Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3038/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...], cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], con l'Avv. Alice Talpini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], con l'Avv. Francesca Laurini presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , C.F. , nata a [...], il 18 Parte_3 C.F._3 maggio 2022, residente a [...], cittadina italiana, minorenne non economicamente indipendente
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso, ad entrambi i genitori, a norma Parte_3 dell'art.337ter cod. civ., con collocamento prevalente presso la madre anche Parte_1 ai fini della residenza anagrafica, pertanto l'esercizio della responsabilità sulla figlia minore spetta, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione, salute.
2. I genitori a far data dal mese di febbraio 2025 concordano di attivare e si impegnano a partecipare a un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso il CTIF di Milano.
3. I genitori danno atto che il padre ha già rilasciato la casa familiare sita a Parte_2
Milano, via Gratosoglio n.93 di proprietà esclusiva della madre, la casa Parte_1 familiare è assegnata alla madre unitamente agli arredi e corredi. Parte_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti Parte_2 modalità, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori:
I. a far data dal mese di gennaio 2025:
a) nella settimana che termina con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé la minore:
- il lunedì per l'accompagnamento a scuola, prelevando la minore dall'abitazione materna alle ore
8.30
- il martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dopo cena
- nella giornata del venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 dopo cena, e poi dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00 prima di cena b) nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé la minore:
- il martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dopo cena
- per l'accompagnamento di all'asilo nella mattina del giovedì, prelevando la minore Parte_3 dall'abitazione materna alle ore 8.30
- il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dopo cena
II. a far data dal mese di marzo 2025,
a) nella settimana che termina con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé la minore
- il lunedì per l'accompagnamento a scuola, prelevando la minore dall'abitazione materna alle ore
8.30
- il martedì dall'uscita dal nido alle ore 15.30 (il padre si occuperà in prima persona del prelievo e del riaccompagnamento della bimba, con facoltà di delegare i nonni paterni) alle ore 20.30 dopo cena
- nella giornata del venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 dopo cena, e poi dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00 prima di cena b) nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé la minore
- il martedì dall'uscita dal nido alle ore 15.30 (il padre si occuperà in prima persona del prelievo e del riaccompagnamento della bimba, con facoltà di delegare i nonni paterni) alle ore 20.30 dopo cena
- il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dopo cena.
- per l'accompagnamento di all'asilo nella mattina del venerdì, prelevando la minore Parte_3 dall'abitazione materna alle ore 8.30;
III. a far data dal mese di giugno 2025:
a) nella settimana che termina con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé la minore
- il lunedì per l'accompagnamento a scuola, prelevando la minore dall'abitazione materna alle ore
8.30
- il martedì dall'uscita dal nido alle ore 15.30 (con facoltà di delegare i nonni paterni) alle ore 20.30 dopo cena
- dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 19.00 prima di cena;
b) nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé la minore
- il martedì dall'uscita dal nido alle ore 15.30 (il padre si occuperà in prima persona del prelievo con facoltà di delegare i nonni paterni) alle ore 20.30 dopo cena
- il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dopo cena.
- per l'accompagnamento di all'asilo nella mattina del venerdì, prelevando la minore Parte_3 dall'abitazione materna alle ore 8.30;
IV. a far data dal mese di ottobre 2025:
a) nella settimana che termina con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé la minore
- il martedì dall'uscita dall'asilo alle ore 15.30 (con facoltà di delegare i nonni paterni) alle ore
20.30 dopo cena
- dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 19.00 prima di cena;
b) nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé la minore
- il martedì dall'uscita dall'asilo alle ore 15.30 (con facoltà di delegare i nonni paterni) alle ore
20.30 dopo cena
- il giovedì dall'uscita dall'asilo sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola.
I genitori potranno chiedere e concordare cambi per un numero massimo ciascuno di due al mese.
Nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) il padre potrà riaccompagnare dalla madre nei Parte_3 giorni infrasettimanali alle ore 21.00 (fatta salva l'ipotesi in cui la minore continui a frequentare l'asilo).
Tutti i pernottamenti di presso il padre dovranno avvenire alla necessaria presenza del Parte_3 padre.
I prelievi di dall'asilo da parte dei nonni paterni in autonomia saranno preceduti da Parte_3 alcuni prelievi in compresenza del padre.
Il giorno del compleanno di (18 maggio), la figlia minore resterà a Milano: ciascun Parte_3 genitore si impegna a far trascorrere all'altro del tempo (almeno 2 ore) con la figlia per garantire lo scambio degli auguri e dei regali.
