Versione
23 maggio 1980
23 maggio 1980
Art. 1.
Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' abrogato.
Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.
Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' abrogato.
Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1981, n. 321Provvedimento: L'art 1 della legge 22 maggio 1980 n 193, che ha abrogato il n 7 dell'art 2 del DPR 20 marzo 1967 n 223 (il quale disponeva la perdita del diritto elettorale attivo per un periodo di cinque anni nell'ipotesi di condanna per uno dei delitti elencati nella disposizione predetta) e immediatamente applicabile quale jus superveniens, ove influente positivamente sulla domanda di reiscrizione nelle liste elettorali, anche in Sede di legittimita, senza necessita di rimessione della causa al giudice di rinvio, estendendosi la Competenza della Corte di Cassazione nelle cause relative al diritto di elettorato attivo anche al merito e, quindi, comprendendo il potere di dichiarare il diritto alla iscrizione nelle liste elettorali.*Leggi di più...
- conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio·
- diritto di voto·
- sopravvenienza in sede di legittimita·
- disciplina ex art 1 della legge n 193 del 1980·
- limitazioni·
- elettorato·
- sentenza penale·
- attivo·
- necessita·
- esclusione·
- elezioni