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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 371 /2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' Avv. Andrea Frau per procura allegata al ricorso.
appellante
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella Iannucci e Claudia Consorte per procura alle liti conferita il 25.9.2001 e depositata presso il Notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Genova e Persona_1
Chiavari. appellato
Oggetto: Rendita superstiti.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 28.3.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 17.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di La Spezia , vedova di Parte_1
vedova di già titolare in vita di rendita Inail per silicosi, ha Persona_2 agito in giudizio nei confronti dell' per il riconoscimento del diritto CP_1 alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario, previo accertamento che la morte del dante causa era casualmente o concausalmente dipesa – anche solo in via acceleratoria - dalla predetta tecnopatia.
2. L' ha contestato la fondatezza delle domande. CP_1
3. Con sentenza pubblicata in data 26.6.2024 il Tribunale ha respinto il ricorso recependo le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, il quale aveva escluso che il de cuius presentasse una patologia respiratoria di origine professionale.
4. Avverso la sentenza la ricorrente propone appello e l' resiste. CP_1
5. La Corte ha rinnovato la CTU e all'esito ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato telematicamente le note conclusive, pur se per l'appellante in data successiva al termine e pertanto con atto da ritenersi inammissibile e inutilizzabile;
la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 1.4.2025.
6. L'appello è infondato.
Il CTU nominato nel presente grado di giudizio - all'esito di una attenta ricognizione della documentazione disponibile, incluse le immagini radiologiche più recenti, e sulla base di parere dell'ausiliario radiologo - ha negato la sussistenza di silicosi o di altra pneumoconiosi e ha, quindi, escluso che la morte di sia da porre in relazione causale o Persona_2
concausale con la tecnopatia indennizzata in vita, confermando in tal modo la valutazione del consulente nominato dal giudice di primo grado.
Tali conclusioni, frutto di un'attenta valutazione delle risultanze e dell'applicazione coerente di criteri medico-legali, paiono fondate, come del resto comprovato anche dall'assenza di rilievi del consulente della parte appellante, e possono essere poste a base della decisione.
7. Discende da quanto esposto l'infondatezza della domanda e il rigetto dell'appello.
8. Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite e la
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condanna dell' al pagamento degli oneri della CTU, tenuto conto dei CP_1
margini di incertezza della valutazione medico-legale oggetto di causa e della doverosità degli accertamenti in presenza di una patologia professionale a suo tempo indennizzata dallo stesso istituto assicuratore.
9. Consegue, altresì, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
Pone a carico dell' gli oneri di CTU. CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025.
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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