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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2735/2023 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lo Parte_1 P.IVA_1
Porto;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n OI-001816977 notificata il 6 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, rappresentando, però, di aver rideterminato la sanzione, riducendola (cfr. memoria).
All'udienza del 6 giugno 2025 parte ricorrente, rappresentando di aver estinto la sanzione con il suo pagamento nella misura ridotta, ha chiesto che venga dichiara la
1 cessazione della materia del contendere, con condanna, però, della controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, alla luce del pagamento effettuato in corso di causa (cfr. nota di deposito del
23 maggio 2025) la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, appare equo disporne la compensazione perché s'è vero che la sanzione è stata ridotta in modo considerevole dopo l'introduzione della causa, è altrettanto certo che con il pagamento in forma ridotta la ricorrente ha sostanzialmente rinunciato alle eccezioni sollevate con il ricorso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2735/2023 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lo Parte_1 P.IVA_1
Porto;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n OI-001816977 notificata il 6 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, rappresentando, però, di aver rideterminato la sanzione, riducendola (cfr. memoria).
All'udienza del 6 giugno 2025 parte ricorrente, rappresentando di aver estinto la sanzione con il suo pagamento nella misura ridotta, ha chiesto che venga dichiara la
1 cessazione della materia del contendere, con condanna, però, della controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, alla luce del pagamento effettuato in corso di causa (cfr. nota di deposito del
23 maggio 2025) la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, appare equo disporne la compensazione perché s'è vero che la sanzione è stata ridotta in modo considerevole dopo l'introduzione della causa, è altrettanto certo che con il pagamento in forma ridotta la ricorrente ha sostanzialmente rinunciato alle eccezioni sollevate con il ricorso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2