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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8412/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 3 luglio 2024 da
, elettivamente domiciliato in Milano, C.so Indipendenza, n. _1
20, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Villari, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore; CP_1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : _1
1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e la società (C.F. ), in persona del CP_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 a far data dal 03/10/22 e sino al 14.10.2023;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente sin dall'inizio del rapporto di lavoro e sino alla sua conclusione doveva essere inquadrato in base alle mansioni effettivamente svolte e quanto disposto dal ccnl trasporto logistica applicato dalla società
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 a livello 4 del ccnl suindicato
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la corretta retribuzione e gli istituti contrattuali indiretti come indicati in narrativa in base al corretto
1 inquadramento a livello 4 del ccnl trasporto e logistica;
per l'effetto condannare la società (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6757,21 (Euro 6404,66 a titolo di differenze retributive come indicato nel ricorso ed Euro 352,55 a titolo di trattamento fine rapporto per il periodo dal 03.10.2022 al 14/10/2023) o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum 4) previa autorizzazione della chiamata in causa dell' , condannare il CP_2 convenuto a pagare all' i contributi assicurativi e previdenziali afferenti i CP_3 titoli dedotti in giudizio, come meglio sopra precisati.
5) col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 3 luglio 2024, _1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 3.10.2022, in qualità di CP_1 operaio con mansioni di addetto alle consegne ed inquadrato a livello 6j del ccnl trasporto e logistica. Il rapporto era stato regolarizzato mediante contratto a tempo determinato full time dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle 17.00. Successivamente, la società datrice aveva proceduto a trasformare il contratto di lavoro da determinato ad indeterminato. Le mansioni a cui era adibito il ricorrente, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, erano inerenti al trasporto e alla consegna di merce mediante il veicolo furgone cassonato assegnato dalla società datrice. Per la guida del furgone era necessario che il lavoratore fosse in possesso della patente B. La prestazione, a differenza di quanto riportato nel contratto di assunzione, veniva svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 05.00 alle ore 18.00.
Il 14 ottobre 2023 il rapporto di lavoro era cessato in per dimissioni del lavoratore. aveva provveduto a corrispondere il trattamento di fine rapporto CP_1 calcolato sull'errato inquadramento al 6j del ccnl trasporto e logistica. Riteneva di dover essere inquadrato nel livello 4 CCNL. _1
Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata CP_1 contumace.
All'udienza del 13 febbraio 2025, espletata la prova orale (e mancato l'interrogatorio formale della , la causa veniva immediatamente discussa CP_1
e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. _1
è assunto da il 3.10.2022, in qualità di operaio con _1 CP_1 mansioni di addetto alle consegne ed inquadrato a livello 6j del Ccnl trasporto e logistica. Il rapporto era stato regolarizzato mediante contratto a tempo determinato full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 (doc. b fasc. ric.), dapprima a tempo determinato (scadenza il 31/12/2022), poi a tempo indeterminato (come da buste paga di marzo, agosto e settembre 2023: doc. a fasc. ric.).
si dimette il giorno 14 ottobre 2023 (doc. g fasc. ric.). _1
riferisce di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al _1
4° liv. CCNL.
2. Costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui
“il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass, sez. lav., n. 30580/2019; v. inoltre Cass., sez. lav. 10485/2023). Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, spettante al giudice del merito, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, b) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12854; Cass., sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6174).
3. Il Tribunale, per la verifica in concreto delle mansioni di _1
, ha assunto la prova orale.
[...]
Il teste ha riferito: “Ho lavorato per la società Testimone_1 per quasi un anno. Il rapporto è finito nel 2023. Ho dato le dimissioni. CP_1
Ho dei crediti nei confronti della società convenuta per i quali ho attivato un avvocato. Facevo l'autista. Conosco il ricorrente poiché lavoravamo insieme. Il sig. faceva l'autista, trasportava merce che doveva essere _1 scaricata e consegnata. Guidava un furgone, qualche volta anche un cassonato.
3 Penso che il sig. avesse la patente, anche se non so quale _1 patente avesse. Vedevo il ricorrente tutti i giorni. Si presentava alle 4.30/5.00 del mattino a
Baranzate, controllava la merce, la caricava sul mezzo dopodiché guidava il mezzo a fare le consegne questo fino alle ore 11.00. A quell'ora finisce il primo turno. Credo che il sig mangi un panino e torni sul mezzo alle ore _1
12.30. A quell'ora torna a Baranzate, ricarica un nuovo giro di merce e fa di nuovo le consegne. Finisce più o meno alle 18.00. A quel punto torna a casa con il furgone che riporta la mattina dopo per un nuovo giro. La domenica il ricorrente non lavora;
il sabato fa il solo giro del mattino. La società ha due magazzini, uno a Baranzate l'altro a Pero. Il CP_1 ricorrente è passato dopo un po' al magazzino di Pero.”
pure chiamata a svolgere l'interrogatorio formale, non si è presentata. CP_1
4. L'art. 6 CCNL (doc. d fasc. ric.) riferisce che “
1. Appartengono a questo livello [il 4° operai] i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.” Fra i profili esemplificativi: “altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;”
5. svolge (secondo il teste sentito _1 Testimone_1
: § 3) mansioni di addetto alle consegne alla guida del veicolo
[...] della società datrice. Il veicolo era un furgone cassonato di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate. Per condurre tale veicolo è notoriamente necessario che il conducente sia in possesso di una patente B.
