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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 346/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. GRIFFO DANILO.
Per l'avv. LA RUSSA ANTONINO Parte_1
GERONIMO, oggi sostituito dall'avv. PEDRAZZANI BARBARA.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e . Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2024 promossa da:
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente a Cremona (CR), in via P.IVA_1
Persico n. 11/F,
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Battaglione n. 70,
(C.F. , residente a [...] C.F._2
Battaglione n. 70,
(C.F. ), residente a [...] C.F._3
Battaglione n. 70, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. DANILO GRIFFO (C.F. ) del Foro di C.F._4
Nola, ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio in Brescia (BS), Via Malta n. 6/B;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_2 [...]
, con sede legale in Napoli (NA), Via Santa Brigida Controparte_2
n. 39, in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINO
GERONIMO LA RUSSA (C.F.: ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il di lui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.18;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto di citazione, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, , e hanno Parte_2 Parte_2 Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2024 (RG n. 2464/2023) emesso dal Tribunale di
Cremona chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: IN VIA
PRELIMINARE: A) Rilevare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ed onerare controparte a provvedervi;
B) Attesa la mancata allegazione del contratto di cessione del credito de quo, dichiarare la carenza di legittimazione attiva nei confronti di CP_3
, IN VIA PRINCIPALE: C) Rimodulare il saldo dare/avere tra le parti per i motivi di cui
[...]
in narrativa e che saranno eventualmente meglio articolati dalla scrivente difesa in ragione di quanto ex adverso prodotto;
D) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti in narrativa, che il credito ex adverso vantato non risulta provato, e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di saldo zero sollevata dall'opponente, disporre il ricomputo delle partite di dare/avere tra le parti a partire dal primo estratto conto disponibile che verrà eventualmente prodotto da controparte;
E)
Conseguentemente, dichiarare la non debenza dell'importo di € 510.168,55 ingiunto, e dunque revocare, dichiarare nullo, annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA: F) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti in narrativa, la nullità, l'annullabilità, l'illiceità e/o l'inefficacia delle clausole n. 3, 7, 8 e 10 dei contratti di fideiussione dedotti in atti, per violazione degli artt. 1341 e 1418 c.c., e/o per la violazione della normativa sulla concorrenza ex l.n. 287/1990; G) Accertare e dichiarare la nullità delle sole clausole impugnate in atti e, per l'effetto, dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'opposta nei confronti dei fideiussori;
IN OGNI CASO: H) Rigettare ogni avversa istanza di provvisoria esecutività, anche disponendo che parte opponente versi adeguata ed integrale cauzione su libretto o conto corrente intestato al procedimento instaurando (…)IN OGNI CASO:
Con vittoria delle spese, dei diritti e degli emolumenti di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale se ne dichiara antistario, ex art. 93 c.p.c..”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
In via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle argomentazioni e deduzioni esposte dagli attori e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso il 09.01.2024 dal Tribunale di Cremona;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi con rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge”. Con ordinanza del 3/10/2024, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, successivamente all'esito negativo della mediazione obbligatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 3/4/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies, ed il Giudice emesso la presente decisione.
L'opposizione promossa da in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, , e Parte_2 Parte_2 CP_1
può essere accolta, per le ragioni che seguono.
[...]
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n.
1327; Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente l'eccezione riguardante l'assenza di prova del credito ingiunto, in quanto l'accoglimento della eccezione suddetta è già idonea ad ottenere l'accoglimento integrale dell'opposizione, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Gli opponenti infatti, tra le altre cose, hanno eccepito la “grave incompletezza della documentazione offerta a corredo dalla domanda”, contestando la produzione da parte dell'opposta unicamente del contratto di conto corrente e servizi accessori al conto corrente n. 421189 (sub. doc.
1), del contratto di conto corrente anticipo fatture/documenti (sub. doc. 2), e della certificazione notarile dell'estratto del conto corrente n. 0421189 alla data del 28 febbraio 2017 (sub. doc. 9), lamentando l'assenza di produzione degli estratti conto completi inerenti ai suddetti rapporti.
