Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/03/2026, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2026, proposto da
RO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comando Aviazione Esercito, UE Miglio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto di ragione, del
provvedimento di diniego all'istanza di accesso del 4 dicembre 2025 adottato dall’Amministrazione resistente e comunicato, a mezzo PEC, al ricorrente in data 17 dicembre 2025 nella parte in cui
è stato illegittimamente negato l'accesso ai documenti richiesti ai punti 1), 2) e 3) dell’istanza;
per quanto occorrer possa,
del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990, con l'inutile decorso del termine di 30 giorni dall'invio a mezzo PEC dell'istanza di accesso inoltrata il 4 dicembre 2025;
Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
e per l’accertamento del diritto dell’istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti;
nonché per la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. NN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. RO NO, maresciallo capo dell’Esercito italiano, con il ricorso in epigrafe ha esposto:
- di essere stato incluso nelle aliquote per l’avanzamento al grado di primo maresciallo e che il 25 novembre 2024 la Commissione di valutazione per l’avanzamento dei marescialli dell’Esercito ha redatto il verbale n. 80 – 1a valutazione (aliquota 31 dicembre 2023), per effetto del quale il ricorrente si è collocato al 94º posto, con punteggio 25,39, all’interno del “Quadro di Avanzamento” formato dalla Commissione ai sensi dell’art. 1047 del D.Lgs. 66/2010;
- successivamente la Commissione ha redatto il verbale n. 88 – 2ª valutazione (aliquota 31/12/2024), nel quale il ricorrente si è collocato al 47º posto, con punteggio 25,93;
- di avere presentato, in data 4 dicembre 2025, istanza di accesso chiedendo l’ostensione dei seguenti documenti:
1) verbale di 1ª valutazione (25/11/2024) – Aliquota 31/12/2023, completo di graduatoria integrale, punteggio attribuito all’istante e relativo dettaglio dei criteri applicati (prospetti, tabelle o qualsivoglia scheda utilizzata dalla Commissione); verbale di 2ª valutazione (13/10/2025) – Aliquota 31/12/2024, completo di graduatoria integrale, punteggio attribuito all’istante e relativo dettaglio dei criteri applicati (prospetti, tabelle o qualsivoglia scheda utilizzata dalla Commissione);
2) criteri, parametri e modalità di valutazione:
copia integrale dei criteri di valutazione, delle tabelle di corrispondenza, dei pesi dei parametri, delle linee guida interne, nonché di ogni ulteriore documento o atto normativo utilizzato dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi nelle procedure di valutazione del 25/11/2024 e del 13/10/2025;
3) elementi considerati per la formazione del punteggio finale, in particolare si richiede di conoscere le singole voci considerate per la formazione del punteggio, il dettaglio delle componenti valutative (titoli, giudizi caratteristici, anzianità, corsi, encomi, note, ecc.) e le eventuali motivazioni o note istruttorie che hanno inciso sul punteggio attribuito.
2. - Con nota del 17 dicembre 2025 la Direzione Generale per il personale militare II Reparto 5^ Divisione stato giuridico e avanzamento sottufficiali del Ministero della Difesa ha accolto parzialmente l’istanza mediante invio al ricorrente dei verbali n. 80 del 25 novembre 24 e n. 88 del 13 ottobre 2025.
