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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 159/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Trani n. 130/2024 pubblicata in data 23.12.2024
TRA
(avv.to Antonaci Emanuele) Parte_1
Contro
Liquidazione Giudiziale della (avv.to Monterisi Domenico Rosario) Parte_1
All'udienza del 1°.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 130/2024 pubblicata il 23.12.2024, il Tribunale di Trani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Accoglieva il ricorso presentato dal PM e ravvisava la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento nonché lo stato di insolvenza.
Avverso detta pronuncia ha presentato reclamo la esponendo che: Parte_1
- con ricorso ex art. 44 CC, aveva chiesto al Tribunale di Trani l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di presentare la proposta e il piano di concordato preventivo o domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- il piano di concordato era stato presentato in data 10.8.2024 e prevedeva che la soddisfazione dei creditori sarebbe avvenuta sulla base di un piano di pagamento sui profitti derivanti dalla pagina 1 di 5 continuità̀ aziendale garantita dall'investimento, effettuato già nel 2023, di 220.000 bombole
GPL in fornitura e commercializzazione;
- il Tribunale di Trani con provvedimento del 25.11.2024- 23.12.2024 dichiarava inammissibile la proposta di concordato e con sentenza n. 130/2024, pubblicata in pari data, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo la reclamante, il Tribunale avrebbe aderito alla prospettazione del PM omettendo di valutare una serie di circostanze favorevoli quali:
- la possibilità di compensare i debiti nei confronti dell'Erario, con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 18 del d.l. n. 91/2024, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014.
- il perfezionamento dell'accordo commerciale tra e limited Parte_1 Controparte_1
“The Lender” che prevedeva lo sviluppo di accordi commerciali stretti già nel 2023 ed in particolare il passaggio di proprietà ed il riconoscimento dei beni mobili “bombole”;
- l'esistenza di un nuovo contratto di fornitura di GPL proveniente dal Kazakistan per scopo vendita richiedente la concessione di un termine per l'espletamento delle traduzioni giurate;
- il difetto di legittimazione del PM a richiedere l'apertura della Liquidazione Giudiziale in assenza di istanze da parte del ceto creditorio.
Instava per la revoca della sentenza reclamata.
Si è costituita la Liquidazione Giudiziale contestando la fondatezza dell'avverso reclamo e chiedendone il rigetto.
Il PG si è espresso per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione del PM.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che l'istanza ex art. 44 CCII è stata presentata dalla a seguito del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione da parte del PM. Parte_1
In altri termini, la domanda prenotativa di accesso al concordato preventivo o ad un diverso strumento di regolazione della crisi è stata avanzata in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale del PM il che esclude qualsiasi dubbio in punto di legittimazione.
Il reclamo non può essere accolto.
Con ricorso del 12.04.2024, il PM presso il Tribunale di Trani ha chiesto l'apertura della Liquidazione
Giudiziale nei confronti della Parte_1
Richiamava due precedenti istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della del 29.7.2022 e della Controparte_2 CP_3
pagina 2 di 5 Valorizzava, altresì, le risultanze delle indagini delegate della GdF di Molfetta da cui si evinceva:
- l'emissione, a carico della da parte dell' Parte_1 Controparte_4 [...]
di cartelle e avvisi di accertamento non pagati, o Controparte_5 parzialmente pagati, per debiti nei confronti dell'Erario, per un importo complessivo pari ad €
1.711.411,12;
- l'omesso deposito, presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di dei bilanci degli ultimi anni, CP_5
tenuto conto che la visura storica aggiornata ha evidenziato che i bilanci relativi agli esercizi 2020,
2021 e 2022 sono stati depositati rispettivamente nelle date 02.01.2022, 02.02.2023 e 19.12.2023;
- I bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 riportavano una debitoria totale rispettivamente pari ad € 3.764.053,00, € 3.401.097,00 ed € 781.228,00;
- l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2022, riporta una debitoria complessiva pari ad €
860.678,00, in aumento rispetto all'anno precedente (sia nella globalità, sia nelle singole voci, cfr. pag.
