Articolo 37 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 36Articolo 38
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9 ottobre 2010
Art. 37. Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero 1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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