Inoltre, come specificato dal contratto di assunzione (e confermato dal teste
[...]
) doveva svolgere le mansioni di Testimone_1 _1 addetto alle consegne. Peraltro, con riferimento a livello formalmente riconosciuto (il liv. 6J), in tale categoria rientra il personale di magazzino (facchini e magazzinieri):
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.” Non possono ricondursi a tale livello gli autisti, come . _1
4 Avendo la società convenuta disertato il giudizio (ed omesso di rendere l'interrogatorio formale, cosa valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c.), essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
A può quindi essere concesso il liv. 4 del Ccnl suindicato. Ne _1 seguono le differenze retributive, calcolate correttamente (conteggio sub c fasc. ric.) per € € 6757,21 (€ 6404,66 a titolo di differenze retributive ed € 352,55 a titolo di trattamento fine rapporto).
6. è stato ammesso al gratuito patrocinio. _1
Pertanto, la parte soccombente corrisponderà a favore dello Stato (art. CP_1
133 DPR 115/2002) la somma di € 2600,00 per diritti ed onorari di causa (IVA, CPA, rimborso forfettario).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e la società dal 03/10/22 e sino al 14.10.2023; CP_1
2) accerta e dichiara che dall'inizio del rapporto di lavoro e _1 sino alla sua conclusione doveva essere inquadrato in base alle mansioni effettivamente svolte al livello 4° del ccnl;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6757,21 (€ 6404,66 a titolo di differenze retributive ed € 352,55 a titolo di trattamento fine rapporto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a pagare all' i contributi assicurativi e previdenziali CP_1 CP_2 afferenti i titoli dedotti in giudizio;
5) ordina che la parte soccombente corrisponda a favore dello Stato (art. CP_1
133 DPR 115/2002) la somma di € 2600,00 per diritti ed onorari di causa (IVA,
CPA, rimborso forfettario). Così deciso il 13 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 3 luglio 2024 da
, elettivamente domiciliato in Milano, C.so Indipendenza, n. _1
20, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Villari, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore; CP_1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : _1
1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e la società (C.F. ), in persona del CP_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 a far data dal 03/10/22 e sino al 14.10.2023;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente sin dall'inizio del rapporto di lavoro e sino alla sua conclusione doveva essere inquadrato in base alle mansioni effettivamente svolte e quanto disposto dal ccnl trasporto logistica applicato dalla società
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 a livello 4 del ccnl suindicato
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la corretta retribuzione e gli istituti contrattuali indiretti come indicati in narrativa in base al corretto
1 inquadramento a livello 4 del ccnl trasporto e logistica;
per l'effetto condannare la società (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6757,21 (Euro 6404,66 a titolo di differenze retributive come indicato nel ricorso ed Euro 352,55 a titolo di trattamento fine rapporto per il periodo dal 03.10.2022 al 14/10/2023) o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum 4) previa autorizzazione della chiamata in causa dell' , condannare il CP_2 convenuto a pagare all' i contributi assicurativi e previdenziali afferenti i CP_3 titoli dedotti in giudizio, come meglio sopra precisati.
5) col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 3 luglio 2024, _1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 3.10.2022, in qualità di CP_1 operaio con mansioni di addetto alle consegne ed inquadrato a livello 6j del ccnl trasporto e logistica. Il rapporto era stato regolarizzato mediante contratto a tempo determinato full time dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle 17.00. Successivamente, la società datrice aveva proceduto a trasformare il contratto di lavoro da determinato ad indeterminato. Le mansioni a cui era adibito il ricorrente, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, erano inerenti al trasporto e alla consegna di merce mediante il veicolo furgone cassonato assegnato dalla società datrice. Per la guida del furgone era necessario che il lavoratore fosse in possesso della patente B. La prestazione, a differenza di quanto riportato nel contratto di assunzione, veniva svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 05.00 alle ore 18.00.
Il 14 ottobre 2023 il rapporto di lavoro era cessato in per dimissioni del lavoratore. aveva provveduto a corrispondere il trattamento di fine rapporto CP_1 calcolato sull'errato inquadramento al 6j del ccnl trasporto e logistica. Riteneva di dover essere inquadrato nel livello 4 CCNL. _1
Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata CP_1 contumace.