14 bilancio 2022);
- gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, sui conti correnti e sui depositi bancari e postali intestati alla società, hanno evidenziato una carenza di liquidità aziendale;
- l'intera azienda risulta gravata da un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 09.12.2020 (cfr. pag. 17 della visura camerale, aprile 2024).
A seguito del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione da parte del PM e dell'apertura del relativo fascicolo presso il Tribunale di Trani che la aveva presentato la domanda ex art. 44 Pt_1
ccii di concessione di termine per il deposito di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 40 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.
La reclamante ha contestato la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria richiamando le risultanze su cui si reggeva la continuità di impresa senza, tuttavia, contestare le specifiche ragioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia reiettiva.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto inammissibile la proposta concordataria evidenziando che la prospettata continuità aziendale non si reggeva su presupposti concreti ma prevedeva che la soddisfazione dei creditori avvenisse sulla base di un piano di pagamento dei profitti derivanti dalla continuità aziendale garantita dall'investimento effettuato già nel 2023 di 220.000 bombole gpl in fornitura e commercializzazione.
Evidenziava il Tribunale che si tratterebbe, tuttavia, di una partita di contenitori di GPL di nuova generazione, acquistata da certa in data 22.11.2023 per un importo pari ad euro Parte_2
11.550.000,00 ma non solo non ancora consegnata ma solo iscritta dalla società come immobilizzazioni tecniche. pagina 3 di 5 Si legge, altresì, nella sentenza del Tribunale allegata: “è pacifico e documentato che fino ad Pt_1 oggi ha commercializzato il GPL e non i relativi contenitori…che non risulta prodotto alcun contratto di acquisto della presunta fornitrice che è poi una società di diritto venezuelano, ma solo alcun fatture che richiedono, quale forma di pagamento, una lettera di credito emessa da un istituto bancario della quale, come ha verificato il commissario, non v'è traccia di emissione…che l'attuazione del piano, con la consegna dei primi prodotti, è in realtà prevista a partire da maggio 2025, mentre nulla si prevede sulla continuità dal deposito del piano fino a quella data, tanto più che l'opificio originario della società, a suo tempo adibito a riempimento delle bombole, risulta smantellato per effetto di vicende di natura penale e civile e il relativo immobile è comunque sotto sequestro, sicchè non si vede dove si possano stoccare i nuovi contenitori da commercializzare…che la dimostrazione ulteriore della assoluta mancanza di consistenza della proposta proviene anche dalla istanza, formulata per la prima volta durante la comparizione in camera di consiglio ed impugnata dal PM, tesa ad ottenere un rinvio in quanto non parlandosi più di contenitori venezuelani, vi sarebbero avanzate trattative per acquisto
(questa volta) di GPL dalla Georgia: il tutto senza ulteriore specificazione”.
La motivazione del Tribunale è condivisibile atteso che, come, proprio di recente, affermato dal
Supremo Collegio, la continuità aziendale presuppone che la pregressa attività di impresa, pur potendo subire un ridimensionamento della sua consistenza quantitativa, prosegua con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenga la sua identità sotto un profilo qualitativo, senza essere completamente destrutturata e sostituita con un'attività di impresa altra e differente da quella precedentemente svolta (Cass. n. 348/2025).
Orbene, nel caso di specie, la continuità aziendale prevista dal piano di concordato risultava garantita dall'investimento, effettuato già nel 2023, di 220.000 bombole GPL in fornitura e commercializzazione che avrebbe dovuto rendere dei profitti finalizzati alla soddisfazione dei creditori.
E' evidente che, a fronte della attività di commercializzazione di GPL ordinariamente svolta dalla
(vd. parere del Commissario Giudiziale sulla manifesta inattitudine del piano), la Parte_1 commercializzazione di bombole (peraltro non ancora consegnate dalla fornitrice “Gavenplast SA”, società di diritto venezuelano ma già iscritte in bilancio dalla reclamante come immobilizzazioni tecniche) implica una modifica sostanziale dell'attività di impresa dai risvolti sperimentali in ordine alla quale alcuna spiegazione e/o rassicurazione è stata contemplata nel piano.
Senza contare che, come rilevato dal Commissario Giudiziale nel richiamato parere, anche a voler intendere la prospettata “commercializzazione” come concessione in comodato della bombola, riempita di gas da parte di si deve tener conto dell'avvenuto smantellamento dell'impianto di Pt_1
imbottigliamento su ordine della magistratura penale.
pagina 4 di 5 Ciò posto, a fronte dell'articolata e logica motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dalla reclamante.
Quest'ultima, infatti, in ordine al profilo della continuità aziendale, si è limitata a richiamare genericamente l'accordo commerciale con la avente Controparte_6 ad oggetto la commercializzazione di bombole nonchè l'esistenza di un nuovo contratto di fornitura di
Gas dal Kazakistan senza, tuttavia, indicare alcun elemento concreto idoneo a spiegare i termini precisi dei suindicati rapporti commerciali e gli effetti degli stessi sulla continuità aziendale.
Parimenti non è dirimente il reiterato richiamo alla compensazione di crediti di imposta dal momento che l' , in data 18.04.2024, sulla base della domanda presentata, ha autorizzato la Controparte_4 fruizione del credito d'imposta ma sotto condizione risolutiva relativa all'eventuale informazione antimafia interdittiva e sempre che sussistano i requisiti previsti dalle disposizioni di legge.
In ogni caso la compensazione è ammissibile unicamente per i debiti erariali ed entro il limite della somma di € 100.000,00 che non copre integralmente il debito con l'Erario a fronte, peraltro, di una massa debitoria non attinente unicamente a debiti erariali.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo di cui in premessa e condanna la società al pagamento, in Parte_1 favore della Liquidazione Giudiziale, delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA
e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
15.04.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 159/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Trani n. 130/2024 pubblicata in data 23.12.2024
TRA
(avv.to Antonaci Emanuele) Parte_1
Contro
Liquidazione Giudiziale della (avv.to Monterisi Domenico Rosario) Parte_1
All'udienza del 1°.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 130/2024 pubblicata il 23.12.2024, il Tribunale di Trani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Accoglieva il ricorso presentato dal PM e ravvisava la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento nonché lo stato di insolvenza.
Avverso detta pronuncia ha presentato reclamo la esponendo che: Parte_1
- con ricorso ex art. 44 CC, aveva chiesto al Tribunale di Trani l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di presentare la proposta e il piano di concordato preventivo o domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- il piano di concordato era stato presentato in data 10.8.2024 e prevedeva che la soddisfazione dei creditori sarebbe avvenuta sulla base di un piano di pagamento sui profitti derivanti dalla pagina 1 di 5 continuità̀ aziendale garantita dall'investimento, effettuato già nel 2023, di 220.000 bombole
GPL in fornitura e commercializzazione;
- il Tribunale di Trani con provvedimento del 25.11.2024- 23.12.2024 dichiarava inammissibile la proposta di concordato e con sentenza n. 130/2024, pubblicata in pari data, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo la reclamante, il Tribunale avrebbe aderito alla prospettazione del PM omettendo di valutare una serie di circostanze favorevoli quali:
- la possibilità di compensare i debiti nei confronti dell'Erario, con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 18 del d.l. n. 91/2024, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014.
- il perfezionamento dell'accordo commerciale tra e limited Parte_1 Controparte_1
“The Lender” che prevedeva lo sviluppo di accordi commerciali stretti già nel 2023 ed in particolare il passaggio di proprietà ed il riconoscimento dei beni mobili “bombole”;
- l'esistenza di un nuovo contratto di fornitura di GPL proveniente dal Kazakistan per scopo vendita richiedente la concessione di un termine per l'espletamento delle traduzioni giurate;
- il difetto di legittimazione del PM a richiedere l'apertura della Liquidazione Giudiziale in assenza di istanze da parte del ceto creditorio.
