orarie”. Gli aumenti erano giustificati dalla “maggior affluenza di clienti nell'attività del debitore “campeggio e al PUN che nei mesi di luglio – agosto 2022 ha avuto il suo picco”;
3.6. – sussistevano le condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sia perché il proprio credito era stato dimostrato sia perché l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
4. – rilevato che, con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c, l'attrice ribadiva le proprie difese, rappresentava la difficoltà di individuare la correttezza dei consumi senza l'ausilio di un CTU e che il credito “può essere stato generato da un errore nella lettura delle fatture del distributore
o anche da una non attendibilità di queste perchè contenenti dati incoerenti e del tutto
3 disancorati dai prelievi effettivamente avvenuti, o ancora da un errore di misurazione dovuto ad un malfunzionamento del contatore o dell'impianto”; insisteva nelle CP_1 proprie conclusioni;
5. – rilevato che con la seconda memoria integrativa l'attrice chiedeva l'ammissione di CTU per accertare la correttezza dei valori rilevati e la successiva conformità di questi con gli utilizzatori presenti nell'impianto; insisteva nelle proprie difese, ribadendo la prova del CP_1 proprio credito ed evidenziando la superfluità di una eventuale ammissione di CTU risultando sufficiente il confronto dei dati;
6. – rilevato che con la terza memoria integrativa l'attrice contestava le deduzioni della controparte, insistendo nelle proprie difese;
CP_1 ribadiva l'inammissibilità del CTU, oltre a ritenere la causa matura per la decisione;
7. – rilevato che la presente Giudice, con provvedimento del 10/4/2022, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della stessa ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna;
*****
8. – ritenuta la fondatezza della domanda di proposta in via CP_1 monitoria e l'infondatezza dell'opposizione di , come già Parte_1 sinteticamente osservato nell'ordinanza ex redito della convenuta opposta risulta allo stato sufficientemente provato dalla produzione in giudizio del contratto di somministrazione, delle CGC, delle fatture di E-Distribuzione e dalle fatture di , mentre l'opposizione non appare fondata su prova Controparte_2 scritta o di pront suffragio ulteriore, si osservi che:
- già in sede monitoria, la somministrante aveva prodotto, oltre alle scritture contabili e alle fatture, il contratto stipulato tra le parti e le CGC (doc. 1). Circa il contratto, si osserva, con riguardo al piano tariffario previsto dall'offerta Scegli Dinamico Orario 3, che esso stabiliva, differentemente da quanto sostenuto dall'opponente, lo stesso costo in tutte e tre le fasce orarie di riferimento, per il su PUN pari a 0,00275, con conseguente Pt_3 invariabilità del prezzo (do Le CGC, per quanto ivi rileva, prevedono che “il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione di: (i) contratto di vettoriamento con il IS, contratto di accesso al servizio di trasporto con il trasportatore nazionale;
(ii) contratto di trasporto con il IS e contratto di dispacciamento con Terna. Il Cliente conferisce a titolo gratuito altresì al Fornitore mandato procura la gestione del contratto di connessione dei POD e dei PDR e di ogni atto necessario per l'esecuzione della fornitura” (art. 4.1.), che “La fattura del Fornitore conterrà l'indicazione: a)
4 del periodo di riferimento della fattura;
b) dei termini di scadenza del pagamento;
c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi;
d) della data di lettura effettuata o dell'autolettura; e) degli addebiti per Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario;
f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al IS, come previsto dal TIV e dal TIVG, i costi delle prestazioni richieste al IS (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all'art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al IS e senza alcuna maggiorazione” (art. 6.1.), che “La fatturazione avverrà prioritariamente sulla base dei dati di misura comunicati dal IS” (art. 6.2.). Si riscontra quindi un rapporto trilatere in cui è una società che CP_1 svolge attività di somministrazione di energia elet enza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ed il destinatario della CP_1 fornitura attraverso un particolare schem ziale. Come emerge dal contratto di vendita di cui si sono ora riportate le clausole ivi rilevanti, il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il IS e del contratto di dispacciamento con Terna. Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di trasporto stipulato dal CP_1 venditore su mandato e per conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia elettrica, CP_1 dietro pagamento, da parte d te, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione. Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti ad dal cliente, il quale non è CP_1 legittimato a contestare le misurazioni, pplicazione dei criteri di conguaglio che E-Distribuzioni, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E-Distribuzione SpA) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali. In un tale sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore (qui
, chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia E- Distribuzione SpA, CP_1
5 usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato;
- nell'atto di opposizione, parte attrice non ha contestato in maniera specifica gli importi previsti nelle fatture di cui al doc. 2 (nella mail di cui al doc. 5, peraltro, la scriveva, in relazione alla prima fattura, che Pt_1
“Volendo comunque ade quanto dovuto nonostante le difficoltà, chiedo di poter rateizzare l'importo predetto e portato nella fattura relativa al mese di luglio 2022, spalmandolo almeno in 12 mesi. Ciò perché contestualmente dovrò corrispondere anche i consumi correnti. Viceversa sarei impossibilitata a pagare e dovrei chiudere la mia attività”);
- con la comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto le CP_1 fatture di trasporto del Distribut (doc. 7);
- l'opponente, a fronte di tale produzione, non ha specificamente contestato la corrispondenza tra i consumi di cui alle fatture di trasporto di E-Distribuzione e quelli indicati nelle fatture di né ha chiesto di CP_1 chiamare in giudizio il IS al fine di cont e rilevazioni, ma si era solo limitata a sollevare le generiche doglianze sopra sintetizzate al punto 2;
- pertanto, ha fatturato i consumi nel rispetto dei dettami CP_1 normativi e neg -ossia sulla base dei consumi comunicati dal IS e costituenti parametro vincolante secondo quanto sopra considerato-, sicchè l'opposizione è infondata;
9. – ritenuto che, in virtù del parziale soddisfacimento della somma di cui al decreto ingiuntivo -come verbalizzato all'odierna udienza da il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannata al CP_1 nto della residua somma capitale pari ad euro 31.464,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo (cfr. ex multis Cass. 13085/2008: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” e Cass. 8428/2014 “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”);
6 10. – ritenuto che le spese di lite, anche della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate (comprese quelle della fase monitoria e di mediazione) come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 - valori medi-, decurtata del 50% la fase istruttoria, consistita nel solo deposito di memorie e quella decisionale, consistita in una breve discussione;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 2242/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 27 agosto 2023; b) dichiara tenuta e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , ro CP_1 CP_2
31.464,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, a titolo di quota residua del corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica di cui alle fatture indicate al punto 1 della parte motiva;
c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in € 406, 50 per esborsi ed in CP_2 er compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Genova, 20/02/2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
7
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 19/02/2025, alle ore 12.30 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. Solari in sostituzione dell'avv. L. Barbuto per parte attrice opponente;
l'avv. DAGNINO FRASC per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Solari precisa le conclusioni come in atto di citazione in opposizione;
l'avv. Dagnino si richiama agli atti e precisa come in prima memoria ex art. 171 ter cpc, dando atto che nelle more ha ricevuto il pagamento CP_1 complessivo di euro 138.186,81, a titolo di CMOR (euro 138.129,06) e in forza dell'esecuzione (euro 57,75); il credito capitale residuo ammonta ad euro 31.464,37; Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10023/2023 promossa da:
Parte_1
NA
-parte attrice- contro
Controparte_2
SC
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1.- - Premesso che il Tribunale di Genova in data 27.08.2023 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2242/2023, con il quale intimava ad
, quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1
di € 169.651,18, oltre gli interessi e le s
[...] procedura, in favore di (nel prosieguo, brevitas, Controparte_2
, a titolo di corrisp ione di energia elettrica CP_1 alle fatture così enumerate nel ricorso monitorio:
• n. 202212231879 con scadenza 23.08.2022;
• n. 202212368838 con scadenza 23.09.2022;
• n. 202212469890 con scadenza 25.10.2022;
• n. 202212638096 con scadenza 28.11.2022;
• n. 202212757146 con scadenza 27.12.2022. 2. - rilevato che proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo assumendo che: 2.1. – veniva stipulato un contratto di somministrazione energetica presso la struttura di sua proprietà, il quale prevedeva un piano di
