Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 26597/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26597 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Francesca Vannucci presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.
Bausan, 24,
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marisa Vita presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei, n. 32,
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda INTERVENTORE EX LEGE
1
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, , Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 12/07/2017 con il sig.
, e che dalla loro unione non erano nati figli, deduceva che Controparte_1 con sentenza n. 5221/2024 pubblicata il 20/05/2024, il Tribunale di Napoli omologava la separazione dei coniugi alle condizioni da loro espresse;
che erano decorsi i termini di legge senza che via era stata riconciliazione e che la sentenza era passata in giudicato;
pertanto, concludeva chiedendo: “1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti innanzi generalizzate in Napoli in data 12 luglio 2017 (Registri Stato civile del Comune di
Napoli dell'anno 2017, Atto n. 30, P. II, s. A sez. R con ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2. rigettare, poiché inammissibile ed infondata, ogni eventuale avversa domanda.
3- Vittoria di spese di lite.”
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 06/05/2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/03/2025 si costituiva in giudizio
, il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto tra le parti alle stesse condizioni di rapporti personali pattuite tra i coniugi in sede di omologa.
Con istanza congiunta depositata in data 11/04/2025, le parti chiedevano che l'udienza già fissata per il 06/05/2025 venisse celebrata mediante il deposito di sintetiche note di trattazione scritta. Il Giudice relatore, vista l'istanza presentata congiuntamente dalle difese delle parti con cui si chiedeva la sostituzione dell'udienza in presenza con l'udienza cartolare in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divorzio in assenza di prole, rilevato che le parti chiedevano congiuntamente l'esclusiva pronuncia sullo status, disponeva che l'udienza già fissata al 06/05/2025 venisse trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 05/05/2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con compensazione integralmente delle spese di lite.
2 Il Giudice relatore, visto il parere favorevole del PM formulato in data 30/04/2025, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti, con note congiunte di trattazione scritta, depositate in data 05/05/2025, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, ricorrono le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie, in assenza di prole e di questioni patrimoniali.
Spese compensate in ragione della natura necessitata della decisione sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e (atto n. 30, parte Parte_1 Controparte_1
II, s. A, sez. R, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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