Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bava, Francesco Saladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saladino in Palermo, via Salvatore Lo Forte n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza Dir. Centrale Servizi Ragioneria Uff. VII trattamento di pensioni e previdenza-OMISSIS-, nonché dei pareri ad esso presupposti (parere comitato di verifica numero -OMISSIS-, verbale dipartimento militare di medicina legale di Messina modello-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra -OMISSIS-, in qualità di erede del sig.-OMISSIS-(deceduto il 24.02.2022), con ricorso notificato il 5 aprile 2023, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza Dir. Centrale Servizi Ragioneria Uff. VII trattamento di pensioni e previdenza-OMISSIS-, con cui viene rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” presentata dal sig.-OMISSIS-il 19 agosto 2021, previo parere del Comitato di verifica -OMISSIS-, che ha riconosciuto NON DIPENDENTE da causa di servizio l’infermità “-OMISSIS-” che avrebbe determinato il decesso del sig. -OMISSIS-.
Con motivo unico deduce: ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO; CARENZA DI MOTIVAZIONE. CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITA’ .
In particolare, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per carenza di istruttoria e travisamento fattuale, evidenziando che il comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe recepito acriticamente il parere della CMO di Messina del 21.06.22 (doc. 7), incorrendo nel medesimo errore diagnostico, poiché ha ritenuto che il sig. -OMISSIS- fosse affetto da -OMISSIS- (di cui non soffriva) invece che da -OMISSIS-, malattia correlata alla pluridecennale esposizione lavorativa a fibre di amianto che ne ha provocato il decesso, come attestato dal certificato necroscopico rilasciato dall’ASP di Caltanissetta in data 9.03.2022.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo senza spiegare difese.
Con ordinanza n. 41 del 14.01.2025, questo T.A.R. ha disposto una verificazione, nominando il responsabile del dipartimento di oncologia e sanità pubblica della Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo con facoltà di delega, con il compito di accertare:
1) la plausibilità medico-legale della diagnosi di -OMISSIS- effettuata dalla CMO di Messina e dal Comitato di verifica per le cause di servizio, i cui pareri sono sottesi al gravato provvedimento;
2) la riconducibilità a causa di servizio della malattia da cui era affetto il sig. -OMISSIS-, avuto particolare riguardo al -OMISSIS- che ne avrebbe causato il decesso.
Indi, all’ udienza pubblica dell’11 giugno 2025, preso atto dell’avvenuto deposito della relazione di verificazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
A questo proposito occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, gli accertamenti del Comitato di verifica sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio (C.V.C.S.) sono ascrivibili alla discrezionalità tecnica, con i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale su tali decisioni, ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evinca l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.
Ebbene, nel caso concreto, il verificatore, nella propria relazione del 28.05.2025, dopo un accurato esame della documentazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e una ricostruzione puntuale della storia clinica del sig. -OMISSIS-, ha risposto ai quesiti formulati dal Giudice, pervenendo alle seguenti conclusioni:
“Conclusioni in merito al punto 1: Plausibilità medico-legale della diagnosi di -OMISSIS-: Dalla disamina completa della documentazione sanitaria allegata, non emergono dati a supporto della diagnosi di -OMISSIS- multiplo, né di -OMISSIS-di altro tipo, inclusa MGUS. I referti istologici fanno invece riferimento a una diagnosi di -OMISSIS- e di c-OMISSIS-. La diagnosi di -OMISSIS- riscontrata nei pareri della CMO di Messina e del Comitato di verifica per le cause di servizio appare verosimilmente dovuta a un errore materiale di trascrizione del termine mesotelioma. Si ritiene quindi non plausibile, sotto il profilo medico-legale, la diagnosi di -OMISSIS- contenuta nel provvedimento contestato.
Conclusioni in merito al punto 2: Riconducibilità a causa di servizio della patologia accertata (-OMISSIS-): Sulla base della documentazione fornita, che attesta un’esposizione significativa, quotidiana e prolungata del sig. -OMISSIS- a materiali contenenti amianto presso la Questura di Caltanissetta per oltre 20 anni, e considerata la natura eziologica del -OMISSIS-, è possibile affermare che la patologia neoplastica risulta compatibile con un’origine professionale. In assenza di altre fonti documentate di esposizione, e in coerenza con i criteri medico-legali e le normative vigenti, si ritiene plausibile la riconducibilità a causa di servizio della malattia che ha determinato il decesso del sig. -OMISSIS- ”.
Dalla verifica istruttoria affidata al verificatore è emersa l’esistenza di un errore diagnostico di fondo inficiante l’accertamento medico-legale compiuto dalla CMO di Messina e dal Comitato di verifica per le cause di servizio, consistente nella rilevazione di una patologia (-OMISSIS- multiplo) da cui il sig. -OMISSIS- non era affetto e le cui cause non potevano pertanto essere ravvisate nella pregressa storia lavorativa del de cuius .
In conseguenza dell’errore diagnostico compiuto, gli organi tecnici di verifica dell’Amministrazione hanno omesso altresì di accertare concretamente la dipendenza da causa di servizio del -OMISSIS-malattia la cui presenza era attestata in verità da copiosa documentazione medica) e di motivare conseguentemente sugli effetti dell’esposizione del sig. -OMISSIS- all’amianto nella sua ventennale esperienza lavorativa presso la Questura di Caltanissetta.
Il decreto del Ministero dell’Interno con cui viene rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal sig. -OMISSIS- è dunque illegittimo per eccesso di potere, in quanto fondato su un sostanziale travisamento dei presupposti clinici e su una istruttoria medica superficiale e lacunosa.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento ministeriale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
Sono poste a carico del soccombente Ministero dell’Interno anche le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone a carico del Ministero dell’Interno le spese della verificazione, che si liquidano separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.