2 pagamento in base alle fasce orarie di riferimento sulla base dell'offerta Scegli Dinamico Orario 3; 2.2. – le fatture relative al periodo dicembre 2021- giugno 2022 venivano pagate “tempestivamente”; 2.3. – successivamente, aveva iniziato ad applicare una CP_1 tariffa “monoraria” superiore a qu vuto secondo il piano sottoscritto, facendo risultare i costi per la Bagno “insostenibili”;
2.4. – la chiedeva alla società di vendita le bollette dettagliate Pt_1
e constatava c non aveva addebitato un costo suddiviso per fasce CP_1 orarie come da c o ma aveva applicato una tariffa monoraria. Instava anche per una soluzione rateale dei pagamenti, ma la fornitrice, in risposta, notificava la risoluzione del contratto per inadempimento, comportando per la il passaggio al “servizio di Salvaguardia”; Pt_1
attuale opponente si rivolgeva allora al tecnico Ing. Per_1 il quale notava che “i consumi addebitati nel 2022 sono disallineati a a quelli dell'anno 2021 e 2023 pur essendo i prelievi sempre gli stessi negli anni”;
2.6. – le fatture non erano sufficienti per costituire fonte di prova perché “di provenienza unilaterale”. Contestava quindi il credito di poiché non provato, e chiedeva la CP_1 revoca del decreto ingiuntivo;
3. – rilevato che si costituiva in giudizio eccependo che: CP_1
3.1. – la a eva la debenza con riferimento alla fattura n. Pt_1
202212231879 );
3.2. – il credito era dimostrato, avendo prodotto sia il CP_1 contratto sottoscritto, sia la corrispondenza tra le dalla quale non emergeva dalla Bagno alcuna forma di contestazione del credito;
3.3. – le doglianze sollevate con la opposizione sono generiche;
3.4. – i consumi rilevati erano quelli correttamente individuati e trasmessi dal distributore locale;
3.5. – aveva scelto proprio la tariffa “monoraria” e Pt_1 conseguentem guale per tutte le fasce orarie”. Gli aumenti erano giustificati dalla “maggior affluenza di clienti nell'attività del debitore “campeggio e al PUN che nei mesi di luglio – agosto 2022 ha avuto il suo picco”;
3.6. – sussistevano le condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sia perché il proprio credito era stato dimostrato sia perché l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
4. – rilevato che, con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c, l'attrice ribadiva le proprie difese, rappresentava la difficoltà di individuare la correttezza dei consumi senza l'ausilio di un CTU e che il credito “può essere stato generato da un errore nella lettura delle fatture del distributore
o anche da una non attendibilità di queste perchè contenenti dati incoerenti e del tutto
3 disancorati dai prelievi effettivamente avvenuti, o ancora da un errore di misurazione dovuto ad un malfunzionamento del contatore o dell'impianto”; insisteva nelle CP_1 proprie conclusioni;
5. – rilevato che con la seconda memoria integrativa l'attrice chiedeva l'ammissione di CTU per accertare la correttezza dei valori rilevati e la successiva conformità di questi con gli utilizzatori presenti nell'impianto; insisteva nelle proprie difese, ribadendo la prova del CP_1 proprio credito ed evidenziando la superfluità di una eventuale ammissione di CTU risultando sufficiente il confronto dei dati;
6. – rilevato che con la terza memoria integrativa l'attrice contestava le deduzioni della controparte, insistendo nelle proprie difese;
CP_1 ribadiva l'inammissibilità del CTU, oltre a ritenere la causa matura per la decisione;
7. – rilevato che la presente Giudice, con provvedimento del 10/4/2022, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della stessa ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna;
*****
8. – ritenuta la fondatezza della domanda di proposta in via CP_1 monitoria e l'infondatezza dell'opposizione di , come già Parte_1 sinteticamente osservato nell'ordinanza ex redito della convenuta opposta risulta allo stato sufficientemente provato dalla produzione in giudizio del contratto di somministrazione, delle CGC, delle fatture di E-Distribuzione e dalle fatture di , mentre l'opposizione non appare fondata su prova Controparte_2 scritta o di pront suffragio ulteriore, si osservi che:
- già in sede monitoria, la somministrante aveva prodotto, oltre alle scritture contabili e alle fatture, il contratto stipulato tra le parti e le CGC (doc. 1). Circa il contratto, si osserva, con riguardo al piano tariffario previsto dall'offerta Scegli Dinamico Orario 3, che esso stabiliva, differentemente da quanto sostenuto dall'opponente, lo stesso costo in tutte e tre le fasce orarie di riferimento, per il su PUN pari a 0,00275, con conseguente Pt_3 invariabilità del prezzo (do Le CGC, per quanto ivi rileva, prevedono che “il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione di: (i) contratto di vettoriamento con il IS, contratto di accesso al servizio di trasporto con il trasportatore nazionale;
(ii) contratto di trasporto con il IS e contratto di dispacciamento con Terna. Il Cliente conferisce a titolo gratuito altresì al Fornitore mandato procura la gestione del contratto di connessione dei POD e dei PDR e di ogni atto necessario per l'esecuzione della fornitura” (art. 4.1.), che “La fattura del Fornitore conterrà l'indicazione: a)