Con riferimento agli altri atti e documenti richiesti con l’istanza l’Amministrazione ha risposto quanto segue:
“ Omissis
In esito ai punti 2) e 3) dell’istanza, si precisa che:
- relativamente agli “…Elementi considerati per la formazione del punteggio finale…”, la Commissione di Avanzamento dei Marescialli basa la sua valutazione sull’esame della documentazione caratteristica e matricolare del valutando. Tale documentazione è formata e custodita dal Comando di appartenenza nei cui confronti il richiedente può produrre apposita istanza di accesso ex lege 241/90;
- relativamente ai “…criteri di valutazione adottati dalla Commissione…”, si rende noto che le procedure valutative poste in essere dalla competente Commissione di Avanzamento sono disciplinate dall’art. 1032, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La stessa esprime «i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando» chiusa al 31 dicembre dell’anno di pertinenza – né detenuta né formata dalla scrivente – secondo le modalità ed i criteri indicati dal successivo art. 1059, concernente gli avanzamenti “a scelta”. La Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l’idoneità del valutando; in seguito ciascun membro attribuisce ad ognuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b) e c) del sopra citato articolo 1059, riportati, nel caso d’interesse
del Maresciallo Capo SICIGNANO RO nella parte II dei sopraindicati Verbali n. 80 in data 25 novembre 2024 e n. 88 in data 13 ottobre 2025. La legittimità del comportamento della predetta Commissione appare, altresì, ampiamente confermata dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 giugno 2006, n. 5910 e 24 ottobre 2006, n. 6933, le quali, in relazione ad analoghe richieste di accesso ai criteri adottati dalla Commissione per la valutazione “a scelta”, hanno riconosciuto che «…è la legge stessa a predisporre i criteri», e che «… resta, quindi, esclusa la possibilità che alla formazione della graduatoria si pervenga sulla base di elaborazione di punteggi predeterminati per ogni singola voce». Ad integrazione di quanto sopra precisato, si fa presente che, come riportato nelle sopracitate sentenze, «…a tale attribuzione di punteggio [di merito] … si perviene attraverso diverse fasi procedimentali che prevedono, dapprima, un’attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari, e, poi, attraverso il procedimento di valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero elevato e qualificato di membri ... sì da garantire la migliore valutazione dei candidati». Al fine di facilitare il suddetto compito, atteso il numero elevato dei valutandi, è stato predisposto un sistema computerizzato - non imposto ai membri - che opera fino al momento del passaggio alla fase collegiale e che, come recita ancora la cennata sentenza, «… non contiene parametri di valutazione predefiniti…», avendo il solo scopo di orientare il singolo membro nella disamina delle risultanze documentali dei singoli valutandi. Tali orientamenti, esaminati collegialmente dalla commissione, sono, in tale sede, prosegue la citata sentenza n. 5910/2006 «…apprezzati e discussi al fine di attribuire in via definitiva i punteggi di merito. Resta, quindi, esclusa la possibilità che alla formazione della graduatoria di merito si pervenga sulla base di elaborazione di punteggi predeterminati per ogni singola voce». Quanto ampiamente esposto al fine quindi di chiarire che la valutazione di merito è espressa in un unico punteggio complessivo per ciascun macroelemento (Elementi A, B e C), che è il risultato della sommatoria ponderata degli elementi ivi confluenti. Non è previsto dalla normativa e dai criteri tecnici in uso l'assegnazione di un punteggio autonomo per ogni singola sottovoce, bensì un unico punteggio che riflette la valutazione di tutti i singoli elementi previsti. Si comunica, infine, che il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore della 5^ Divisione ed i tempi previsti per la definizione del medesimo sono quelli di cui all’art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
3. - Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego parziale per violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. degli artt. 3, 22, 24 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e ne ha chiesto l’annullamento e l’accertamento del diritto di accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibire integralmente la documentazione richiesta.
Con riferimento al primo punto dell’istanza del 4 dicembre 2025, il ricorrente ha dato atto della trasmissione dei verbali, ma ha lamentato la mancata ostensione dei criteri applicati, dei prospetti, delle tabelle schede valutative utilizzate.
Riguardo al secondo punto dell’istanza, ha posto in rilievo che gli “elementi” considerati, costituiti dalla documentazione caratteristica e matricolare, sono stati trasmessi dal Comando all’Amministrazione resistente che, oggi, ne è in possesso. Il concetto di “detenzione” rilevante ai fini dell’accesso documentale, di cui all’art. 25, comma 2, della L. 241/1990, andrebbe inteso in senso funzionale (“statico”) e non meramente materiale.
Il ricorrente ha, inoltre, lamentato la mancata ostensione dei criteri, parametri e modalità di valutazione, richiesti al terzo punto dell’istanza.