All'udienza del 13 febbraio 2025, espletata la prova orale (e mancato l'interrogatorio formale della , la causa veniva immediatamente discussa CP_1
e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. _1
è assunto da il 3.10.2022, in qualità di operaio con _1 CP_1 mansioni di addetto alle consegne ed inquadrato a livello 6j del Ccnl trasporto e logistica. Il rapporto era stato regolarizzato mediante contratto a tempo determinato full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 (doc. b fasc. ric.), dapprima a tempo determinato (scadenza il 31/12/2022), poi a tempo indeterminato (come da buste paga di marzo, agosto e settembre 2023: doc. a fasc. ric.).
si dimette il giorno 14 ottobre 2023 (doc. g fasc. ric.). _1
riferisce di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al _1
4° liv. CCNL.
2. Costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui
“il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass, sez. lav., n. 30580/2019; v. inoltre Cass., sez. lav. 10485/2023). Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, spettante al giudice del merito, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, b) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12854; Cass., sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6174).
3. Il Tribunale, per la verifica in concreto delle mansioni di _1
, ha assunto la prova orale.
[...]
Il teste ha riferito: “Ho lavorato per la società Testimone_1 per quasi un anno. Il rapporto è finito nel 2023. Ho dato le dimissioni. CP_1
Ho dei crediti nei confronti della società convenuta per i quali ho attivato un avvocato. Facevo l'autista. Conosco il ricorrente poiché lavoravamo insieme. Il sig. faceva l'autista, trasportava merce che doveva essere _1 scaricata e consegnata. Guidava un furgone, qualche volta anche un cassonato.
3 Penso che il sig. avesse la patente, anche se non so quale _1 patente avesse. Vedevo il ricorrente tutti i giorni. Si presentava alle 4.30/5.00 del mattino a
Baranzate, controllava la merce, la caricava sul mezzo dopodiché guidava il mezzo a fare le consegne questo fino alle ore 11.00. A quell'ora finisce il primo turno. Credo che il sig mangi un panino e torni sul mezzo alle ore _1
12.30. A quell'ora torna a Baranzate, ricarica un nuovo giro di merce e fa di nuovo le consegne. Finisce più o meno alle 18.00. A quel punto torna a casa con il furgone che riporta la mattina dopo per un nuovo giro. La domenica il ricorrente non lavora;
il sabato fa il solo giro del mattino. La società ha due magazzini, uno a Baranzate l'altro a Pero. Il CP_1 ricorrente è passato dopo un po' al magazzino di Pero.”
pure chiamata a svolgere l'interrogatorio formale, non si è presentata. CP_1
4. L'art. 6 CCNL (doc. d fasc. ric.) riferisce che “
1. Appartengono a questo livello [il 4° operai] i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.” Fra i profili esemplificativi: “altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;”
5. svolge (secondo il teste sentito _1 Testimone_1
: § 3) mansioni di addetto alle consegne alla guida del veicolo
[...] della società datrice. Il veicolo era un furgone cassonato di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate. Per condurre tale veicolo è notoriamente necessario che il conducente sia in possesso di una patente B.
Inoltre, come specificato dal contratto di assunzione (e confermato dal teste
[...]
) doveva svolgere le mansioni di Testimone_1 _1 addetto alle consegne. Peraltro, con riferimento a livello formalmente riconosciuto (il liv. 6J), in tale categoria rientra il personale di magazzino (facchini e magazzinieri):
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.” Non possono ricondursi a tale livello gli autisti, come . _1
4 Avendo la società convenuta disertato il giudizio (ed omesso di rendere l'interrogatorio formale, cosa valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c.), essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
A può quindi essere concesso il liv. 4 del Ccnl suindicato. Ne _1 seguono le differenze retributive, calcolate correttamente (conteggio sub c fasc. ric.) per € € 6757,21 (€ 6404,66 a titolo di differenze retributive ed € 352,55 a titolo di trattamento fine rapporto).
6. è stato ammesso al gratuito patrocinio. _1
Pertanto, la parte soccombente corrisponderà a favore dello Stato (art. CP_1
133 DPR 115/2002) la somma di € 2600,00 per diritti ed onorari di causa (IVA, CPA, rimborso forfettario).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e la società dal 03/10/22 e sino al 14.10.2023; CP_1
2) accerta e dichiara che dall'inizio del rapporto di lavoro e _1 sino alla sua conclusione doveva essere inquadrato in base alle mansioni effettivamente svolte al livello 4° del ccnl;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede legale in Milano Via Domodossola n. 17 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6757,21 (€ 6404,66 a titolo di differenze retributive ed € 352,55 a titolo di trattamento fine rapporto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a pagare all' i contributi assicurativi e previdenziali CP_1 CP_2 afferenti i titoli dedotti in giudizio;
5) ordina che la parte soccombente corrisponda a favore dello Stato (art. CP_1
133 DPR 115/2002) la somma di € 2600,00 per diritti ed onorari di causa (IVA,
CPA, rimborso forfettario). Così deciso il 13 febbraio 2025. Il giudice
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