4 del periodo di riferimento della fattura;
b) dei termini di scadenza del pagamento;
c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi;
d) della data di lettura effettuata o dell'autolettura; e) degli addebiti per Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario;
f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al IS, come previsto dal TIV e dal TIVG, i costi delle prestazioni richieste al IS (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all'art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al IS e senza alcuna maggiorazione” (art. 6.1.), che “La fatturazione avverrà prioritariamente sulla base dei dati di misura comunicati dal IS” (art. 6.2.). Si riscontra quindi un rapporto trilatere in cui è una società che CP_1 svolge attività di somministrazione di energia elet enza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ed il destinatario della CP_1 fornitura attraverso un particolare schem ziale. Come emerge dal contratto di vendita di cui si sono ora riportate le clausole ivi rilevanti, il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il IS e del contratto di dispacciamento con Terna. Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di trasporto stipulato dal CP_1 venditore su mandato e per conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia elettrica, CP_1 dietro pagamento, da parte d te, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione. Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti ad dal cliente, il quale non è CP_1 legittimato a contestare le misurazioni, pplicazione dei criteri di conguaglio che E-Distribuzioni, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E-Distribuzione SpA) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali. In un tale sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore (qui
, chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia E- Distribuzione SpA, CP_1
5 usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato;
- nell'atto di opposizione, parte attrice non ha contestato in maniera specifica gli importi previsti nelle fatture di cui al doc. 2 (nella mail di cui al doc. 5, peraltro, la scriveva, in relazione alla prima fattura, che Pt_1
“Volendo comunque ade quanto dovuto nonostante le difficoltà, chiedo di poter rateizzare l'importo predetto e portato nella fattura relativa al mese di luglio 2022, spalmandolo almeno in 12 mesi. Ciò perché contestualmente dovrò corrispondere anche i consumi correnti. Viceversa sarei impossibilitata a pagare e dovrei chiudere la mia attività”);
- con la comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto le CP_1 fatture di trasporto del Distribut (doc. 7);
- l'opponente, a fronte di tale produzione, non ha specificamente contestato la corrispondenza tra i consumi di cui alle fatture di trasporto di E-Distribuzione e quelli indicati nelle fatture di né ha chiesto di CP_1 chiamare in giudizio il IS al fine di cont e rilevazioni, ma si era solo limitata a sollevare le generiche doglianze sopra sintetizzate al punto 2;
- pertanto, ha fatturato i consumi nel rispetto dei dettami CP_1 normativi e neg -ossia sulla base dei consumi comunicati dal IS e costituenti parametro vincolante secondo quanto sopra considerato-, sicchè l'opposizione è infondata;
9. – ritenuto che, in virtù del parziale soddisfacimento della somma di cui al decreto ingiuntivo -come verbalizzato all'odierna udienza da il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannata al CP_1 nto della residua somma capitale pari ad euro 31.464,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo (cfr. ex multis Cass. 13085/2008: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” e Cass. 8428/2014 “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”);
6 10. – ritenuto che le spese di lite, anche della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate (comprese quelle della fase monitoria e di mediazione) come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 - valori medi-, decurtata del 50% la fase istruttoria, consistita nel solo deposito di memorie e quella decisionale, consistita in una breve discussione;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 2242/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 27 agosto 2023; b) dichiara tenuta e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , ro CP_1 CP_2
31.464,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, a titolo di quota residua del corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica di cui alle fatture indicate al punto 1 della parte motiva;
c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in € 406, 50 per esborsi ed in CP_2 er compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Genova, 20/02/2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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