5. I genitori concordano la seguente suddivisione dei periodi di vacanza della figlia minore, fatti salvi migliori accordi tra le parti:
a) nel periodo di sospensione scolastica in occasione del Natale: la madre terrà con sé il
Parte_3 giorno della Vigilia 24/12 dalle ore 11.00 fino alle ore 10.00 del giorno successivo e il padre terrà con sé il giorno di Natale 25/12 dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo, con
Parte_3 alternanza di anno in anno;
i genitori alterneranno poi i periodi dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a condizione che usufruiscano di periodi di ferie, diversamente continuerà ad applicarsi il calendario ordinario;
nel 2025 trascorrerà con il padre il
Parte_3 primo periodo (26/12-31/12) ed il secondo periodo (31/12-6/1) con la madre;
nel 2026
Parte_3 trascorrerà con on la madre il primo periodo (26/12-31/12) ed il secondo periodo (31/12-6/1) con il padre;
e così via. b) nel periodo di sospensione scolastica in occasione della Pasqua: nell'anno 2025, Parte_3 trascorrerà con il padre dal giorno 20 aprile 2025 ore 10.00 al giorno 21 aprile 2025 ore 10.00 pertanto trascorrerà la Pasquetta con la madre dalle ore 10.00 sino alle ore 10.00 del Parte_3 giorno seguente e per il resto del periodo di sospensione scolastica si applicherà il calendario ordinario;
successivamente, la madre terrà con sé per l'intero periodo pasquale nell'anno Parte_3
2026; il padre terrà con sé per l'intero periodo pasquale nell'anno 2027; e così via ad Parte_3 anni alterni;
c) durante il periodo estivo: potrà continuare a svolgere ogni anno una settimana di Parte_3 spettanza materna a giugno e una settimana di spettanza materna a luglio, recandosi al mare in
Liguria come d'abitudine, con previsione di recupero dei giorni paterni;
nell'anno 2025, nel mese di agosto la madre terrà con sé la minore per due settimane consecutive e il padre terrà con sé la minore per una settimana, i genitori concorderanno i periodi entro il giorno 30 aprile 2025; a far data dall'anno 2026, nel mese di agosto la madre terrà con sé la minore per due settimane consecutive, alternando di anno in anno i periodi 1-16/8 e 16-31/8, e il padre terrà con sé la minore per due settimane anche non consecutive (ad es. una settimana ad agosto ed una a giugno/luglio), i genitori concorderanno i periodi entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
d) i Ponti previsti dal calendario scolastico, a far data dal mese di settembre 2025, seguiranno l'alternanza dei fine settimana e saranno trascorsi da per intero (dall'uscita da scuola Parte_3 alla ripresa scolastica) con il genitore cui spetta il fine settimana adiacente (fino al mese di agosto
2025 compreso, eventuali Ponti saranno trascorsi da secondo il calendario ordinario di Parte_3 cui al punto 4 che precede).
I genitori concordano che in relazione ai periodi di sospensione scolastica, il padre (se sarà in ferie) nelle giornate di proprie spettanza potrà prelevare alle ore 10.00 (in deroga all'orario Parte_3 previsto da calendario ordinario).
6. In occasione dei periodi di vacanza, che la figlia trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione di ogni soggiorno trascorso fuori dalla residenza abituale (Milano), i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti (indirizzo preciso e numero telefonico a cui la minore è raggiungibile se diverso da quello usuale) delle località in cui si recheranno con la minore.
7. Il principio dell'alternanza, relativo alle modalità di visita genitori-figlia minore di cui al punto 4
(“ordinarie”), verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia di;
l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi e la Parte_3 minore trascorrerà il fine settimana successivo con il genitore che non ha tenuto con sé Parte_3 nel fine settimana precedente la vacanza.
Nel corso dei periodi di vacanza, ciascun genitore è obbligato a garantire almeno un contatto videotelefonico o telefonico quotidiano di con l'altro genitore. Parte_3
8. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Parte_2 Parte_3 madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, l'importo pari a € 250,00, mediante bonifico bancario, importo che sarà rivalutato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026). I genitori concordano che il contributo al mantenimento paterno specificato ai punti 7 e 8 verrà mantenuto tale anche nel caso in cui il padre reperisca una abitazione autonoma.
9. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia tenendo, altresì, Parte_2 Parte_3
a proprio carico o rimborsando alla madre, nella misura del 50%, la mensa scolastica (per l'asilo e per i successivi cicli di studi elementari, medie inferiori e medie superiori se prevista), nonché le seguenti spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano e in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. I genitori concordano che continuerà a percepire l'Assegno Unico nella Parte_1 misura del 100%. Le detrazioni relative alle spese mediche, sportive e ludiche della minore saranno poste a metà tra i genitori: ciò in quanto entrambi concorreranno al loro pagamento nella misura della metà per ciascuno.
11. Il documento d'identità della figlia minore segue secondo le indicate frequentazioni Parte_3 con i genitori nonché in caso di viaggio.
12. e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo e delle obbligazioni che precedono, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente alla data odierna in ragione della loro convivenza e/o anche connessa o dipendente da ulteriori e differenti vicende a qualsiasi altro titolo intercorse tra gli stessi.
13. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, le quali terranno a proprio carico le spese del rispettivo legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai