Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RGAC n. 6656/2021
Il Giudice Istruttore visto l'art 281 sexies c.p.c. uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio Masone, nella causa, avente ad oggetto “condominio - risarcimento danni”, tra:
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Borreca;
ATTORE
e
- ” (C.F. ), _1 CP_2 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro-tempore Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di Girolamo;
[...]
CONVENUTO nonché
- (P. IVA ), _4 P.IVA_2
in persona del procuratore dott. , giusto atto del 19.02.2019, Controparte_5 rep. n. 15486, racc. 8708, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Malatesta;
CHIAMATA IN CAUSA
1
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. Insiste, per tutte le osservazioni indicate, per la riconvocazione del C.T.U.
a chiarimenti e, comunque, per l'ammissione di tutte le prove articolate e non ammesse;
2. in via principale, per tutti i motivi esposti, accertata la totale responsabilità del convenuto nella causazione delle infiltrazioni per la rottura per CP_1
vetustà e deterioramento delle tubazioni di adduzione e scarico condominiale
(come anche riconosciuto dalla e dalla compagnia in Controparte_6 sede di istruttoria di sinistro), per l'effetto condannarlo al pagamento in favore del Dott. dei danni come documentati e quantificati, oltre Parte_1 interessi legali: €. 9.450,00 oltre IVA per lavori di edilizia della Controparte_6
€. 1.206,49 per acquisto materiali dalla ET NO & C. s.n.c. ed
[...]
€. 600,00 per tinteggiatura della Ditta Edil-Aldo di nonché €. Parte_2
800,00 per il mancato pacifico godimento del bagno;
3. in via subordinata, per tutti i motivi esposti, sempre accertata la totale responsabilità del convenuto nella causazione delle infiltrazioni CP_1
per la rottura per vetustà e deterioramento delle tubazioni di adduzione e scarico condominiale (come anche riconosciuto dalla e Controparte_6 dalla compagnia in sede di istruttoria di sinistro), per l'effetto condannarlo al pagamento in favore del Dott. dei danni tutti subiti e Parte_1
quantificati nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta dal Giudicante conforme a giustizia, oltre interessi legali;
4. Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge nonché condanna a carico del Condominio delle spese di C.T.U. e di mediazione”.
Per il convenuto: “Voglia all'II.mo Giudice adito, ogni contraria CP_1
istanza e deduzione disattesa,
2 - In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda attorea per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita prevista dalla legge 162/2014 che ha convertito con modifiche il d.l. 132/2014;
- nel merito:
1. in via principale, rigettare e dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attorea proposta nei confronti del convenuto per le CP_1
ragioni sopra esposte;
2. In via subordinata, nel caso di denegato accoglimento della domanda attorea, quantificando i danni subiti nella misura indicata in sede di CTU, epurati dai costi di ricerca già sostenuti dai convenuti e dal danno da mancato godimento del bagno perché non sussistente e non provato, si chiede di accertare e dichiararsi comunque la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro in relazione alla rottura della c.d. braga e per l'effetto, sia per responsabilità concorsuale o per responsabilità esclusiva ascrivibile al
Condominio, si chiede dichiararsi la , _4
in persona del l.r.p.t., tenuta a garantire e manlevare il Controparte_7
dal risarcimento dei danni stante la polizza versata in atti e quindi condannarla al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
3. In ogni caso, si chiede di valutare la condotta stragiudiziale tenuta dall'attore, sia in occasione della procedura di mediazione sia successiva, avendo rifiutato delle proposte conciliative che sarebbero state in linea con
l'esito della espletata CTU, nonché di quella processuale, e ciò anche ai fini della condanna alle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'Assicurazione terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1. in via preliminare, accertare e/o dichiarare l'inoperatività al caso di specie della polizza n. 00025421300023;
3
2. nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della
Compagnia, tenere conto sia della somma offerta ante causam pari ad €
3.100,00 di cui € 1.800,00 quale quota spettante al condomino sig. , CP_2
sia degli scoperti e/o franchigie presenti in polizza;
4. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n.
37/2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 il Dott. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_7 in persona dell'Amministratore pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., così come quantificati, provocati all'immobile di sua proprietà a causa delle infiltrazioni provenienti dalla rottura di parti condominiali
(colonna verticale di scarico delle acque).
A sostegno della domanda depositava perizia econometrica contenente il preventivo di spesa e le fatture commerciali recanti i costi di ripristino sostenuti.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via CP_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e deducendo, nel merito, l'infondatezza di quanto richiesto dall'attore sull'assunto che i fenomeni infiltrativi fossero stati provocati dalla rottura di tubazioni interne, c.d. braga, di proprietà del sig. e, Pt_1
comunque, contestando il quantum poiché illegittimamente comprensivo delle spese di ristrutturazione di parti non danneggiate.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte chiedendo, altresì, che fosse autorizzata la chiamata in causa della propria assicurazione
[...]
_4
4 Autorizzata la chiamata in causa chiesta dal convenuto, si costituiva la in persona del legale rappresentante _4 pro tempore, la quale eccepiva preliminarmente l'inoperatività della polizza, atteso che i pregiudizi lamentati non derivavano da parti condominiali e, in ogni caso non potevano dirsi provocati da fatto “accidentale”. Contestava, nel merito, l'an e il quantum della pretesa attorea e chiedeva, oltre al rigetto della domanda principale, che, in ipotesi di accertata responsabilità del condominio e di condanna della compagnia assicurativa, il giudicante tenesse in debito conto della somma offerta ante causam di Euro 3.100,00, di cui € 1.800,00 spettante ad altro condomino danneggiato (condomino sig. ) e della CP_2
franchigia contrattuale.
Concludeva chiedendo quanto sopra riportato.
La causa veniva istruita mediante prova orale (interrogatorio formale di attore e convenuto), relazione tecnica acquisita ex art. 210 c.p.c. dall'assicurazione e CTU estimativa volta ad accertare le cause delle infiltrazioni, la loro eventuale riconducibilità alla responsabilità del , CP_1 la stima dei danni e la conformità catastale dello studio di proprietà dell'attore.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva, poi, rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente, su richiesta delle parti, per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2025, ove all'esito della discussione veniva data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto di seguito chiarite.
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto per il mancato esperimento CP_1
della negoziazione assistita, essendo stata intrapresa la mediazione la quale, al pari della negoziazione, costituisce strumento alternativo di composizione preventiva e stragiudiziale della lite. Appare, pertanto, assolta la condizione di procedibilità.
Venendo all'esame della causa nel merito, la domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito indicate.
5 In materia di risarcimento del danno da infiltrazioni cagionate alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini a causa dell'omessa o insufficiente manutenzione di parti condominiali va affermata la responsabilità del quale custode ex art. 2051 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6-2, CP_1
Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020).
Atteso che la norma concepisce siffatta responsabilità come avente natura oggettiva, sul piano probatorio è sufficiente per l'attore dimostrare la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo -senza che rilevi la condotta del custode e la violazione degli obblighi di vigilanza- mentre per il convenuto sarà necessario, affinché possa andare esente da responsabilità, dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato ed il bene custodito, ovvero che il danno sia stato provocato dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato (principio che, da ultimo, è stato affermato da cfr. Cass. Sez. Un
Sent. n. 20943 del 30/06/2022 e da Cass. Sez. 3, Ord. n. 33128 del
18/12/2024).
Nella fattispecie in esame risulta accertato a mezzo CTU tecnica, da intendersi richiamata in quanto condivisibile negli accertamenti ed immune da vizi logico-giuridici evidenti, che il danno riportato dall'immobile adibito a studio commerciale del sig. è dipeso dalla “vetustà e dal deterioramento delle Pt_1 tubazioni di adduzione e scarico condominiali” (così chiariva il CTU in risposta al primo quesito a pag. 35) e dunque dal danneggiamento di parti di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., ricadenti nella competenza del convenuto. CP_1
L'accertata esistenza della relazione di custodia fa, pertanto, sorgere, in virtù dei principii sopra richiamati, la responsabilità in capo al
[...]
di Sabaudia. Controparte_8
Responsabilità che non viene meno né a causa della condotta del danneggiato, non essendo stata dimostrata la rottura della braga o il diverso contribuito causale da costui recato, né per la accertata difformità del vano interessato dai dati catastali, giacché l'irregolarità edilizia riguarda la sola
6 posizione della porta di ingresso alla stanza rispetto a quella indicata sul progetto (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale) e non incide in maniera sostanziale sulla distribuzione degli spazi interni.
Si deve, pertanto, ritenere che non ci si trovi al cospetto di un abuso edilizio che, ove accertato, avrebbe escluso il diritto al risarcimento in favore del proprietario dell'immobile, atteso che le difformità edilizie non hanno inciso sulla produzione del danno né sulla propria rimozione e non appaiono neppure ostacolare il corretto assolvimento, da parte del , degli obblighi di CP_1
vigilanza e di manutenzione cui è tenuto.
I danni riscontrati hanno, infatti, riguardato le pareti della stanza e i tubi di passaggio sotto la pavimentazione e si sarebbero prodotti a prescindere dalla destinazione d'uso del locale (se in funzione di bagno, di ripostiglio o altro).
Tali ragioni inducono ad affermare il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore e contestualmente giustificano la limitazione dell'importo richiesto a quanto necessario per la eliminazione dei pregiudizi ed il ripristino di funzionalità del bene.
Il risarcimento del danno deve, infatti, coprire integralmente il danno subito,
e quindi tanto la perdita quanto il mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. fino a reintegrare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla propria produzione, ma non può oltrepassarlo sino a costituire causa di ingiustificato arricchimento.
Per tali ragioni appare del tutto condivisibile quanto evidenziato dall'ausiliario nominato in ordine ai costi necessari alla rimozione dei danni (cfr. pag. 37) e la precisazione, in risposta alle osservazioni effettuate da parte attrice, che, ai fini della propria determinazione, si debba tenere conto dei soli
“costi necessari per la ricerca delle cause del danno e per il ripristino dello stesso, riportando esclusivamente le opere strettamente necessarie per la eliminazione dei fenomeni lamentati e per il corretto funzionamento del vano
w.c.” non apparendo opportuno e rilevante includere nella stima costi come
“rifacimento dei rivestimenti, spicconatura dell'intonaco e successivo rifacimento, sostituzione di tutti i sanitari, adeguamento dell'impianto elettrico e
7 dell'impianto di riscaldamento nonché le opere del pittore” (cfr. pag. 48 della relazione tecnica) in quanto non strettamente funzionali al perseguimento degli scopi suddetti.
Conseguentemente, il CTU ha provveduto a redigere un computo metrico estimativo sulla base dei costi correnti di mercato relativi alla “demolizione della pavimentazione esistente pre restauro e il rifacimento degli impianti a pavimento, il collegamento alla rete di scarico e adduzione condominiale e la riparazione e/o sostituzione dei tratti delle colonne condominiali usurate” (cfr. pag. 37) individuando, all'esito, un importo, pari ad Euro 2.637,28, per i costi di riparazione e ripristino e un importo, pari ad Euro 774,69, a titolo di spese necessarie per la ricerca delle cause (cfr. pag. 42).
Il sig. ha, pertanto, diritto a vedersi riconosciuta la somma Parte_1 di complessivi Euro 3.411,97 già stimati all'attualità (sulla base dei valori indicati in perizia all'attualità del mercato), oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, che il CP_7
è tenuto a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno ex art.
[...]
2051 c.c. per l'esecuzione delle opere destinate a rimuovere i pregiudizi causati dalle infiltrazioni e a ripristinare la funzionalità del bene.
Passando allo scrutinio delle eccezioni relative al rapporto assicurativo tra il convenuto e la terza chiamata CP_1 _4
va rilevato quanto segue.
[...]
L'eccezione di inoperatività della polizza n. 00025421300023 per presunta pertinenza privata della parte di tubazione dalla quale sono scaturiti i fenomeni infiltrativi è infondata e va disattesa in quanto, come si è detto, la rottura ha interessato le tubature interne alla colonna verticale, come accertato dalla CTU
e dallo stesso perito dell'assicurazione (si veda, in proposito, l'elaborato n. 6 prodotto dalla compagnia) costituenti parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c. e dunque di pertinenza . CP_9
Anche sotto il profilo della asserita non operatività della copertura per non aver avuto il danno natura accidentale, l'eccezione non merita accoglimento giacché, come si evince dalle condizioni contrattuali pattuite (si veda pag. 3 e 4
8 dell'allegato n. 3 alla comparsa di costituzione dell'assicurazione), la polizza copre i danni da acqua al fabbricato e a terzi provocati dallo spargimento di acqua ed opera, più in generale, per le ipotesi di responsabilità civile per la conduzione di n. 10 appartamenti.
Le ulteriori eccezioni, quali quella con la quale si chiede di considerare l'offerta formulata ante causam dall'assicurazione, appaiono non pertinenti e prive di pregio.
Viceversa, la richiesta di decurtazione della franchigia contrattuale (pari ad
Euro 200,00 come da clausola di cui a pag. 10 del contratto), da porsi a carico dell'assicurato, è meritevole di accoglimento.
Pertanto, la in persona del legale _4
rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il CP_7
della somma di Euro 3.211,97 rispetto all'importo complessivo
[...] riconosciuto in favore dell'attore a titolo di risarcimento, decurtata la franchigia contrattuale.
Le spese relative al rapporto di assicurazione seguono la soccombenza della e vengono liquidate in favore di _4
come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con Controparte_7
applicazione dei valori minimi di scaglione (scaglione relativo al decisum).
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico di attore, convenuto e chiamata in causa in misura pari ad 1/3 ciascuno.
Le spese processuali relative al rapporto principale, liquidate ai sensi del
D.M. n. 147/2022 e comprensive delle spese di mediazione, seguono la soccombenza del e dell'Assicurazione ex art. 91 c.p.c. e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei valori minimi di scaglione e applicando lo scaglione relativo al decisum in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del _1
, in persona dell'amministratore pro tempore, e lo _10 condanna al risarcimento del danno in favore di per la Parte_1 somma di Euro 3.411,97 già stimati all'attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2. pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio ( , Parte_1
e ), ciascuna tenuta Controparte_7 _4 in misura pari ad 1/3;
3. condanna in persona del legale _4 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il _1
della somma di Euro 3.211,97 (già considerata la franchigia), oltre CP_2 interessi legali dalla sentenza al saldo;
4. condanna in persona come _4 sopra, al pagamento delle spese processuali in favore di _1
, spese che liquida in Euro 237,00 per esborsi, Euro 1.278,00 per CP_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna e _1 CP_2 _4
, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] [...]
delle spese processuali (comprensive di quelle di mediazione, del Parte_1 valore di Euro 190,32), che liquida in Euro 264,00 per esborsi, Euro 1.468,32 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 13.05.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
10