La parte opposta ha dal canto suo omesso di depositare (pur indicando tale documentazione nell'elenco degli allegati, al n. 2) la serie completa degli estratti conto né nella comparsa di risposta né nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Il giudice ha peraltro rigettato, con ordinanza del 3/10/2024 che qui anche si richiama, l'istanza di rimessione in termini formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e ciò in quanto: a) non può dirsi che la decadenza sia intervenuta “per causa non imputabile” alla parte opposta, la quale avrebbe dovuto e potuto avvedersi, anche in assenza (anzi, a maggior ragione in assenza) di una specifica comunicazione di accettazione di tutte le buste, del fallito deposito dei documenti, anche considerando che la produzione documentale era possibile sino al deposito della seconda memoria istruttoria;
b) in ogni caso, parte opposta non ha neppure fornito la dimostrazione che la busta non accettata contenesse effettivamente gli estratti conto del rapporto.
Orbene, la consolidata giurisprudenza richiede – nel caso in cui la società creditrice agisca per far ottenere il pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente o, quale attore in senso sostanziale, sia convenuto nel giudizio di opposizione all'ottenuto decreto ingiuntivo promosso dal debitore – la produzione della serie completa degli estratti conto del rapporto azionato, non essendo sufficiente ai fini della prova del credito vantato, la prodotta certificazione notarile riguardante il solo saldaconto o comunque solo gli ultimissimi movimenti del conto.
Si evidenzia peraltro che nel caso di specie l'assenza degli estratti conto è totale e non parziale (non essendo prodotto alcun estratto conto, se non gli ultimi due mesi), per cui il rapporto non può essere ricostruito neppure parzialmente, peraltro in assenza di altra e diversa documentazione (ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili o gli estratti conto scalari) e stante la ferma contestazione di parte opponente.
In assenza degli estratti conto integrali (anche con riguardo al conto anticipi) non è possibile peraltro verificare la correttezza – pur partendo con l'azzeramento del saldo debitore antecedente alla data del 31/1/2017 – anche degli importi (spese, canone utilizzo, commissione, interessi debitori, competenze per estinzione) addebitati dal 3/2/2017 al 21/2/2017, che dovrebbero peraltro rapportarsi al saldo c.d. zero al 31/1/2017 che sarebbe la conseguenza della mancata prova degli importi precedentemente addebitati.
Stante l'assenza di prova del credito ingiunto, l'opposizione va quindi integralmente accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione e con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 346/2024 R.G., così dispone:
In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_2 Parte_2
e , REVOCA il decreto ingiuntivo n. 19/2024 (RG n. 2464/2023)
[...] Controparte_1
emesso dal Tribunale di Cremona. CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 346/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. GRIFFO DANILO.
Per l'avv. LA RUSSA ANTONINO Parte_1
GERONIMO, oggi sostituito dall'avv. PEDRAZZANI BARBARA.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e . Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2024 promossa da:
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente a Cremona (CR), in via P.IVA_1
Persico n. 11/F,
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Battaglione n. 70,
(C.F. , residente a [...] C.F._2
Battaglione n. 70,
(C.F. ), residente a [...] C.F._3
Battaglione n. 70, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. DANILO GRIFFO (C.F. ) del Foro di C.F._4
Nola, ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio in Brescia (BS), Via Malta n. 6/B;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_2 [...]
, con sede legale in Napoli (NA), Via Santa Brigida Controparte_2
n. 39, in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINO
GERONIMO LA RUSSA (C.F.: ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il di lui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.18;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto di citazione, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, , e hanno Parte_2 Parte_2 Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2024 (RG n. 2464/2023) emesso dal Tribunale di
Cremona chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: IN VIA
PRELIMINARE: A) Rilevare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ed onerare controparte a provvedervi;
B) Attesa la mancata allegazione del contratto di cessione del credito de quo, dichiarare la carenza di legittimazione attiva nei confronti di CP_3
, IN VIA PRINCIPALE: C) Rimodulare il saldo dare/avere tra le parti per i motivi di cui
[...]
in narrativa e che saranno eventualmente meglio articolati dalla scrivente difesa in ragione di quanto ex adverso prodotto;
D) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti in narrativa, che il credito ex adverso vantato non risulta provato, e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di saldo zero sollevata dall'opponente, disporre il ricomputo delle partite di dare/avere tra le parti a partire dal primo estratto conto disponibile che verrà eventualmente prodotto da controparte;
E)
Conseguentemente, dichiarare la non debenza dell'importo di € 510.168,55 ingiunto, e dunque revocare, dichiarare nullo, annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA: F) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti in narrativa, la nullità, l'annullabilità, l'illiceità e/o l'inefficacia delle clausole n. 3, 7, 8 e 10 dei contratti di fideiussione dedotti in atti, per violazione degli artt. 1341 e 1418 c.c., e/o per la violazione della normativa sulla concorrenza ex l.n. 287/1990; G) Accertare e dichiarare la nullità delle sole clausole impugnate in atti e, per l'effetto, dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'opposta nei confronti dei fideiussori;
IN OGNI CASO: H) Rigettare ogni avversa istanza di provvisoria esecutività, anche disponendo che parte opponente versi adeguata ed integrale cauzione su libretto o conto corrente intestato al procedimento instaurando (…)IN OGNI CASO:
Con vittoria delle spese, dei diritti e degli emolumenti di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale se ne dichiara antistario, ex art. 93 c.p.c..”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
In via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle argomentazioni e deduzioni esposte dagli attori e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso il 09.01.2024 dal Tribunale di Cremona;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi con rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge”. Con ordinanza del 3/10/2024, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, successivamente all'esito negativo della mediazione obbligatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 3/4/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies, ed il Giudice emesso la presente decisione.
L'opposizione promossa da in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, , e Parte_2 Parte_2 CP_1
può essere accolta, per le ragioni che seguono.
[...]
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n.
1327; Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente l'eccezione riguardante l'assenza di prova del credito ingiunto, in quanto l'accoglimento della eccezione suddetta è già idonea ad ottenere l'accoglimento integrale dell'opposizione, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Gli opponenti infatti, tra le altre cose, hanno eccepito la “grave incompletezza della documentazione offerta a corredo dalla domanda”, contestando la produzione da parte dell'opposta unicamente del contratto di conto corrente e servizi accessori al conto corrente n. 421189 (sub. doc.
1), del contratto di conto corrente anticipo fatture/documenti (sub. doc. 2), e della certificazione notarile dell'estratto del conto corrente n. 0421189 alla data del 28 febbraio 2017 (sub. doc. 9), lamentando l'assenza di produzione degli estratti conto completi inerenti ai suddetti rapporti.
La parte opposta ha dal canto suo omesso di depositare (pur indicando tale documentazione nell'elenco degli allegati, al n. 2) la serie completa degli estratti conto né nella comparsa di risposta né nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Il giudice ha peraltro rigettato, con ordinanza del 3/10/2024 che qui anche si richiama, l'istanza di rimessione in termini formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e ciò in quanto: a) non può dirsi che la decadenza sia intervenuta “per causa non imputabile” alla parte opposta, la quale avrebbe dovuto e potuto avvedersi, anche in assenza (anzi, a maggior ragione in assenza) di una specifica comunicazione di accettazione di tutte le buste, del fallito deposito dei documenti, anche considerando che la produzione documentale era possibile sino al deposito della seconda memoria istruttoria;
b) in ogni caso, parte opposta non ha neppure fornito la dimostrazione che la busta non accettata contenesse effettivamente gli estratti conto del rapporto.
Orbene, la consolidata giurisprudenza richiede – nel caso in cui la società creditrice agisca per far ottenere il pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente o, quale attore in senso sostanziale, sia convenuto nel giudizio di opposizione all'ottenuto decreto ingiuntivo promosso dal debitore – la produzione della serie completa degli estratti conto del rapporto azionato, non essendo sufficiente ai fini della prova del credito vantato, la prodotta certificazione notarile riguardante il solo saldaconto o comunque solo gli ultimissimi movimenti del conto.
Si evidenzia peraltro che nel caso di specie l'assenza degli estratti conto è totale e non parziale (non essendo prodotto alcun estratto conto, se non gli ultimi due mesi), per cui il rapporto non può essere ricostruito neppure parzialmente, peraltro in assenza di altra e diversa documentazione (ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili o gli estratti conto scalari) e stante la ferma contestazione di parte opponente.
In assenza degli estratti conto integrali (anche con riguardo al conto anticipi) non è possibile peraltro verificare la correttezza – pur partendo con l'azzeramento del saldo debitore antecedente alla data del 31/1/2017 – anche degli importi (spese, canone utilizzo, commissione, interessi debitori, competenze per estinzione) addebitati dal 3/2/2017 al 21/2/2017, che dovrebbero peraltro rapportarsi al saldo c.d. zero al 31/1/2017 che sarebbe la conseguenza della mancata prova degli importi precedentemente addebitati.
Stante l'assenza di prova del credito ingiunto, l'opposizione va quindi integralmente accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione e con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 346/2024 R.G., così dispone:
In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_2 Parte_2
e , REVOCA il decreto ingiuntivo n. 19/2024 (RG n. 2464/2023)
[...] Controparte_1
emesso dal Tribunale di Cremona. CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò