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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord sezione II civile, dr.ssa Dora Alessia
Limongelli, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5891 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello in materia di opposizione avverso ordinanza ingiunzione vertente
TRA
– C.F./P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico, e legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] – C.F: con CP_1 C.F._1 sede legale in Lusciano (CE) alla Via Cangemini n. 11, rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Nicchio, C.F. , e con questi C.F._2 elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Paolo Riverso n. 172, giusta procura in calce al ricorso
OPPONENTE
E
, (c.f.: ), in persona del Vice Controparte_2 P.IVA_2
Presidente, legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Simonelli (c.f.: ), C.F._3 giusta mandato in atti, con il quale elett.te domicilia in alla Via Lubich CP_2
n.6
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.11.2025
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione, proponeva appello avverso il decreto del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli Nord, reso nel procedimento – R.G. n. 294/2023, n. cronol.
462/2024, e depositato il 16.01.2024, e in pari data notificato dalla Cancelleria con il quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento di infrazione al Decreto Legislativo 30/04/1992 N. 285 (Codice della Strada) – Verbale Protocollo: V00010655, Registro 2200010655, ADI
VX22000000012129, per la mancata allegazione dell'atto impugnato.
Deduceva la ricorrente che erroneamente il giudice di prime cure dichiarava inammissibile in limine litis l'opposizione senza prima instaurare il contraddittorio e chiedeva in accoglimento del gravame l'annullamento del verbale di accertamento per i seguenti motivi indicati nel ricorso in opposizione:
1) tardività della notifica del verbale avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione; 2) la mancata omologazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità; 3) mancata taratura dell'apparecchiatura; 4) omessa contestazione immediata dell'infrazione; 4) mancata indicazione della strada ove sarebbe stata rilevata la presunta infrazione;
5) l'illegittimità dell'impugnato verbale in virtù del vizio di motivazione inerente l'omessa indicazione degli estremi del decreto prefettizio ex art. 4 del D.l. n.
121/2002; 6) violazione dell'art. 25 della l. 120/2010 e sul limite di velocità non commisurato rispetto alla tipologia della strada;
7) nullità della notifica del verbale notificato con modulo meccanizzato privo della sottoscrizione 8) omessa e/o irrituale notificazione del verbale per carenza di data e sottoscrizione del funzionario incaricato della relata di notifica;
9) pericolosità oggettiva inerente il posizionamento dell'autovelox “enves evo mvd 1605.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello e la tardività della notifica del ricorso nonché nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame.
Occorre in primo luogo esaminare la questione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento impugnato.
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Per stabilire se un provvedimento sia soggetto ai mezzi di impugnazione stabiliti per i provvedimenti decisori, non deve aversi riguardo alla forma esteriore o alla denominazione data dal Giudice, ma all'effetto giuridico sostanziale che esso è destinato a produrre, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, con la conseguenza che si è in presenza di una sentenza quando il Giudice si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia, sui presupposti o sulle condizioni processuali.
Nel caso che qui ci occupa, a seguito dell'iscrizione a ruolo del ricorso, il Giudice di Pace, in luogo di fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art 7 comma 7 Dlgs 150/2011, senza consentire l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, emetteva un provvedimento denominato "Decreto" con il quale dichiarava inammissibile la domanda per la mancata produzione di copia conforme dell'atto impugnato.
Ebbene, nel regime antecedente all'art 7 Dlgs 150/2011, la declaratoria di inammissibilità pronunciata con ordinanza "inaudita altera parte", seguendo il paradigma procedimentale previsto dall'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era impugnabile non con l'appello, ma con il ricorso immediato per cassazione, dovendosi aver riguardo secondo la giurisprudenza, al regime impugnatorio del provvedimento apparentemente emesso, indipendentemente dal motivo posto dal giudice a fondamento dell'inammissibilità
(cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10746 del 27/06/2012).
Di contro, nel regime introdotto dall'art. 7 d.leg. 150/2011, l'ordinanza con cui, fuori udienza o dopo l'instaurazione del contraddittorio, viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto tardivamente non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma nullo, ordinariamente impugnabile con l'appello”
(cfr. ex multiis, Cass., Sez. VI-2, 1° dicembre 2016, n. 24618).
Pertanto, la circostanza che il Giudice di Pace abbia dichiarato inammissibile il ricorso adottando un provvedimento denominato “decreto” anziché ordinanza e reso inaudita altera parte non muta la sostanza del discorso, trattandosi di un provvedimento nullo e soggetto al mezzo di gravame dell'appello.
Sempre preliminarmente, va affermata la tempestività dell'appello proposto con ricorso depositato in data 11.7.2024, nel rispetto del termine di sei mesi dal
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deposito del decreto di inammissibilità avvenuto il 16.1.2024.
Neppure costituisce causa di inammissibilità dell'appello il mancato rispetto del termine di 10 giorni per la notifica dell'appello, essendo ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23426 del 16/10/2013; Sez. 2 -
, Ordinanza n. 24034 del 30/10/2020).
