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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 881 2022 Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di RG : 881/2022 . , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino C.F._1
e Meri Pizzata, giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Rita CP_1
Pisanu, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto
Con distinti ricors0 depositato in data 07.03.2022 la signora Parte_1 sul presupposto di aver lavorato come bracciante agricola, nell'anno 2011, presso l'azienda del signor con sede in Caraffa del Bianco Persona_1
(RC), per un totale di 102 giornate, ha agito in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa -sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici- nell'anno 2011.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va accolto.
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro. Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia delle mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato. Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricola svolta per il numero di giornate e per l'anno indicato in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto di all'iscrizione nell'elenco dei Parte_1 lavoratori agricoli del Comune di Gerace (RC) per l'anno 2011.
Con ogni conseguenza di legge ed obbligo per l' di provvedere ai CP_1 relativi adempimenti. Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014, attesa l'assenza di questioni in fatto in diritto connotate di particolare complessità, esse sono liquidate in € 1600,00 oltre spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla signora nei confronti dell' Parte_1 CP_1 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di
[...]
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune Pt_1 di Locri per l'anno 2011, con ogni conseguenza di legge;
2) Condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1600,00 oltre spese nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario. Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle del Magistrato”, in data 19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo