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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1278 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ) con il Parte_1 C.F._1
IN NA RA (C.F. C.F._2
e nato a [...] il 21/07 ) Controparte_1 C.F._3
RTOIN NA RA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...], in data [...], e per le relative Per_1
questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
- I SInori vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Pt_1 CP_1
La SI.ra , assieme al figlio minore , rimarrà nella ex casa familiare Parte_1 Per_1
in via Trebbio n. 7 a Montegridolfo (RN).
Il SI. rimarrà nella casa di proprietà del fratello assieme allo stesso, Controparte_1
luogo in cui ha stabilito residenza come da certificato prodotto agli atti.
- Il figlio minore verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione preferenziale presso la madre nella casa famigliare già di proprietà dei genitori della
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni Pt_1
relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Per i primi mesi, dopo la cessazione della convivenza, i genitori si alterneranno concordemente nella gestione del figlio. Il figlio minore, , durante l 'anno scolastico starà con il padre il lunedì e il Per_1
venerdì da dopo scuola a dopo cena e weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica entro le 21, da concordare).
- Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i SInori e e sottoposte Pt_1 CP_1
alla regola dell'alternanza di anno in anno: Vigilia e Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, trentuno di dicembre e primo dell'anno, Epifania;
Per i primi 6 mesi dopo la cessazione della convivenza i genitori decidono di trascorrere assieme le festività che da calendario si presenteranno.
- Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con il padre anche di 15 giorni non consecutivi da comunicarsi entro il mese di maggio c.a.; nel caso non vi siano vacanze fuori zona,
i momenti di incontro con il padre seguiranno gli accordi settimanali;
pagina 2 di 5 - Il SI. verserà alla SI.ra la cifra mensile di € 300,00 (trecentoeuro) quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento del figlio minore , con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno Per_1
successivo alla cessazione della convivenza.
- La SI.ra percepirà l'Assegno Unico nella misura del 100%. Parte_1
- Il SI. verserà l'importo pari al 60% di tutte le spese straordinarie concordate Controparte_1
inerenti al figlio;
Per_1
La SI.ra.Petrucci verserà l'importo pari al 40% di tutte le spese straordinarie concordate Pt_1
inerenti al figlio , specificate come segue: Per_1
il tutto facendo riferimento al Protocollo di Intesa Tribunale di Bologna, già dato in copia agli assistiti.
- E comunque, in via esemplificativa:
A) Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo:
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
- SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI: pagina 3 di 5 SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
• viaggi e vacanze.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento di ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., così come il contributo unificato, previo accordo delle parti, vengono poste a carico di entrambi.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato dall'unione il 29.02.2016, si attengano Per_1
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ) con il Parte_1 C.F._1
IN NA RA (C.F. C.F._2
e nato a [...] il 21/07 ) Controparte_1 C.F._3
RTOIN NA RA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...], in data [...], e per le relative Per_1
questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
- I SInori vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Pt_1 CP_1
La SI.ra , assieme al figlio minore , rimarrà nella ex casa familiare Parte_1 Per_1
in via Trebbio n. 7 a Montegridolfo (RN).
Il SI. rimarrà nella casa di proprietà del fratello assieme allo stesso, Controparte_1
luogo in cui ha stabilito residenza come da certificato prodotto agli atti.
- Il figlio minore verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione preferenziale presso la madre nella casa famigliare già di proprietà dei genitori della
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni Pt_1
relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Per i primi mesi, dopo la cessazione della convivenza, i genitori si alterneranno concordemente nella gestione del figlio. Il figlio minore, , durante l 'anno scolastico starà con il padre il lunedì e il Per_1
venerdì da dopo scuola a dopo cena e weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica entro le 21, da concordare).
- Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i SInori e e sottoposte Pt_1 CP_1
alla regola dell'alternanza di anno in anno: Vigilia e Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, trentuno di dicembre e primo dell'anno, Epifania;
Per i primi 6 mesi dopo la cessazione della convivenza i genitori decidono di trascorrere assieme le festività che da calendario si presenteranno.
- Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con il padre anche di 15 giorni non consecutivi da comunicarsi entro il mese di maggio c.a.; nel caso non vi siano vacanze fuori zona,
i momenti di incontro con il padre seguiranno gli accordi settimanali;
pagina 2 di 5 - Il SI. verserà alla SI.ra la cifra mensile di € 300,00 (trecentoeuro) quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento del figlio minore , con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno Per_1
successivo alla cessazione della convivenza.
- La SI.ra percepirà l'Assegno Unico nella misura del 100%. Parte_1
- Il SI. verserà l'importo pari al 60% di tutte le spese straordinarie concordate Controparte_1
inerenti al figlio;
Per_1
La SI.ra.Petrucci verserà l'importo pari al 40% di tutte le spese straordinarie concordate Pt_1
inerenti al figlio , specificate come segue: Per_1
il tutto facendo riferimento al Protocollo di Intesa Tribunale di Bologna, già dato in copia agli assistiti.
- E comunque, in via esemplificativa:
A) Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo:
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
- SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI: pagina 3 di 5 SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
• viaggi e vacanze.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento di ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., così come il contributo unificato, previo accordo delle parti, vengono poste a carico di entrambi.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato dall'unione il 29.02.2016, si attengano Per_1
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5