Con riferimento a tale richiesta l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare gli artt. 1032 e 1059 del C.O.M., rilevando che la valutazione a “scelta” si svolge secondo fasi procedimentali che prevedono la formazione di giudizi personali dei commissari e poi la valutazione collegiale, secondo un sistema “computerizzato” che permette di giungere all’unico punteggio complessivo.
L’odierno ricorrente, con l’istanza prodotta, avrebbe in effetti richiesto la documentazione utilizzata per la sua valutazione.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego parziale all’accesso
e dell’eventuale illegittimo silenzio – diniego ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 rispetto alla documentazione non prodotta, con dichiarazione del diritto di prendere visione ed estrarre copia di tale documentazione e con ordine all’Amministrazione resistente la loro integrale esibizione.
4. - Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
5. - Nella camera di consiglio del 18 marzo 2026, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.
6. - Osserva il Collegio che la risposta data dall’Amministrazione descrive con sufficiente chiarezza la situazione.
Riguardo agli elementi considerati per la formazione del punteggio finale, si specifica che la Commissione di avanzamento dei marescialli basa la sua valutazione sull’esame della documentazione caratteristica e matricolare. Il che significa che la Commissione esprime la valutazione sulla base dell’esame della documentazione matricolare e caratteristica del militare e che non esiste documentazione ulteriore recante gli elementi richiesti dal ricorrente.
Ciò, d’altra parte, è chiaramente indicato nell’art. 1032, comma 1, C.O.M.
Quanto ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione, altro oggetto dell’istanza del NO, nella lunga e articolata risposta fornita dall’Amministrazione è messo in evidenza che “ …è la legge stessa a predisporre i criteri», e che «… resta, quindi, esclusa la possibilità che alla formazione della graduatoria si pervenga sulla base di elaborazione di punteggi predeterminati per ogni singola voce ” e che “ …a tale attribuzione di punteggio [di merito] … si perviene attraverso diverse fasi procedimentali che prevedono, dapprima, un’attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari, e, poi, attraverso il procedimento di valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero elevato e qualificato di membri… sì da garantire la migliore valutazione dei candidati ”. Vi si specifica, inoltre, che che “ …la valutazione di merito è espressa in un unico punteggio complessivo per ciascun macroelemento (Elementi A, B e C), che è il risultato della sommatoria ponderata degli elementi ivi confluenti. Non è previsto dalla normativa e dai criteri tecnici in uso l'assegnazione di un punteggio autonomo per ogni singola sottovoce, bensì un unico punteggio che riflette la valutazione di tutti i singoli elementi previsti ”.
Questo significa che i criteri non sono fissati ai fini della valutazione, ma, come detto esplicitamente, sono determinati dalla legge. Non vi è determinazione a monte dei criteri richiesti, né esiste alcun altro elemento, tabella, griglia o schema a sostegno della valutazione.
I membri della Commissione assegnano, infatti, punteggio da 1 a 30 in relazione a:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Il punto di merito viene poi determinato secondo il metodo illustrato nella memoria difensiva dell’Avvocatura.
Il sistema computerizzato menzionato nell’atto impugnato, il cui uso non è imposto ai singoli membri della Commissione, come chiaramente indicato, non è teso a determinare parametri di valutazione, ma è utilizzato unicamente al fine di organizzare e rendere disponibili in un data base gli elementi di informazione contenuti nella documentazione esaminata da ogni singolo componente in relazione ai vari valutandi.
L’Amministrazione, d’altra parte, non era tenuta ad acquisire e a mettere a disposizione dell’odierno ricorrente la documentazione matricolare e caratteristica e questo, non perché detenuta da altra articolazione organizzativa del Ministero della Difesa (il Comando di appartenenza), ma in quanto non era questo l’oggetto dell’istanza, chiaramente tendente ad acquisire specifici documenti utilizzati ai fini della valutazione e non già il complesso della documentazione attinente agli eventi della carriera e degli atti che valutano le qualità del militare.
7. - Consegue a quanto sopra che le domande formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente NO RO al pagamento in favore del Ministero della Difesa di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IA, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN IA |
IL SEGRETARIO