Instava per la revoca della sentenza reclamata.
Si è costituita la Liquidazione Giudiziale contestando la fondatezza dell'avverso reclamo e chiedendone il rigetto.
Il PG si è espresso per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione del PM.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che l'istanza ex art. 44 CCII è stata presentata dalla a seguito del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione da parte del PM. Parte_1
In altri termini, la domanda prenotativa di accesso al concordato preventivo o ad un diverso strumento di regolazione della crisi è stata avanzata in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale del PM il che esclude qualsiasi dubbio in punto di legittimazione.
Il reclamo non può essere accolto.
Con ricorso del 12.04.2024, il PM presso il Tribunale di Trani ha chiesto l'apertura della Liquidazione
Giudiziale nei confronti della Parte_1
Richiamava due precedenti istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della del 29.7.2022 e della Controparte_2 CP_3
pagina 2 di 5 Valorizzava, altresì, le risultanze delle indagini delegate della GdF di Molfetta da cui si evinceva:
- l'emissione, a carico della da parte dell' Parte_1 Controparte_4 [...]
di cartelle e avvisi di accertamento non pagati, o Controparte_5 parzialmente pagati, per debiti nei confronti dell'Erario, per un importo complessivo pari ad €
1.711.411,12;
- l'omesso deposito, presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di dei bilanci degli ultimi anni, CP_5
tenuto conto che la visura storica aggiornata ha evidenziato che i bilanci relativi agli esercizi 2020,
2021 e 2022 sono stati depositati rispettivamente nelle date 02.01.2022, 02.02.2023 e 19.12.2023;
- I bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 riportavano una debitoria totale rispettivamente pari ad € 3.764.053,00, € 3.401.097,00 ed € 781.228,00;
- l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2022, riporta una debitoria complessiva pari ad €
860.678,00, in aumento rispetto all'anno precedente (sia nella globalità, sia nelle singole voci, cfr. pag.
14 bilancio 2022);
- gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, sui conti correnti e sui depositi bancari e postali intestati alla società, hanno evidenziato una carenza di liquidità aziendale;
- l'intera azienda risulta gravata da un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 09.12.2020 (cfr. pag. 17 della visura camerale, aprile 2024).
A seguito del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione da parte del PM e dell'apertura del relativo fascicolo presso il Tribunale di Trani che la aveva presentato la domanda ex art. 44 Pt_1
ccii di concessione di termine per il deposito di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 40 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.
La reclamante ha contestato la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria richiamando le risultanze su cui si reggeva la continuità di impresa senza, tuttavia, contestare le specifiche ragioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia reiettiva.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto inammissibile la proposta concordataria evidenziando che la prospettata continuità aziendale non si reggeva su presupposti concreti ma prevedeva che la soddisfazione dei creditori avvenisse sulla base di un piano di pagamento dei profitti derivanti dalla continuità aziendale garantita dall'investimento effettuato già nel 2023 di 220.000 bombole gpl in fornitura e commercializzazione.
Evidenziava il Tribunale che si tratterebbe, tuttavia, di una partita di contenitori di GPL di nuova generazione, acquistata da certa in data 22.11.2023 per un importo pari ad euro Parte_2
11.550.000,00 ma non solo non ancora consegnata ma solo iscritta dalla società come immobilizzazioni tecniche. pagina 3 di 5 Si legge, altresì, nella sentenza del Tribunale allegata: “è pacifico e documentato che fino ad Pt_1 oggi ha commercializzato il GPL e non i relativi contenitori…che non risulta prodotto alcun contratto di acquisto della presunta fornitrice che è poi una società di diritto venezuelano, ma solo alcun fatture che richiedono, quale forma di pagamento, una lettera di credito emessa da un istituto bancario della quale, come ha verificato il commissario, non v'è traccia di emissione…che l'attuazione del piano, con la consegna dei primi prodotti, è in realtà prevista a partire da maggio 2025, mentre nulla si prevede sulla continuità dal deposito del piano fino a quella data, tanto più che l'opificio originario della società, a suo tempo adibito a riempimento delle bombole, risulta smantellato per effetto di vicende di natura penale e civile e il relativo immobile è comunque sotto sequestro, sicchè non si vede dove si possano stoccare i nuovi contenitori da commercializzare…che la dimostrazione ulteriore della assoluta mancanza di consistenza della proposta proviene anche dalla istanza, formulata per la prima volta durante la comparizione in camera di consiglio ed impugnata dal PM, tesa ad ottenere un rinvio in quanto non parlandosi più di contenitori venezuelani, vi sarebbero avanzate trattative per acquisto
(questa volta) di GPL dalla Georgia: il tutto senza ulteriore specificazione”.
La motivazione del Tribunale è condivisibile atteso che, come, proprio di recente, affermato dal
Supremo Collegio, la continuità aziendale presuppone che la pregressa attività di impresa, pur potendo subire un ridimensionamento della sua consistenza quantitativa, prosegua con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenga la sua identità sotto un profilo qualitativo, senza essere completamente destrutturata e sostituita con un'attività di impresa altra e differente da quella precedentemente svolta (Cass. n. 348/2025).
Orbene, nel caso di specie, la continuità aziendale prevista dal piano di concordato risultava garantita dall'investimento, effettuato già nel 2023, di 220.000 bombole GPL in fornitura e commercializzazione che avrebbe dovuto rendere dei profitti finalizzati alla soddisfazione dei creditori.
E' evidente che, a fronte della attività di commercializzazione di GPL ordinariamente svolta dalla
(vd. parere del Commissario Giudiziale sulla manifesta inattitudine del piano), la Parte_1 commercializzazione di bombole (peraltro non ancora consegnate dalla fornitrice “Gavenplast SA”, società di diritto venezuelano ma già iscritte in bilancio dalla reclamante come immobilizzazioni tecniche) implica una modifica sostanziale dell'attività di impresa dai risvolti sperimentali in ordine alla quale alcuna spiegazione e/o rassicurazione è stata contemplata nel piano.
Senza contare che, come rilevato dal Commissario Giudiziale nel richiamato parere, anche a voler intendere la prospettata “commercializzazione” come concessione in comodato della bombola, riempita di gas da parte di si deve tener conto dell'avvenuto smantellamento dell'impianto di Pt_1
imbottigliamento su ordine della magistratura penale.
pagina 4 di 5 Ciò posto, a fronte dell'articolata e logica motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dalla reclamante.
Quest'ultima, infatti, in ordine al profilo della continuità aziendale, si è limitata a richiamare genericamente l'accordo commerciale con la avente Controparte_6 ad oggetto la commercializzazione di bombole nonchè l'esistenza di un nuovo contratto di fornitura di
Gas dal Kazakistan senza, tuttavia, indicare alcun elemento concreto idoneo a spiegare i termini precisi dei suindicati rapporti commerciali e gli effetti degli stessi sulla continuità aziendale.
Parimenti non è dirimente il reiterato richiamo alla compensazione di crediti di imposta dal momento che l' , in data 18.04.2024, sulla base della domanda presentata, ha autorizzato la Controparte_4 fruizione del credito d'imposta ma sotto condizione risolutiva relativa all'eventuale informazione antimafia interdittiva e sempre che sussistano i requisiti previsti dalle disposizioni di legge.
In ogni caso la compensazione è ammissibile unicamente per i debiti erariali ed entro il limite della somma di € 100.000,00 che non copre integralmente il debito con l'Erario a fronte, peraltro, di una massa debitoria non attinente unicamente a debiti erariali.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo di cui in premessa e condanna la società al pagamento, in Parte_1 favore della Liquidazione Giudiziale, delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA
e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
15.04.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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