Nel merito, l'appello è fondato per i motivi che di seguito si diranno.
Ed invero, nel regime anteriore al Dlgs 150/2011, si era registrato un contrasto giurisprudenziale in merito alle conseguenze della mancata allegazione al ricorso dell'ordinanza ingiunzione da parte del ricorrente.
Secondo l'orientamento prevalente (Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 22/01/2007), il giudice non avrebbe potuto pronunciare l'inammissibilità per il solo fatto della mancata allegazione dell'ordinanza notificata, dovendo quindi fissare l'udienza e sollecitare la parte a tale produzione (peraltro ciò solo nel caso in cui copia dell'ordinanza notificata non fosse stata già prodotta dall'amministrazione nel termine assegnato per legge alla stessa per produrre gli atti che hanno portato all'applicazione della sanzione), mentre secondo l'opinione minoritaria(Sez. 1, Sentenza n. 2898 del 10/03/1993) il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza solo “se risulta che il ricorso è tempestivamente notificato”, per cui in mancanza di tale prova positiva, egli avrebbe dovuto pronunciare l'inammissibilità con ordinanza.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sez. U, Sentenza n. 1006 del 28/01/2002), le quali hanno ritenuto che la sanzione dell'inammissibilità sia applicabile con ordinanza in limine litis solo allorquando
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risulti la prova della intempestività del ricorso;
essa non può essere estesa al caso di mera mancata produzione dell'ordinanza, neanche in via di interpretazione sistematica, fermo restando in ogni caso l'onere della parte di produrre nelle more del giudizio l'ordinanza, mentre in caso contrario la decisione di inammissibilità sarà assunta con sentenza.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, "in limine litis", dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15320 del 12/07/2011).
Nel regime attuale introdotto dal Dlgs 150/2011, la previsione di una declaratoria di inammissibilità in limine litis è scomparsa dal testo dell'art. 6 e 7 e il giudice potrà decidere sull'ammissibilità del ricorso solo a seguito della compiuta instaurazione del contraddittorio e della celebrazione della prima udienza e, quindi, con sentenza (art. 6 comma 10).
Tale soluzione appare, poi, perfettamente in linea col dettato normativo dell'art. 6
D.lgs. n. 150/2011, che non prevede più espressamente l'allegazione del provvedimento impugnato al momento del deposito del ricorso, anche in considerazione della circostanza che, in base alle nuove norme processuali ivi contenute, il Giudice non si pronuncia più sull'inammissibilità del ricorso in limine litis, ma deve comunque emettere il decreto di fissazione dell'udienza con il quale “ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione.”
Pertanto, a fronte del deposito di un ricorso in opposizione al verbale di contestazione ex art 7 Dlgs 150/2011, al Giudice di Pace compete l'emissione del decreto di comparizione di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di
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procedura civile con il quale ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
L'inammissibilità del ricorso poteva essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza, dopo la corretta costituzione del rapporto processuale, questione che deve essere valutata prima di ogni altra: è noto, infatti, il rilievo costituzionale del principio del contraddittorio, incompatibile con qualsiasi forma di limitazione, neppure a fronte di ritenute ragioni di economia processuale che, nel caso, neppure si ravvisano.
L'appello è dunque, fondato stante la nullità del provvedimento impugnato emesso in violazione del principio del contraddittorio, per la mancata instaurazione di qualsivoglia rapporto processuale.
Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al Giudice di Pace di Napoli Nord ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.
Alla mancata instaurazione del contraddittorio e alla violazione del principio del contraddittorio conseguono, infatti, la nullità della sentenza e la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (in tal senso nei casi omessa instaurazione del contraddittorio, ex multis, Cass.civ. sez.VI 1..10.2014
n.20757, Cass.civ. sez.lav.
3.06.2014 n.12353, Cass.civ. sez.lav. 21.06.2004
n.11496).
Del resto, come statuito da questo Tribunale, in caso speculare, “ragionando in modo diverso si consentirebbe l'elisione del primo grado di giudizio dinnanzi al
Giudice di Pace rendendo l'appello una forma sostanzialmente equivalente” (cfr.
Tribunale di Napoli Nord 27.11.2024).
Invero, le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice elencate negli artt. 353 e 354 c.p.c., volte a garantire il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sono rilevabili d'ufficio e posso essere disposte dal giudice d'appello pur in mancanza di impugnazione sul punto.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado, sussistono le ragioni per compensare interamente le stesse in quanto l'appello è
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originato da pronuncia del Giudice di Pace assunta senza neppure instaurare il contraddittorio, senza esaminare i motivi di ricorso e consentire attività difensiva alla controparte.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, sezione II, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità del decreto sopra indicata;
2) visto l'art. 354 cpc rimette le parti dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli
Nord assegnando il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, addì 11/11/2025
Il Giudice
(dott. Dora Alessia Limongelli)
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